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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1249/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1249/2020 R.G., promossa da
, con l'avv. Antonio Finelli Attore Parte_1 contro
, con l'avv. Paola Branca Controparte_1
, con l'avv. Roberto Lassini Controparte_2
Convenuti
e contro con l'avv. Carlo Cavalieri Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t., con l'avv. Rogora Controparte_4
Terzi chiamati Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede,
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2
n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa,
OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i fratelli Parte_1 [...]
e chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria che si era CP_1 Controparte_2 aperta a seguito della morte di entrambi i comuni genitori, e , Persona_1 Persona_2 deceduti ab intestato rispettivamente il 12.07.2015 e il 27.07.2015. L'attore, dopo aver descritto gli assi ereditari come costituiti da beni immobili siti in Robecchetto con e NA (in atti identificati), CP_5 beni mobili, liquidità e passività (come descritti nel verbale di inventario prodotto sub doc.2), dava atto che tutti e tre i fratelli, stante l'entità dei debiti ereditari e la pendenza di procedure esecutive, avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario e che il fratello occupava l'immobile sito in Controparte_2
Robecchetto con Induno -via Tre Giugno, 33-, e gli contestava l'occupazione e diversi comportamenti illeciti (la modifica delle serrature, l'effettuazione di lavori di ristrutturazione, l'eliminazione del mobilio esistente, la chiusura con catenaccio del cancello d'ingresso esterno, l'utilizzo del viottolo interpoderale per la sosta di mezzi di lavoro altrui, la mancata consegna agli altri fratelli delle chiavi dell'immobile, ecc.). pagina 1 di 9 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , che aderiva alla domanda di Controparte_1 scioglimento delle comunioni ereditarie come richiesto e alla ricostruzione dei fatti narrati dall'attore, riferendo dello stato di degrado e incuria dell'area verde circostante l'immobile occupato dal fratello
. CP_2
Si costituiva, altresì, , che, pur non opponendosi allo scioglimento delle comunioni Controparte_2 ereditarie di cui trattasi e previa resa dei conti, in via preliminare anche riconvenzionale, chiedeva accertarsi che il fratello rendesse il conto di tutta l'attività effettuata quale mandatario e procuratore dei defunti CP_1 genitori in esecuzione della procura notarile generale allo stesso rilasciata in data 14.01.2013 nonché l'incapacità di intendere e di volere della madre al momento del conferimento di detta procura, e, per l'effetto, la conseguente invalidità della procura e l'invalidità e l'inefficacia di tutti gli atti e attività compiuti dal fratello nella sua qualità di falsus procurator o, in subordine, dichiararsi l'annullamento dei CP_1 contratti conclusi dal fratello in forza di detta procura ovvero in quanto posti in essere in CP_1 conflitto di interesse e abuso di potere, con conseguente restituzione dei beni e/o somme di cui egli risulti essersi illegittimamente appropriato per mala gestio del mandato. In via principale chiedeva nel merito ed altresì in via riconvenzionale accertarsi la simulazione dell'atto di vendita dell'immobile datato 30.06.1998 tra il padre e il fratello in quanto dissimulante una donazione, immobile che, quindi, andava CP_1 collazionato, nonché ricomprendersi nell'asse ereditario altri beni mobili non inventariati di tal che i fratelli dovevano essere dichiarati decaduti dal beneficio di inventario, ed infine accertare che egli era diventato proprietario esclusivo per avvenuto acquisto per usucapione acquisitiva dell'immobile sito in Robecchetto con Induno -via Tre giugno- e relative pertinenze in data anteriore al decesso dei genitori, immobile che pertanto non rientrava nella massa ereditaria. Trattata la causa davanti al primo giudice, erano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 co. VI c.p.c., e, dopo rinvii per mancata comparizione delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309 c.p.c. e per tentativi di conciliazione della lite, pervenuta la causa davanti al nuovo giudice, le parti insistevano per l'ammissione delle prove, mentre il giudice, ritenuto di dover verificare l'integrità del contraddittorio, disponeva la produzione di documentazione utile ai fini del processo. Successivamente, dopo un rinvio per mancata comparizione delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309 c.p.c. e pervenuta la causa avanti allo scrivente giudice per la prima volta per l'udienza del 05.10.2021, veniva rilevata la mancata produzione della documentazione richiesta dal precedente giudice. Depositata la documentazione richiesta e rilevata la presenza di due creditori iscritti ( e il Controparte_3 [...]
), era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, che si si Controparte_4 costituivano in giudizio.
senza formulare domande, si costituiva al solo al fine di vigilare sul corretto svolgimento Controparte_3 del procedimento di divisione, esponendo di essere creditrice per una causa di lavoro nei confronti delle parti quali eredi dei genitori e di aver pignorato alcuni immobili ereditari per cui erano già stati effettuati alcuni infruttuosi tentativi di vendita. Si costituiva altresì, ai soli fini dell'art. 1113 c.c., il creditore “ ”, affermando di Controparte_4 essere creditore nei confronti dell'eredità de qua per oneri condominiali non pagati per un immobile sito nel
. Controparte_4
Svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante, disposta c.t.u. estimativa del compendio ereditario, richiesti i chiarimenti al CTU, falliti i tentativi di bonario componimento della lite, le parti davano atto che il compendio di via Umberto I in Robecchetto con era stato venduto all'asta. CP_5
pagina 2 di 9 Ritenuta, poi, matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 5.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c.. L'attore, avanzando domanda di divisione degli assi ereditari relitti a seguito del decesso dei genitori R_
e , deceduti ab intestato rispettivamente il 12.07.2015 e il 27.07.2015i,
[...] Persona_2 costituiti da immobili siti in Robecchetto con e NA (in atti identificati) nonché beni mobili, CP_5 liquidità e passività (di tale entità da imporre l'acquisto con beneficio di inventario), ha altresì contestato al fratello l'occupazione abusiva dell'immobile sito in Robecchetto con Induno -via Controparte_2
Tre Giugno, 33- e diversi comportamenti illeciti. Costituitisi i convenuti, il fratello ha Controparte_1 aderito completamente alle domande attoree, mentre , pur non opponendosi allo Controparte_2 scioglimento di dette comunioni ereditarie, chiedeva accertarsi l'avvenuto proprio acquisto per usucapione acquisitiva dell'immobile sito in Robecchetto con Induno -via Tre giugno- e relative pertinenze in data anteriore al decesso dei genitori (bene che pertanto andava escluso dalla massa ereditaria) nonché la simulazione dell'atto di vendita dell'immobile datato 30.06.1998 tra il padre e il fratello in CP_1 quanto dissimulante una donazione (bene che, quindi, andava collazionato) con resa dei conti dell'attività svolta da quest'ultimo quale mandatario e procuratore dei genitori e invalidità e inefficacia di tutti gli atti compiuti in esecuzione della procura notarile generale allo stesso rilasciata il 14.01.2013 e per incapacità di intendere e di volere della madre al momento del conferimento di detta procura ovvero in quanto atti posti in essere in conflitto di interesse e abuso di potere, con conseguente restituzione dei beni e/o somme appropriate per mala gestio del mandato. Ciò promesso, va in primis esaminata la domanda di usucapione acquisitiva formulata da CP_2
in relazione agli immobili e relative pertinenze di Robecchetto con Via Tre Giugno n. 33.
