Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 12255/2024 R.G..L. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MAGGIALETTI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA GIOVANNA, elett. dom. presso l'Avvocatura dell'Istituto in VIA LAURANA, 59
AVVOCATURA INPS PALERMO resistente
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
1
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito opposto n. 596 2024 00009953 63 000, dichiarando non dovute dal ricorrente le somme con esso intimate.
Condanna l'I.N.P.S. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.500,00, per compensi professionali e rimborso spese generali 15%, oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/08/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 596 2024 00009953 63 000, notificatogli il 12.07.2024 dall'INPS, in relazione a note di rettifica relative ai periodi 8/2021, 01/2022, 04/2022 e 05/2022, deducendo che l'illegittimità di una parte di esse era già stata ritenuta con sentenza n.
2031/2024 di questo Tribunale, Sezione Lavoro, mentre l'ultima era illegittima per le medesime ragioni addotte dal Tribunale nella motivazione della citata sentenza. Precisava che i benefici contributivi di cui la ricorrente godeva non potevano essere revocati, con l'emissione delle note di rettifica in questione, o perché la revoca era relativa a periodi anteriori alla comunicazione di DURC irregolare o perché parte ricorrente aveva tempestivamente provveduto a sanare la propria posizione con il versamento dei contributi, in seguito all'invito a regolarizzare del 11.11.2021
e depositava in atti le note di rettifica ricevute dall . CP_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS che eccepiva che le note di rettifica oggetto dell'AVA opposto erano diverse da quelle dichiarate illegittime con la precedente sentenza, senza nulla allegare o
2 dedurre né documentare in merito alla debenza delle somme oggetto delle note di rettifica e quindi dell'AVA opposto.
La causa veniva rinviata per la decisione con termine per note, udienza che veniva sostituita con note scritte.
Il ricorso appare fondato, dovendosi ritenere condivisibile quanto già ritenuto da questo Tribunale con la sentenza richiamata, a nulla rilevando che essa sia in atto stata impugnata, poiché quelle che questa giudice ritiene doversi condividere sono le ragioni poste alla base della citata decisione, ragioni che sono in ogni caso comuni anche alle note di rettifica oggetto dell'AVA opposto.
Ed invero, nella motivazione della sentenza citata n. 2031/2024 di questo Tribunale è dato leggere: “… considerato che in data 11/11/2021 a mezzo posta elettronica certificata, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione protocollo
INPS_28623777, in forza della quale, essendo emerse inadempienze pari all'importo di € 472,20 (di cui € 21,20 per sanzioni), è stata invitata a regolarizzare nel termine di giorni quindici la posizione debitoria conseguente al mancato pagamento dei contributi dovuti alla gestione “lavoratori dipendenti” afferente al periodo 12/2020 (corrisposti, invero, quanto a € 930,00 anziché nel maggiore importo di € 1.381,00), con l'espresso avvertimento che l'inadempimento avrebbe comportato la definizione del Documento
Unico Regolarità Contributiva con esito negativo;
considerato altresì che il successivo 16.11.2021 - a mezzo del prescritto modello F24
- sono stati corrisposti gli importi dovuti e in data 18/11/2021 è stato comunicato all' l'avvenuto pagamento;
CP_1
osservato che le agevolazioni revocate riguardano:
1. nota periodo 05/2021 per € 474,36, emessa il 28/10/21;
2. nota periodo 06/2021 per € 1.019,41, emessa il 29/11/2021;
3. nota periodo 07/2021 per € 574,60, emessa il 10/02/2022;
4. nota periodo 08/2021 per € 595,33, emessa il 21/02/2022;
3 5. nota periodo 01/2022 per € 573,34, emessa il 27/07/2022;
6. nota periodo 02/2022 per € 574,94, emessa il 12/09/2022;
7. nota periodo 03/2022 per € 567,05, emessa il 23/11/2022;
8. nota periodo 04/2022 per € 552,79, emessa il 28/11/2022;
rilevato che il primo invito a regolarizzare e la conseguente emissione di
DURC irregolare - che ha provocato il recupero delle agevolazioni - risale all'11/11/2021;
rilevato che l'INPS ha quindi recuperato agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui e stato emesso DURC negativo (11/2021); cio contrasta con la disposizione di cui all'art. 1, c. 1175, L. 296/06, per cui “i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”;
ritenuto che sul punto va richiamata la decisione App. Torino del 23.6.21 per cui “L'accertata assenza del DURC non può (in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario) che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva. (...) se si accedesse alla interpretazione propugnata dall' le aziende CP_1
finirebbero con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarita contributiva (quando non e dato sapere) e cio determinerebbe una situazione di continua incertezza”; Trib. Mantova 172/19 osserva che “(...) secondo il Tribunale di Venezia (...) sent. del 22.02.2018: “la norma impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non puo legittimare il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarita venisse accertata o sulla base di DURC precedente emessi;
in questo senso, e il tenore letterale della norma che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata
4 documentazione attestante la regolarità contributiva, costituente presupposto per la concessione del beneficio, e non all'effettivo pieno rispetto degli obblighi contributivi”; anche
Trib. Milano del 8.8.19 rileva che “Suscita indubbia perplessita l'applicazione retroattiva della decadenza dei benefici contributivi [...] Cio comporta che l'accertata assenza del DURC determini il venir meno dei benefici de quibus limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza, quindi, legittimare un'efficacia retroattiva per i periodi connotati invece da regolarità contributiva”; osservato che il Ministero del Lavoro (su interpello 33 del 11.12.13) ha chiarito che
“(...) la Tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l'impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” (v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi. Tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati”; considerato che la citata giurisprudenza di merito, cui si intende qui prestare adesione, segnala altresì, quale ulteriore argomentazione in favore della interpretazione proposta, il contenuto della circolare n. 3/2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro : “…in tale nota viene ribadito che l'assenza del DURC, in linea generale, determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l'intera compagine aziendale, ma solo per il relativo periodo. Ciò comporta che l'accertata assenza del DURC determini il venir meno dei benefici de quibus limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza, invece, legittimare un'efficacia retroattiva per i periodi connotati da regolarità contributiva” (cfr.
