TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 58/2025, promossa da:
, nato in [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti MIHAJ IRISI e KAUR HARPREET per l'adozione della maggiorenne
, nata a [...] il [...], Persona_1
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ai sensi dell'art. 313 c.c.)
1. Con ricorso depositato il 07/01/2025, ha esposto che: Parte_1
− ha contratto matrimonio il 2.5.07 con , già madre di;
Controparte_1 Persona_1
− dalla loro unione sono nate due figlie: (07/09/2012) e (26/01/2016); Per_2 Per_3
− , sin dal matrimonio della madre e a tutt'oggi, ha sempre convissuto con la madre, Persona_1 il ricorrente e le loro figlie;
− il ricorrente intende adottare per formalizzare il loro rapporto affettivo. Persona_1
Il 21.6.25 la stazione dei Carabinieri di Ospitaletto ha fatto pervenire una relazione sul conto dell'adottante, senza segnalare impedimenti all'adozione.
Con decreto del 23.6.25 è stata quindi fissata l'udienza per la comparizione di tutte le parti coinvolte e l'Avv. Antonella Caccese è stata nominata curatrice speciale delle figlie minori e Per_2 Per_3
Il curatore speciale ha espresso il proprio assenso all'adozione con comparsa del 20.10.25.
Si riporta il contenuto del verbale del 9.12.25:
La difesa di rappresenta che l'adottanda preferirebbe mantenere il solo cognome per non Parte_1 Per_1
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
dover aggiornare i documenti dato che deve partire per l'estero e chiedere la cittadinanza (a differenza di quanto scritto nel ricorso); in subordine preferisce chiamarsi . Aggiunge che il padre biologico ha prestato il consenso Persona_4 al Parte_2
CP_ Per_
dichiara: «Sono sposato con dal 2007; abbiamo due figlie. è venuta con noi quando Parte_1 aveva appena un anno e mezzo. Do il mio consenso all'adozione». Per_
dichiara: «Non abbiamo rapporti col padre di da molti anni. Ho tre figli in totale. Controparte_1
Sono sposata con Do il mio assenso all'adozione». Pt_1
dichiara: «Non sono sposata e non ho figli. Sono con loro praticamente da quando sono nata. Do Persona_1 il consenso all'adozione».
Il curatore speciale conferma l'assenso all'adozione per le due minori.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, non ha formulato osservazioni.
2. Il Collegio ritiene di poter procedere secondo il rito speciale delineato dagli artt. 311 e ss. c.c. (“Forme dell'adozione di persone di maggiore età”), in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 473-bis c.p.c. (che impone di applicare il c.d. rito unico famiglia «salvo che la legge disponga diversamente»).
2.1. Quanto ai consensi richiesti dal Codice Civile (artt. 296-297), sono stati manifestati direttamente al giudice quelli di: (adottante), (adottanda), (moglie Parte_1 Persona_1 Controparte_1 dell'adottante e madre biologica dell'adottanda), e (figlie dell'adottante e Per_2 Parte_3 della moglie); il padre biologico dell'adottante, ha prestato il proprio Persona_5 assenso all'adozione con dichiarazione del 24.524 ricevuta e autenticata presso il Consolato Generale d'Italia a Londra (doc. 5 ric.).
2.2. Sussistono i requisiti di legge per l'adozione, in quanto:
− l'adottante ha compiuto 35 anni di età e la differenza con l'adottando supera 18 anni (art. 291 c.c.);
− le parti non sono legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità ostativi all'adozione;
− l'adottanda non è stata in precedenza adottata da altri (art. 294 c.c.);
− sono stati prestati i consensi richiesti dalla legge (v. supra);
− l'adozione conviene all'adottanda (art. 312 c.c.), che in tal modo potrà consolidare, anche tramite il riconoscimento giuridico, il rapporto affettivo che lo unisce all'adottante.
2.3. Per quanto concerne il cognome, in udienza l'adottanda ha chiesto di mantenere solo quello già posseduto ( ) e in subordine che il cognome dell'adottante ( ) sia posposto al proprio. Per_1 Pt_1
L'art. 299 c.c. prevede che «l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio»; nondimeno, Corte Cost. n. 135/23 ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non consente di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, se entrambi si sono espressi a favore (il signor non si è opposto nel corso dell'udienza). Il Collegio ritiene di contro che non sia possibile Pt_1 conservare il solo cognome già posseduto, perché la legge impone di «dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale» (sent. ult. cit.). La tutela dell'identità personale pregressa non può dunque prevalere su questa esigenza, anche in ragione del fatto che il Legislatore ha già eseguito il relativo bilanciamento con specifico riguardo all'adozione di maggiorenne, in cui per definizione tale identità si è già consolidata. Va dunque accolta la richiesta subordinata.
Pag. 2 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
3. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara l'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...]; Pt_1 dispone che assuma il cognome aggiungendolo al proprio, chiamandosi Persona_1 Pt_1
d'ora in poi;
Persona_4 ordina la trascrizione della presente sentenza ex art. 314 c.c. a cura della Cancelleria e la sua comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottato; nulla sulle spese.
Brescia, 22/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
Pag. 3 di 3