[...] CP_5
Premesso come sia noto non solo che l'acquisto della proprietà per usucapione ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di colui che si sostituisca al dominus nell'utilizzazione della cosa, ma anche che, ai fini dell'usucapione, il possesso ventennale debba esteriorizzarsi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà, di tal che il possesso medesimo non può ravvisarsi nel mero godimento del bene ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto, ne consegue che non può accettarsi la ricostruzione dei fatti dedotta dal convenuto , in quanto l'esito dell'attività istruttoria svolta appare inidonea a provare Controparte_2
l'avvenuto perfezionamento del possesso ad usucapionem. Sul punto, si ricorda, in via generale, che l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'immobile in forza di usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., presuppone la prova, da parte di chi deduca l'acquisto originario, di avere continuativamente posseduto il bene per il tempo necessario alla maturazione dell'acquisto previsto dalla legge. Più in particolare, per integrare il possesso ad usucapionem sono necessari, sotto il profilo materiale, l'esercizio continuo ed ininterrotto sulla cosa di un potere di fatto del tutto analogo a quello del proprietario nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al suo diritto (corpus) e, sotto il profilo psicologico, la volontà del possessore di comportarsi ed agire quale titolare del diritto corrispondente al potere di fatto esercitato sulla cosa (animus possidendi). L'art. 1144 c.c. dispone, tuttavia, che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire a fondamento dell'acquisto del possesso: in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano l'acquisto acquisitivo l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza. Occorre in primo luogo perimetrare la nozione di atti di tolleranza. pagina 3 di 9 Normalmente la tolleranza è connotata dalla breve durata e dalla limitata incidenza nel godimento. Nell'indagine diretta a stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e, quindi, sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o di buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. in questo senso Cass.11277/2015, Cass.4327/2008, Cass.11315/2018). Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene, di tal che nei vincoli di stretta parentela (come nel caso in esame) è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo, senza che ciò denoti disinteresse. Le risultanze della esperita istruttoria dimostrano in modo incontestato, nella fattispecie esaminata, non solo il rapporto di parentela tra i genitori proprietari dei cespiti e il figlio (cfr. documentazione CP_2 agli atti), ma anche la permanenza nel tempo di detto legame familiare. Dall'escussione della teste (sentita all'udienza del 6.07.2002, moglie dell'attore, della cui attendibilità non vi è Testimone_1 motivo di dubitare in considerazione del riscontro documentale alle affermazioni rese), emerge che nel 2005 si era già trasferito a casa dei genitori, ove è rimasto per circa due anni. Controparte_2
Detta domanda di acquisto a titolo originario deve peraltro essere rigettata per mancanza dei requisiti del possesso utile ai fini dell'invocata usucapione: ed invero, non solo la appena riferita circostanza conferma l'intervenuta interruzione del possesso de quo, ma soprattutto dall'esame della documentazione prodotta emerge non solo come lo stesso abbia confermato la proprietà del bene usucapiendo Controparte_2 in capo ai genitori (cfr. l'atto giudiziario depositato il 7.02.2013 da nel procedimento N. R.G. CP_2
1957/2013 V.G. prodotto sub doc.5 nel fascicolo di a pag.5, nonché l'atto di Controparte_1 accettazione dell'eredità con beneficio di inventario davanti alla cancelleria di questo Tribunale prodotto al doc.3 nel fascicolo di a conferma dell'inventario dei cespiti ereditari redatto dal notaio Controparte_1
in data 9.01.2016 ove tale immobile è annoverato nella massa ereditaria: v. doc.2 di parte Per_3 attrice), ma anche come i genitori abbiano sempre agito da proprietari del bene (cfr. doc.7 nel fascicolo di con cui i de cuius avevano dato in garanzia detto immobile iscrivendo ipoteca in data Controparte_1
1.10.1992) pagandone i relativi oneri (cfr. dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2 all'udienza del 6.02.2022, libero professionista non legato da alcun vincolo con le parti in causa). Va al contempo reietta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo CP_2 per l'occupazione, asseritamente illegittima, dell'immobile di Robecchetto con Induno -via Tre giugno-. Premesso come sia noto che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art.1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (cfr. Cass.2423/2015, Cass.1738/2022, Cass. 10264/2023) e come sia rimasto dimostrato in giudizio che detto immobile rientra nella massa ereditaria oggetto della domanda di scioglimento in esame e comunque che abbia occupato tale cespite con destinazione ad CP_2 utilizzazione personale esclusiva, pur tuttavia è rimasto indimostrato il danno per la pretesa illegittima pagina 4 di 9 occupazione, dovendosi sul punto aderire all'orientamento giurisprudenziale che reputa “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (così da ultimo Cass. S.U. 33645/2022), ed ancora “…nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato…” (così Cass. S.U. 33645/2022, v. da ultimo anche Cass. 10477/2024, Cass.30791/2024). Le Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla circostanza se la compressione della facoltà di godimento diretto del bene, costituente il contenuto del diritto di proprietà a seguito di occupazione illegittima di immobile, debba considerarsi quale danno patrimoniale da risarcire ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. e se necessiti di allegazione sull'idoneità dell'immobile a produrre reddito e sull'intenzione del proprietario di godere del bene o di impiegarlo per finalità redditizie e, quindi, un danno economico per la mancata disponibilità, hanno chiarito che le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova, a seguito di contestazione della controparte, naturalmente anche a mezzo di presunzioni o fatti notori, in quanto “…un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto…” (v. nello stesso senso Cass.13071/2018, v. anche Cass.14268/2021). Ebbene nel caso di specie è rimasto inevaso all'onere di “…provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, …” (cfr. Cass.31233/2018), con conseguente rigetto di tale domanda. Venendo alla domanda di divisione, essa è improcedibile posto che l'ausiliario del Tribunale ha individuato consistenti difformità catastali nonché abusi edilizi non sanati negli immobili ereditari, che, secondo la giurisprudenza più recente, sono ostativi alla divisione giudiziale del bene. Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, avallato anche dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2019 n. 25021, la divisibilità degli immobili abusivi in comunione ereditaria è preclusa dall'art.17, primo comma, L.47/1985 (oggi sostituito dall'analogo art. 46 d.p.r. 2001 n. 380, che ne ha recepito integralmente il contenuto) a mente del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria”; osterebbe altresì alla divisione degli immobili abusivi il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge, che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste. La sanzione della nullità per gli atti tra vivi risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi.
