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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/09/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 544 DELL'ANNO 2025
FRA
Parte_1
E
Controparte_1
Oggi 23.9.2025 alle ore 9.15 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. GARASSINI ELISABETTA Parte_1 per la parte convenuta : nessuno Controparte_1 compare.
L'avv. Garassini insiste come da ricorso e rappresenta di aver depositato in data odierna il contratto stipulato dalla docente per l'anno in corso.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio, autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1 N. R.G. 544/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 544/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri, Giovanni
Rinaldi, Elisabetta Garassini, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
) contumace P.IVA_1 PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“SULLA DOMANDA INDENNITA' FERIE NON FRUITE:
2 • Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al pagamento della somma di € 6.257,94 o al Controparte_1 pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
SULLA DOMANDA CARTA DEL DOCENTE:
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23,
2023/24 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, o nella diversa somma risultante dovuta, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Cont 2023/24 e 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno
3 da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
SULLA DOMANDA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 432,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
***************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2025, ha adito il Tribunale di Savona, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - ella è una docente di Scuola
Secondaria di secondo grado con ultima sede di servizio presso l' di Controparte_3
Cairo Montenotte;
- dall'anno scolastico 2019/2020 sino all'anno scolastico 2023/2024 ella era stata assunta in forza di ripetuti contratti a tempo determinato (al 30 giugno di ciascun anno), con mansioni di docenza;
- nei giorni in cui non venivano svolte le lezioni, ma rientranti in ogni caso nel periodo destinato alle attività didattiche e compreso tra il
1° settembre ed il 30 giugno, ella non aveva fruito delle ferie ed era rimasta a disposizione del datore di lavoro;
- pertanto, considerato che: i) aveva maturato: 20,16 giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse per un totale di 22,16 giorni nell'anno scolastico
2019/2020; 18,36 giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse per un totale di 20,36 giorni nell'anno scolastico 2020/2021; 23,20 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse per un totale di 26,20 giorni nell'anno scolastico 2021/2022; 24,84 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse per un totale di 27,84 giorni nell'anno scolastico
2022/2023; 23,52 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse per un totale di 26,52 giorni nell'anno scolastico 2023/2024; ii) aveva fruito di 4 giorni di riposo nell'anno scolastico 2019/2020, di 3 giorni nell'anno scolastico 2020/2021, di 4 giorni nell'anno scolastico 2021/2022, di 3 giorni nell'anno scolastico 2022/2023, di 4 giorni nell'anno scolastico 2023/2024; iii) non aveva fruito ed aveva diritto ad indennizzare 18,16 giorni
4 nel primo anno, 17,36 nel secondo, 22,20 nel terzo, 24,84 nel quarto e 22,52 nel quinto;
- inoltre, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025, nei quali aveva prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, non le era stata riconosciuta dal la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la CP_1 formazione, per l'importo di euro 500 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 l. 107/2015, perché riservata dalla legge ai soli docenti immessi in ruolo;
- infine, relativamente all'anno scolastico 2020/2021, si era avveduta di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 2001, in quanto riconosciuta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo.
La ricorrente, sulla base di tali premesse di fatto:
- con riferimento alla domanda relativa all'indennità sostitutiva per ferie non godute, ha lamentato che ella non aveva chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione dalle lezioni, non era stata invitata a fruirne dai dirigenti scolastici e non era stata informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva. Ciò nonostante, il convenuto le aveva illegittimamente negato CP_1
l'indennità sostitutiva delle ferie poiché aveva erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si erano svolte le lezioni, ma comunque rientranti nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno;
- ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie non godute e condannare il a pagare la somma di euro 6.257,94 oltre CP_1 accessori;
- con riferimento alla domanda relativa alla Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione, in quanto contraria al principio di non discriminazione, di matrice europea, sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70;
- ha chiesto pertanto accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al relativo rilascio e all'accredito della somma di € 500,00 o la somma maggiore o minore meglio vista, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c.,
1° e 4° comma;
5 - con riferimento alla domanda relativa alla retribuzione professionale docenti, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla relativa percezione in relazione al servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021, con conseguente condanna del al CP_1 pagamento delle differenze non percepite, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per il
[...]
, che deve essere dichiarato contumace. Controparte_1
Alla prima udienza, il procuratore della ricorrente si è richiamato agli atti ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************
Le domande della ricorrente formulate in via principale sono fondate e meritano accoglimento per i motivi che seguono.
1) Con riferimento all'indennità da ferie non godute, va anzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento.
L'art. 5 co. 8 del d.l. n. 95 del 6.7.2012 convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, ha introdotto l'obbligo di fruizione delle ferie, rinviando ai rispettivi ordinamenti per la fruizione, nonché il divieto generalizzato di monetizzazione per tutto il pubblico impiego.
Tuttavia, per il personale scolastico assunto a tempo determinato, l'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 ai commi 54-55-56 ha introdotto una deroga all'art. 5 comma
8 citato.
In particolare, l'art. 1 co. 54 dispone che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
L'art. 1 comma 55 ha conseguentemente aggiunto all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
6 2012, n. 135, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
All'art. 1 comma 56 è previsto che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Dunque, per i docenti a termine, la legge consente la possibilità di monetizzare le ferie nell'anno scolastico di riferimento, limitatamente alla eccedenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni in cui il personale è tenuto a fruire delle ferie, coincidenti cioè con i periodi di sospensione delle lezioni.
Dalla lettura combinata delle citate disposizioni discende pertanto che il personale scolastico: a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, e può fruire nella rimanente parte dell'anno di un massimo di sei giorni di ferie, subordinatamente al verificarsi di ulteriori condizioni;
b) se assunto a tempo determinato, ha diritto alla monetizzazione, ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, coincidenti con il periodo di sospensione dell'attività didattica.
Va però considerato che tali norme interne devono necessariamente essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione ed in particolare alla direttiva 2003/88 sull'organizzazione dell'orario di lavoro.
In particolare, all'art. 7 la direttiva prevede che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che essa osta ad
7 una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Come affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, le condizioni richieste dalla CGUE “possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012”.
Dunque, sulla base dell'interpretazione resa dal Giudice di Lussemburgo, cui il giudice nazionale è tenuto a uniformarsi in virtù del principio dell'interpretazione conforme, corollario del principio di leale collaborazione, “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso
8 della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (Cass.
15415/2024).
Osserva ancora la Cassazione come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. 28587/2024).
Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali). Suddette attività se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie. Sul punto si è espressa la Cassazione rilevando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”.
Sul punto si è espressa la Cassazione rilevando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. N. 23944 del
2020).
Nell'interpretare la disciplina della contrattazione collettiva (art. 13, poi confluito nell'art. 19 CCNL ratione temporis vigente), la Corte ha altresì chiarito, da un lato, che le ferie devono essere necessariamente richieste dal lavoratore e non possono essere computate d'ufficio. Al riguardo, pertanto, il previsto obbligo di fruirne durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina l'automatica collocazione in ferie del docente, ma va invece riferito alla tempistica entro la quale questi è tenuto a richiederle e il datore
è vincolato a concederle.
D'altro lato, che i periodi di sospensione delle lezioni, stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono non solo quelli tra l'ultimo giorno di scuola e il 30 giugno, ma
9 tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. 16715/2024).
In definitiva, interpretando il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione
Europea, si ricava che:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (in continuità al principio affermato da Cass. n.
15652/2018);
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 23153/2022;
Cass. n. 21780/2022; Cass. 8926/2024).
d) in mancanza di tale prova, i docenti precari hanno diritto alla monetizzazione delle ferie, non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative – come espressamente previsto all'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, l. 228/2012 – ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in termini, Cass. 14268/2022 e da ultima Cass. 16715/2024, Trib. Biella, sentenza 13/2025 del 28.1.2025).
Ad analoga disciplina devono essere sottoposte le festività soppresse, in relazione alle quali è stata riconosciuta la medesima natura delle ferie.
In particolare, l'art. 1 della L. l. 937/1977 dispone che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno
10 solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
Secondo tale disposizione, valevole per tutti i dipendenti pubblici senza distinzione, quindi anche per quelli a tempo determinato, le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e, se non godute nel corso dell'anno, possono essere monetizzate solo se, a fronte di una espressa richiesta dell'interessato, la loro mancata fruizione derivi da esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi.
L'art. 2 della citata legge recita: “le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2008 conferma la spettanza a tutti i dipendenti delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77 precisando che le stesse
“sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Il CCNL, però, non disciplina espressamente la mancata fruizione di tali giornate di riposo.
11 L , con orientamento applicativo del 30.5.2017, ha ritenuto che le quattro CP_4 giornate di riposo ex L. 937/77 debbano essere richieste e fruite nell'anno solare di maturazione e non possano essere retribuite né monetizzate.
Tuttavia, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di monetizzare le festività soppresse non godute, la Suprema Corte ha recentemente affermato che a fronte delle chiare disposizioni contenute nel sopra citato art. 2, la mancata previsione nella contrattazione collettiva (nel caso scrutinato, quella relativa agli enti pubblici non economici) di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse “non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Cass.
n.8926/24).
Pertanto, la monetizzazione delle festività soppresse va riconosciuta entro i medesimi limiti e criteri previsti per le ferie, delle quali condividono la natura.
Dando applicazione concreta di tali principi nel caso di specie, si osserva che:
- la ricorrente risulta aver fruito unicamente dei giorni di ferie su richiesta indicati nel ricorso e non risulta aver effettuato ulteriori richieste di ferie;
- il convenuto, sul quale grava il relativo onere probatorio, è rimasto CP_1 contumace, e dunque non ha provato di aver invitato la docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dalle lezioni;
- il ha negato l'indennità sostitutiva considerando automaticamente in CP_1 ferie la ricorrente in tutti i giorni di sospensione dalle lezioni, come previsti dal calendario scolastico regionale;
- tuttavia, per le ragioni esposte, tale scelta non risulta conforme alla normativa vigente, interpretata secondo il diritto dell'Unione Europea;
- ne discende il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite nel corso del rapporto di lavoro, con scomputo di quelle richieste e fruite nel corso degli anni scolastici oggetto di ricorso.
12 Al riguardo, si ritiene di condividere il conteggio proposto dalla difesa , Pt_1 considerato che il calcolo appare effettuato in conformità ai principi di calcolo dettati in materia.
- pertanto, il deve essere condannato a pagare Controparte_1 in favore di l'importo complessivo di euro 6.257,94 oltre alla maggior Parte_1 somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c..
2) Con riferimento alla domanda relativa alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, è pacifico e documentato dallo stato matricolare che Parte_1
, docente supplente di scuola Secondaria di secondo grado con ultima sede di
[...] servizio presso l' di Cairo Montenotte, ha prestato servizio con le Controparte_3 medesime mansioni e sempre alle dipendenze del : - nell'anno scolastico CP_1
2020/2021, in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie o sino al termine delle attività didattiche;
nell'anno scolastico 2021/2022, in forza di un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- nell'anno scolastico 2022/2023, in forza di un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, con proroga del servizio per la giornata del 30.8.23; - nell'anno scolastico 2023/2024, in forza di un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, con proroga del servizio per la giornata del 30.8.24; - nell'anno scolastico 2024/2025, in forza di un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
La ricorrente lamenta di non aver ricevuto per tale annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
Va dunque considerato che, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_5
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
13 scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_6 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota CP_5
15219/15).
Successivamente, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n.
69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il
1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015,
14 prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Il legislatore ha pertanto inteso estendere il beneficio ai docenti assunti con contratto annuale, ma ha mantenuto l'esclusione di tutti coloro che prestino attività di docenza con contratti di supplenza brevi e saltuari e con contratti fino al termine delle attività scolastiche.
Nel caso di specie, la situazione della ricorrente non rientra nell'alveo applicativo del DL 69/2023 né della l. 207/2024 poiché, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023, la pretesa è relativa ad epoca anteriore all'entrata in vigore, mentre negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ella ha ottenuto incarichi per supplenze brevi e saltuarie, oppure sino al termine delle attività didattiche.
Tuttavia, il mancato riconoscimento della Carta ai docenti assunti con contratto a tempo determinato è stato scrutinato a più riprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza Persona_1 ivi citata);
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_1 pubblicata, EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
15 - il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di
“condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro
(sentenza del 20 giugno 2019, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e Persona_2 giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.
22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di
16 trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli
“comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n.
450).
Successivamente, con la recente sentenza del 3 luglio 2025, resa nella causa C-
268/2022, la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi sull'interpretazione della Clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE,
17 in relazione al diritto dei docenti che abbiano svolto, nel corso del medesimo anno scolastico, supplenze temporanee presso istituti differenti in forza di plurimi contratti, a fruire del beneficio in oggetto.
La Corte, superando l'orientamento interno sviluppatosi all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione (29961/2023), che aveva limitato il riconoscimento della Carta ai docenti assunti con contratto annuale o fino al termine delle attività scolastiche fondando proprio sul dato temporale il diritto all'ottenimento del beneficio, ha ulteriormente esteso il diritto anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria.
Nel confermare i principi espressi con l'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, ha ritenuto che non costituisca ragione oggettiva, idonea a escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione ai sensi della Clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, la sola circostanza che l'attività di supplenza non sia destinata a protrarsi sino al termine dell'anno scolastico.
Secondo la Corte, in particolare, la valutazione intorno alla comparabilità tra le funzioni svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata e i docenti assunti a tempo indeterminato, va effettuata considerando un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. “Da tali elementi risulta che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali
18 «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche.
Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68)”. Controparte_7
Ed ancora, fondare la legittimità della differenziazione nel trattamento tra lavoratori sulla base della sola natura temporanea del rapporto “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
[sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_8
elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46]. D'altra parte, e in ogni caso,
[...] oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico [sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20,
EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata]”.
La Corte è pertanto pervenuta all'affermazione del principio di diritto secondo cui
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo
e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che
19 tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (CGUE sez. X, 03/07/2025, n.
268).
Sulla base dei principi giurisprudenziali esposti, è necessario allora disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronunce avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che le decisioni hanno portata interpretativa, esse devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Pertanto, nel caso di specie, dando applicazione al principio di non discriminazione, secondo l'interpretazione offerta dalla CGUE e conseguentemente disapplicando le norme che ad esso si contrappongono, il Controparte_1
deve essere condannato a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del
[...] docente anche al personale assunto a tempo determinato, e financo al personale che abbia prestato servizio per brevi periodi di tempo, non equiparabili all'annualità, come la ricorrente.
In conclusione, la domanda attorea proposta in via principale deve essere accolta, tenuto conto che : - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione Parte_1 di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- ha dimostrato in via documentale di aver svolto continuativamente le mansioni di docenza, per gli anni scolastici oggetto di ricorso, con esigenze di formazione del tutto equiparabili a quelle riconosciute ai docenti in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere alla ricorrente la carta CP_1 docenti e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui, per le annualità 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per l'a.s. 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del Controparte_1
, di concerto con il .
[...] Controparte_9
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto
20 all'accredito alla concreta attribuzione. La Suprema Corte, in proposito, ha evidenziato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. n. 29961/23).
3) Sotto altro profilo, deve rilevarsi che la ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti, per l'anno scolastico 2020/2021.
Anche tale domanda è fondata.
In particolare, muovendo dal dettato normativo di riferimento, l'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Da tale disposizione emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., sentenza n. 17773/2017).
Dunque, l'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro
(pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La citata clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e come già prima scrutinato, esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
21 dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15/4/2008, causa C-
268/06, Impact;
13/9/2007, causa C307/05, ; 8/9/2011,causa C-177/10 Persona_3
. CP_10
Il principio di non discriminazione (sancito dalla sopra citata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001) deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE 18/10/2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa C393/11, Bertazzi).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, se è vero che la ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021 è stata destinataria di contratti di supplenza “breve e saltuaria”, è altresì vero che ella ha esercitato in via continuativa le mansioni di docenza, come dimostrano i contratti via via stipulati.
Deve, pertanto, presumersi che anche il personale chiamato ad espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale sia assunto con le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Tale interpretazione, fondata sul richiamato principio di non discriminazione, è stata accolta dall'orientamento prevalente della Suprema Corte, la quale ha statuito che:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel
22 comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Infatti “… una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. 20015/2018).
Come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito, che si intende condividere, “non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto (Tribunale di Ivrea, sentenza n.
34/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche la terza domanda proposta da deve trovare accoglimento, non essendo giustificabile sotto il profilo Parte_1 lamentato un trattamento deteriore rispetto a quello dei docenti in ruolo.
Di conseguenza, il va condannato al pagamento in favore della ricorrente CP_1 della somma lorda di euro 432,94. Tale importo risulta correttamente quantificato dalla ricorrente - utilizzando la modalità di calcolo prevista dal comma 5 dell'art. 25 CCNL del
31.8.1999, che prevede per i periodi di servizio inferiori al mese un compenso liquidato in ragione di 1/30 dell'importo mensile riconosciuto, per ogni giorno di servizio prestato.
Dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili spettano poi alla ricorrente gli accessori di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
23 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente, in quanto soccombente.
Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità e della serialità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Le spese vengono poste direttamente in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva per ferie Parte_1 non godute negli anni scolastici oggetto di ricorso, per l'effetto;
3) Condanna il a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente la somma di euro 6.257,94 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
4) Dichiara il diritto di alla assegnazione del beneficio previsto Parte_1 dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità scolastiche 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'effetto;
5) Condanna il a rilasciare alla ricorrente la Controparte_1
Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma di euro 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e, per l'anno scolastico 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del , di Controparte_1 concerto con il oltre a interessi o Controparte_9 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) Accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2020/2021, condanna il Controparte_11
[.. al pagamento in suo favore della somma lorda di euro 432,94, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in euro 2.109,00 per compensi ai difensori, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA., somma da versare direttamente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 23.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Laura Serra
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