CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/10/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott.ssa Giovanna Cannata Presidente Dott. ssa Laura Casale Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 149/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in ROMA Largo di Torre Argentina 11 presso l'avv. Dario MARTELLA che la rappresenta e difende per mandato agli atti
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliati in SAVONA al Corso Controparte_1
Italia n. 8/12 presso l'avv. Sabrina MACCIO' che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, per tutti i motivi di appello, revocare e riformare integralmente la Sentenza n. 11/2024 del Tribunale Ordinario di Savona, Sezione Civile, depositata l'11.1.2024, comunicata il 12.1.2024 e notificata in pari data, resa a definizione del giudizio R.G. n. 1308/2022. Per l'effetto: in via principale, confermare il D.I. n. 253/2022 (R.G. n. 801/2022), emesso dal Tribunale di Savona il 12.4.2022 ed oggetto di opposizione;
inoltre, condannare i sigg.ri e CP_2
a restituire a quanto da quest'ultima corrisposto in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, e quindi Euro 8.271,58 con la maggiorazione degli
1 interessi di mora o in subordine legali, dalla data del pagamento, o dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, la Sig.ra ed il Sig. CP_2
, al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che dovesse essere CP_1 accertata come dovuta da codesta Ecc.ma Corte di appello, maggiorata degli interessi come indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate;
. in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda ed eccezione di nullità riferita alla garanzia per cui è causa per violazione delle norme sulla concorrenza, accertare e dichiarare la nullità parziale e non totale della garanzia in questione dichiarandola valida ed efficace per le clausole diverse da quelle che fossero in ipotesi dichiarate viziate;
o in ulteriore subordine dichiararne la conversione in altro contratto di garanzia ex art. 1414 c.c.. Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio ex DM 55/2014, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”. Per l'Appellata: "Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e rimessione in istruttoria ed accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado e quivi riproposte:
- respingere per i motivi esposti, l'appello principale formulato da come Parte_1 rappresentata dalla mandataria a sua volta rappresentata dalla Parte_2 mandataria , nei confronti della sentenza n. 11/2024 datata Parte_3 11.01.2024, emessa dal Tribunale di Savona RG n. 1308/2022 perché infondato sia in fatto, che in diritto e confermare detto provvedimento;
- respingere comunque, per i motivi esposti ogni e qualsivoglia domanda, istanza e/o eccezione formulata da come rappresentata dalla mandataria Parte_1 Parte_2
a sua volta rappresentata dalla mandataria e
[...] Parte_3 confermare detto provvedimento;
In via subordinata e condizionata, nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui si volesse accogliere, anche parzialmente, l'appello di controparte, Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, per i motivi esposti accogliere le domande, eccezioni già formulate in primo grado e quivi riproposte e per l'effetto, ove ritenuto anche in parziale riforma della sentenza n. 11/2024 datata 11.01.2024, emessa dal Tribunale di Savona RG n. 1308/2022, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 253/2022 del 14.04.2022 RGN 801/2022, emesso dal Tribunale di Savona;
- respingere comunque, per i motivi esposti ogni e qualsivoglia domanda, istanza e/o eccezione formulata da come rappresentata dalla mandataria Parte_1 Parte_2
a sua volta rappresentata dalla mandataria;
[...] Parte_3 In via di ulteriore subordine, incidentale e condizionata alla denegata e non ritenuta ipotesi in cui si volesse accogliere anche parzialmente l'appello di controparte e rigettare anche parzialmente le domande ed eccezioni già formulate in primo grado e riproposte in codesta sede, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, anche in parziale riforma della sentenza n. 11/2024 datata 11.01.2024, emessa dal Tribunale di Savona RG n. 1308/2022, per i motivi esposti revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace
2 il decreto ingiuntivo n. 253/2022 del 14.04.2022 RGN 801/2022, emesso dal Tribunale di Savona;
- respingere comunque, per i motivi esposti ogni e qualsivoglia domanda, istanza e/o eccezione formulata da come rappresentata dalla mandataria Parte_1 Parte_2
a sua volta rappresentata dalla mandataria;
[...] Parte_3 In ogni caso protestate spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre oneri di legge con distrazione in favore del difensore”.. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo - ottenuto da CP_2 CP_1 nei loro confronti in virtù di n. 2 contratti di fideiussione, per l'importo di Parte_1 euro 39.479,31 oltre accessori - deducendo, ex pluribus, il difetto di legittimazione attiva di in assenza di prova che il credito fosse stato oggetto di cessione in suo favore, e la Pt_1 nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt 2, 6 e 8 delle fideiussioni su cui fondava il credito, per violazione delle norme antitrust, con conseguenza decadenza dei diritti fatti valere dalla creditrice ai sensi dell'art 1957 c.c.
Con sentenza n. 11/2024 il Tribunale di Savona accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il tribunale riteneva fondata l'eccezione di nullità parziale dei due contratti di fideiussione limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 , in quanto redatte sulla base del modello AB 2003 e dunque contrastanti con la normativa antitrust, sulla scorta della nota sentenza di Cassazione a
Sezioni unite n. 41994 del 2021, che ha affermato il principio “I contratti di fideiussione “a
Valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt 2 comma 2 lett. a) della Legge n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt 2 comma 3 della legge citata e dell'art 1419
c.c. in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti”
Nel caso in ispecie:
- era dimostrato in via documentale che entrambi i contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti fossero stati redatti dall'istituto di credito con riproposizione pedissequa del modello AB 2002;
- sebbene i contratti fossero risalenti ad epoca successiva al provvedimento 55 emesso da Banca d'Italia nel 2005, parte opponente aveva dimostrato (producendo numerosi
3 contratti provenienti da vari istituti aventi il medesimo contenuto, risalenti al periodo dal 2006 fino al 2014) che anche per gli anni successivi le Banche avevano continuato ad adottare lo schema AB per regolamentare le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie con i privati.
