Trib. Rimini, sentenza 27/12/2025, n. 976
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Accolto
    Riconoscimento implicito della titolarità del credito

    La condotta della società debitrice, consistita nell'intrattenere rapporti diretti con la mandataria della cessionaria per la gestione del rapporto di garanzia e nell'accettare di effettuare pagamenti a favore di quest'ultima per liberare i cespiti, costituisce un comportamento concludente incompatibile con la volontà di disconoscere la qualità di creditore in capo a quest'ultima. Si tratta di un riconoscimento implicito della successione nel rapporto di credito, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, esonera il cessionario dall'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

  • Accolto
    Prova documentale della catena delle cessioni

    La combinazione tra la pubblicazione in G.U., le specifiche certificazioni notarili che individuano puntualmente il credito, la dichiarazione della cedente e il possesso dei titoli originali costituisce un compendio probatorio grave, preciso e concordante, più che sufficiente a dimostrare la catena delle cessioni e l'inclusione del credito. Le obiezioni della convenuta sulle certificazioni notarili e sulla discrasia temporale sono infondate.

  • Accolto
    Accertamento titolarità del credito

    L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conseguente accertamento del diritto di Parte_1 a proseguire nell'azione esecutiva.

  • Rigettato
    Mala fede o colpa grave della convenuta

    Sebbene le eccezioni della convenuta siano state respinte, la complessità della materia e i diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di onere probatorio nelle cessioni in blocco escludono che la condotta processuale della debitrice possa qualificarsi come connotata da mala fede o colpa grave.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 27/12/2025, n. 976
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 976
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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