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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1113/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Mazzotta Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 02.07.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1319/2023 R.G.), deducendo che erroneamente la consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta invalida civile nella misura del
100%, nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti, anche di formazione sopravvenuta rispetto alla prima fase, e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 04.06.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 06.05.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 02.07.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata, in quanto appare infondata alla stregua della disposta integrazione peritale, all'esito della quale la consulente dell'ufficio ha ribadito le conclusioni alle quali era già pervenuta nella prima fase, ovvero che parte ricorrente è invalida civile nella misura dell'80% a decorrere dal 24.02.2023 (data della domanda amministrativa).
La dott.ssa Stefania De Stefano, infatti, con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, vagliando la documentazione sanitaria successiva all'instaurazione del ricorso, è giunta alla conclusione che parte ricorrente è affetta da “Diabete mellito.
Obesità con manifestazioni artrosiche. Artrite psoriasica. Ipertensione arteriosa.” con riduzione della capacità lavorativa pari all'80% (ottanta per cento), con decorrenza della data della domanda (24.02.2023)”. Orbene, alla luce della nuova documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente nella fase di opposizione “non emergono nuovi elementi rispetto a quanto già valutato. In particolare la gonartrosi, la cardiopatia ipertensiva I° classe NYHA e l'artrite psoriasica, con le relative percentuali di invalidità, sono già state riconosciute.
La RMN eseguita in data 06.06.2024 e riportante come quesito diagnostico “per pratica
ASL di pensionamento”, evidenzia esiti su probabile base ischemica che però, per come emerge dalla visita neurologica eseguita in data 02.10.2024, non hanno determinato alterazioni funzionali meritevoli di valutazione medico-legale.
Pertanto sulla base delle suddette considerazioni ribadisce le conclusioni riportate nella relazione della precedente fase di ATP.” (cfr. integrazione peritale).
2 Alla luce di tali considerazioni, immuni da vizi logici e giuridici, dunque pienamente condivise dal giudicante, occorre confermare le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. L'andamento complessivo delle due fasi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in solido a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che parte ricorrente è invalida civile nella misura dell'80% a decorrere dal 24.02.2023;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone, in solido, a carico di entrambe le parti, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Si comunichi.
Paola, 12.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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