- La nullità parziale – e specificamente delle clausole di cui agli artt 2, 6 e 8 – era applicabile anche al contratto di fideiussione per operazione specifica stipulato dagli opponenti nel 2014 perché il provvedimento antitrust non riguardava esclusivamente le fideiussioni omnibus, così come invece sostenuto da . Pt_1
- Neppure erano qualificabili i contratti di cui è causa quali contratti autonomi di garanzia, avendo la Suprema Corte chiarito che connotato fondamentale del contratto autonomo di garanzia sia l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante mentre nel caso in ispecie i contrati dovevano essere qualificati fideiussioni a prima richiesta, avendo previsto l'obbligo di pagare immediatamente, senza tuttavia escludere la possibilità di sollevare eccezioni , pur se postergata in un secondo momento. La possibilità di conservare il diritto di opporre al creditore – pur se in epoca temporalmente successiva rispetto all'avvenuto pagamento
– tutte le eccezioni relative al rapporto tra questi e il debitore principale, escludeva potessero qualificarsi contratti autonomi di garanzia.
Ne conseguiva che, venuta meno, per effetto della nullità della clausola relativa, la deroga all'art 1957 c.c., doveva essere accertata la decadenza delle fideiussioni prestate da
[...]
e , con conseguente loro liberazione, per non aver l'istituto CP_2 CP_1 proposto iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale e dei fideiussori entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Neppure era sostenibile la tesi di secondo cui non fosse tenuta al rispetto del Pt_1 termine perché i fideiussori erano a conoscenza della situazione societaria in quanto rispettivamente socio e liquidatore: la decadenza ha portata generale e perentoria, e prescinde dalle qualità personali dei fideiussori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in epigrafe. Si sono Pt_1 costituiti e , resistendo all'appello e spiegando appello incidentale CP_2 CP_1 condizionato.
4 All'udienza del 12.09.2024 questa Corte ha invitato le parti ad una soluzione conciliativa rinviando la causa ex art 352 cpc all'udienza del 20.02.2025 con termini. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata per
“Violazione degli artt 112, 115 e 116 cpc, 2 L 287/1990 e art 2697 c.c.”
La documentazione prodotta da controparte non era sufficiente a dimostrare la perdurante intesa tra le banche: si trattava per lo più di contratti riferiti a periodi diversi dal 2008 e 2014
(periodi cui risalgono i contratti di fideiussione di cui è causa) che pertanto non potevano avere valore comparativo con il caso in esame, ed anche quelli riferibili al periodo specifico non assumevano valore probatorio in quanto non riproducevano tutte le clausole del modello
AB 2003. Gli opponenti avrebbero dovuto depositare contratti di fideiussione omnibus riferibili esclusivamente all'anno 2008 e contratti di fideiussione per operazione specifica riferiti al solo anno 2014, gli unici in grado di provare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Il motivo è infondato.
Il contenzioso si inserisce nell'ambito della nota vicenda per cui la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha rilevato che le clausole di cui all'art. 2, 6 ed
8, già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, evidenziando come “secondo l'Autorità, l'Istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta
a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”, e che “la previsione di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza, presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e
5 sociale dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'AB, dalla clausola che dispone il pagamento del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di approfondimento istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso, la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”.
In conclusione, la Banca d'Italia ha osservato che “l'articolo 2 comma 1, della legge n.
287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra le imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto comunicate dall'AB relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90”, sanzionando lo schema contrattuale predisposto dall'AB e rimesso al suo vaglio, limitatamente alle su citate clausole 2, 6 e 8, posto che “il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto
o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti”.
La Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n. 41994 del 30/12/2021, dirimendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione, ha statuito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
6 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” in quanto “costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. Sez. U., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi.”.
Nel caso che ci occupa, incontestata la circostanza che entrambe le fideiussioni di cui è causa riproducano pedissequamente le clausole 2, 6 e 8 dello schema AB del 2003 (doc. 2 produzione di I grado), gli odierni appellati hanno prodotto copiosa documentazione consistente in copia dei modelli AB di fideiussioni - sia omnibus che specifiche - adottate da parte di tutte le banche italiane aderenti all'AB fin dal 1969 (doc 5-9 di primo grado) ed in numerose fideiussioni omnibus e specifiche rilasciate dal 2005 fino al 2014 (doc. 13.1, 13.2,
13.3, 13.4, doc 14) attestanti la persistenza dell'intesa interbancaria fino quantomeno all'anno
2014. In tutti i documenti agli atti è presente la riproduzione di tutte e tre le clausole del modello AB, fermo restando che seppure la riproduzione fosse stata parziale, ciò non avrebbe escluso la violazione antitrust (Cass SSUU 2207/2005).
Parte appellata ha pertanto assolto all'onere probatorio a suo carico.
Con il secondo motivo di appello deduce “Violazione degli artt 112, 115 e 116 cpc , Pt_1
2 L. 287/90 e art 2697 c.c.” per carenza di prova privilegiata del provvedimento antitrust n.
55/2005 non riferibile alle fideiussioni di cui è causa: la circostanza che a distanza di anni un contratto contenga quelle clausole non vale di per sé a dimostrare la sussistenza di un'intesa rilevante sul piano antitrust. Peraltro la deroga all'art 1957 c.c. convenuta dalle parti è valida anche senza doppia sottoscrizione, e non può essere sempre intesa come indice di una intesa anticoncorrenziale. Non avendo detto provvedimento valore di prova privilegiata, e non avendo controparte fornito prova dell'intesa anticoncorrenziale nel 2008 e nel 2014, deve ritenersi il difetto di prova di tale intesa.
