Sentenza 8 marzo 2002
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- 1. Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
r.g. n. 21764/99 3436/ 02 ua. pubbl. 30.11.2001 oggetto : (in) ammissibilità prova testimoniale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. 8228 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Пер 879 TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Presidente;
dott. Vito GIUSTINIANI ' Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREConsigliere;
dal Sig. dott. Paolo VITTORIA ' " per diritti € 3.10 dott. Roberto PREDEN ' 1 8 8 MAR. 2000 SABATINI relatore " dott. Francesco IL CANCELLIERE ' dott. Luigi Francesco DI NANNI " ' ha pronunciato la seguente €1,55 L.3000 S ENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da di D'NA NI in persona FALLIMENTO ODAT ناDG731246 avv. Salvatore Leopardi del curatore rappresentato e difeso dall'avv. Nicola GE via Sallustiana n. 26 ( 0G731247 ed elett. dom. in Roma studio legale Tosato ) in virtù del decreto del G.D. del 6.10.1999 e procura in calce al ricorso ricorrente f 1 2065 contro in persona del procuratore FIAT AUTO s.p.a. ' elett. dom. 'speciale dott. NI Scognamiglio in Roma presso lo studio via Zanardelli n.20 ' dell'avv. Fabio Lais che la rappresenta e difende , anche disgiuntamente all'avv. Sergio Speranza , in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente nonché 'società assicuratrice industriale s.p.a. in AI persona del legale rappresentante dott. Carlo Ciani elett. dom. in Roma via della Conciliazione n. ' ' presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta 44 ' Perilli che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente nonché AUTOMOTOMAR s.r.l. e D'NA COSIMO intimati avversO la sentenza n. 1033 in data 19.6. 2.10.1998 della - Corte di Appello di Torino ( r.g. n. 136/95 ) • Udita nella pubblica udienza del 30 novembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . 2 E' comparso per il ricorrente l'avv. Nicola ' che ha chiesto l'accoglimento del GE ricorso . Sono comparsi per le società controricorrenti gli avv. Fabio Lais e Maria Antonietta Perilli che ' hanno chiesto il rigetto del ricorso • in persona del sost. Sentito il P.M. ' procuratore generaale dott. Marco Pivetti che ha chiesto il rigetto del ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1983 la società TOmotomar stipulò con la società IA TO un contratto di concessione per la vendita di autovetture e quindi a garanzia ' ' delle relative obbligazioni con la società AI ' ' una polizza cauzionale in forza della quale quest'ultima versò alla garantita società IA TO la somma di lire 227.456.614 . Con distinti atti di citazione la società TOmotomar tanto premesso , convenne in giudizio ' le predette società ' chiese la condanna della ( IA TO al pagamento di lire 365.094.000 rivendicato a titolo di credito ' in parte risarcimento del danno asseritamente derivante da ' detto contratto e da intese verbali ) ed eccepì ' l'estinzione del proprio debito nei confronti della 3 AI ( la quale le aveva chiesto il rimborso della somma come sopra erogata alla IA TO ) con il credito allegato nei riguardi della IA TO ' che affermò ad essa opponibile Intervennero volontariamente NI e OS . quali fideiussori delle obbligazioni D'NA assunte dalla TOmotomar nei confronti della AI ' aderendo alle richieste dell'attrice . Resistendo le convenute ' riunite le cause ' contabile eespletati una consulenza tecnica l'interrogatorio formale del legale rappresentante della IA TO e respinta invece l'istanza di ammissione di prova testimoniale con sentenza del ' 22 marzo 1994 l'adito Tribunale di Torino rigettò la domanda avanzata dall'attrice e dagli interventori e in accoglimento di quella avanzata ' condannò in solido attrice ed dalla AI ' interventori al pagamento in favore di quest'ultima di lire 208.916.743 oltre accessori Avverso tale decisione proposero appello la società TOmotomar ' NI D'NA ( al quale , dichiarato poi fallito subentrò il fallimento ) e OS D'NA . Con la sentenza ora gravata la Corte di ' ' Appello ' in parziale riforma della pronuncia di 4 primo grado ha condannato in solido " la srl TOmotomar il fallimento Odat di D'NA NI in persona del curatore e D'NA OS a pagare alla AI spa la somma capitale di lire 187.612.422 "I ha rettificato la decorrenza degli interessi legali già riconosciuti ed ha confermato nel resto la suddetta pronuncia rileva, la Corte ha ritenuto Per quanto ancora inammissibile per il divieto di cui agli artt. ' 2722 e 2724 c.c. la prova testimoniale richiesta ' a dimostrazione dei dedotti accordi verbali ' modificativi del contratto scritto TOmotomar-IA TO;
ha poi rilevato che il credito opposto in ' ha aggiunto che compensazione era insussistente in forza della clausola di cui all'art. 9 comma 1 " delle condizioni generali 'di polizza l'TOmotomar aveva riconosciuto di non poter sollevare eccezioni ed ha infine osservato che l'invocato art. 1916 c.c. era inapplicabile giacché la polizza non aveva natura assicurativa ma doveva essere invece qualificata come negozio misto con prevalente carattere di fideiussione . Per la cassazione di tale decisione il fallimento ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui ' la IA TO e la AI resistono con distinti 5 controricorsi Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . Come già il Tribunale anche la Corte ' territoriale ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale - richiesta dalla società attrice e diretta a provare patti verbali anteriori ○ contemporanei alla stipulazione del contratto ' hascritto , posto a fondamento della domanda - richiamato al riguardo il divieto posto dall' art. 2722 C.C. ed ha escluso che le risposte fornite ' dal legale rappresentante della FIAT in sede di interrogatorio formale fornissero