Sentenza 20 aprile 2002
Massime • 1
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che non costituisse domanda nuova - come tale inammissibile - la domanda di pagamento della minor somma ancora dovuta dal debitore, a seguito di versamenti parziali dell'importo indicato nella cartella esattoriale, formulata nell'atto di appello dall'ente previdenziale, che in primo grado si era limitato a chiedere la declaratoria di legittimità della cartella medesima).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5763 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' M REPUBBLICA ITALIANA NOME DELLOPOLO ITALIAN0 5 6 3 0 2 LA COR IC Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 19520/99 Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere Dott. Michele DE LUCA Cron. 17082 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO OS, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che lodell'avvocato rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE AMOROSO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio 5227 dell'avvocato FABIO GULLOTTA, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 13620/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 19/12/98 R.G.N. 205/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito 1'Avvocato DELLA LENA per delega D'ANGELANTONIO; udito l'Avvocato GULLOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Milano - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 14 gennaio 1997, che aveva annullato la cartella esattoriale (per il pagamento di complessive lire 55.194.960, a titolo di contributi evasi, interessi e sanzioni) notificata dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti condannava ilal geometra Eros LI e da questo impugnata - LI a pagare alla Cassa la somma minore (lire 37.136.602), a seguito dei pagamenti parziali (di lire 17.789.797) che la Cassa aveva ammesso di avere ricevuto, a ciò premettendo: a seguito dell'annullamento della cartella esattoriale, la Cassa ha richiesto in appello l'importo residuo, rispetto a quello portato dalla cartella, senza tuttavia proporre una domanda nuova;
né la minore pretesa risulta incompatibile con il comportamento della Cassa che, proprio a seguito dell'annullamento della cartella, hat provveduto allo sgravio, per gli importi corrispondenti a quelli portati dalla cartella stessa, senza tuttavia rinunciarvi;
il LI "nulla ha replicato a proposito delle voci analiticamente esposte nei conteggi, né in primo grado né in appello, (ma) si é limitato ad eccepire la diversità del petitum in appello", infondatamente per quanto si é detto;
- "il professionista, anche se si cancella dall'albo, é tenuto a pagare i contributi per il periodo in cui sia stato iscritto e tale obbligo non viene meno per il fatto che é prevista la restituzione delle somme versate nel caso in cui la cancellazione interviene prima della maturazione del diritto a pensione". Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. La Cassa intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione 1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per asserito difetto di "specialità" della procura alle liti (ai sensi dell'art. 365, in relazione all'art.83, 2°-4° comma, c.p.c.). Pur essendo conferita con formula generica ("delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di giudizio di cognizione e di esecuzione) - mediante l'impiego di timbro predisposto per essere utilizzato in ogni circostanza - la procura alle liti risulta nella specie apposta, tuttavia, a margine del ricorso per cassazione. Proprio per questo, può essere considerata speciale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 365, in relazione all'art.83, 2°-4° comma, c.p.c., cit.), sebbene non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso per cassazione. Invero ogni dubbio sulla prospettata volontà del ricorrente sarebbe fugato se una procura siffatta risultasse apposta a margine di ricorso già redatto secondo l'orientamento, che pare (ora) consolidato, della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze delle sezioni unite n. 108 del 2000 e n. 11178 del 1995) - mentre, in difetto di tale prova, l'incertezza che ne in ordine alla effettiva volontà della stessa parteconsegue - non - può'tradursi, tuttavia, in una pronuncia d'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, appunto, ma va superata attribuendo alla parte la volontà - che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti - secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), del quale é espressione - a proposito degli atti del processo (quale la procura alle liti) - la disposizione del codice di rito (art. 159 c.p.c.) che in coerenza con il principio della - strumentalità delle forme, introdotto dal codice ora vigente (arg. ex art.156 e seguenti c.p.c.) - delimita l'estensione della nullità degli stessi atti. 2 2.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 345 c.p.c.) – si - censura la sentenza impugnata per avere pronunciato su domanda nuova, avendo la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti richiesto, in primo grado, soltanto declaratoria di "legittimità" della cartella esattoriale "per l'importo ivi recato decurtato della complessiva somma di lire 17.789.797", mentre in appello ha richiesto, altresì, declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione della cartella esattoriale perché tardiva ed, in subordine, declaratoria e condanna per l'ammontare del credito accertato dal giudice. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 110, 112 c.p.c., principi generali in materia di cessazione della materia del contendere) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata per avere omesso di - considerare che pur essendo la cartella esattoriale l'unico oggetto del processo - la Cassa, a seguito dell'annullamento della cartella in primo grado, aveva adottato provvedimenti di sgravio per tutte le voci portate dalla cartella stessa ed era, perciò, cessata la materia del contendere. All'esito dell'esame congiunto - suggerito dalla reciproca connessione - primi due motivi di ricorso risultano infondati.
2.2.1 processo relativo a controversia per il pagamento di contributi previdenziali (anche) in favore di una Cassa per liberi professionisti (quale la Cassa resistente) benché instaurato mediante opposizione a cartella - esattoriale e/o mediante richiesta di provvedimento d'urgenza volto a sospenderne o fermarne l'esecuzione dà luogo, in ogni caso, ad un giudizio - ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo. - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4995 del 1987 3 delle sezioni unite, 542 del 2001 della sezione tributaria, 8624 del 1993 della sezione lavoro) - con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda. La sentenza impugnata non si discosta dal principio di diritto enunciato e non merita, quindi, le censure che, sul punto, le vengono mosse con i motivi di ricorso in esame. Parimenti infondata, tuttavia, é la censura contestuale, concernente l'asserita cessazione della materia del contendere.
2.3. Invero la cessazione della materia del contendere che comporta il - venire meno dell'interesse ad una decisione di merito e va rilevata d'ufficio dal giudice presuppone non solo la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di - eventi di natura fattuale o di atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto, ma anche secondo la - giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 5390 dell 2000) – l'accordo delle parti, circa la portata delle vicende sopraggiunte ed il - conseguente venire meno di ogni motivo di contrasto, nonché la dichiarazione personale – oppure a mezzo del proprio difensore munito di procura "ad hoc" - - delle stesse parti di non voler proseguire la causa. La prospettata cessazione della materia del contendere, tuttavia, all'evidenza non può ritenersi integrata, nella specie, dai provvedimenti di sgravio, che la Cassa resistente in esecuzione della sentenza di primo - grado, che ha annullato la cartella esattoriale opposta ha doverosamente - adottato con riferimento ai contributi portati dalla cartella medesima, senza tuttavia rinunciarvi. Pertanto i primi due motivi di ricorso vanno rigettati. 4 Parimenti vanno rigettati gli altri motivi di ricorso. -3.1.Con il terzo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2697 c.c.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere affermato che l'attuale ricorrente non avrebbe replicato alcunché "a proposito delle voci analiticamente esposte nei conteggi, né in 1° grado, né in appello", sebbene il contrario risultasse dal ricorso introduttivo, dalla memoria di replica del 16 gennaio 1996, dalle note di replica del 20 marzo 1996 e dalle ل deduzioni difensive (riportate, testualmente, in ricorso) dinanzi al Pretore, م nonché dalla memoria difensiva in appello, laddove si afferma "la sentenza del pretore é corretta e ben motivata. Essa quindi non va riformata". Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 100 c.p.c) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) — si censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che, a seguito della cancellazione dell'attuale ricorrente dall'elenco degli iscritti, la Cassa non avesse interesse ad agire per ottenerne il pagamento dei contributi asseritamente non pagati e, comunque, non aveva diritto a pretenderli in quanto - siccome ritenuto correttamente dal Pretore - le somme pretese "o andavano trasferite per essere utilizzate presso altro ente di assicurazione obbligatoria ovvero, nel caso in cui non siano trasferibili e ricongiungibili, con altri contributi dovranno essere restituite all'opponente al raggiungimento del requisito d'età". Neanche i motivi di ricorso ora in esame meritano accoglimento - come é già stato anticipato in quanto sono in parte inammissibili - laddove - denunciano vizio di motivazione – e, comunque, sono tutti infondati. - 5 3.2. La denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in - via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. Tuttavia un vizio siffatto non pare prospettato dal ricorrente - e, comunque, non sussiste nella motivazione della sentenza impugnata, con la - conseguenza che le censure che denunciano tale vizio – sono inammissibili - - o, comunque, infondate. 6 3.3. Palesemente infondate sono, poi, le censure che prospettano l'asserita carenza di interesse ad agire della Cassa resistente, per ottenere il pagamento di contributi, in quanto, da un lato, quei contributi non sarebbero dovuti, a seguito della cancellazione dell'attuale ricorrente dalla stessa Cassa, e, dall'altro, le somme pretese andrebbero "trasferite per essere utilizzate presso altro ente di assicurazione obbligatoria ovvero, nel caso in cui non siano trasferibili e ricongiungibili con altri contributi, (dovrebbero) essere restituite all'opponente al raggiungimento del requisito d'età". - siccome fa, correttamente, la sentenza Nel merito, é agevole replicare che, da un lato, la prospettata cancellazione non esclude impugnata - l'obbligo contributivo per il periodo pregresso d'iscrizione alla Cassa e, dall'altro, che il pagamento dei contributi é il presupposto indefettibile perché De - una volta che se ne sia perfezionata, peraltro si possa procedere alternativamente, la fattispecie costitutiva del diritto (di cui agli art.20 I. 37/67, successive modifiche e integrazioni, 21 1.773/82, 6, comma 5, 1.236/90 e, rispettivamente, alla 1.45/90, come si legge dopo Corte cost.n61/99) non - solo, ovviamente, alla restituzione degli stessi contributi, ma anche alla ricongiunzione della posizione contributiva, che ne risulti costituita presso la Cassa resistente, con altre posizioni (eventualmente) costituite dallo stesso assicurato presso altre gestioni previdenziali.. Tanto basta per rigettare le censure ora in esame. Pare opportuno sottolineare, tuttavia, che non sarebbe in nessun caso configurabile - ancorché la denuncia del ricorrente fosse fondata - l'asserita carenza dell'interesse ad agire (di cui all'art. 100 c.p.c.). Questo consiste, infatti, nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile che sia conseguibile soltanto mediante il richiesto - provvedimento di tutela giurisdizionale - e, di conseguenza, l'indagine sulla sua esistenza si risolve nell'accertamento se l'istante possa ottenere il risultato perseguito, attraverso il provvedimento richiesto, a prescindere da ogni esame 7 sul merito della controversia (in tal senso, vedi, per tutte, Cass.565/2000, 11250, 486/98, 5817/97, 4819/93). Nella specie, pare evidente, invece, l'indispensabilità della richiesta sentenza di condanna per ottenere il pagamento dei contributi pretesi - - mentre attiene al merito della controversia l'impugnata decisione sulla fondatezza della domanda relativa.
4. Pertanto il ricorso va integralmente rigettato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi (quali le decisioni difformi dei giudici di merito) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione (art.92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001. Il Consigliere estensore NII Presidente Vinceursinceurs Miles Sachal De Luca IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.0 APR. 2002 E R P E IL CANCELLIERE N O Z чаисо 8