pagina 5 di 9 La Corte di Cassazione con la citata sentenza - superando l'impostazione giurisprudenziale che aveva fatto discendere dalla natura dichiarativa della divisione ereditaria l'inapplicabilità della sanzione della nullità alle divisioni ereditarie ed affermata la natura inter vivos del contratto di divisione ereditaria - ha affermato che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla sanzione della nullità, prevista dall'art.46, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (già art.17 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47. Le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte in tema di divisione negoziale hanno evidenti conseguenze sulla divisione giudiziale dell'eredità. Sul punto, e con riferimento alla fattispecie per cui è causa, la recente pronuncia delle Sezioni Unite ha, quindi, ribadito come “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt.46 del d.P.R. n.380 del 2001 e 40 della legge n.47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi” (v. Cass. S.U.
7.10.2019 n. 25021). Il giudice non può, pertanto, disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art.46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. Deve in conclusione trovare applicazione nel caso di specie il seguente principio di diritto enunciato sul punto dalle Sezioni Unite: «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (cfr. Cass. S.U. 25021/2019). Avendo il C.T.U. segnalato che la presenza negli immobili de quibus di difformità catastali rilevanti ex art. 29, co. 1 bis, L. n. 52/1985 e comunque difformi alle prescrizioni edilizie e urbanistiche vigenti (indicando nella relazione di stima anche il valore delle spese di regolarizzazione e sanatoria) la domanda di divisione risulta, pertanto, inaccoglibile alla stregua del principio di diritto enunciato dalla sopra citata sentenza a sezioni unite della S.C., senza che nessuna delle parti, sebbene sollecitata, abbia neanche allegato di aver avviato la necessaria sanatoria. Le conclusioni, cui è pervenuta la relazione di peritale, sono pienamente condivise dal Tribunale, avendo il consulente d'ufficio risposto in modo puntuale e più che esaustivo ai quesiti che gli sono stati posti e alle osservazioni dei c.t.p. delle parti. Nel rispondere ai quesiti, il C.T.U., in particolare, ha riscontrato che
“…tutti i beni immobili, ad esclusione dei terreni agricoli ed edificabili, presentano una complessa situazione di irregolarità edilizie, urbanistiche e catastali…” (cfr. pag. 53 della relazione di c.t.u. dep. l'8.022024), individuando nel dettaglio tutte le difformità urbanistiche dei beni relitti, le possibilità di sanatoria e le spese di regolarizzazione, cui le parti, sebbene all'uopo sollecitate, non si sono attivate.
pagina 6 di 9 Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di specifica richiesta dei condividenti volta alla limitazione della divisione ai soli immobili non abusivi, nel caso di specie la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata improcedibile in forza del principio dell'universalità della divisione, non derogato dalla volontà espressa da almeno una delle parti, come indicato dal recente arresto delle sezioni unite della S.C., sopra citato. Venendo ad esaminare la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di vendita dell'immobile datato 30.06.1998 sottoscritto tra e in quanto dissimulante una Persona_1 Controparte_1 donazione, con conseguente collazione dell'immobile nell'asse ereditario in caso di accoglimento, va sul punto ricordato come l'erede legittimario che chieda l'accertamento della simulazione di una vendita fatta dal de cuius celante una donazione deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti solo allorquando contestualmente proponga una domanda di riduzione della donazione dissimulata (v. ex plurimis Cass.12317/2019, Cass.15510/2018, Cass. 6632/2006, Cass.11659/2023), con i conseguenti limiti probatori anche per l'erede ove la simulazione non abbia comportato lesione di legittima (v. da ultimo Cass. 11659/2023: “In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c. a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva”). Ebbene, nel caso in esame non sono state allegate né si rilevano lesioni di quote di riserva, ma, a fronte della mancanza di qualsiasi valido riscontro probatorio volto a dimostrare la pretesa simulazione, proprio analizzando il contratto di cui si discute (cfr. doc. 29 nel fascicolo di ) e la Controparte_2 documentazione prodotta da (sub docc.14 e ss.) a riprova dell'avvenuto versamento Controparte_1 del prezzo, emerge l'infondatezza della domanda e, dunque, il bene oggetto di detto negozio non deve essere collazionato. Risulta, poi, infondata l'azione di annullamento della procura notarile generale rilasciata in favore di CP_1
in data 14.01.2013 per incapacità della madre nonché le conseguenti
[...] Persona_2 domande avanzate volte all'annullamento dei contratti conclusi da in forza di detta Controparte_1 procura ovvero per conflitto di interessi e abuso di potere, ecc. Sul punto va osservato come l'istruttoria svolta nel corso del processo non abbia fornito supporti agli oneri probatori che incombevano sulla parte istante in ordine alla compromissione delle facoltà mentali dei propri genitori, mentre all'esito dell'istruttoria orale non è emerso alcun abuso o conflitto di interesse tra il convenuto e i suoi genitori. In particolare, l'istruttoria ha permesso di accertare che CP_1
l'operazione di vendita dell'immobile di via Palestro è stata voluta e predisposta in ogni aspetto direttamente da sia nella fase delle trattative sia nella conclusione del contratto preliminare Persona_1
(v. doc.16 del fascicolo di e dichiarazioni di all'udienza del 6.07.2022), mentre CP_1 Tes_2
ha partecipato solo al successivo rogito (v. doc. 35) provvedendo al versamento del Controparte_1 prezzo sul conto corrente cointestato con il padre (v. doc.17 del fascicolo di ) e comunque CP_1 utilizzando le somme nell'interesse dei genitori (cfr. le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 all'udienza del 6.07.2022) per le loro necessità. Ed invero, risulta altresì dimostrato da dette Tes_2 dichiarazioni (riscontrate dai docc.20 e ss. nel fascicolo di ) come il convenuto CP_1 CP_1 abbia provveduto ad assistere ed occuparsi delle incombenze relative alla gestione dei genitori provvedendo a pagarne, in vita, le spese quotidiane necessarie, le utenze, le badanti, ecc. e, poi, i servizi funebri.
