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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il giudice Dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa di previdenza tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Gaudio, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Battiato, resistente;
oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
Oggetto:pensione anticipata
Fatto e diritto
Con atto depositato il 8.8.24, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, assumendo di essere affetta da patologie tali da determinarne una invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della relativa prestazione “con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertabile giudizialmente”, oltre accessori e con vittoria di spese.
Costituitosi l' , ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso CP_1 per il rigetto della domanda.
Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, all'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno dato luogo alla discussione orale, al cui esito il giudice ha deciso la controversia ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c., dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.
Detto decreto legislativo, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, disponendo l'elevazione dei limiti di età per conseguire la CP_ pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall' ha, tuttavia, previsto che detto innalzamento non trovi applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancorata ai limiti anagrafici precedentemente stabiliti.
L' contesta il requisito contributivo, la ricorrente a verbale deduce che effettivamente CP_1 allo stato il requisito contributivo non c'è ma che l' avrebbe dovuto considerare la CP_1 domanda di pensione come domanda anche di autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria per maternità fuori rapporto, il che avrebbe determinato la sussistenza del requisito contributivo.
Tuttavia nelle more è avvenuto il versamento della contribuzione volontaria sicchè ad oggi il requisito contributivo sussiste. Al momento del deposito del ricorso, invece, mancava la domanda amministrativa di versamento della contribuzione volontaria per maternità, sicchè in quel momento il ricorso non era accoglibile per mancanza del requisito contributivo non potendo la domanda di pensione anticipata valere anche come domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria e comunque non essendo stati versati i contributi. Sussiste invece il requisito sanitario come da documentazione in atti. Essendo il requisito contributivo perfezionatosi in corso di causa le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' ad erogare alla ricorrente la CP_1 pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2. spese compensate. Taranto, 4.12.25
Il tribunale- giudice del lavoro dott. ssa Maria LEONE
Il giudice Dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa di previdenza tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Gaudio, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Battiato, resistente;
oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
Oggetto:pensione anticipata
Fatto e diritto
Con atto depositato il 8.8.24, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, assumendo di essere affetta da patologie tali da determinarne una invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della relativa prestazione “con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertabile giudizialmente”, oltre accessori e con vittoria di spese.
Costituitosi l' , ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso CP_1 per il rigetto della domanda.
Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, all'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno dato luogo alla discussione orale, al cui esito il giudice ha deciso la controversia ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c., dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.
Detto decreto legislativo, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, disponendo l'elevazione dei limiti di età per conseguire la CP_ pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall' ha, tuttavia, previsto che detto innalzamento non trovi applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancorata ai limiti anagrafici precedentemente stabiliti.
L' contesta il requisito contributivo, la ricorrente a verbale deduce che effettivamente CP_1 allo stato il requisito contributivo non c'è ma che l' avrebbe dovuto considerare la CP_1 domanda di pensione come domanda anche di autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria per maternità fuori rapporto, il che avrebbe determinato la sussistenza del requisito contributivo.
Tuttavia nelle more è avvenuto il versamento della contribuzione volontaria sicchè ad oggi il requisito contributivo sussiste. Al momento del deposito del ricorso, invece, mancava la domanda amministrativa di versamento della contribuzione volontaria per maternità, sicchè in quel momento il ricorso non era accoglibile per mancanza del requisito contributivo non potendo la domanda di pensione anticipata valere anche come domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria e comunque non essendo stati versati i contributi. Sussiste invece il requisito sanitario come da documentazione in atti. Essendo il requisito contributivo perfezionatosi in corso di causa le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' ad erogare alla ricorrente la CP_1 pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2. spese compensate. Taranto, 4.12.25
Il tribunale- giudice del lavoro dott. ssa Maria LEONE