Il motivo è infondato.
7 Come rilevato con riferimento al primo motivo, parte appellata, indipendentemente dall'efficacia di prova privilegiata del provvedimento antitrust n. 55/2005, ha fornito ampia prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale mediante la copiosa documentazione prodotta.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto “Violazione degli artt 112, 115
e 116 cpc , 2 L. 287/90 e art 2697 c.c.” per non aver il Giudice considerato che la nullità potrebbe- in ipotesi – colpire esclusivamente le singole clausole in questione riproducenti la clausole AB , determinando la nullità solo parziale del contratto. Su tale eccezione ed in violazione dell'art 112 cpc il tribunale non si era pronunciato.
Il motivo è infondato.
Il giudice ha correttamente parlato di nullità parziale delle fideiussioni: la caducazione dei diritti dalle stesse scaturenti dipende difatti dalla intervenuta decadenza per mancato esercizio dell'azione giudiziaria conseguenziale alla nullità della clausola di deroga all'art 1957 c.c.
Con il quarto motivo di appello ha dedotto “Violazione degli artt 115 e 116 cpc art Pt_1
2697 c.c. e art 2 L. 287/1990” per aver il tribunale escluso che il provvedimento Banca d
Italia del 2005 si riferisse alle sole fideiussioni omnibus e non anche alle fideiussioni per operazione specifica (quella sottoscritta nel 2014): in realtà il provvedimento non assume valore di prova privilegiata relativamente alle operazioni di fideiussione per operazione specifica, e gli opponenti non avevano fornito prova dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo
2014.
Il motivo è fondato.
Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite citata, si è acceso un dibattito circa l' assoggettabilità a nullità parziale anche delle fideiussioni specifiche, e la giurisprudenza di merito ha in parte affermato che fosse ingiustificata una disparità di trattamento rispetto alle fideiussioni omnibus, e che dovessero ritenersi parzialmente nulle anche le fideiussioni specifiche conformi allo schema AB. Anche la Cassazione ha assunto, con alcuni provvedimenti del 2024, posizioni contrastanti: talune pronunce hanno escluso la possibilità di estendere alle fideiussioni specifiche i principi di SS.UU. n. 41994/2021 (ordinanza ex art. 380bis c.p.c. del 19.07.2024; ordinanza n.19401/2024; ordinanza n.30383 del 25.11.2024), mentre con l'ordinanza n.27243 del 21.10.2024 la terza sezione civile della Corte di
8 Cassazione ha osservato “che – e questo è dirimente – S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima”, riferendosi alla natura omnibus della fideiussione. Pur nella persistenza del contrasto giurisprudenziale, la questione sembra tuttavia ad oggi definitivamente chiarita da quattro provvedimenti emessi dalla Corte di legittimità a gennaio
2025, nn. 657, 660 e 675, con cui la stessa terza sezione civile ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema AB, ed, in senso conforme, dall'ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17.01.2025.
Deve pertanto ritenersi che il motivo di nullità parziale non sia riferibile alle fideiussioni specifiche di cui in atti.
Con il quinto motivo l'appellante deduce Violazione degli artt 115, 116 cpc, nonché degli artt 1936, 1939, 1945 e 1957 c.c. nella parte in cui il tribunale aveva escluso la natura di contratti autonomi di garanzia dei contratti di cui è causa.
Le sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito che dato caratterizzante il contratto autonomo di garanzia sia la dicitura “a semplice o a prima richiesta”, assimilandola a quella
“senza eccezioni”, ritenendo la sufficienza della prima anche in carenza della seconda per la configurabilità del contratto autonomo di garanzia. Nel caso in ispecie tale dicitura era presente.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione da parte del debitore principale, contrariamente al contratto di fideiussione che garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (identità tra prestazione del debitore principale e prestazione del garante). L'assenza di accessorietà della garanzia rispetto alla fideiussione comporta che il garante non può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art 1945 c.c. e la preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass 14621/09; Cass
903/2008; Cass 16213/2015). L'accessorietà della garanzia fideiussoria postula invece che il garante abbia l'obbligo di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore (art 1952 comma 2 c.c.) allo scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al
9 pagamento qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass
15108/2013).
Se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, ha fatto salvo il caso in cui vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass SS UU
3947/2010): una mera clausola di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o fideiussione (Cass
16825/2016), dovendo escludere la proponibilità delle altre eccezioni spettanti al debitore principale.
Nel caso in ispecie, dal tenore complessivo della documentazione sottoscritta, si evince l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria assunta rispetto all'obbligazione principale.
Come rilevato dal primo Giudice, le parti non hanno escluso la possibilità di sollevare eccezioni, pur se postergata in un secondo momento: i fideiussori si sono obbligati a pagare alla Banca a prima richiesta, ma hanno conservato il diritto di opporre al creditore – pur se in epoca successiva all'avvenuto pagamento – tutte le eccezioni relative al rapporto tra questi e il debitore principale. La clausola di “prima richiesta” non vale dunque a qualificare il contratto come rapporto autonomo di garanzia.
Con il sesto motivo l'appellante ha dedotto “Violazione degli artt 115 e 116 cpc nonché degli artt 1957 e 2697 c.c.” nella parte in cui ai fini della decadenza dal termine di cui all'art 1957
c.c. il Giudice non aveva considerato la qualità di socio e liquidatore dei fideiussori: Pt_1 non era tenuta ad agire nei sei mesi ai sensi dell'art 1957 c.c. che, nel caso in ispecie, non doveva considerarsi operativo in ragione del ruolo e delle funzioni rivestite dai fideiussori.