pagina 7 di 9 Di qui, l'infondatezza anche della domanda relativa alle somme di denaro giacenti su conti riferibili ai genitori, che va qualificata come domanda restitutoria di somme, che assume essere state CP_6 prelevate e fatte oggetto di appropriazione esclusiva da parte del fratello . CP_1
Detta domanda implicava, invero, la prova, a cura della parte che l'ha proposta della consistenza di tali depositi e investimenti, attraverso l'allegazione degli estratti conto e delle registrazioni contabili ad essi relativi. L'istanza di acquisizione di documentazione e informazioni ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., svolta dal convenuto, deve ritenersi inammissibile in quanto avente ad oggetto documentazione di cui la parte aveva piena disponibilità giuridica, potendo richiedere essa stessa i medesimi documenti in forza del disposto di cui all'art. 119 d.lg. n. 385/1993. Pur accedendo all'orientamento espresso di recente dalla S.C., secondo cui il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass. 24641/2021, Cass.23861/2022, Cass. 9082/2023), va osservato che nel caso in esame è mancata la prova di una richiesta in tal senso rivolta nei confronti degli Istituti di credito. Quanto alle reciproche domande di decadenza dal beneficio di inventario, si osserva quanto segue. L'attore e il convenuto - il primo invero senza chiedere nelle proprie conclusioni una Controparte_1 specifica declaratoria sul punto - contestano la decadenza dal beneficio di inventario del fratello
. Controparte_2
Appurato in modo incontestato che questi si trovava e si trova nella condizione di residente e occupante dell'immobile di Robecchetto con Induno -via 3 Giugno-, e che egli non ha proceduto all'inventario nel termine stabilito dall'art. 485, co. 2, c.c. di tre mesi decorrenti dall'apertura delle successioni (avvenute rispettivamente il 12.07.2015 e il 27.07.2015 e, quindi, con scadenza al 12.10.2015 e 27.10.2015), ma ha dichiarato di accettare le due eredità solamente in data 17.02.2016 con dichiarazione di accettazione beneficiata (v. doc. 10 di ), deve considerarsi decaduto dal beneficio di Controparte_1 inventario, con assunzione con effetto retroattivo della qualità di erede puro e semplice. Deve invece rigettarsi, in quanto infondata, la domanda di accertamento della decadenza dal beneficio di inventario formulata da nei confronti di per omissione di cespiti ereditari CP_2 CP_1 dall'inventario. Occorre invero considerare che l'art. 494 c.c., nel sanzionare le omissioni e infedeltà commesse nella redazione dell'inventario, prevede che dal beneficio di inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti. Ai fini della decadenza dal beneficio di inventario, dunque, la norma non si limita a richiedere una negligenza, ancorché grave, nella redazione dell'inventario, ma impone il rilievo di un atteggiamento di dolosa preordinazione da parte dell'erede, sia nella omissione di attività esistenti, sia nella esposizione di passività inesistenti. L'onere della prova di tale stato soggettivo grava in capo all'attore che agisce ai sensi dell'art. 494 c.c., in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 24171/2013, Cass.11771/1962), in tema di eredità beneficiata, l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria. pagina 8 di 9 Peraltro, ogni deduzione sull'incompletezza dell'inventario per pretesa esistenza di altri beni mobili ereditari non inventariati è rimasta priva di riscontro probatorio, così come del soggetto cui debba addebitarsi tali pretese sottrazioni. Corollario di quanto sopra è l'improcedibilità della domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie proposte e l'accoglimento della sola domanda volta a dichiarare la decadenza di Controparte_2 dall'acquisto con beneficio di inventario delle eredità de quibus, mentre vanno rigettate tutte le altre domande avanzate. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese, tardive o assorbite. In considerazione dell'andamento del processo, si ritiene equo procedere a compensazione totale tra le parti delle spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u.; le spese dei terzi chiamati, come liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività giudiziaria effettivamente svolta, graveranno in via solidale sulla parte attrice e sui convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile le domande di divisione ereditaria proposte;
2) dichiara decaduto dal beneficio di inventario;
Controparte_2
3) rigetta ogni altra domanda avanzata;
4) compensa integralmente tra l'attore e i convenuti le spese di lite e di c.t.u.;
5) condanna parte attrice e i convenuti a rifondere, in via solidale tra loro, le spese di lite dei terzi chiamati, che si liquidano in complessivi €.1.772,00 cadauno, oltre oneri di legge. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.
Così deciso in Busto Arsizio 5.3.2025
Il Giudice
A.D'Elia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1249/2020 R.G., promossa da
, con l'avv. Antonio Finelli Attore Parte_1 contro
, con l'avv. Paola Branca Controparte_1
, con l'avv. Roberto Lassini Controparte_2
Convenuti
e contro con l'avv. Carlo Cavalieri Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t., con l'avv. Rogora Controparte_4
Terzi chiamati Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede,
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2
n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa,
OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio i fratelli Parte_1 [...]
e chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria che si era CP_1 Controparte_2 aperta a seguito della morte di entrambi i comuni genitori, e , Persona_1 Persona_2 deceduti ab intestato rispettivamente il 12.07.2015 e il 27.07.2015. L'attore, dopo aver descritto gli assi ereditari come costituiti da beni immobili siti in Robecchetto con e NA (in atti identificati), CP_5 beni mobili, liquidità e passività (come descritti nel verbale di inventario prodotto sub doc.2), dava atto che tutti e tre i fratelli, stante l'entità dei debiti ereditari e la pendenza di procedure esecutive, avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario e che il fratello occupava l'immobile sito in Controparte_2
Robecchetto con Induno -via Tre Giugno, 33-, e gli contestava l'occupazione e diversi comportamenti illeciti (la modifica delle serrature, l'effettuazione di lavori di ristrutturazione, l'eliminazione del mobilio esistente, la chiusura con catenaccio del cancello d'ingresso esterno, l'utilizzo del viottolo interpoderale per la sosta di mezzi di lavoro altrui, la mancata consegna agli altri fratelli delle chiavi dell'immobile, ecc.). pagina 1 di 9 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , che aderiva alla domanda di Controparte_1 scioglimento delle comunioni ereditarie come richiesto e alla ricostruzione dei fatti narrati dall'attore, riferendo dello stato di degrado e incuria dell'area verde circostante l'immobile occupato dal fratello
. CP_2
Si costituiva, altresì, , che, pur non opponendosi allo scioglimento delle comunioni Controparte_2 ereditarie di cui trattasi e previa resa dei conti, in via preliminare anche riconvenzionale, chiedeva accertarsi che il fratello rendesse il conto di tutta l'attività effettuata quale mandatario e procuratore dei defunti CP_1 genitori in esecuzione della procura notarile generale allo stesso rilasciata in data 14.01.2013 nonché l'incapacità di intendere e di volere della madre al momento del conferimento di detta procura, e, per l'effetto, la conseguente invalidità della procura e l'invalidità e l'inefficacia di tutti gli atti e attività compiuti dal fratello nella sua qualità di falsus procurator o, in subordine, dichiararsi l'annullamento dei CP_1 contratti conclusi dal fratello in forza di detta procura ovvero in quanto posti in essere in CP_1 conflitto di interesse e abuso di potere, con conseguente restituzione dei beni e/o somme di cui egli risulti essersi illegittimamente appropriato per mala gestio del mandato. In via principale chiedeva nel merito ed altresì in via riconvenzionale accertarsi la simulazione dell'atto di vendita dell'immobile datato 30.06.1998 tra il padre e il fratello in quanto dissimulante una donazione, immobile che, quindi, andava CP_1 collazionato, nonché ricomprendersi nell'asse ereditario altri beni mobili non inventariati di tal che i fratelli dovevano essere dichiarati decaduti dal beneficio di inventario, ed infine accertare che egli era diventato proprietario esclusivo per avvenuto acquisto per usucapione acquisitiva dell'immobile sito in Robecchetto con Induno -via Tre giugno- e relative pertinenze in data anteriore al decesso dei genitori, immobile che pertanto non rientrava nella massa ereditaria. Trattata la causa davanti al primo giudice, erano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 co. VI c.p.c., e, dopo rinvii per mancata comparizione delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309 c.p.c. e per tentativi di conciliazione della lite, pervenuta la causa davanti al nuovo giudice, le parti insistevano per l'ammissione delle prove, mentre il giudice, ritenuto di dover verificare l'integrità del contraddittorio, disponeva la produzione di documentazione utile ai fini del processo. Successivamente, dopo un rinvio per mancata comparizione delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309 c.p.c. e pervenuta la causa avanti allo scrivente giudice per la prima volta per l'udienza del 05.10.2021, veniva rilevata la mancata produzione della documentazione richiesta dal precedente giudice. Depositata la documentazione richiesta e rilevata la presenza di due creditori iscritti ( e il Controparte_3 [...]
), era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, che si si Controparte_4 costituivano in giudizio.
senza formulare domande, si costituiva al solo al fine di vigilare sul corretto svolgimento Controparte_3 del procedimento di divisione, esponendo di essere creditrice per una causa di lavoro nei confronti delle parti quali eredi dei genitori e di aver pignorato alcuni immobili ereditari per cui erano già stati effettuati alcuni infruttuosi tentativi di vendita. Si costituiva altresì, ai soli fini dell'art. 1113 c.c., il creditore “ ”, affermando di Controparte_4 essere creditore nei confronti dell'eredità de qua per oneri condominiali non pagati per un immobile sito nel
. Controparte_4
Svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante, disposta c.t.u. estimativa del compendio ereditario, richiesti i chiarimenti al CTU, falliti i tentativi di bonario componimento della lite, le parti davano atto che il compendio di via Umberto I in Robecchetto con era stato venduto all'asta. CP_5
pagina 2 di 9 Ritenuta, poi, matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 5.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c.. L'attore, avanzando domanda di divisione degli assi ereditari relitti a seguito del decesso dei genitori R_
e , deceduti ab intestato rispettivamente il 12.07.2015 e il 27.07.2015i,
[...] Persona_2 costituiti da immobili siti in Robecchetto con e NA (in atti identificati) nonché beni mobili, CP_5 liquidità e passività (di tale entità da imporre l'acquisto con beneficio di inventario), ha altresì contestato al fratello l'occupazione abusiva dell'immobile sito in Robecchetto con Induno -via Controparte_2
Tre Giugno, 33- e diversi comportamenti illeciti. Costituitisi i convenuti, il fratello ha Controparte_1 aderito completamente alle domande attoree, mentre , pur non opponendosi allo Controparte_2 scioglimento di dette comunioni ereditarie, chiedeva accertarsi l'avvenuto proprio acquisto per usucapione acquisitiva dell'immobile sito in Robecchetto con Induno -via Tre giugno- e relative pertinenze in data anteriore al decesso dei genitori (bene che pertanto andava escluso dalla massa ereditaria) nonché la simulazione dell'atto di vendita dell'immobile datato 30.06.1998 tra il padre e il fratello in CP_1 quanto dissimulante una donazione (bene che, quindi, andava collazionato) con resa dei conti dell'attività svolta da quest'ultimo quale mandatario e procuratore dei genitori e invalidità e inefficacia di tutti gli atti compiuti in esecuzione della procura notarile generale allo stesso rilasciata il 14.01.2013 e per incapacità di intendere e di volere della madre al momento del conferimento di detta procura ovvero in quanto atti posti in essere in conflitto di interesse e abuso di potere, con conseguente restituzione dei beni e/o somme appropriate per mala gestio del mandato. Ciò promesso, va in primis esaminata la domanda di usucapione acquisitiva formulata da CP_2
in relazione agli immobili e relative pertinenze di Robecchetto con Via Tre Giugno n. 33.
[...] CP_5
Premesso come sia noto non solo che l'acquisto della proprietà per usucapione ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di colui che si sostituisca al dominus nell'utilizzazione della cosa, ma anche che, ai fini dell'usucapione, il possesso ventennale debba esteriorizzarsi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà, di tal che il possesso medesimo non può ravvisarsi nel mero godimento del bene ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto, ne consegue che non può accettarsi la ricostruzione dei fatti dedotta dal convenuto , in quanto l'esito dell'attività istruttoria svolta appare inidonea a provare Controparte_2
l'avvenuto perfezionamento del possesso ad usucapionem. Sul punto, si ricorda, in via generale, che l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'immobile in forza di usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., presuppone la prova, da parte di chi deduca l'acquisto originario, di avere continuativamente posseduto il bene per il tempo necessario alla maturazione dell'acquisto previsto dalla legge. Più in particolare, per integrare il possesso ad usucapionem sono necessari, sotto il profilo materiale, l'esercizio continuo ed ininterrotto sulla cosa di un potere di fatto del tutto analogo a quello del proprietario nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al suo diritto (corpus) e, sotto il profilo psicologico, la volontà del possessore di comportarsi ed agire quale titolare del diritto corrispondente al potere di fatto esercitato sulla cosa (animus possidendi). L'art. 1144 c.c. dispone, tuttavia, che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire a fondamento dell'acquisto del possesso: in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano l'acquisto acquisitivo l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza. Occorre in primo luogo perimetrare la nozione di atti di tolleranza. pagina 3 di 9 Normalmente la tolleranza è connotata dalla breve durata e dalla limitata incidenza nel godimento. Nell'indagine diretta a stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e, quindi, sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o di buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. in questo senso Cass.11277/2015, Cass.4327/2008, Cass.11315/2018). Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene, di tal che nei vincoli di stretta parentela (come nel caso in esame) è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo, senza che ciò denoti disinteresse. Le risultanze della esperita istruttoria dimostrano in modo incontestato, nella fattispecie esaminata, non solo il rapporto di parentela tra i genitori proprietari dei cespiti e il figlio (cfr. documentazione CP_2 agli atti), ma anche la permanenza nel tempo di detto legame familiare. Dall'escussione della teste (sentita all'udienza del 6.07.2002, moglie dell'attore, della cui attendibilità non vi è Testimone_1 motivo di dubitare in considerazione del riscontro documentale alle affermazioni rese), emerge che nel 2005 si era già trasferito a casa dei genitori, ove è rimasto per circa due anni. Controparte_2
Detta domanda di acquisto a titolo originario deve peraltro essere rigettata per mancanza dei requisiti del possesso utile ai fini dell'invocata usucapione: ed invero, non solo la appena riferita circostanza conferma l'intervenuta interruzione del possesso de quo, ma soprattutto dall'esame della documentazione prodotta emerge non solo come lo stesso abbia confermato la proprietà del bene usucapiendo Controparte_2 in capo ai genitori (cfr. l'atto giudiziario depositato il 7.02.2013 da nel procedimento N. R.G. CP_2
1957/2013 V.G. prodotto sub doc.5 nel fascicolo di a pag.5, nonché l'atto di Controparte_1 accettazione dell'eredità con beneficio di inventario davanti alla cancelleria di questo Tribunale prodotto al doc.3 nel fascicolo di a conferma dell'inventario dei cespiti ereditari redatto dal notaio Controparte_1
in data 9.01.2016 ove tale immobile è annoverato nella massa ereditaria: v. doc.2 di parte Per_3 attrice), ma anche come i genitori abbiano sempre agito da proprietari del bene (cfr. doc.7 nel fascicolo di con cui i de cuius avevano dato in garanzia detto immobile iscrivendo ipoteca in data Controparte_1
1.10.1992) pagandone i relativi oneri (cfr. dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2 all'udienza del 6.02.2022, libero professionista non legato da alcun vincolo con le parti in causa). Va al contempo reietta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo CP_2 per l'occupazione, asseritamente illegittima, dell'immobile di Robecchetto con Induno -via Tre giugno-. Premesso come sia noto che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art.1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (cfr. Cass.2423/2015, Cass.1738/2022, Cass. 10264/2023) e come sia rimasto dimostrato in giudizio che detto immobile rientra nella massa ereditaria oggetto della domanda di scioglimento in esame e comunque che abbia occupato tale cespite con destinazione ad CP_2 utilizzazione personale esclusiva, pur tuttavia è rimasto indimostrato il danno per la pretesa illegittima pagina 4 di 9 occupazione, dovendosi sul punto aderire all'orientamento giurisprudenziale che reputa “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (così da ultimo Cass. S.U. 33645/2022), ed ancora “…nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato…” (così Cass. S.U. 33645/2022, v. da ultimo anche Cass. 10477/2024, Cass.30791/2024). Le Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla circostanza se la compressione della facoltà di godimento diretto del bene, costituente il contenuto del diritto di proprietà a seguito di occupazione illegittima di immobile, debba considerarsi quale danno patrimoniale da risarcire ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. e se necessiti di allegazione sull'idoneità dell'immobile a produrre reddito e sull'intenzione del proprietario di godere del bene o di impiegarlo per finalità redditizie e, quindi, un danno economico per la mancata disponibilità, hanno chiarito che le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova, a seguito di contestazione della controparte, naturalmente anche a mezzo di presunzioni o fatti notori, in quanto “…un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto…” (v. nello stesso senso Cass.13071/2018, v. anche Cass.14268/2021). Ebbene nel caso di specie è rimasto inevaso all'onere di “…provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, …” (cfr. Cass.31233/2018), con conseguente rigetto di tale domanda. Venendo alla domanda di divisione, essa è improcedibile posto che l'ausiliario del Tribunale ha individuato consistenti difformità catastali nonché abusi edilizi non sanati negli immobili ereditari, che, secondo la giurisprudenza più recente, sono ostativi alla divisione giudiziale del bene. Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, avallato anche dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2019 n. 25021, la divisibilità degli immobili abusivi in comunione ereditaria è preclusa dall'art.17, primo comma, L.47/1985 (oggi sostituito dall'analogo art. 46 d.p.r. 2001 n. 380, che ne ha recepito integralmente il contenuto) a mente del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria”; osterebbe altresì alla divisione degli immobili abusivi il disposto di cui all'art. 40 della stessa legge, che analogamente dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste. La sanzione della nullità per gli atti tra vivi risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi.
