Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M.A. Azienda Municipale Ambiente S.p.A., già AMNU, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 271, presso l'avv. Costantino Tessarolo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI FR, elettivamente domiciliato in Roma, via Livorno n. 42, presso l'avv. Peppino Lonetti che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
AMA, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 25510/2000, decisa il 6 luglio 2000 e pubblicata il 31 luglio 2000, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 41771/95 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 2 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Costantino Tessarolo per l'Azienda ricorrente e Peppino Lonetti per il ricorrente incidentale;
udito il P.M., che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 15 aprile 1993 SI FR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro l'A.M.N.U. Azienda Municipale Nettezza Urbana, al fine di ottenere il riconoscimento di differenze salariali per lavoro straordinario anche festivo diurno e notturno e scatti di anzianità ed altro, prospettando l'unicità del rapporto rispetto a quello pregresso, col Comune di Roma, Servizio Autonomo in economia di nettezza urbana. Con sentenza n. 8626/94 in data 28 aprile - 13 giugno 1994, il Giudice adito accoglieva la domanda limitatamente al compenso per le giornate festive coincidenti con la domenica e la respingeva per il resto.
Interponeva appello il lavoratore e in esito il gravame veniva accolto in parte con sentenza n. 25510/2000, emessa in data 6 - 31 luglio 2000 dal Tribunale di Roma. Con detta pronuncia si riconosceva l'unicità del rapporto di lavoro come dedotto dal ricorrente e si condannava la convenuta al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario e festivo, includendosi nella base di calcolo gli scatti di anzianità maturati dal gennaio 1985. Veniva confermata la sentenza di primo grado quanto al compenso per le giornate festive coincidenti con la domenica e disattesa la domanda del lavoratore quanto al mantenimento del pregresso orario di lavoro. La decisione veniva così motivata.
Osservava il Collegio di merito che lo svolgimento del servizio era rimasto nell'ambito dell'ente territoriale ed era quindi ri- conducibile allo stesso, sebbene gestito da un diverso ed autonomo centro d'imputazione, appunto l'Azienda speciale, costituita allo scopo e derivante dall'ente.
Osservava ancora che non aveva fondamento la pretesa di mantenere il medesimo orario di lavoro, posto che era intervenuto un mutamento della regolamentazione pattizia del rapporto, con assoggettamento dello stesso al CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana, accettato dal ricorrente il quale anzi chiedeva l'applicazione di tale CCNL per il computo della pregressa anzianità ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione A.M.A. Azienda Municipale Ambiente S.p.A., già AMNU, con atto notificato in data 10 luglio 2001, sulla base di tre motivi. SI FR resiste con controricorso notificato in data 27 luglio 2001 e propone ricorso incidentale con un unico complesso motivo.
L'AMA S.p.A. notifica controricorso avverso ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 cc, dell'art. 233 del TU 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 152, dell'art. 2697 cc.
Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.
Si osserva che nel caso in esame vi è stata cessazione del rapporto con il Comune per soppressione di posto in organico e instaurazione di un rapporto nuovo con altro soggetto.
Col secondo motivo si denuncia ancora, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 cc, dell'art. 233 del TU 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 152, dell'art. 2697 cc. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Il tutto sotto il profilo della differente natura dei due rapporto, il primo pubblicistico, il secondo privatistico.
Col terzo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 2948 co, 112 cpc;
si denuncia altresì, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di omessa motivazione. Si afferma che il Tribunale non ha preso in esame l'eccezione di prescrizione.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Le censure appaiono fondate.