Il motivo è infondato.
Come rilevato dal giudice di prime cure, il termine di decadenza in quanto tale ha portata generale, prescindendo in maniera assoluta dalle qualità personali dei fideiussori.
Parte appellata ha proposto appello incidentale condizionato riproponendo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'appellante.
Alla luce della fondatezza del quarto motivo di impugnazione, l'appello incidentale deve essere esaminato.
10 Secondo l'appellante incidentale i rapporti non sarebbero mai stati ceduti né risulterebbe perfezionata alcuna cessione: l'unica Gazzetta Ufficiale prodotta (doc.15 fascicolo monitorio) limiterebbe la cessione ai soli finanziamenti qualificati come “attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 272/2008”, mentre non è stata fornita alcuna prova che i rapporti oggetto di decreto ingiuntivo alla data del 22.11.2019 fossero qualificati come tali ai sensi della Circolare citata.
Nemmeno unitamente alla Gazzetta Ufficiale citata risulta prodotta la “lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti ventati dai cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto” che avrebbe dovuto essere depositata “presso il notaio ..entro 10 giorni Per_1 dalla pubblicazione in Gazzetta”.
Ed ancora, non risultava prodotto il contratto di cessione, mentre la G.U. non faceva riferimento, oltre ai “finanziamenti qualificati come attività finanziarie deteriorate” a “conto corrente”, mentre la somma di euro 35.430,95 richiesta in pagamento con il decreto ingiuntivo risultava proprio essere un saldo debitore di conto corrente. Inoltre, la GU prodotta faceva riferimento alla precedente cessione da a , mentre i Parte_2 Parte_1 crediti di cui è causa erano stati ceduti da : risultava inoltre che si trattasse di Controparte_3 crediti futuri, laddove i rapporti oggetto di decreto ingiuntivo erano documentalmente già esistenti alla data della cessione in capo ad . Né poteva sopperire alla carenza Controparte_3 sul piano probatorio la dichiarazione resa in corso di causa da in ordine alla Controparte_3 intervenuta cessione, atteso che trattavasi di mera dichiarazione di scienza proveniente da terzi, come tale comprovante solo la provenienza della dichiarazione, e dunque priva di efficacia probatoria della cessione. Nemmeno era stata prodotta l'avvenuta iscrizione dell'asserita cessione nel Registro delle Imprese, sicché nessuno dei documenti prodotti comprovava che i crediti derivanti dai precitati rapporti fossero stati oggetto di cessione da a Di qui il difetto di legittimazione sostanziale della Controparte_3 Parte_1 appellante.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato parte appellata contesta nel merito che l'appellante per provare la debenza delle somme richieste avrebbe dovuto produrre un conteggio chiaro e preciso, contenente: le somme originariamente dovute, i pagamenti
11 effettuati, l'imputazione degli stessi, le rate scadute e rimaste impagate, il tasso di interesse applicato tempo per tempo per il calcolo degli interessi nominali e di mora, le modalità di calcolo degli interessi di mora. Parte appellante aveva invece prodotto un estratto saldaconto ex art 50 ed un contratto di finanziamento, inidonei a provare la certezza del credito azionato.
Con il terzo motivo di appello incidentale parte appellata eccepisce violazione dell'art 112,
115, e 116 cpc e art. 75 disp. Attuaz per aver il Tribunale liquidato , a fronte di una nota spese di euro 653,00 oltre oneri, la somma di euro 1.305,00 oltre oneri, violando il principio sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui la nota spese funge da limite al potere del Giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa (Cass 14198/2022).
Il primo motivo di appello incidentale è fondato.
Con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscano in giudizio per il recupero di crediti oggetto di cessione di crediti in blocco, e rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 e 17944 del 2023 ha affermato che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria da notificare la cessione al titolare del debito ceduto .. ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo..”
Nel caso che ci occupa l'appellante non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata, e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la produzione dell'avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale non è di per
12 sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria. Né a ciò vale la produzione della dichiarazione resa in tal senso da (doc 5), che, in Controparte_3 quanto dichiarazione di scienza proveniente da un terzo, non ha valore confessorio e prova al più la provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore. Nessun contratto di cessione dei crediti risulta prodotto da , ed in Gazzetta Ufficiale peraltro si fa riferimento Pt_1 esclusivamente ai rapporti ceduti da (e non da ) a Parte_2 Controparte_3
e dunque tra soggetti estranei al presente procedimento. Parte_1
Lo stesso avviso in G.U. risulta non corredato della produzione della citata “lista” contenente l'indicazione del codice identificativo del rapporto da cui hanno avuto origine i crediti vantati dai cedenti nei confronti del cessionario, sicché neppure è possibile dirsi assolto l'onere di dimostrare l'inclusione dei crediti per cui agisce nella operazione di cartolarizzazione.
Neppure vi è indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, atteso che tali indicazioni, lungi dall'essere precise, fanno generico riferimento esclusivo a “finanziamenti qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008” senza che sia stato prodotto alcun documento comprovante l'appartenenza di detti crediti alla categoria delle suddette attività deteriorate, e senza alcun riferimento al contratto di conto corrente da cui è nata la linea di credito (saldo debitore di conto corrente).
L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale fa sì che il secondo ed il terzo debbano considerarsi assorbiti.
Il dibattito giurisprudenziale sull'argomento oggetto di controversia e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_2 CP_1 avverso la sentenza n. 11 del Tribunale di Savona pubblicata l'11.01.2024, dichiara il difetto di legittimazione attiva di e la conseguenziale inammissibilità CP_4 dell'appello principale proposto avverso la medesima sentenza che, per quanto di ragione, e con diversa motivazione, conferma.
