Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15319 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. BIANCHINI GIOÈ ANNALISA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Palermo, CP_1 presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO MARIA ALDA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13/03/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte, alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che con sentenza non definitiva n. 5122/2023 dei 10-
15/11/2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
“affidamento condiviso del figlio minorenne , nato il [...], con Per_1 previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione della madre e facoltà delle parti di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ. ciò al fine esclusivo di garantire al minore l'adozione rapida di decisioni ordinarie nel loro interesse, nonostante la distanza geografica dei genitori;
assegnazione della casa coniugale di piazzale Bell'Aria n.5 ; CP_1 il padre potrà tenere il figlio con sé, compatibilmente con le esigenze scolastiche e terapeutiche del figlio e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- nella settimana in cui il padre si trovi a Palermo, il lunedì dall'uscita della scuola alle ore
15,30 fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola;
- dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica dopo pranzo entro le 15.30, con onere di riaccompagnarlo presso il domicilio domestico;
- per 15 giorni non consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernotta- mento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, la prima setti- mana di luglio e la prima di agosto il primo anno (la seconda settimana di luglio e la seconda settimana di agosto l'anno successivo e poi da capo), con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono- con sospensione durante il periodo del regime ordinario;
- festività civili e religiose alternate e ad anni alterni, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
il minore trascorrerà il compleanno dei genitori con ciascuno di loro e il proprio compleanno con entrambi i genitori insieme o la mattina fino al pranzo compreso con l'uno e il pomeriggio dal dopo pranzo fino alla cena compresa con l'altro, ad anni alterni;
obbligo di di versare a entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
assegno unico per il figlio percepito per intero dalla madre;
ripartizione spese straordinarie da sostenere per la prole, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 nella misura di 2/3 in capo a e 1/3 in capo a , previa concertazione e Parte_1 CP_1 approvazione da parte di entrambe le parti”
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n.5122/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
dispone che i rapporti tra le parti saranno disciplinati alle condizioni indicate in parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.