Invero, come questa Corte ha già ripetutamente affermato, "non e applicabile l'art. 2112 c.c. nei casi in cui il trasferimento d'azienda derivi non da attività negoziale dei privati ma avvenga in forza di provvedimento autoritativo, essendo mal conciliabili con gli interessi di natura pubblicistica gli obblighi posti a carico del cessionario di continuazione del rapporto e di mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori;
l'interpretazione e avvalorata dalla esistenza di numerose norme (art. 5 l. 22 settembre 1960 n. 1054, art. 4 l. 10 novembre 1973 n. 755, art. 13 l. 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 7 l. 19 maggio 1975 n. 169, art. 209 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, art. 72 l. 6 ottobre 1978 n. 295, art. 68 l. 22 ottobre 1986 n. 742, art. 12 l. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 19 d. leg. 31 marzo 1998 n. 80) le quali prevedono l'applicazione dell'art. 2112 c.c. ai trasferimenti d'azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell'ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessita ove la norma si applicasse automaticamente anche in quei casi;
ne' l'interpretazione confligge con la direttiva comunitaria 77/187 che si applica "ai trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione", stante anche l'esistenza di una proposta di direttiva che estende le disposizioni ai trasferimenti attuati tramite provvedimento amministrativo (fattispecie relativa al trasferimento del servizio di nettezza urbana del comune di Roma dalla gestione in economia, da parte del comune, alla gestione affidata alla azienda municipalizzata Amnu - ora Ama - in applicazione di apposito atto amministrativo)" Così Cass., sez. lav., 25 luglio 2000, n. 9764; nello stesso senso Cass., sez. lav., 30 agosto 2000, n. 11423, Cass. Sez. Lav. 24 febbraio 2003, n. 2796. Non vi sono ragioni per disattendere tale orientamento, in ordine al quale il controricorrente non formula riserva alcuna, limitandosi a non tenerne conto.
Deve essere pertanto accolto il ricorso principale. Con l'unico complesso motivo del ricorso incidentale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 112 cpc, 5 legge 27 maggio 1949, n. 260 nel testo modificato dall'art. 1 legge 31 marzo 1954, n. 90, dell'art. 36 Costituzione e ancora di non meglio precisate norme di diritto.
Si rileva che il Tribunale non ha pronunciato sul capo della domanda relativo all'incidenza del maggior compenso del lavoro festivo per effetto del relativo calcolo sulla base della retribuzione onnicomprensiva o globale di fatto, sulla 13^ e 14^ mensilità. Si osserva che per il computo di tale base opera appunto il principio di onnicomprensività, siccome istituto legale e non contrattuale. In via subordinata, per il caso di accoglimento del ricorso principale, si chiede che venga calcolata la maggiorazione del lavoro festivo con aumento del 10% della paga base per il lavoro ordinario, così determinato in via equitativa.
Le censure non appaiono fondate.
Quanto all'asserito vizio di omessa pronuncia, si osserva che il Collegio di merito ha fatto rientrare gli scatti di anzianità nel computo della retribuzione per il lavoro festivo, non già per avere accolto la tesi della natura onnicomprensiva di detta retribuzione ma per aver fatto rientrare gli scatti di anzianità nella nozione contrattuale di retribuzione individuale, ravvisando unicità del rapporto. Ha invece rifiutato di far rientrare nella retribuzione anche il salario individuale di anzianità ed ha quindi implicitamente rigettato la domanda di includere il medesimo nella base di calcolo per le mensilità aggiuntive.
Così esclusa ogni ipotesi di omessa pronuncia, si osserva che questa Corte, proprio con riferimento ad una fattispecie relativa al trattamento retributivo del personale del servizio nettezza urbana del comune di Roma assunto dalla azienda municipalizzata Amnu - ora Ama - dopo la relativa istituzione, ha affermato che "la computabilità o meno di determinati emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, tenendo presente che il criterio di onnicomprensività della retribuzione, valido solo per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, per cui un particolare emolumento e computabile a detti fini in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale e che il criterio di onnicomprensività, da questa eventualmente adottato in sede nazionale, non e riferibile ad istituti retributivi aggiuntivi introdotti a livello aziendale" (Cass., sez. lav., 25-07-2000, n. 9764). Tale orientamento è stato confermato da Cass., sez. lav., 30-08- 2000, n. 11423, Cass., sez. lav., 25-10-2000, n. 14067, Cass., sez. lav., 03-11-2000, n. 1439, e non si ravvisano ragioni per rivederlo. Conclusivamente il ricorso principale va accolto mentre quello incidentale va rigettato.
Si deve pertanto cassare l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto.
Questa Corte deve decidere nel merito, non essendo necessario alcun accertamento di fatto.
Va quindi rigettata la domanda del lavoratore, così come riproposta nell'atto di appello.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso principale.
Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell'attore come riproposta con l'appello. Dichiara integralmente compensate le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004