13 Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 16 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
14
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in ROMA Largo di Torre Argentina 11 presso l'avv. Dario MARTELLA che la rappresenta e difende per mandato agli atti
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliati in SAVONA al Corso Controparte_1
Italia n. 8/12 presso l'avv. Sabrina MACCIO' che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, per tutti i motivi di appello, revocare e riformare integralmente la Sentenza n. 11/2024 del Tribunale Ordinario di Savona, Sezione Civile, depositata l'11.1.2024, comunicata il 12.1.2024 e notificata in pari data, resa a definizione del giudizio R.G. n. 1308/2022. Per l'effetto: in via principale, confermare il D.I. n. 253/2022 (R.G. n. 801/2022), emesso dal Tribunale di Savona il 12.4.2022 ed oggetto di opposizione;
inoltre, condannare i sigg.ri e CP_2
a restituire a quanto da quest'ultima corrisposto in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, e quindi Euro 8.271,58 con la maggiorazione degli
1 interessi di mora o in subordine legali, dalla data del pagamento, o dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, la Sig.ra ed il Sig. CP_2
, al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che dovesse essere CP_1 accertata come dovuta da codesta Ecc.ma Corte di appello, maggiorata degli interessi come indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate;
. in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda ed eccezione di nullità riferita alla garanzia per cui è causa per violazione delle norme sulla concorrenza, accertare e dichiarare la nullità parziale e non totale della garanzia in questione dichiarandola valida ed efficace per le clausole diverse da quelle che fossero in ipotesi dichiarate viziate;
o in ulteriore subordine dichiararne la conversione in altro contratto di garanzia ex art. 1414 c.c.. Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio ex DM 55/2014, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”. Per l'Appellata: "Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e rimessione in istruttoria ed accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado e quivi riproposte:
- respingere per i motivi esposti, l'appello principale formulato da come Parte_1 rappresentata dalla mandataria a sua volta rappresentata dalla Parte_2 mandataria , nei confronti della sentenza n. 11/2024 datata Parte_3 11.01.2024, emessa dal Tribunale di Savona RG n. 1308/2022 perché infondato sia in fatto, che in diritto e confermare detto provvedimento;
- respingere comunque, per i motivi esposti ogni e qualsivoglia domanda, istanza e/o eccezione formulata da come rappresentata dalla mandataria Parte_1 Parte_2
a sua volta rappresentata dalla mandataria e
[...] Parte_3 confermare detto provvedimento;
In via subordinata e condizionata, nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui si volesse accogliere, anche parzialmente, l'appello di controparte, Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, per i motivi esposti accogliere le domande, eccezioni già formulate in primo grado e quivi riproposte e per l'effetto, ove ritenuto anche in parziale riforma della sentenza n. 11/2024 datata 11.01.2024, emessa dal Tribunale di Savona RG n. 1308/2022, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 253/2022 del 14.04.2022 RGN 801/2022, emesso dal Tribunale di Savona;
- respingere comunque, per i motivi esposti ogni e qualsivoglia domanda, istanza e/o eccezione formulata da come rappresentata dalla mandataria Parte_1 Parte_2
a sua volta rappresentata dalla mandataria;
[...] Parte_3 In via di ulteriore subordine, incidentale e condizionata alla denegata e non ritenuta ipotesi in cui si volesse accogliere anche parzialmente l'appello di controparte e rigettare anche parzialmente le domande ed eccezioni già formulate in primo grado e riproposte in codesta sede, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, anche in parziale riforma della sentenza n. 11/2024 datata 11.01.2024, emessa dal Tribunale di Savona RG n. 1308/2022, per i motivi esposti revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace
2 il decreto ingiuntivo n. 253/2022 del 14.04.2022 RGN 801/2022, emesso dal Tribunale di Savona;
- respingere comunque, per i motivi esposti ogni e qualsivoglia domanda, istanza e/o eccezione formulata da come rappresentata dalla mandataria Parte_1 Parte_2
a sua volta rappresentata dalla mandataria;
[...] Parte_3 In ogni caso protestate spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre oneri di legge con distrazione in favore del difensore”.. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo - ottenuto da CP_2 CP_1 nei loro confronti in virtù di n. 2 contratti di fideiussione, per l'importo di Parte_1 euro 39.479,31 oltre accessori - deducendo, ex pluribus, il difetto di legittimazione attiva di in assenza di prova che il credito fosse stato oggetto di cessione in suo favore, e la Pt_1 nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt 2, 6 e 8 delle fideiussioni su cui fondava il credito, per violazione delle norme antitrust, con conseguenza decadenza dei diritti fatti valere dalla creditrice ai sensi dell'art 1957 c.c.
Con sentenza n. 11/2024 il Tribunale di Savona accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il tribunale riteneva fondata l'eccezione di nullità parziale dei due contratti di fideiussione limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 , in quanto redatte sulla base del modello AB 2003 e dunque contrastanti con la normativa antitrust, sulla scorta della nota sentenza di Cassazione a
Sezioni unite n. 41994 del 2021, che ha affermato il principio “I contratti di fideiussione “a
Valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt 2 comma 2 lett. a) della Legge n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt 2 comma 3 della legge citata e dell'art 1419
c.c. in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti”
Nel caso in ispecie:
- era dimostrato in via documentale che entrambi i contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti fossero stati redatti dall'istituto di credito con riproposizione pedissequa del modello AB 2002;
- sebbene i contratti fossero risalenti ad epoca successiva al provvedimento 55 emesso da Banca d'Italia nel 2005, parte opponente aveva dimostrato (producendo numerosi
3 contratti provenienti da vari istituti aventi il medesimo contenuto, risalenti al periodo dal 2006 fino al 2014) che anche per gli anni successivi le Banche avevano continuato ad adottare lo schema AB per regolamentare le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie con i privati.
