Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2356 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], e Parte_1
nata ad [...] in data [...], con gli Parte_2
avv.ti DI NAPOLI ROBERTO e ROSSI DANIELE;
– attori –
CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale con CP_1
sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, CF n.
rappresentata da con sede legale in P.IVA_1 Controparte_2
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, CF n. , con l'Avv. DI P.IVA_2
LEGAMI ROSARIO;
– convenuta –
OGGETTO: Opposizione a precetto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 3.12.24
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ed Parte_3 [...]
convenivano in giudizio e per essa Pt_2 CP_1 [...]
, proponendo opposizione all'atto di precetto notificato in data CP_2
8.11.2022, con cui veniva loro intimato, quale mutuatari e datori di ipoteca, “di pagare, entro e non oltre dieci giorni dalla notificazione del
presente atto all'Istituto di credito in solido tra loro la somma di €
107.553,35 alla data del 19/04/2022, come di seguito specificata: rate
mensili scadute e impagate € 102.574,82; interessi di mora € 4.573,53;
Compenso precetto € 405,00; Totale € 107.553,35; Il tutto oltre Iva, CPA,
spese successive e conseguenziali occorrenti ed interessi dal 19.04.2022
sino all'effettivo soddisfo, con espressa riserva di chiedere l'ulteriore
collocazione del credito per le successive rate scadute e per il residuo
capitale, comprensivo degli accessori, quale risulterà al momento
dell'anticipata estinzione del mutuo che ci occupa, intendendo la Banca
avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 40, comma II,
del D.lgs 385/33, e con espresso avvertimento che, decorso
infruttuosamente il termine di dieci giorni come sopra assegnato, si
procederà ad esecuzione forzata”; ciò in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con Intesa Sanpaolo s.p.a. in data 11.6.2007 a rogito del Notaio in Erice dott. , repertorio n.
5.413 e raccolta Persona_1
n. 1.855, registrato a Trapani il 22.6.2007 al n. 3557 serie 1T, per l'importo mutuato di Euro 127.800,00 (Euro
centoventisettemilaottocento/00).
Lamentavano gli opponenti il difetto di legittimazione attiva di
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in assenza di prova della cessione del credito a CP_1
fondamento del precetto da Intesa SanPaolo Spa, nonché l'insussistenza del credito per l'indeterminatezza dei tassi pattuiti nl contratto di mutuo,
per l'applicazione di interessi usurari e di interessi anatocistici, dovuti al regime di capitalizzazione “composto” degli interessi previsto in contratto,
legato ad un piano di ammortamento alla francese, con necessità di procedere al ricalcolo dell'esposizione debitoria degli opponenti, con applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117 TUB o considerando il mutuo come “gratuito” ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Chiedevano poi la declaratoria di illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi e chiesto il risarcimento del danno per tale segnalazione subito. In sede di note di discussione, censuravano pure la mancata iscrizione di nel registro ex art. 106 Controparte_2
TUB.
e per essa , costituitasi in CP_1 Controparte_2
giudizio, contestava le pretese avverse e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Disposta CTU contabile, la causa viene ora in decisione.
Occorre soffermarsi, in primo luogo, sulla legittimazione attiva del creditore procedente in relazione alla prova della CP_1
cessione del credito da Intesa San Paolo Spa.
La più recente giurisprudenza di legittimità, sul punto, si è espressa nel senso che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una
banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del
credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione
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sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza
incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti
siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.),
in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i
relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza
della Banca d'Italia” (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n. 10860).
Nel caso di specie, la società finanziaria ha depositato l'avviso della
Gazzetta Ufficiale Parte II n. 45 del 19.4.22, con il quale è stata data comunicazione dell'avvenuta cessione a dei finanziamenti CP_1
di Intesa Sanpaolo garantiti da ipoteca, sorti sino al primo gennaio 2022 e passati a sofferenza, come il mutuo fondiario oggetto del precetto. Pure
depositate dalla società finanziaria, in senso alla memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 cpc la comunicazione della segnalazione alla Centrale dei rischi e del passaggio a sofferenza del rapporto. Altri indici rilevanti per ritenere provata la cessione, d'altronde, si ricavano dal possesso del titolo esecutivo da parte dell'opposta e dalla comunicazione di intervenuta cessione dei crediti nei confronti dei due opponenti da parte di Intesa
SanPaolo SPA del giorno 27.9.2023 (cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc di parte opponente). TA è, invece, l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza di , avanzata nelle Controparte_2
note di discussione, per mancata iscrizione della società nell'albo ex art. 106 TUB, eccezione che non pare, peraltro, fondata, in considerazione del
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fatto che la procura rilasciata da allegata alla comparsa CP_1
di risposta, dà atto della titolarità da parte di della Controparte_2
licenza di agenzia di recupero dei crediti per conto terzi rilasciata dalla
Questura di Milano in data 25 maggio 2019 ai sensi dell'art. 115 del
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.
Venendo alle doglianze relative al rapporto, non risulta fondata quella relativa all'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito;
dal tenore del contratto si evince come sia stato convenuto un tasso di interesse fisso al
5,95% (TAN), ISC 6,135%, per 240 rate mensili dell'importo di € 911,92,
tasso di mora alla stipula pari all' 8,550%. Le condizioni contrattuali appaiono, quindi, senz'altro sufficientemente determinate, risultando infondata la relativa doglianza attorea.
Quanto alle censure relative alla previsione di un piano di ammortamento alla francese, per Cassazione civile sez. un., 29/05/2024,
n.15130 “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del
prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo
standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi
debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti
tra gli istituti di credito e i clienti”. E' appena il caso di segnalare,
contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, che le caratteristiche del contratto nel caso di specie (mutuo ipotecario a tasso fisso) si attagliano alla fattispecie esaminata dalla Cassazione nell'arresto
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a Sezioni Unite richiamato, per cui gli ulteriori approfondimenti contabili sul punto sollecitati dagli opponenti sono superflui. D'altronde, non può
ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata dagli opponenti,
che hanno denunciato soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia stata accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato, non risultando utili a tal fine le deduzioni in seno alla CTP,
proprio per la natura fissa del tasso applicato in contratto, che esclude nel caso concreto ogni fenomeno di anatocismo sommerso.
Pure infondate le deduzioni sulla presunta usura dei tassi pattuiti. Il
CTU, applicando correttamente le istruzioni di Banca d'Italia per il calcolo del Taeg contrattuale, ha concluso condivisibilmente che “dal ricalcolo
effettuato è stato calcolato il TAEG del finanziamento n. 8N91061387436
che risulta pari al 6,16% inferiore al tasso soglia di usura del periodo pari a
8,58%; nel caso specifico il criterio del TAEG e il criterio del TEGM
coincidono pertanto non è stato necessario effettuare il doppio ricalcolo.− Il
tasso di mora pattuito in contratto pari a 8,550% è dunque ben al di sotto
del tasso soglia previsto per gli interessi di mora pari a 11,73%. − Non è
prevista per la tipologia di contratto, mutuo ipotecario a tasso fisso, lo jus
variandi, pertanto, non è stato necessario effettuare alcuna verifica e alcun
ricalcolo”.
In definitiva, l'opposizione va integralmente rigettata, ogni altra domanda assorbita.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti,
definitivamente a carico degli opponenti;
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 2.450,00 per compensi ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti,
definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Trapani in data 01/01/2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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