pagina 5 di 9 La Corte di Cassazione con la citata sentenza - superando l'impostazione giurisprudenziale che aveva fatto discendere dalla natura dichiarativa della divisione ereditaria l'inapplicabilità della sanzione della nullità alle divisioni ereditarie ed affermata la natura inter vivos del contratto di divisione ereditaria - ha affermato che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla sanzione della nullità, prevista dall'art.46, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (già art.17 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47. Le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte in tema di divisione negoziale hanno evidenti conseguenze sulla divisione giudiziale dell'eredità. Sul punto, e con riferimento alla fattispecie per cui è causa, la recente pronuncia delle Sezioni Unite ha, quindi, ribadito come “l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt.46 del d.P.R. n.380 del 2001 e 40 della legge n.47 del 1985 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi” (v. Cass. S.U.
7.10.2019 n. 25021). Il giudice non può, pertanto, disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art.46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. Deve in conclusione trovare applicazione nel caso di specie il seguente principio di diritto enunciato sul punto dalle Sezioni Unite: «Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio» (cfr. Cass. S.U. 25021/2019). Avendo il C.T.U. segnalato che la presenza negli immobili de quibus di difformità catastali rilevanti ex art. 29, co. 1 bis, L. n. 52/1985 e comunque difformi alle prescrizioni edilizie e urbanistiche vigenti (indicando nella relazione di stima anche il valore delle spese di regolarizzazione e sanatoria) la domanda di divisione risulta, pertanto, inaccoglibile alla stregua del principio di diritto enunciato dalla sopra citata sentenza a sezioni unite della S.C., senza che nessuna delle parti, sebbene sollecitata, abbia neanche allegato di aver avviato la necessaria sanatoria. Le conclusioni, cui è pervenuta la relazione di peritale, sono pienamente condivise dal Tribunale, avendo il consulente d'ufficio risposto in modo puntuale e più che esaustivo ai quesiti che gli sono stati posti e alle osservazioni dei c.t.p. delle parti. Nel rispondere ai quesiti, il C.T.U., in particolare, ha riscontrato che
“…tutti i beni immobili, ad esclusione dei terreni agricoli ed edificabili, presentano una complessa situazione di irregolarità edilizie, urbanistiche e catastali…” (cfr. pag. 53 della relazione di c.t.u. dep. l'8.022024), individuando nel dettaglio tutte le difformità urbanistiche dei beni relitti, le possibilità di sanatoria e le spese di regolarizzazione, cui le parti, sebbene all'uopo sollecitate, non si sono attivate.
pagina 6 di 9 Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di specifica richiesta dei condividenti volta alla limitazione della divisione ai soli immobili non abusivi, nel caso di specie la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata improcedibile in forza del principio dell'universalità della divisione, non derogato dalla volontà espressa da almeno una delle parti, come indicato dal recente arresto delle sezioni unite della S.C., sopra citato. Venendo ad esaminare la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di vendita dell'immobile datato 30.06.1998 sottoscritto tra e in quanto dissimulante una Persona_1 Controparte_1 donazione, con conseguente collazione dell'immobile nell'asse ereditario in caso di accoglimento, va sul punto ricordato come l'erede legittimario che chieda l'accertamento della simulazione di una vendita fatta dal de cuius celante una donazione deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti solo allorquando contestualmente proponga una domanda di riduzione della donazione dissimulata (v. ex plurimis Cass.12317/2019, Cass.15510/2018, Cass. 6632/2006, Cass.11659/2023), con i conseguenti limiti probatori anche per l'erede ove la simulazione non abbia comportato lesione di legittima (v. da ultimo Cass. 11659/2023: “In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c. a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva”). Ebbene, nel caso in esame non sono state allegate né si rilevano lesioni di quote di riserva, ma, a fronte della mancanza di qualsiasi valido riscontro probatorio volto a dimostrare la pretesa simulazione, proprio analizzando il contratto di cui si discute (cfr. doc. 29 nel fascicolo di ) e la Controparte_2 documentazione prodotta da (sub docc.14 e ss.) a riprova dell'avvenuto versamento Controparte_1 del prezzo, emerge l'infondatezza della domanda e, dunque, il bene oggetto di detto negozio non deve essere collazionato. Risulta, poi, infondata l'azione di annullamento della procura notarile generale rilasciata in favore di CP_1
in data 14.01.2013 per incapacità della madre nonché le conseguenti
[...] Persona_2 domande avanzate volte all'annullamento dei contratti conclusi da in forza di detta Controparte_1 procura ovvero per conflitto di interessi e abuso di potere, ecc. Sul punto va osservato come l'istruttoria svolta nel corso del processo non abbia fornito supporti agli oneri probatori che incombevano sulla parte istante in ordine alla compromissione delle facoltà mentali dei propri genitori, mentre all'esito dell'istruttoria orale non è emerso alcun abuso o conflitto di interesse tra il convenuto e i suoi genitori. In particolare, l'istruttoria ha permesso di accertare che CP_1
l'operazione di vendita dell'immobile di via Palestro è stata voluta e predisposta in ogni aspetto direttamente da sia nella fase delle trattative sia nella conclusione del contratto preliminare Persona_1
(v. doc.16 del fascicolo di e dichiarazioni di all'udienza del 6.07.2022), mentre CP_1 Tes_2
ha partecipato solo al successivo rogito (v. doc. 35) provvedendo al versamento del Controparte_1 prezzo sul conto corrente cointestato con il padre (v. doc.17 del fascicolo di ) e comunque CP_1 utilizzando le somme nell'interesse dei genitori (cfr. le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_3 all'udienza del 6.07.2022) per le loro necessità. Ed invero, risulta altresì dimostrato da dette Tes_2 dichiarazioni (riscontrate dai docc.20 e ss. nel fascicolo di ) come il convenuto CP_1 CP_1 abbia provveduto ad assistere ed occuparsi delle incombenze relative alla gestione dei genitori provvedendo a pagarne, in vita, le spese quotidiane necessarie, le utenze, le badanti, ecc. e, poi, i servizi funebri.