- La nullità parziale – e specificamente delle clausole di cui agli artt 2, 6 e 8 – era applicabile anche al contratto di fideiussione per operazione specifica stipulato dagli opponenti nel 2014 perché il provvedimento antitrust non riguardava esclusivamente le fideiussioni omnibus, così come invece sostenuto da . Pt_1
- Neppure erano qualificabili i contratti di cui è causa quali contratti autonomi di garanzia, avendo la Suprema Corte chiarito che connotato fondamentale del contratto autonomo di garanzia sia l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante mentre nel caso in ispecie i contrati dovevano essere qualificati fideiussioni a prima richiesta, avendo previsto l'obbligo di pagare immediatamente, senza tuttavia escludere la possibilità di sollevare eccezioni , pur se postergata in un secondo momento. La possibilità di conservare il diritto di opporre al creditore – pur se in epoca temporalmente successiva rispetto all'avvenuto pagamento
– tutte le eccezioni relative al rapporto tra questi e il debitore principale, escludeva potessero qualificarsi contratti autonomi di garanzia.
Ne conseguiva che, venuta meno, per effetto della nullità della clausola relativa, la deroga all'art 1957 c.c., doveva essere accertata la decadenza delle fideiussioni prestate da
[...]
e , con conseguente loro liberazione, per non aver l'istituto CP_2 CP_1 proposto iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale e dei fideiussori entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Neppure era sostenibile la tesi di secondo cui non fosse tenuta al rispetto del Pt_1 termine perché i fideiussori erano a conoscenza della situazione societaria in quanto rispettivamente socio e liquidatore: la decadenza ha portata generale e perentoria, e prescinde dalle qualità personali dei fideiussori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in epigrafe. Si sono Pt_1 costituiti e , resistendo all'appello e spiegando appello incidentale CP_2 CP_1 condizionato.
4 All'udienza del 12.09.2024 questa Corte ha invitato le parti ad una soluzione conciliativa rinviando la causa ex art 352 cpc all'udienza del 20.02.2025 con termini. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata per
“Violazione degli artt 112, 115 e 116 cpc, 2 L 287/1990 e art 2697 c.c.”
La documentazione prodotta da controparte non era sufficiente a dimostrare la perdurante intesa tra le banche: si trattava per lo più di contratti riferiti a periodi diversi dal 2008 e 2014
(periodi cui risalgono i contratti di fideiussione di cui è causa) che pertanto non potevano avere valore comparativo con il caso in esame, ed anche quelli riferibili al periodo specifico non assumevano valore probatorio in quanto non riproducevano tutte le clausole del modello
AB 2003. Gli opponenti avrebbero dovuto depositare contratti di fideiussione omnibus riferibili esclusivamente all'anno 2008 e contratti di fideiussione per operazione specifica riferiti al solo anno 2014, gli unici in grado di provare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Il motivo è infondato.
Il contenzioso si inserisce nell'ambito della nota vicenda per cui la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha rilevato che le clausole di cui all'art. 2, 6 ed
8, già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, evidenziando come “secondo l'Autorità, l'Istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta
a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica”, e che “la previsione di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza, presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e
5 sociale dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'AB, dalla clausola che dispone il pagamento del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di approfondimento istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso, la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”.
In conclusione, la Banca d'Italia ha osservato che “l'articolo 2 comma 1, della legge n.
287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra le imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto comunicate dall'AB relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90”, sanzionando lo schema contrattuale predisposto dall'AB e rimesso al suo vaglio, limitatamente alle su citate clausole 2, 6 e 8, posto che “il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto
o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti”.
La Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n. 41994 del 30/12/2021, dirimendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione, ha statuito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
6 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” in quanto “costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. Sez. U., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi.”.
Nel caso che ci occupa, incontestata la circostanza che entrambe le fideiussioni di cui è causa riproducano pedissequamente le clausole 2, 6 e 8 dello schema AB del 2003 (doc. 2 produzione di I grado), gli odierni appellati hanno prodotto copiosa documentazione consistente in copia dei modelli AB di fideiussioni - sia omnibus che specifiche - adottate da parte di tutte le banche italiane aderenti all'AB fin dal 1969 (doc 5-9 di primo grado) ed in numerose fideiussioni omnibus e specifiche rilasciate dal 2005 fino al 2014 (doc. 13.1, 13.2,
13.3, 13.4, doc 14) attestanti la persistenza dell'intesa interbancaria fino quantomeno all'anno
2014. In tutti i documenti agli atti è presente la riproduzione di tutte e tre le clausole del modello AB, fermo restando che seppure la riproduzione fosse stata parziale, ciò non avrebbe escluso la violazione antitrust (Cass SSUU 2207/2005).
Parte appellata ha pertanto assolto all'onere probatorio a suo carico.
Con il secondo motivo di appello deduce “Violazione degli artt 112, 115 e 116 cpc , Pt_1
2 L. 287/90 e art 2697 c.c.” per carenza di prova privilegiata del provvedimento antitrust n.
55/2005 non riferibile alle fideiussioni di cui è causa: la circostanza che a distanza di anni un contratto contenga quelle clausole non vale di per sé a dimostrare la sussistenza di un'intesa rilevante sul piano antitrust. Peraltro la deroga all'art 1957 c.c. convenuta dalle parti è valida anche senza doppia sottoscrizione, e non può essere sempre intesa come indice di una intesa anticoncorrenziale. Non avendo detto provvedimento valore di prova privilegiata, e non avendo controparte fornito prova dell'intesa anticoncorrenziale nel 2008 e nel 2014, deve ritenersi il difetto di prova di tale intesa.
