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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/12/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1803/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GROSOLI MARCELLA elettivamente domiciliato in presso P.IVA_1 il difensore avv. GROSOLI MARCELLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. AIRAUDO FILIPPO MARIA elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI N. 200 47036 RICCIONE presso il difensore avv. AIRAUDO FILIPPO MARIA
CONVENUTO
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25.6.2024, introduceva il giudizio di merito a seguito di Pt_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 cpc, depositata dall'odierna convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: “Ogni diversa eccezione e domanda disattesa e respinta a) In via principale
Accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa la titolarità sostanziale e legittimazione attiva
e processuale dell'odierna attrice e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della medesima di coltivare l'esecuzione immobiliare n. 172/2022 r.g.e. pendente avanti il Tribunale di Rimini, adottando ogni e più opportuno consequenziale provvedimento e disponendo la prosecuzione della procedura stessa, previa revoca/annullamento del provvedimento di sospensione dell'esecuzione in data 6/2/2024.
b) In ogni caso - Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della Parte_1 della somma di euro €. 1.973.056,89 oltre interessi che Controparte_1
maturano al tasso contrattualmente convenuto (2,599% nominale annuo, calcolato sulla media mensile dell'Euribor lettera 6 (sei) mesi relativa al mese precedente come pubblicata dal quotidiano “Il Sole
pagina 1 di 8 24 ore” – maggiorato di 2,5 punti - aumentato di 2 punti percentuali in caso di mora), a far tempo dal
22/3/2022 e fino al saldo come da atto di precetto, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa. - Con vittoria di spese e compensi di lite, anche della fase cautelare, oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Deduceva che con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 11.10.2022, Parte_1
(di seguito "Purple"), per il tramite della sua mandataria (di seguito Parte_1
"), avviava una procedura esecutiva (R.G.E.I. n. 172/2022) nei confronti di Pt_1 [...]
(di seguito ), sulla base di un contratto di mutuo Controparte_1 Controparte_1
ipotecario fondiario originariamente stipulato in data 7.7.2011 tra Banca e Controparte_2 [...]
(poi incorporata da . Controparte_3 Controparte_1
Con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c. depositato in data 8.6.2023, proponeva Controparte_1
opposizione all'esecuzione, eccependo il difetto di titolarità del credito in capo a e, Pt_1
conseguentemente, il difetto di legittimazione processuale di . L'opponente sosteneva che la Pt_1
società creditrice non avesse fornito prova adeguata della catena di cessioni che l'avrebbero resa titolare del credito, originato in capo a Banca delle Marche e poi asseritamente trasferito a Controparte_4
a e, infine, a .
[...] Controparte_5 CP_6
Con ordinanza del 6.2.2024, il Giudice dell'Esecuzione, rilevato che "parte creditrice non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta cessione del credito in oggetto", accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva, tra l'altro, l'avvenuto riconoscimento, esplicito e per fatti concludenti, della propria titolarità del credito da parte della debitrice, attraverso trattative intercorse per la restrizione parziale dell'ipoteca originaria. Forniva inoltre documentazione volta a comprovare la catena delle cessioni, tra cui avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, certificazioni notarili attestanti l'inclusione dello specifico credito nelle operazioni di cartolarizzazione e dichiarazioni della banca cedente.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese avversarie e Controparte_1
insistendo nel difetto di prova della titolarità del credito. In particolare, la convenuta ribadiva l'insufficienza probatoria della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la mancata produzione dei contratti di cessione e la genericità degli elementi forniti, contestando altresì il valore probatorio delle certificazioni notarili e negando di aver mai riconosciuto la titolarità del credito in capo a , Pt_1
Rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che non ha la Parte_1
titolarità attiva del credito azionato in via esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
ifetta del potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. e, per Pt_1 Parte_1
pagina 2 di 8 l'effetto rigettare integralmente l'opposizione di e per essa da;
dichiarare la Parte_1 Pt_1
nullità del pignoramento immobiliare e di ogni altro atto successivo e conseguente, ordinando la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'agenzia del territorio di Rimini in data 11.11.2022 al
n. 17519 reg. gen. e n. 12101 part.”
La causa è stata istruita documentalmente
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Il nucleo della controversia attiene alla prova della titolarità del credito in capo a , quale asserita Pt_1
cessionaria nell'ambito di una serie di operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario - TUB).
Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si pagina 3 di 8 controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
pagina 4 di 8 In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Riassumendo in via generale, è principio consolidato che la titolarità del diritto di credito costituisce un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione. Pertanto, la parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo così la prova pagina 5 di 8 documentale della propria legittimazione sostanziale. Tale onere probatorio, tuttavia, sorge solo a fronte di una specifica e puntuale contestazione da parte del debitore ceduto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene la pubblicazione della notizia della cessione in
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, co. 2, TUB, esoneri il cessionario dalla notifica individuale ex art. 1264 c.c., essa non costituisce, di per sé, prova dell'esistenza del contratto di cessione né dell'inclusione di uno specifico credito nel suo oggetto. Una cosa è l'avviso della cessione, altra è la prova del suo specifico contenuto.
Tuttavia, la prova della titolarità del credito non è soggetta a vincoli di forma e può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo, e il suo accertamento è rimesso alla libera valutazione del giudice.
Infine, l'onere probatorio in capo al cessionario viene meno qualora il debitore resistente abbia, esplicitamente o implicitamente, riconosciuto la titolarità del credito in capo al nuovo soggetto
Nel caso di specie, l'attrice ha fondato la propria difesa, in via principale, sull'avvenuto riconoscimento della propria qualità di creditore da parte di Tale argomentazione è fondata. Controparte_1
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla corrispondenza intercorsa nel corso del 2021 (doc.
15 attore) e dalle annotazioni ipotecarie prodotte (doc. 28 e 29 attore), emerge in modo inequivocabile che il legale rappresentante di Sig. ha condotto trattative Controparte_1 Parte_2
dirette con , quale mandataria di , al fine di ottenere la restrizione dell'ipoteca gravante Pt_1 Pt_1
sugli immobili di proprietà della società debitrice.
In tale contesto, come si evince dalla corrispondenza prodotta, la società debitrice si impegnava a far corrispondere il prezzo di vendita di singole unità immobiliari direttamente a , a fronte del Pt_1
rilascio, da parte di quest'ultima, dell'assenso alla restrizione ipotecaria. Si legge testualmente in uno degli accordi: “... il pagamento della somma sopra indicata dovrà essere effettuato mediante assegni circolari non trasferibili intestati a da consegnarsi a mano di procuratore di Parte_1 CP_7
che contestualmente alla ricezione di detti titoli, provvederà a rilasciare assenso alla cancellazione
[...] parziale dell'ipoteca...” .
Tale condotta processuale ed extraprocessuale, consistita nell'intrattenere rapporti diretti con la mandataria della cessionaria per la gestione del rapporto di garanzia e nell'accettare di effettuare pagamenti a favore di per liberare i cespiti, costituisce un comportamento concludente Pt_1
incompatibile con la volontà di disconoscere la qualità di creditore in capo a quest'ultima. Si tratta di un riconoscimento implicito della successione nel rapporto di credito, che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, esonera il cessionario dall'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass. n. 17944/2023 ; Cass. n. 24798/2020 ).
pagina 6 di 8 Le contestazioni della convenuta, secondo cui le trattative non si sarebbero mai perfezionate, sono irrilevanti, poiché ciò che conta ai fini del riconoscimento non è l'esito delle trattative, ma il fatto stesso di averle intrattenute con un soggetto, riconoscendolo implicitamente come controparte legittimata a disporre del diritto di credito e delle relative garanzie.
Anche a voler prescindere dal dirimente rilievo del riconoscimento della titolarità, la domanda di risulterebbe comunque fondata in quanto la società ha fornito un quadro probatorio Pt_1
complessivo, composto da plurimi elementi documentali e presuntivi, idoneo a dimostrare la propria legittimazione.
L'attrice ha prodotto:
Gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale relativi ai passaggi da Controparte_4
a e da quest'ultima a . Controparte_5 Pt_1
Le certificazioni notarili del Dott. datate 6.6.2024, che attestano specificamente Persona_1
l'inclusione del credito per cui è causa (identificato tramite il codice NDG originario e quello attuale)
Cont nelle operazioni di cessione in blocco, prima a favore di e poi a favore di . Pt_1
La dichiarazione di IN SA OL (che ha incorporato la banca cedente) del 7.6.2024, che conferma l'avvenuta cessione del credito a favore di Pt_3
[. possesso dei titoli contrattuali originali, ovvero il contratto di mutuo e il successivo atto di erogazione e quietanza munito di formula esecutiva.
La giurisprudenza, anche recente, ha affermato che la prova della cessione può essere fornita tramite un insieme di elementi indiziari, la cui valutazione complessiva è rimessa al giudice di merito (cfr. Cass. n.
17944/2023 ; Cass. n. 5478/2024 ). Nel caso di specie, la combinazione tra la pubblicazione in G.U., le specifiche certificazioni notarili che individuano puntualmente il credito, la dichiarazione della cedente e il possesso dei titoli originali costituisce un compendio probatorio grave, preciso e concordante, più che sufficiente a dimostrare la catena delle cessioni e l'inclusione del credito di Controparte_1
Le obiezioni della convenuta non scalfiscono la solidità di tale quadro. La contestazione sul valore delle certificazioni notarili è infondata, trattandosi di attestazioni documentali provenienti da un pubblico ufficiale circa il contenuto di elenchi allegati a contratti di cessione. Parimenti, l'eccezione sulla discrasia temporale tra la data di riferimento della cessione (30.9.2015) e la comunicazione di messa a sofferenza (marzo 2016) è superata dalla produzione della lettera di revoca del 2.3.2016, che attesta come il credito fosse già in sofferenza per il mancato pagamento di rate scadute sin dal
30.6.2015.
Infine, per quanto riguarda l'eccezione relativa alla mancata prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, si osserva che, sebbene l'art. 58, co. 2, TUB menzioni tale adempimento pagina 7 di 8 congiuntamente alla pubblicazione in G.U., la giurisprudenza ha costantemente individuato in quest'ultima il meccanismo surrogatorio della notifica individuale al debitore. In ogni caso, come già ampiamente argomentato, l'avvenuto riconoscimento della cessione da parte del debitore rende superflua ogni ulteriore indagine sull'efficacia delle forme di pubblicità legale.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conseguente accertamento del diritto di a Pt_1
proseguire nell'azione esecutiva.
Deve infine rilevarsi che la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta dall'attrice non può essere accolta. Sebbene le eccezioni della convenuta siano state respinte, la complessità della materia e i diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di onere probatorio nelle cessioni in blocco escludono che la condotta processuale della debitrice possa qualificarsi come connotata da mala fede o colpa grave.
La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e per l'effetto accerta la titolarità del credito per cui si procede in capo a e il suo diritto a proseguire l'esecuzione immobiliare R.G.E.I. n. 172/2022. Parte_1
rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
[...]
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Rimini, 26 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1803/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GROSOLI MARCELLA elettivamente domiciliato in presso P.IVA_1 il difensore avv. GROSOLI MARCELLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. AIRAUDO FILIPPO MARIA elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI N. 200 47036 RICCIONE presso il difensore avv. AIRAUDO FILIPPO MARIA
CONVENUTO
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25.6.2024, introduceva il giudizio di merito a seguito di Pt_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 cpc, depositata dall'odierna convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: “Ogni diversa eccezione e domanda disattesa e respinta a) In via principale
Accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa la titolarità sostanziale e legittimazione attiva
e processuale dell'odierna attrice e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della medesima di coltivare l'esecuzione immobiliare n. 172/2022 r.g.e. pendente avanti il Tribunale di Rimini, adottando ogni e più opportuno consequenziale provvedimento e disponendo la prosecuzione della procedura stessa, previa revoca/annullamento del provvedimento di sospensione dell'esecuzione in data 6/2/2024.
b) In ogni caso - Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della Parte_1 della somma di euro €. 1.973.056,89 oltre interessi che Controparte_1
maturano al tasso contrattualmente convenuto (2,599% nominale annuo, calcolato sulla media mensile dell'Euribor lettera 6 (sei) mesi relativa al mese precedente come pubblicata dal quotidiano “Il Sole
pagina 1 di 8 24 ore” – maggiorato di 2,5 punti - aumentato di 2 punti percentuali in caso di mora), a far tempo dal
22/3/2022 e fino al saldo come da atto di precetto, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa. - Con vittoria di spese e compensi di lite, anche della fase cautelare, oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Deduceva che con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 11.10.2022, Parte_1
(di seguito "Purple"), per il tramite della sua mandataria (di seguito Parte_1
"), avviava una procedura esecutiva (R.G.E.I. n. 172/2022) nei confronti di Pt_1 [...]
(di seguito ), sulla base di un contratto di mutuo Controparte_1 Controparte_1
ipotecario fondiario originariamente stipulato in data 7.7.2011 tra Banca e Controparte_2 [...]
(poi incorporata da . Controparte_3 Controparte_1
Con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c. depositato in data 8.6.2023, proponeva Controparte_1
opposizione all'esecuzione, eccependo il difetto di titolarità del credito in capo a e, Pt_1
conseguentemente, il difetto di legittimazione processuale di . L'opponente sosteneva che la Pt_1
società creditrice non avesse fornito prova adeguata della catena di cessioni che l'avrebbero resa titolare del credito, originato in capo a Banca delle Marche e poi asseritamente trasferito a Controparte_4
a e, infine, a .
[...] Controparte_5 CP_6
Con ordinanza del 6.2.2024, il Giudice dell'Esecuzione, rilevato che "parte creditrice non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta cessione del credito in oggetto", accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva, tra l'altro, l'avvenuto riconoscimento, esplicito e per fatti concludenti, della propria titolarità del credito da parte della debitrice, attraverso trattative intercorse per la restrizione parziale dell'ipoteca originaria. Forniva inoltre documentazione volta a comprovare la catena delle cessioni, tra cui avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, certificazioni notarili attestanti l'inclusione dello specifico credito nelle operazioni di cartolarizzazione e dichiarazioni della banca cedente.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese avversarie e Controparte_1
insistendo nel difetto di prova della titolarità del credito. In particolare, la convenuta ribadiva l'insufficienza probatoria della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la mancata produzione dei contratti di cessione e la genericità degli elementi forniti, contestando altresì il valore probatorio delle certificazioni notarili e negando di aver mai riconosciuto la titolarità del credito in capo a , Pt_1
Rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che non ha la Parte_1
titolarità attiva del credito azionato in via esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
ifetta del potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. e, per Pt_1 Parte_1
pagina 2 di 8 l'effetto rigettare integralmente l'opposizione di e per essa da;
dichiarare la Parte_1 Pt_1
nullità del pignoramento immobiliare e di ogni altro atto successivo e conseguente, ordinando la cancellazione della trascrizione eseguita presso l'agenzia del territorio di Rimini in data 11.11.2022 al
n. 17519 reg. gen. e n. 12101 part.”
La causa è stata istruita documentalmente
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Il nucleo della controversia attiene alla prova della titolarità del credito in capo a , quale asserita Pt_1
cessionaria nell'ambito di una serie di operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario - TUB).
Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si pagina 3 di 8 controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
pagina 4 di 8 In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Riassumendo in via generale, è principio consolidato che la titolarità del diritto di credito costituisce un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione. Pertanto, la parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo così la prova pagina 5 di 8 documentale della propria legittimazione sostanziale. Tale onere probatorio, tuttavia, sorge solo a fronte di una specifica e puntuale contestazione da parte del debitore ceduto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene la pubblicazione della notizia della cessione in
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, co. 2, TUB, esoneri il cessionario dalla notifica individuale ex art. 1264 c.c., essa non costituisce, di per sé, prova dell'esistenza del contratto di cessione né dell'inclusione di uno specifico credito nel suo oggetto. Una cosa è l'avviso della cessione, altra è la prova del suo specifico contenuto.
Tuttavia, la prova della titolarità del credito non è soggetta a vincoli di forma e può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo, e il suo accertamento è rimesso alla libera valutazione del giudice.
Infine, l'onere probatorio in capo al cessionario viene meno qualora il debitore resistente abbia, esplicitamente o implicitamente, riconosciuto la titolarità del credito in capo al nuovo soggetto
Nel caso di specie, l'attrice ha fondato la propria difesa, in via principale, sull'avvenuto riconoscimento della propria qualità di creditore da parte di Tale argomentazione è fondata. Controparte_1
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla corrispondenza intercorsa nel corso del 2021 (doc.
15 attore) e dalle annotazioni ipotecarie prodotte (doc. 28 e 29 attore), emerge in modo inequivocabile che il legale rappresentante di Sig. ha condotto trattative Controparte_1 Parte_2
dirette con , quale mandataria di , al fine di ottenere la restrizione dell'ipoteca gravante Pt_1 Pt_1
sugli immobili di proprietà della società debitrice.
In tale contesto, come si evince dalla corrispondenza prodotta, la società debitrice si impegnava a far corrispondere il prezzo di vendita di singole unità immobiliari direttamente a , a fronte del Pt_1
rilascio, da parte di quest'ultima, dell'assenso alla restrizione ipotecaria. Si legge testualmente in uno degli accordi: “... il pagamento della somma sopra indicata dovrà essere effettuato mediante assegni circolari non trasferibili intestati a da consegnarsi a mano di procuratore di Parte_1 CP_7
che contestualmente alla ricezione di detti titoli, provvederà a rilasciare assenso alla cancellazione
[...] parziale dell'ipoteca...” .
Tale condotta processuale ed extraprocessuale, consistita nell'intrattenere rapporti diretti con la mandataria della cessionaria per la gestione del rapporto di garanzia e nell'accettare di effettuare pagamenti a favore di per liberare i cespiti, costituisce un comportamento concludente Pt_1
incompatibile con la volontà di disconoscere la qualità di creditore in capo a quest'ultima. Si tratta di un riconoscimento implicito della successione nel rapporto di credito, che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, esonera il cessionario dall'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass. n. 17944/2023 ; Cass. n. 24798/2020 ).
pagina 6 di 8 Le contestazioni della convenuta, secondo cui le trattative non si sarebbero mai perfezionate, sono irrilevanti, poiché ciò che conta ai fini del riconoscimento non è l'esito delle trattative, ma il fatto stesso di averle intrattenute con un soggetto, riconoscendolo implicitamente come controparte legittimata a disporre del diritto di credito e delle relative garanzie.
Anche a voler prescindere dal dirimente rilievo del riconoscimento della titolarità, la domanda di risulterebbe comunque fondata in quanto la società ha fornito un quadro probatorio Pt_1
complessivo, composto da plurimi elementi documentali e presuntivi, idoneo a dimostrare la propria legittimazione.
L'attrice ha prodotto:
Gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale relativi ai passaggi da Controparte_4
a e da quest'ultima a . Controparte_5 Pt_1
Le certificazioni notarili del Dott. datate 6.6.2024, che attestano specificamente Persona_1
l'inclusione del credito per cui è causa (identificato tramite il codice NDG originario e quello attuale)
Cont nelle operazioni di cessione in blocco, prima a favore di e poi a favore di . Pt_1
La dichiarazione di IN SA OL (che ha incorporato la banca cedente) del 7.6.2024, che conferma l'avvenuta cessione del credito a favore di Pt_3
[. possesso dei titoli contrattuali originali, ovvero il contratto di mutuo e il successivo atto di erogazione e quietanza munito di formula esecutiva.
La giurisprudenza, anche recente, ha affermato che la prova della cessione può essere fornita tramite un insieme di elementi indiziari, la cui valutazione complessiva è rimessa al giudice di merito (cfr. Cass. n.
17944/2023 ; Cass. n. 5478/2024 ). Nel caso di specie, la combinazione tra la pubblicazione in G.U., le specifiche certificazioni notarili che individuano puntualmente il credito, la dichiarazione della cedente e il possesso dei titoli originali costituisce un compendio probatorio grave, preciso e concordante, più che sufficiente a dimostrare la catena delle cessioni e l'inclusione del credito di Controparte_1
Le obiezioni della convenuta non scalfiscono la solidità di tale quadro. La contestazione sul valore delle certificazioni notarili è infondata, trattandosi di attestazioni documentali provenienti da un pubblico ufficiale circa il contenuto di elenchi allegati a contratti di cessione. Parimenti, l'eccezione sulla discrasia temporale tra la data di riferimento della cessione (30.9.2015) e la comunicazione di messa a sofferenza (marzo 2016) è superata dalla produzione della lettera di revoca del 2.3.2016, che attesta come il credito fosse già in sofferenza per il mancato pagamento di rate scadute sin dal
30.6.2015.
Infine, per quanto riguarda l'eccezione relativa alla mancata prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, si osserva che, sebbene l'art. 58, co. 2, TUB menzioni tale adempimento pagina 7 di 8 congiuntamente alla pubblicazione in G.U., la giurisprudenza ha costantemente individuato in quest'ultima il meccanismo surrogatorio della notifica individuale al debitore. In ogni caso, come già ampiamente argomentato, l'avvenuto riconoscimento della cessione da parte del debitore rende superflua ogni ulteriore indagine sull'efficacia delle forme di pubblicità legale.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conseguente accertamento del diritto di a Pt_1
proseguire nell'azione esecutiva.
Deve infine rilevarsi che la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta dall'attrice non può essere accolta. Sebbene le eccezioni della convenuta siano state respinte, la complessità della materia e i diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di onere probatorio nelle cessioni in blocco escludono che la condotta processuale della debitrice possa qualificarsi come connotata da mala fede o colpa grave.
La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e per l'effetto accerta la titolarità del credito per cui si procede in capo a e il suo diritto a proseguire l'esecuzione immobiliare R.G.E.I. n. 172/2022. Parte_1
rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
[...]
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Rimini, 26 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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