Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
372 /2024
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta al n. 372/2024 R .G. tra con gli avvocati Michela Sauro e Marzia Cuoco presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
contro
:
, con il funzionario dott. Stefano Rozza Controparte_1
RESISTENTE
IN PUNTO: carta elettronica del docente e retribuzione professionale docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1Il ricorrente è docente a tempo determinato (contratto in corso al 30 giugno 2025) ed agisce per ottenere la c.d. “carta docenti” -introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che è dall'a.1 comma 121 citato prevista per i soli “docenti di ruolo” -in relazione all'a.s. 2023/24.
Avendo lavorato nell'a.s. 2019/2020 con supplenze brevi e saltuarie e non avendo ricevuto, in ragione della tipologia di supplenza, l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” di cui al CCNL 15.3.2001, agisce altresì per tale emolumento ottenere.
Quadro sul lavoro a tempo determinato in attuazione della Direttiva 1999 del 1970 CE;
nonché la giurisprudenza anche comunitariai formatasi sulla questione della “carta docente” e la pronuncia della Corte di Cassazione 20015/18 quanto alla retribuzione professionale docenti.
Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO e la carenza di CP_1 legittimazione passiva a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la riserva di regolamento espressa dall'art. 1 co 122 l.107/15 che rimette al decreto del Presidente del Consigli dei Ministri di concerto con il e delle finanze di definire “criteri e le modalità Controparte_1 di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili…”.
Nel merito ha argomentato circa la non riconducibilità della Carta alle “condizioni di impiego” per le quali la normativa eurocomunitaria sancisce l'eguaglianza tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato , osservando che la Carta non è un incremento stipendiale ma ha solo la funzione di assicurare la formazione continua che costituisce obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo anche secondo la normativa comunitaria.
Ha contestato i presupposti per la retribuzione professionale docenti ed ha eccepito la prescrizione.
La causa non ha richiesto istruzione orale.
2 Quanto alla Carta Docenti.
L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata in quanto “la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario” (così Trib. Treviso sentenza 14/2023
12/1/23, in linea con la consolidata giurisprudenza in merito).
Neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il
Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio. Circa il merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, ancorchè part time e/o in prova (dpcm attuativo del 2015) ed ivi compresi i docenti “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (dpcm attuativo del 2016)
e solo per l'anno 2023, l'art. 15 del d.l. 69/23 ha esteso il beneficio ai supplenti con supplenza al
31 agosto, ossia ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente..dunque non è corretto ritenere..che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento…Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.
La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €500,00 CP_1 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…”.
E',infine, intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 che ha definitivamente chiarito che “Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di compatibilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto “evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all'”anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima “taratura”.
Il ricorrente ha incontestatamente lavorato, nell'anno in oggetto, con contratti al 30 giugno così sussistendo il primo requisito per il beneficio indicato dalla Corte di Cassazione.
La tesi secondo la quale il bonus, non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, è esplicitamente sconfessata dalla sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra dove si legge che, stante il nesso tra Carta e formazione ed il carattere “permanente” che la formazione deve avere ed ha, il diritto ad avere la
Carta non si estingue al termine dell'anno di riferimento ma solo con l'uscita dal sistema scolastico che, per i docenti non di ruolo, coincide con la cancellazione dalle graduatorie (pagg. 34 e segg.) e fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
La ricorrente è a tutt'oggi in servizio con contatto a termine e, pertanto, il diritto non si è per la ragione in esame estinto.
La prescrizione è quinquennale e , secondo quanto insegna la citata sentenza 29961/23, decorre
“dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al dpcm del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie l'anno in oggetto è il 2023/24 da cui nessuna prescrizione è maturata.
3. Anche quanto alla RPD il ricorso è fondato.
L'art. 7 del CCNL 15/3/01 intitolato “retribuzione professionale docenti” ha stabilito: ”1. con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2.Ai compensi di cui al comma 1 si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL 31/8/1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti , risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3 La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all'art. 49 lettera D del CCNL 26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995” ”
L'art. 25 del CCNI 31/8/99 per quanto qui interessa recita: ””a norma dell'art. 42 comma 2 del
CCNL al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e CP_ grado e delle istituzioni educative, dei conservatori , delle Accademie e degli è corrisposto, con decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate delle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dall'1 luglio 1999 a tutto il personale docente, educativo ed Ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato ed al personale insegnante di religione cattolica;
b)dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo d ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico>; c) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”
La Corte di Cassazione con le ordinanza 20015/18 e 6293/20 ha affermato che l'emolumento
“retribuzione professionale docenti” (RPD) ha natura fissa e continuativa e, pertanto, non è ricollegato a particolari modalità di svolgimento della professione.
Argomentando, poi, dall'art. 4 Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (che, secondo l'interpretazione più volte datane anche dalla Corte di Giustizia, esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato ed ha carattere incondizionato, potendo così essere fatta valere davanti al giudice nazionale il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione disapplicando, se necessario, il diritto interno), ha affermato “una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art, 6 del d.lgs 368/01, deve guidare l'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo” ed ha concluso che l'unica interpretazione dell'art. 7 CCNL
2001 compatibile con i “principi inderogabili del diritto eurocomunitario” è quella di ritenere che il richiamo all'art. 25 CCNI 99 riguardi solo le modalità ed il computo applicabili all'emolumento e non anche le categorie di docenti che, in base all'art. 25, avrebbero dovuto dirsi escluse;
e ciò sul presupposto che l'esclusione dei supplenti con supplenze brevi e saltuarie violerebbe il principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 Accordo citato. E' pienamente da condividersi l'affermazione secondo la quale il riconoscimento di un emolumento sganciato da qualsiasi particolarità della prestazione, quale la R.P.D.) , non può, a pena di violare il principio di non discriminazione (che, come è noto, ammette le sole differenze di trattamento giustificate da altrettante differenze della prestazione, che non possono consistere nella temporaneità o meno del rapporto), dipendere dalla qualifica che l'ordinamento scolastico attribuisce alle supplenze.
E ciò , tanto più considerando che -come anche nel caso di specie, dove con le assegnazioni di supplenze brevi e saltuarie è stato coperto il periodo 18 settembre -30 giugno- con le supplenze di
“brevi e saltuarie” assai frequentemente vengono conferiti una serie di incarichi senza soluzione di continuità che arrivano a coprire tutta la parte più significativa dell'anno scolastico, così che – anche sotto tale profilo- non sono ravvisabili differenze tra la prestazione dai supplenti, ancorchè diversamente qualificate.
Non vi sono contestazioni sulla quantificazione.
Il ricorso è stato notificato ad agosto 2024 così che il credito qui azionato (decorrente da settembre
2019) non è prescritto.
Le spese di causa –che si liquidano in base ai parametri normativi, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della serialità del contenzioso- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Condanna il convenuto a mettere a disposizione del ricorrente carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e formazione del personale docente dell'importo di €500,00.
Dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti per il lavoro prestato in relazione ai contratti a tempo determinato di cui al ricorso, e, per l'effetto, condanna il al pagamento a favore del ricorrente di €1539,65 oltre interessi sulle somme rivalutate CP_1 dal dovuto al saldo;
Condanna Il al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in CP_1
€956,00 oltre accessori di legge , per competenze professionali ed €49,00 per CU, con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Treviso, 15/1/25
Il G.L.