Il motivo è infondato.
7 Come rilevato con riferimento al primo motivo, parte appellata, indipendentemente dall'efficacia di prova privilegiata del provvedimento antitrust n. 55/2005, ha fornito ampia prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale mediante la copiosa documentazione prodotta.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto “Violazione degli artt 112, 115
e 116 cpc , 2 L. 287/90 e art 2697 c.c.” per non aver il Giudice considerato che la nullità potrebbe- in ipotesi – colpire esclusivamente le singole clausole in questione riproducenti la clausole AB , determinando la nullità solo parziale del contratto. Su tale eccezione ed in violazione dell'art 112 cpc il tribunale non si era pronunciato.
Il motivo è infondato.
Il giudice ha correttamente parlato di nullità parziale delle fideiussioni: la caducazione dei diritti dalle stesse scaturenti dipende difatti dalla intervenuta decadenza per mancato esercizio dell'azione giudiziaria conseguenziale alla nullità della clausola di deroga all'art 1957 c.c.
Con il quarto motivo di appello ha dedotto “Violazione degli artt 115 e 116 cpc art Pt_1
2697 c.c. e art 2 L. 287/1990” per aver il tribunale escluso che il provvedimento Banca d
Italia del 2005 si riferisse alle sole fideiussioni omnibus e non anche alle fideiussioni per operazione specifica (quella sottoscritta nel 2014): in realtà il provvedimento non assume valore di prova privilegiata relativamente alle operazioni di fideiussione per operazione specifica, e gli opponenti non avevano fornito prova dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo
2014.
Il motivo è fondato.
Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite citata, si è acceso un dibattito circa l' assoggettabilità a nullità parziale anche delle fideiussioni specifiche, e la giurisprudenza di merito ha in parte affermato che fosse ingiustificata una disparità di trattamento rispetto alle fideiussioni omnibus, e che dovessero ritenersi parzialmente nulle anche le fideiussioni specifiche conformi allo schema AB. Anche la Cassazione ha assunto, con alcuni provvedimenti del 2024, posizioni contrastanti: talune pronunce hanno escluso la possibilità di estendere alle fideiussioni specifiche i principi di SS.UU. n. 41994/2021 (ordinanza ex art. 380bis c.p.c. del 19.07.2024; ordinanza n.19401/2024; ordinanza n.30383 del 25.11.2024), mentre con l'ordinanza n.27243 del 21.10.2024 la terza sezione civile della Corte di
8 Cassazione ha osservato “che – e questo è dirimente – S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima”, riferendosi alla natura omnibus della fideiussione. Pur nella persistenza del contrasto giurisprudenziale, la questione sembra tuttavia ad oggi definitivamente chiarita da quattro provvedimenti emessi dalla Corte di legittimità a gennaio
2025, nn. 657, 660 e 675, con cui la stessa terza sezione civile ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema AB, ed, in senso conforme, dall'ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17.01.2025.
Deve pertanto ritenersi che il motivo di nullità parziale non sia riferibile alle fideiussioni specifiche di cui in atti.
Con il quinto motivo l'appellante deduce Violazione degli artt 115, 116 cpc, nonché degli artt 1936, 1939, 1945 e 1957 c.c. nella parte in cui il tribunale aveva escluso la natura di contratti autonomi di garanzia dei contratti di cui è causa.
Le sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito che dato caratterizzante il contratto autonomo di garanzia sia la dicitura “a semplice o a prima richiesta”, assimilandola a quella
“senza eccezioni”, ritenendo la sufficienza della prima anche in carenza della seconda per la configurabilità del contratto autonomo di garanzia. Nel caso in ispecie tale dicitura era presente.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione da parte del debitore principale, contrariamente al contratto di fideiussione che garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (identità tra prestazione del debitore principale e prestazione del garante). L'assenza di accessorietà della garanzia rispetto alla fideiussione comporta che il garante non può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art 1945 c.c. e la preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass 14621/09; Cass
903/2008; Cass 16213/2015). L'accessorietà della garanzia fideiussoria postula invece che il garante abbia l'obbligo di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore (art 1952 comma 2 c.c.) allo scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al
9 pagamento qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass
15108/2013).
Se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, ha fatto salvo il caso in cui vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass SS UU
3947/2010): una mera clausola di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o fideiussione (Cass
16825/2016), dovendo escludere la proponibilità delle altre eccezioni spettanti al debitore principale.
Nel caso in ispecie, dal tenore complessivo della documentazione sottoscritta, si evince l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria assunta rispetto all'obbligazione principale.
Come rilevato dal primo Giudice, le parti non hanno escluso la possibilità di sollevare eccezioni, pur se postergata in un secondo momento: i fideiussori si sono obbligati a pagare alla Banca a prima richiesta, ma hanno conservato il diritto di opporre al creditore – pur se in epoca successiva all'avvenuto pagamento – tutte le eccezioni relative al rapporto tra questi e il debitore principale. La clausola di “prima richiesta” non vale dunque a qualificare il contratto come rapporto autonomo di garanzia.
Con il sesto motivo l'appellante ha dedotto “Violazione degli artt 115 e 116 cpc nonché degli artt 1957 e 2697 c.c.” nella parte in cui ai fini della decadenza dal termine di cui all'art 1957
c.c. il Giudice non aveva considerato la qualità di socio e liquidatore dei fideiussori: Pt_1 non era tenuta ad agire nei sei mesi ai sensi dell'art 1957 c.c. che, nel caso in ispecie, non doveva considerarsi operativo in ragione del ruolo e delle funzioni rivestite dai fideiussori.
Il motivo è infondato.
Come rilevato dal giudice di prime cure, il termine di decadenza in quanto tale ha portata generale, prescindendo in maniera assoluta dalle qualità personali dei fideiussori.
Parte appellata ha proposto appello incidentale condizionato riproponendo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'appellante.
Alla luce della fondatezza del quarto motivo di impugnazione, l'appello incidentale deve essere esaminato.
10 Secondo l'appellante incidentale i rapporti non sarebbero mai stati ceduti né risulterebbe perfezionata alcuna cessione: l'unica Gazzetta Ufficiale prodotta (doc.15 fascicolo monitorio) limiterebbe la cessione ai soli finanziamenti qualificati come “attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 272/2008”, mentre non è stata fornita alcuna prova che i rapporti oggetto di decreto ingiuntivo alla data del 22.11.2019 fossero qualificati come tali ai sensi della Circolare citata.
Nemmeno unitamente alla Gazzetta Ufficiale citata risulta prodotta la “lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti ventati dai cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto” che avrebbe dovuto essere depositata “presso il notaio ..entro 10 giorni Per_1 dalla pubblicazione in Gazzetta”.
Ed ancora, non risultava prodotto il contratto di cessione, mentre la G.U. non faceva riferimento, oltre ai “finanziamenti qualificati come attività finanziarie deteriorate” a “conto corrente”, mentre la somma di euro 35.430,95 richiesta in pagamento con il decreto ingiuntivo risultava proprio essere un saldo debitore di conto corrente. Inoltre, la GU prodotta faceva riferimento alla precedente cessione da a , mentre i Parte_2 Parte_1 crediti di cui è causa erano stati ceduti da : risultava inoltre che si trattasse di Controparte_3 crediti futuri, laddove i rapporti oggetto di decreto ingiuntivo erano documentalmente già esistenti alla data della cessione in capo ad . Né poteva sopperire alla carenza Controparte_3 sul piano probatorio la dichiarazione resa in corso di causa da in ordine alla Controparte_3 intervenuta cessione, atteso che trattavasi di mera dichiarazione di scienza proveniente da terzi, come tale comprovante solo la provenienza della dichiarazione, e dunque priva di efficacia probatoria della cessione. Nemmeno era stata prodotta l'avvenuta iscrizione dell'asserita cessione nel Registro delle Imprese, sicché nessuno dei documenti prodotti comprovava che i crediti derivanti dai precitati rapporti fossero stati oggetto di cessione da a Di qui il difetto di legittimazione sostanziale della Controparte_3 Parte_1 appellante.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato parte appellata contesta nel merito che l'appellante per provare la debenza delle somme richieste avrebbe dovuto produrre un conteggio chiaro e preciso, contenente: le somme originariamente dovute, i pagamenti
11 effettuati, l'imputazione degli stessi, le rate scadute e rimaste impagate, il tasso di interesse applicato tempo per tempo per il calcolo degli interessi nominali e di mora, le modalità di calcolo degli interessi di mora. Parte appellante aveva invece prodotto un estratto saldaconto ex art 50 ed un contratto di finanziamento, inidonei a provare la certezza del credito azionato.
Con il terzo motivo di appello incidentale parte appellata eccepisce violazione dell'art 112,
115, e 116 cpc e art. 75 disp. Attuaz per aver il Tribunale liquidato , a fronte di una nota spese di euro 653,00 oltre oneri, la somma di euro 1.305,00 oltre oneri, violando il principio sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui la nota spese funge da limite al potere del Giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa (Cass 14198/2022).
Il primo motivo di appello incidentale è fondato.
Con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscano in giudizio per il recupero di crediti oggetto di cessione di crediti in blocco, e rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 e 17944 del 2023 ha affermato che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria da notificare la cessione al titolare del debito ceduto .. ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo..”
Nel caso che ci occupa l'appellante non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata, e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la produzione dell'avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale non è di per
12 sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito ceduto in capo alla cessionaria. Né a ciò vale la produzione della dichiarazione resa in tal senso da (doc 5), che, in Controparte_3 quanto dichiarazione di scienza proveniente da un terzo, non ha valore confessorio e prova al più la provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore. Nessun contratto di cessione dei crediti risulta prodotto da , ed in Gazzetta Ufficiale peraltro si fa riferimento Pt_1 esclusivamente ai rapporti ceduti da (e non da ) a Parte_2 Controparte_3
e dunque tra soggetti estranei al presente procedimento. Parte_1
Lo stesso avviso in G.U. risulta non corredato della produzione della citata “lista” contenente l'indicazione del codice identificativo del rapporto da cui hanno avuto origine i crediti vantati dai cedenti nei confronti del cessionario, sicché neppure è possibile dirsi assolto l'onere di dimostrare l'inclusione dei crediti per cui agisce nella operazione di cartolarizzazione.
Neppure vi è indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, atteso che tali indicazioni, lungi dall'essere precise, fanno generico riferimento esclusivo a “finanziamenti qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008” senza che sia stato prodotto alcun documento comprovante l'appartenenza di detti crediti alla categoria delle suddette attività deteriorate, e senza alcun riferimento al contratto di conto corrente da cui è nata la linea di credito (saldo debitore di conto corrente).
L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale fa sì che il secondo ed il terzo debbano considerarsi assorbiti.
Il dibattito giurisprudenziale sull'argomento oggetto di controversia e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_2 CP_1 avverso la sentenza n. 11 del Tribunale di Savona pubblicata l'11.01.2024, dichiara il difetto di legittimazione attiva di e la conseguenziale inammissibilità CP_4 dell'appello principale proposto avverso la medesima sentenza che, per quanto di ragione, e con diversa motivazione, conferma.
13 Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 16 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
14