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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
V.G.N. 31/2023
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente DECRETO
nella causa iscritta al VG N. 31/2023 instaurata su istanza di:
, nato a [...] il [...] ( , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alessandro Vettori (C.F. ) del foro di Viterbo C.F._2
Ricorrente NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il 15/01/1982 ( ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Bernini del foro di Viterbo Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. chiedeva l'emissione di un provvedimento diretto a Parte_1 regolamentare l'affidamento della figlia minore nata da una relazione avuta Persona_1 dall'istante con la odierna resistente sig.ra CP_1
Con la domanda introduttiva parte ricorrente premetteva a) di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con la Sig.ra dalla quale in data 31/10/2014 era nata CP_1 la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori;
b) che dopo la nascita della figlia, la Per_1 resistente aveva iniziato a manifestare evidenti segni di instabilità psichica, per i quali, anche in ragione della gravità del quadro clinico che era emerso, aveva reso opportuno l'inizio di un percorso terapeutico (psicologico e psichiatrico e farmacologico) presso vari professionisti anche in ragione dell'abuso di sostanze alcoliche da parte della donna;
c) che l' instabilità della resistente aveva inevitabilmente condizionato anche il rapporto con la figlia rispetto alla quale la madre aveva reazioni scomposte ed ingiustificate;
inoltre in occasione di tali crisi, in molte occasioni la donna si era allontanata da casa andando ad abitare presso i suoi genitori anche per lunghi periodi;
d) che nel marzo 2021 un professionista che aveva in cura la resistente in “considerazione della condizione seppur non continuativa di abuso etilico, e tenendo conto della difficoltà di contenerlo”, aveva concordato, presente il una Pt_1 terapia (all n. 3), che però non veniva posta in essere, tanto che nella primavera 2021, la Sig.ra nell'ennesimo episodio d'ira aveva simulato davanti la figlia con un coltello nero la CP_1 volontà di tagliarsi i polsi. Un ulteriore episodio era poi avvenuto il 23/06/2021 quando il ricorrente, dopo avere raggiunto i genitori della sig.ra unitamente a questi ultimi e , vista CP_1 la situazione avevano suggerito alla donna di farsi ricoverare in apposta struttura. Tale suggerimento era stato accolto fino a quando, un giorno, all'improvviso, la resistente in stato di forte agitazione, aveva chiamato il 118 che interveniva conducendola presso l'Ospedale di Tarquinia, dotato di reparto psichiatrico, dal quale veniva poi dimessa;
d) che a seguito di analoghi fatti, le parti avevano convenuto che il con la figlia si sarebbe Pt_1 Per_1 trasferito presso l'abitazione sita in Viterbo alla Strada Cimina n. 1\A, mentre la Sig.ra CP_1 sarebbe rimasta presso l'abitazione di Via Apollo di Vejo, così da dare possibilità a quest'ultima di ricostruire una propria dimensione. Tale progetto, pur avendo dato all'inizio risposte positive risposte, era poi definitivamente naufragato a causa di una serie di condotte anomale della resistente che avevano ancor di più pregiudicato l'equilibrio della stessa resistente, rendendo di conseguenza difficoltosa la relazione con il compagno e con la figlia oltre la gestione degli incontri della sua compagna con la figlia. Alla luce di tali premesse, considerata la presenza di un pregiudizio per la minore a causa delle condotte della madre, il previo accertamento della capacità genitoriale della resistente, Pt_1 chiedeva l'affidamento in suo favore della figlia e la individuazione di modalità di incontro della madre con la minore.
