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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili) cumulativamente promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.04.1950 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppa Micieli, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Ragusa in via Flaccavento n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Guglielmo
Barone e Patrizia D'Angelo, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 21.05.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa il 12.09.1970, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 1970, numero 231, parte II, serie A;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 97/2024 del giorno
06.08.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
07.05.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza è stata su istanza di parte rinviata alla successiva data del 21.05.2025 e sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 97/2024 del 06.08.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 231 parte II Serie A dell'anno 1970;
2. confermare l'assegnazione della dimora coniugale sita in Ragusa - Contrada Bruscè, Via
Flaccavento n. 6, al sig. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
Parte_2
3. confermare l'assegnazione in godimento dell'immobile in comproprietà tra le parti sito in Marina di
Ragusa (RG), via Salvatore Tribastone n. 16, alla sig.ra unitamente ai mobili, Parte_1 arredi e pertinenze.
4. dare atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, della loro dichiarazione di essere economicamente indipendenti e della conseguente rinuncia reciproca a contributi di mantenimento / assegni divorzili.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. che in ordine alle condizioni convenute dalle parti, tutti vertenti su diritti disponibili alle parti stessi, in quanto non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ragusa il
12.09.1970, tra e con atto trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 1970, numero 231, parte II, serie A;
-prende atto degli accordi raggiunti dalle parti;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.06.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti