CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 744/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 661/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da ricorrente S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20023T0001260000012020008 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 2 di Roma, un avviso di liquidazione notificato l'11.10.2024 di € 302,69 ai fini dell'imposta di registro 2020, in relazione al contratto di locazione anno 2002 serie 3T Numero_1.
Parte ricorrente deduceva che l'immobile oggetto del contratto tassato non era mai stato di proprietà della
Società ricorrente e che la Società non era mai stata parte del rapporto locatizio tassato. Per questo invocava il difetto di presupposto impositivo e lamentava il difetto di motivazione della pretesa. Precisava che l'unità in Roma, Indirizzo_1.le P. Nominativo_1 sino al 6.12.2011 era di proprietà della Fondazione Enasarco e dal 6.11.2011 di Idea Fimit SGR spa, come emergeva dall'atto di apporto a fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, registrato a Roma il 14.12.2011 avanti il Notaio Nominativo_2 rep. n. 58.384.
Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, e l'atto di apporto di immobili Rep 58.384.
Si costituiva l'Ufficio che chiedeva il rigetto del ricorso, col favore delle spese come da relativa nota, sostenendo che la motivazione della pretesa sarebbe stata sufficiente, come confermato dal tenore del ricorso, che denotava la conoscenza delle ragioni della pretesa in capo alla ricorrente.
Inoltre sosteneva che l'atto prodotto dalla Parte ricorrente sarebbe stato sprovvisto di identificativi catastali o toponomastici in grado di identificare gli immobili oggetto del negozio giuridico. Aggiungeva che all'Ufficio non sarebbe pervenuta alcuna comunicazione di subentro della nuova proprietà nel contratto di locazione tassato.
Replicava la Società ricorrente con memoria depositata il 29.12.2025, con cui allegava in atti visura storica dell'immobile in Roma, Indirizzo_2 e istanza di accesso agli atti del 22.12.2025. Ribadiva che l'immobile oggetto del contratto tassato non era mai stato di proprietà della ricorrente.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La Parte ricorrente ha documentato, con l'atto di apporto allegato al ricorso e riferito in premessa, e con visura storica allegata alla memoria illustrativa, il difetto di presupposto impositivo.
Era tra l'altro onere dell'Ufficio impositore, ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92 comprovare la fondatezza della pretesa, onere non assolto nel caso di specie.
La pretesa ai fini dell'imposta di registro risulta quindi destituita di fondamento ed il ricorso va accolto.
L'Ufficio è condannato alle spese liquidate come da dipsositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT. Il Giudice Monocratico
AB Cuppone
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 661/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da ricorrente S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20023T0001260000012020008 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 2 di Roma, un avviso di liquidazione notificato l'11.10.2024 di € 302,69 ai fini dell'imposta di registro 2020, in relazione al contratto di locazione anno 2002 serie 3T Numero_1.
Parte ricorrente deduceva che l'immobile oggetto del contratto tassato non era mai stato di proprietà della
Società ricorrente e che la Società non era mai stata parte del rapporto locatizio tassato. Per questo invocava il difetto di presupposto impositivo e lamentava il difetto di motivazione della pretesa. Precisava che l'unità in Roma, Indirizzo_1.le P. Nominativo_1 sino al 6.12.2011 era di proprietà della Fondazione Enasarco e dal 6.11.2011 di Idea Fimit SGR spa, come emergeva dall'atto di apporto a fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, registrato a Roma il 14.12.2011 avanti il Notaio Nominativo_2 rep. n. 58.384.
Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, e l'atto di apporto di immobili Rep 58.384.
Si costituiva l'Ufficio che chiedeva il rigetto del ricorso, col favore delle spese come da relativa nota, sostenendo che la motivazione della pretesa sarebbe stata sufficiente, come confermato dal tenore del ricorso, che denotava la conoscenza delle ragioni della pretesa in capo alla ricorrente.
Inoltre sosteneva che l'atto prodotto dalla Parte ricorrente sarebbe stato sprovvisto di identificativi catastali o toponomastici in grado di identificare gli immobili oggetto del negozio giuridico. Aggiungeva che all'Ufficio non sarebbe pervenuta alcuna comunicazione di subentro della nuova proprietà nel contratto di locazione tassato.
Replicava la Società ricorrente con memoria depositata il 29.12.2025, con cui allegava in atti visura storica dell'immobile in Roma, Indirizzo_2 e istanza di accesso agli atti del 22.12.2025. Ribadiva che l'immobile oggetto del contratto tassato non era mai stato di proprietà della ricorrente.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La Parte ricorrente ha documentato, con l'atto di apporto allegato al ricorso e riferito in premessa, e con visura storica allegata alla memoria illustrativa, il difetto di presupposto impositivo.
Era tra l'altro onere dell'Ufficio impositore, ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92 comprovare la fondatezza della pretesa, onere non assolto nel caso di specie.
La pretesa ai fini dell'imposta di registro risulta quindi destituita di fondamento ed il ricorso va accolto.
L'Ufficio è condannato alle spese liquidate come da dipsositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT. Il Giudice Monocratico
AB Cuppone