Costituendosi in giudizio parte resistente (che da parte sua aveva introdotto autonomo giudizio avente il medesimo oggetto, RG 164/2023, poi riunito al presente) ha aderito alla domanda di regolamentazione l'affidamento della figlia minore contestando, nel merito, alcuni punti che erano stati indicati da parte istante;
in particolare, pur dando atto di avere vissuto un periodo particolarmente negativo dovuto all'abuso di alcool avendo vissuto episodi di stress emotivo che l'avevano portata anche ad aggredire la sua persona, rappresentava di non avere mai determinato una situazione di pericolo per la figlia, né mai pregiudicato l'equilibrio della stessa. A tal riguardo rappresentava i miglioramenti della sua condizioni di salute alla luce del fatto che, dopo un anno di terapia e dopo aver scelto di allontanarsi definitivamente dal non soffriva più di crisi depressive. Tali crisi, aggiungeva la parte, in passato si erano Pt_1 acutizzate anche a causa di anomale condotte tenute dallo stesso il quale in più Pt_1 occasioni l'aveva vessata e umiliata, anche alla presenza di terze persone, “dandole della malata e dell'ubriacona” riferendosi agli episodi raccontati dal nel ricorso introduttivo. Pt_1
A riprova del fatto che non vi fosse più necessità di ricoveri presso strutture specializzate, depositava il certificato di dimissioni emesso dal reparto psichiatrico di Tarquinia ove la stessa aveva richiesto personalmente di essere ricoverata a seguito dell'ennesimo litigio con il
Pt_1
Quanto alla sua relazione con la figlia, faceva rilevare di essersi sempre presa cura di quest'ultima, avendo scelto di lasciare il lavoro negli anni precedenti la nascita di Per_1 proprio per dedicarsi alla crescita della figlia che aveva seguito nei primi anni di vita, in maniera quasi quasi esclusiva essendo il padre impegnato nel lavoro. Ciò nonostante, il continuava a manifestare preoccupazioni del tutto infondate, non acconsentendo alle Pt_1 richieste della madre di vedere la figlia in maniera autonoma, ma soltanto in presenza del padre, costringendo la stessa a sporgere denuncia-querela presso la stazione dei CC di Viterbo, per sottrazione di minori. Alla luce di tali circostanze chiedeva di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori Per_1 disponendo una collocazione paritario della stessa (una settimana per uno alternativamente), specificando gli incontri nei periodi festivi ed estivi e le statuizioni sul suo mantenimento. Nel corso del processo, dopo avere disposto CTU per la verifica delle capacità genitoriali delle parti e disposte ulteriori determinazioni (la prosecuzione, per entrambe le parti, del percorso presso il SERD, con ripetizione periodica, per entrambi, delle analisi delle urine ed ematochimiche, con invito alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, affidando infine ai Servizi Sociali il monitoraggio della condizione familiare), all'udienza dell'08.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Giova premettere che tale giudizio è stato introdotto prima della Riforma cd. Cartabia in quanto iscritto in data 4.1.2023 dovendo, pertanto, trovare definizione con decreto.
Passando alle questioni di merito, in relazione all'affidamento della figlia minore, giova premettere che, nel nostro ordinamento l'affidamento condiviso costituisce il primo modello, quello ordinario, che il giudice deve prendere in considerazione ed al quale è possibile derogare solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», ovvero quando il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tale modo dimostrando la propria non idoneità ai compiti educativi e alle e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. (Cass. n. 667/2022).
Tale circostanza nel caso in esame è stata esclusa. Infatti, sulla base delle risultanze della CTU – le cui conclusioni si ritiene di condividere risultando le valutazioni adottate dal CTU espresse all'esito di un'attenta indagine svolta sulle parti e sulla minore in maniera attenta e con scrupolo – appare legittimo disporre un affidamento congiunto della minore in favore di entrambi i genitori. A tal riguardo il tecnico d'ufficio ha, infatti, rappresentato che “entrambi i genitori presentano adeguate capacità genitoriali e sono pertanto in grado di esercitare la giusta e positiva influenza nell'educare e nel favorire un adeguato un sano sviluppo psicoaffettivo.” Inoltre, in relazione a condotte dei genitori, è stata esclusa la presenza di particolari comportamenti pregiudizievoli per la minore, essendosi evidenziato su tale punto che il rapporto madre-figlia risultava adeguato non evidenziandosi circostanze o condizioni psico- emotive “…tali da rendere opportuna l'adozione di cautele specifiche. Di conseguenza la sig.ra può stare anche da sola con la figlia minore, quindi non necessita di altre persone CP_1 che possano in qualche modo supportarla” Quanto alle modalità di visita, disposta la collocazione della minore presso il padre, il CTU ha suggerito specifiche modalità di incontro tra madre e figlia, modalità che vengono riportate in dispositivo, aderendo questo Tribunale alle valutazioni del tecnico d'ufficio. Alla luce delle indicate considerazioni può essere, quindi, disposto l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre secondo tempie modalità indicate in dispositivo. Quanto alle spese per il mantenimento della figlia considerando: a) le esigenze di quest'ultima, una bambina di quasi 11 anni rispetto alla quale non sono state indicate specifiche esigenze se non quelle tipiche dell' età della minore;
b) le condizioni economiche di entrambi i genitori;
c) il fatto che la minore è prevalentemente collocata presso il padre circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale la minore è collocata, il contributo in questione può essere determinato in euro 150,00 mensili, oltre al pagamento del 70%, per il padre, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del
Tribunale di Viterbo. Atteso il complessivo esito del giudizio, le spese processuali possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede 1. Affida la figlia minore nata il [...] ad [...] i genitori con Persona_1 collocamento della stessa presso l'abitazione ove oggi vive il padre.