pagina 7 di 9 Di qui, l'infondatezza anche della domanda relativa alle somme di denaro giacenti su conti riferibili ai genitori, che va qualificata come domanda restitutoria di somme, che assume essere state CP_6 prelevate e fatte oggetto di appropriazione esclusiva da parte del fratello . CP_1
Detta domanda implicava, invero, la prova, a cura della parte che l'ha proposta della consistenza di tali depositi e investimenti, attraverso l'allegazione degli estratti conto e delle registrazioni contabili ad essi relativi. L'istanza di acquisizione di documentazione e informazioni ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., svolta dal convenuto, deve ritenersi inammissibile in quanto avente ad oggetto documentazione di cui la parte aveva piena disponibilità giuridica, potendo richiedere essa stessa i medesimi documenti in forza del disposto di cui all'art. 119 d.lg. n. 385/1993. Pur accedendo all'orientamento espresso di recente dalla S.C., secondo cui il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass. 24641/2021, Cass.23861/2022, Cass. 9082/2023), va osservato che nel caso in esame è mancata la prova di una richiesta in tal senso rivolta nei confronti degli Istituti di credito. Quanto alle reciproche domande di decadenza dal beneficio di inventario, si osserva quanto segue. L'attore e il convenuto - il primo invero senza chiedere nelle proprie conclusioni una Controparte_1 specifica declaratoria sul punto - contestano la decadenza dal beneficio di inventario del fratello
. Controparte_2
Appurato in modo incontestato che questi si trovava e si trova nella condizione di residente e occupante dell'immobile di Robecchetto con Induno -via 3 Giugno-, e che egli non ha proceduto all'inventario nel termine stabilito dall'art. 485, co. 2, c.c. di tre mesi decorrenti dall'apertura delle successioni (avvenute rispettivamente il 12.07.2015 e il 27.07.2015 e, quindi, con scadenza al 12.10.2015 e 27.10.2015), ma ha dichiarato di accettare le due eredità solamente in data 17.02.2016 con dichiarazione di accettazione beneficiata (v. doc. 10 di ), deve considerarsi decaduto dal beneficio di Controparte_1 inventario, con assunzione con effetto retroattivo della qualità di erede puro e semplice. Deve invece rigettarsi, in quanto infondata, la domanda di accertamento della decadenza dal beneficio di inventario formulata da nei confronti di per omissione di cespiti ereditari CP_2 CP_1 dall'inventario. Occorre invero considerare che l'art. 494 c.c., nel sanzionare le omissioni e infedeltà commesse nella redazione dell'inventario, prevede che dal beneficio di inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti. Ai fini della decadenza dal beneficio di inventario, dunque, la norma non si limita a richiedere una negligenza, ancorché grave, nella redazione dell'inventario, ma impone il rilievo di un atteggiamento di dolosa preordinazione da parte dell'erede, sia nella omissione di attività esistenti, sia nella esposizione di passività inesistenti. L'onere della prova di tale stato soggettivo grava in capo all'attore che agisce ai sensi dell'art. 494 c.c., in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 24171/2013, Cass.11771/1962), in tema di eredità beneficiata, l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria. pagina 8 di 9 Peraltro, ogni deduzione sull'incompletezza dell'inventario per pretesa esistenza di altri beni mobili ereditari non inventariati è rimasta priva di riscontro probatorio, così come del soggetto cui debba addebitarsi tali pretese sottrazioni. Corollario di quanto sopra è l'improcedibilità della domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie proposte e l'accoglimento della sola domanda volta a dichiarare la decadenza di Controparte_2 dall'acquisto con beneficio di inventario delle eredità de quibus, mentre vanno rigettate tutte le altre domande avanzate. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese, tardive o assorbite. In considerazione dell'andamento del processo, si ritiene equo procedere a compensazione totale tra le parti delle spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u.; le spese dei terzi chiamati, come liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività giudiziaria effettivamente svolta, graveranno in via solidale sulla parte attrice e sui convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile le domande di divisione ereditaria proposte;
2) dichiara decaduto dal beneficio di inventario;
Controparte_2
3) rigetta ogni altra domanda avanzata;
4) compensa integralmente tra l'attore e i convenuti le spese di lite e di c.t.u.;
5) condanna parte attrice e i convenuti a rifondere, in via solidale tra loro, le spese di lite dei terzi chiamati, che si liquidano in complessivi €.1.772,00 cadauno, oltre oneri di legge. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.
Così deciso in Busto Arsizio 5.3.2025
Il Giudice
A.D'Elia
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