Corte d'App. Torino n. 70/2022); ritenuto che il recupero ex tunc preteso dall'INPS, che sanziona con la revoca integrale delle agevolazioni anche una minima inadempienza, contrasta poi con l'art. 6, comma
10, D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989, come modificato dall'art. 4 D.L.
71/1993, conv. in L. 151/1993, che prevede, in funzione di calmiere, un limite alla perdita del beneficio, costituito dal maggior importo tra la contribuzione omessa e la contribuzione in realtà dovuta, criterio che assurge a canone interpretativo di portata
5 generale, in forza dei principi di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e degli analoghi principi limitativi del risarcimento del danno;
segnalato che alcuni argomenti a favore della tesi qui esposta possono trarsi anche dal tenore “complessivo” di talune pronunce di legittimità (ad es. Cass.
27107/2018): la S.C. ha difatti affermato che "…dal punto di vista giuridico, il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d.
Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso INPS) sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di
Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali" (cfr. sent. cit);
rilevato che la società, aveva in corso procedura di rateizzo delle somme oggetto di segnalazione di irregolarità, gli addebiti di complessivi € 5.085,78 (periodi 02/2020
e 03/2020), così come previsto dall'art. 62 comma 2^ del D.L. 18/2020 e dall'art. 18 commi 1^ e 2^ del D.L. 23/2020, saldati, e che l'omessa denuncia Pt_2
periodo 02/2023 era stata sanata mediante trasmissione numero 79297733;
considerato che tanto basta a far ritenere che resti preclusa ad INPS la possibilità di revoca di agevolazioni di cui l'azienda ha fruito nei periodi in cui la stessa era in possesso di DURC regolare;
atteso che il DURC irregolare risulta emesso a novembre 2021 deve dunque concludersi nel senso dell'illegittimità delle note di rettifica impugnate e del recupero degli
6 sgravi fruiti nel periodo 05/2021-04/2022, periodo in cui la sua posizione contributiva era regolare;
”.
Osserva questa giudice che le motivazioni della citata sentenza vanno condivise integralmente, con la conseguenza che tutte le note di rettifica oggetto dell'AVA opposto risultano illegittime, perché relative a periodi precedenti l'invito a regolarizzare del 11.11.2021 o perché successive all'intervenuta tempestiva regolarizzazione del 16.11.2021, senza quindi che mai fosse stato possibile emettere DURC irregolare, attesa la sospensione dei termini per il suo rilascio ritenuta dalla Cassazione nella sentenza sopra citata, in assenza di allegazioni o prove, non fornite dall , in relazione CP_1
al fatto che alla parte ricorrente fossero state contestate inadempienze diverse, anche in relazione al mese di maggio 2022.
Ed invero, il disposto dell'art. 7 del D.M. 24.10.2007, al comma 1, prevede che i benefici contributivi siano condizionati al rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva. La norma prevede, poi, al comma 6, che il DURC non viene rilasciato ove il contribuente, ricevuta la richiesta di pagamento di contributi, non effettui il pagamento nel termine assegnato massimo di 15 giorni.
Orbene, la norma in questione non subordina affatto la permanenza dei benefici contributivi alle risultanze del cd. DURC interno dell'INPS – con cui si intende la procedura informatica che segnala all la presenza di CP_1
irregolarità contributive -, con la conseguenza che non possono essere emesse note di rettifica con addebito dei contributi oggetto di sgravi o altri benefici contributivi finché l' non abbia avvisato il contribuente a CP_1
norma del comma 6 dell'art. 7 cit., assegnandogli il termine per la regolarizzazione. Solo dopo la scadenza infruttuosa di detto termine, infatti, non può essere emesso il DURC di regolarità contributiva e risulta legittima
7 la revoca degli sgravi, con la richiesta di pagamento dei contributi in misura integrale e l'emissione delle conseguenti note di rettifica.
Le finalità dell'art. 7 cit., che va interpretato nel suo complesso, sono infatti quelle di indurre il contribuente a versare i contributi, consapevole della perdita dei benefici contributivi in caso di omissione o ritardo, e di conferire, d'altra parte, certezza alle situazioni giuridiche;
detti effetti non possono, viceversa, essere raggiunti con il modus operandi dell'Istituto, se non altro perché le note di rettifica – di per sé non legittime prima della revoca dei benefici e non chiare quanto al titolo della loro emissione -, non contengono quell'espresso avviso che la norma prevede con le finalità predette, di pagare entro l'assegnato termine pena la perdita dei benefici contributivi.
Nella specie, come sopra rilevato, alcune delle note di rettifica sono anteriori all'invito a regolarizzare, mentre altre sono successive alla tempestiva regolarizzazione, la cui correttezza l' non ha contestato. CP_1
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell'INPS soccombente, come liquidare e distratte in parte dispositiva.
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 28/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025
La Giudice
Paola Marino
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