2. La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei seguenti periodi:
- fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola (dalle 10,00 se la scuola è chiusa) alla domenica sera (a casa del padre). Tutte le settimane il martedì all'uscita di scuola con TT e il mercoledì entro le 20:30.
- Vacanze di Natale: dal 23-12 (ore 11,00) al 30-12 (ore 11,00) o dal 30-12 (ore 11,00) al 6-1 (ore 20,00) ad anni alterni, iniziando dalla madre.
- Vacanze di Pasqua: ad anni alterni dal venerdì (ore 10,30) alla domenica di Pasqua con TT (riportando la minore a casa dell'altro genitore il lunedì mattina di Pasquetta alle ore
10,30), dal lunedì di Pasquetta (ore 10,30) al martedì con TT (riportando la minore a scuola il mercoledì mattina), iniziando dalla madre;
- Vacanze estive: 10 giorni per il 2024 da non attaccare ai fine settimana, dal 2025 quindici giorni anche non consecutivi. I periodi vanno concordati entro il 30 maggio di ogni anno. Le feste di compleanno di ciascun genitore, festa del papà e della mamma: con il genitore festeggiato al di là dell'alternanza, dall'uscita di scuola alle 18,00 (se il giorno non è di spettanza del genitore interessato);
3. corrisponderà il 5 di ogni mese a la somma di euro 150,00 CP_1 Parte_1 per il mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Viterbo, 16.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente DECRETO
nella causa iscritta al VG N. 31/2023 instaurata su istanza di:
, nato a [...] il [...] ( , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alessandro Vettori (C.F. ) del foro di Viterbo C.F._2
Ricorrente NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il 15/01/1982 ( ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Bernini del foro di Viterbo Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. chiedeva l'emissione di un provvedimento diretto a Parte_1 regolamentare l'affidamento della figlia minore nata da una relazione avuta Persona_1 dall'istante con la odierna resistente sig.ra CP_1
Con la domanda introduttiva parte ricorrente premetteva a) di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con la Sig.ra dalla quale in data 31/10/2014 era nata CP_1 la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori;
b) che dopo la nascita della figlia, la Per_1 resistente aveva iniziato a manifestare evidenti segni di instabilità psichica, per i quali, anche in ragione della gravità del quadro clinico che era emerso, aveva reso opportuno l'inizio di un percorso terapeutico (psicologico e psichiatrico e farmacologico) presso vari professionisti anche in ragione dell'abuso di sostanze alcoliche da parte della donna;
c) che l' instabilità della resistente aveva inevitabilmente condizionato anche il rapporto con la figlia rispetto alla quale la madre aveva reazioni scomposte ed ingiustificate;
inoltre in occasione di tali crisi, in molte occasioni la donna si era allontanata da casa andando ad abitare presso i suoi genitori anche per lunghi periodi;
d) che nel marzo 2021 un professionista che aveva in cura la resistente in “considerazione della condizione seppur non continuativa di abuso etilico, e tenendo conto della difficoltà di contenerlo”, aveva concordato, presente il una Pt_1 terapia (all n. 3), che però non veniva posta in essere, tanto che nella primavera 2021, la Sig.ra nell'ennesimo episodio d'ira aveva simulato davanti la figlia con un coltello nero la CP_1 volontà di tagliarsi i polsi. Un ulteriore episodio era poi avvenuto il 23/06/2021 quando il ricorrente, dopo avere raggiunto i genitori della sig.ra unitamente a questi ultimi e , vista CP_1 la situazione avevano suggerito alla donna di farsi ricoverare in apposta struttura. Tale suggerimento era stato accolto fino a quando, un giorno, all'improvviso, la resistente in stato di forte agitazione, aveva chiamato il 118 che interveniva conducendola presso l'Ospedale di Tarquinia, dotato di reparto psichiatrico, dal quale veniva poi dimessa;
d) che a seguito di analoghi fatti, le parti avevano convenuto che il con la figlia si sarebbe Pt_1 Per_1 trasferito presso l'abitazione sita in Viterbo alla Strada Cimina n. 1\A, mentre la Sig.ra CP_1 sarebbe rimasta presso l'abitazione di Via Apollo di Vejo, così da dare possibilità a quest'ultima di ricostruire una propria dimensione. Tale progetto, pur avendo dato all'inizio risposte positive risposte, era poi definitivamente naufragato a causa di una serie di condotte anomale della resistente che avevano ancor di più pregiudicato l'equilibrio della stessa resistente, rendendo di conseguenza difficoltosa la relazione con il compagno e con la figlia oltre la gestione degli incontri della sua compagna con la figlia. Alla luce di tali premesse, considerata la presenza di un pregiudizio per la minore a causa delle condotte della madre, il previo accertamento della capacità genitoriale della resistente, Pt_1 chiedeva l'affidamento in suo favore della figlia e la individuazione di modalità di incontro della madre con la minore.
Costituendosi in giudizio parte resistente (che da parte sua aveva introdotto autonomo giudizio avente il medesimo oggetto, RG 164/2023, poi riunito al presente) ha aderito alla domanda di regolamentazione l'affidamento della figlia minore contestando, nel merito, alcuni punti che erano stati indicati da parte istante;
in particolare, pur dando atto di avere vissuto un periodo particolarmente negativo dovuto all'abuso di alcool avendo vissuto episodi di stress emotivo che l'avevano portata anche ad aggredire la sua persona, rappresentava di non avere mai determinato una situazione di pericolo per la figlia, né mai pregiudicato l'equilibrio della stessa. A tal riguardo rappresentava i miglioramenti della sua condizioni di salute alla luce del fatto che, dopo un anno di terapia e dopo aver scelto di allontanarsi definitivamente dal non soffriva più di crisi depressive. Tali crisi, aggiungeva la parte, in passato si erano Pt_1 acutizzate anche a causa di anomale condotte tenute dallo stesso il quale in più Pt_1 occasioni l'aveva vessata e umiliata, anche alla presenza di terze persone, “dandole della malata e dell'ubriacona” riferendosi agli episodi raccontati dal nel ricorso introduttivo. Pt_1
A riprova del fatto che non vi fosse più necessità di ricoveri presso strutture specializzate, depositava il certificato di dimissioni emesso dal reparto psichiatrico di Tarquinia ove la stessa aveva richiesto personalmente di essere ricoverata a seguito dell'ennesimo litigio con il
Pt_1
Quanto alla sua relazione con la figlia, faceva rilevare di essersi sempre presa cura di quest'ultima, avendo scelto di lasciare il lavoro negli anni precedenti la nascita di Per_1 proprio per dedicarsi alla crescita della figlia che aveva seguito nei primi anni di vita, in maniera quasi quasi esclusiva essendo il padre impegnato nel lavoro. Ciò nonostante, il continuava a manifestare preoccupazioni del tutto infondate, non acconsentendo alle Pt_1 richieste della madre di vedere la figlia in maniera autonoma, ma soltanto in presenza del padre, costringendo la stessa a sporgere denuncia-querela presso la stazione dei CC di Viterbo, per sottrazione di minori. Alla luce di tali circostanze chiedeva di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori Per_1 disponendo una collocazione paritario della stessa (una settimana per uno alternativamente), specificando gli incontri nei periodi festivi ed estivi e le statuizioni sul suo mantenimento. Nel corso del processo, dopo avere disposto CTU per la verifica delle capacità genitoriali delle parti e disposte ulteriori determinazioni (la prosecuzione, per entrambe le parti, del percorso presso il SERD, con ripetizione periodica, per entrambi, delle analisi delle urine ed ematochimiche, con invito alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, affidando infine ai Servizi Sociali il monitoraggio della condizione familiare), all'udienza dell'08.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Giova premettere che tale giudizio è stato introdotto prima della Riforma cd. Cartabia in quanto iscritto in data 4.1.2023 dovendo, pertanto, trovare definizione con decreto.