un principio di prova scritta tale da rendere ammissibile la prova stessa a norma dell'art. 2724 n. cod. civ. Di quest'ultima norma il ricorrente deduce la con il primo motivo del ricorso con violazione ' il quale afferma in contrasto con la sentenza impugnata , che in realtà l'interrogatorio formale forniva il principio di prova scritta tale da rendere ammissibile la prova testimoniale ne richiama il contenuto e , sul rilievo che la stessa sentenza ha attribuito una presunzione di veridicità alle affermazioni del suindicato rappresentante legale , addebita ad essa altresì ' 6 ' insufficiente e contraddittoria omessa motivazione sul punto Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato . La Corte territoriale invero non ha affatto ' ' in via di principio che anche negato ' ' l'interrogatorio formale possa fornire come del resto , questa Corte Suprema ha più volte affermato tra le altre con sentenze nn. 802/92 e 4522/93 - il principio di prova scritta in questione , ma ' valutandone il contenuto è pervenuta a ' conclusioni opposte a quelle pretese Siffatta valutazione involge apprezzamenti di fatto come tali riservati al giudice del merito e ' non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivati ( Cass. n. 802/92 , citata ) : come è avvenuto nella specie , ' lungi nella quale la Corte territoriale dall'attribuire all'interrogatorio formale la presunzione di veridicità dedotta dal ' ha fornito adeguata e logica ricorrente ' motivazione del proprio convincimento 2 . La sentenza impugnata ha ritenuto che il credito opposto in compensazione alla AI , fosse ' insussistente , ha aggiunto che esso era com unque 7 inopponibile perché nella polizza cauzionale emessa dalla AI era ravvisabile un negozio misto con prevalente carattere fideiussorio in mancanza del rischio , elemento fondamentale del contratto di assicurazione ' ed ha richiamato altresì l'art. 9 delle condizioni generali di polizza . Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente afferma invece la natura assicurativa della polizza trae da tale premessa l'opponibilità alla AI dell' eccezione di compensazione sostiene che la rinuncia contenuta nelle condizioni generali è inefficace ai sensi dell'art. 1462di polizza , C.C. ed addebita conseguentemente alla sentenza ' impugnata la violazione dell'art. 1916 c.c. e vizio di motivazione . La censura è inammissibile . La sentenza impugnata è invero sorretta da una duplice ratio decidendi la prima e fondamentale della quale costituita dall'assorbente affermazione che il preteso credito della TOmotomar nei confronti della IA era risultato insussistente . Orbene su tale affermazione si è formato il giudicato in difetto di impugnazione da parte della originaria attrice ed in conseguenza del rigetto 8 ' ed essa è di per del primo motivo del ricorso - sé sola sufficiente a sorreggere la decisione ' che resterebbe ferma quand'anche fossero fondate le censure che investono la natura giuridica del rapporto : questo infatti ' ' un profilo ulteriore e sovrabbondante utilizzato in sentenza ' profilo che forma oggetto di ricorso al solo fine di invocare l'opponibilità di un'eccezione che la ' sentenza ha con efficacia ormai di giudicato F ritenuto in primo luogo priva di fondamento La sentenza impugnata ha condannato in 3 solido l'attrice il fallimento e l'altro fideiussore a pagare alla AI la somma di lire 187.612.422 oltre accessori : punto della decisione investito dal terzo motivo del ricorso con il quale il ricorrente deduce la violazione degli artt. 52 e 95 legge fall. e dell'art. 112 c.p.c. nonché vizio di motivazione osservando che la decisione ha ' finito con il "I trasformare un credito fallimentare inin un credito nei confronti del fallimento evidente violazione del principio di concorsualità dei creditori sul patrimonio del fallito " ' e che il fallimento non può essere destinatario di una ' così come pronunciata condanna che sarebbe ' suscettibile di esecuzione diretta 9 La censura è infondata . ' non ha affatto La Corte territoriale invero ' pronuncia così come intesa dal emesso la ' ma si è limitata ad accertare la ricorrente ' sussistenza ed ammontare del credito vantato ' dalla AI ed oggetto della domanda riconvenzionale è ' pervenuta alla decisione gravata ritenendo parzialmente fondate le doglianze relative al ' ridotto conseguentemente quantum ed ha l'ammontare della condanna di cui alla sentenza di primo grado . 'In una fattispecie nella quale sopravvenuto il fallimento di una delle parti in corso di giudizio ' si rendeva applicabile come la stessa AI ' ' il primo comma osserva nel controricorso dell'art. 43 legge fall. in forza del quale nelle - controversie anche in corso ' relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore - la ' ' Corte territoriale ' sia pure impiegando in dispositivo una formulazione non del tutto propria ' ha deciso le questioni , che ad essa erano state ' senza infrangere il principio della sottoposte par condicio creditorum ' senza occuparsi degli effetti della pronuncia sulla procedura 10 questione del tutto fallimentare estranea al devolutum violare le ' ' pertanto e senza norme richiamate dal ricorrente . ' •4 Il ricorso è , pertanto , infondato . Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il fallimento al pagamento , in favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio di cassazione , liquidate lire 180.000 ( pari ad euro in 99.96 oltre lire 5.000.000 ( ) cinquemilioni pari ad euro 2.582,28 ) per onorari 450T 30,98 difensivi . 16010 Così deciso in Roma nella camera di consiglio TOT ' della Corte il 30 novembre 2001 . ' Il Consigliere est. Il Presidente Поритливый Ficu s static ILC 8.3,023,021Depositata in Cancelan Bogor. 1 8.3.1 (lefoni 83.07 oggi, IL CANCELLIERE CT Gina Caso ROMA AGENZIA DELL 19755 11 p. Respon