Passando alle questioni di merito, in relazione all'affidamento della figlia minore, giova premettere che, nel nostro ordinamento l'affidamento condiviso costituisce il primo modello, quello ordinario, che il giudice deve prendere in considerazione ed al quale è possibile derogare solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», ovvero quando il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tale modo dimostrando la propria non idoneità ai compiti educativi e alle e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. (Cass. n. 667/2022).
Tale circostanza nel caso in esame è stata esclusa. Infatti, sulla base delle risultanze della CTU – le cui conclusioni si ritiene di condividere risultando le valutazioni adottate dal CTU espresse all'esito di un'attenta indagine svolta sulle parti e sulla minore in maniera attenta e con scrupolo – appare legittimo disporre un affidamento congiunto della minore in favore di entrambi i genitori. A tal riguardo il tecnico d'ufficio ha, infatti, rappresentato che “entrambi i genitori presentano adeguate capacità genitoriali e sono pertanto in grado di esercitare la giusta e positiva influenza nell'educare e nel favorire un adeguato un sano sviluppo psicoaffettivo.” Inoltre, in relazione a condotte dei genitori, è stata esclusa la presenza di particolari comportamenti pregiudizievoli per la minore, essendosi evidenziato su tale punto che il rapporto madre-figlia risultava adeguato non evidenziandosi circostanze o condizioni psico- emotive “…tali da rendere opportuna l'adozione di cautele specifiche. Di conseguenza la sig.ra può stare anche da sola con la figlia minore, quindi non necessita di altre persone CP_1 che possano in qualche modo supportarla” Quanto alle modalità di visita, disposta la collocazione della minore presso il padre, il CTU ha suggerito specifiche modalità di incontro tra madre e figlia, modalità che vengono riportate in dispositivo, aderendo questo Tribunale alle valutazioni del tecnico d'ufficio. Alla luce delle indicate considerazioni può essere, quindi, disposto l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre secondo tempie modalità indicate in dispositivo. Quanto alle spese per il mantenimento della figlia considerando: a) le esigenze di quest'ultima, una bambina di quasi 11 anni rispetto alla quale non sono state indicate specifiche esigenze se non quelle tipiche dell' età della minore;
b) le condizioni economiche di entrambi i genitori;
c) il fatto che la minore è prevalentemente collocata presso il padre circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale la minore è collocata, il contributo in questione può essere determinato in euro 150,00 mensili, oltre al pagamento del 70%, per il padre, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del
Tribunale di Viterbo. Atteso il complessivo esito del giudizio, le spese processuali possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede 1. Affida la figlia minore nata il [...] ad [...] i genitori con Persona_1 collocamento della stessa presso l'abitazione ove oggi vive il padre.
2. La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei seguenti periodi:
- fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola (dalle 10,00 se la scuola è chiusa) alla domenica sera (a casa del padre). Tutte le settimane il martedì all'uscita di scuola con TT e il mercoledì entro le 20:30.
- Vacanze di Natale: dal 23-12 (ore 11,00) al 30-12 (ore 11,00) o dal 30-12 (ore 11,00) al 6-1 (ore 20,00) ad anni alterni, iniziando dalla madre.
- Vacanze di Pasqua: ad anni alterni dal venerdì (ore 10,30) alla domenica di Pasqua con TT (riportando la minore a casa dell'altro genitore il lunedì mattina di Pasquetta alle ore
10,30), dal lunedì di Pasquetta (ore 10,30) al martedì con TT (riportando la minore a scuola il mercoledì mattina), iniziando dalla madre;
- Vacanze estive: 10 giorni per il 2024 da non attaccare ai fine settimana, dal 2025 quindici giorni anche non consecutivi. I periodi vanno concordati entro il 30 maggio di ogni anno. Le feste di compleanno di ciascun genitore, festa del papà e della mamma: con il genitore festeggiato al di là dell'alternanza, dall'uscita di scuola alle 18,00 (se il giorno non è di spettanza del genitore interessato);
3. corrisponderà il 5 di ogni mese a la somma di euro 150,00 CP_1 Parte_1 per il mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Viterbo, 16.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco