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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 727/2023 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per diffamazione e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Napolitano in virtù Parte_1
di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Cocco, Controparte_1
dall'avv. Christian Paolo Petrina e dall'avv. Alessandro Singetta in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio di quest'ultimo domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo
civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 13-2-2023 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti del e di Controparte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei Parte_2
comportamenti diffamatori dagli stessi posti in essere ai suoi danni.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- nei mesi di Marzo e Aprile 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica e della diffusione del Covid-19 anche nelle carceri italiane, alcuni detenuti, anche in regime detentivo c.d. 41-bis o c.d. AS1 (alta sicurezza), erano stati scarcerati ed ammessi al regime della detenzione domiciliare con provvedimenti adottati a seguito delle ordinanze pronunciate dai Tribunali di Sorveglianza territorialmente competenti nel caso dei detenuti c.d. “definitivi” ovvero da parte dei Tribunali
presso cui era ancora pendente il procedimento di merito per i detenuti c.d.
“cautelari”;
- in data 21-3-2020, in osservanza degli articoli 23 secondo comma e 108 del d.p.r.
n. 230 del 2000 (Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario),
2 nonché nel legittimo ed autonomo esercizio dei poteri conferitigli dalla propria qualifica, il Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento dott. , CP_2
attraverso la dirigente di turno dott.ssa , aveva emanato la Parte_3
Circolare prot. n. 95907, con cui aveva disposto che le direzioni degli istituti penitenziari segnalassero all'Autorità giudiziaria “per le eventuali determinazioni
di competenza” i nominativi dei ristretti rispetto ai quali, in conseguenza della predetta emergenza sanitaria, per patologie o condizione, era possibile ipotizzare un elevato rischio di complicanze;
- la predetta Circolare risultava coerente con la Circolare del Capo del Dipartimento
n. 405351 del 14-11-2012, con quanto affermato dal Gruppo tecnico interregionale della (GISPE), Commissione Salute nel documento del 22-4- Controparte_3
2020 in materia di Linee di indirizzo “Gestione Covid -19 all'interno degli Istituti
penitenziari italiani”, con il comunicato del 28-4-2020 del Coordinamento
Nazionale Magistrati di Sorveglianza, nonché con quanto affermato dal Procuratore
Generale presso la Corte di cassazione dott. nella relazione redatta Persona_1
per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di cassazione del 29-1-2021;
- nel riferito contesto storico si inserivano le dichiarazioni rese dal OR
[...]
al giornalista in occasione di un'intervista Controparte_1 Testimone_1
pubblicata sul canale YouTube “Vox Italiatv” in data 27-5-2020 ed ancora visibile all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=3P -CeK9P9OU, nel corso della quale il OR , nel disquisire della vicenda , CP_1 Parte_4
aveva espresso pesantissime considerazioni sul conto dell'attore, criticandone in maniera diffamatoria l'esperienza professionale (della quale venivano richiamati in maniera completamente falsa alcuni dettagli) ed adombrando apertamente il sospetto che, a seguito delle rivolte avvenute nelle carceri agli inizi di Marzo 2020,
ci sarebbe stata una nuova “trattativa Stato-mafia”, di cui l'odierno attore sarebbe
3 stato l'artefice, e che avrebbe portato alla scarcerazione di 500 mafiosi in virtù della
Circolare del 21-3-2020 su richiamata;
- a partire dal minuto 15,00 dell'intervista il OR aveva dichiarato CP_1
che il Ministro si sarebbe “circondato di un'intera banda di sodali Pt_4
(…) banda che mette i brividi (...) perché il dr. che è stato Per_2 Parte_1
nominato al Dap senza avere nessuna esperienza (…) il dr. che, come Parte_1
importante esperienza, ha un disastro epocale che è l'indagine sull'Eni, quella di
Tempa Rossa, perché dico disastro? Perché si arriva a far dimettere il Ministro
(…) e poi l'indagine sull'Eni viene archiviata, non vengono assolti (…), qua Per_3
non si è arrivati al dibattimento, qua la stessa Procura che ha fatto un disastro,
facendo dimettere persino un Ministro, ha detto non c'è nulla, prendo ed archivio
(…). Ora voi vi rendete conto che un soggetto (ndr il Dott. che ha gestito Parte_1
quest'indagine sull'Eni e poi viene nominato al Dap (…) lascia sorgere dei sospetti
gravissimi su come sia arrivato al Dap, su cosa è il Dap per questa persona (…)
che è un cambio di status non indifferente (…) considerate che passa da uno
stipendio di 80 - 90 mila euro l'anno passa ad uno stipendio di euro 320 mila euro
l'anno che manterrà a vita (…). E' legittimo sospettare che dietro ci sia un do ut
des, è strana questa nomina di questo soggetto (…). Nelle settimane scorse sospetto
che vi sia stata una trattativa Stato - mafia di nuovo e di nuovo partendo dalle
carceri (…) perché c'è stata una vera e propria insurrezione coordinata dentro le
carceri (…) e la risposta di e dello Stato qual è stata? Non la fermezza Parte_1
che bisognava dimostrare contro la criminalità organizzata, ma sono state 8.000
scarcerazioni di cui 500 mafiosi. Ora questo legittima i cittadini a pensare che
qualcuno sia andato nelle carceri;
sto presentando un'interrogazione per sapere
che cosa ci faceva da , prima della scarcerazione di ? Parte_1 CP_4 CP_4
Era andato a trovarlo in carcere e non c'è andato da solo, ci è andato
accompagnato da un'altra persona che non era del GOM, non era della Polizia
4 penitenziaria e chi era quest'altra persona che lo accompagnava da e CP_4
perché è andato da ? C'è stata una trattativa? Qualcuno ha detto ai mafiosi CP_4
va bene, cosa volete per finirla con le rivolte nelle carceri? Volete la scarcerazione
e ve la diamo. E ne è uscita la famigerata circolare numero 21, circolare che viene
firmata di sabato;
al Ministero della Giustizia (…) febbrilmente lavoravano per
tradire lo Stato, mettono in piedi questa circolare e da questa circolare ne vengono
fuori delle cose orripilanti, cioè i mafiosi sono stati scarcerati nemmeno su propria
domanda, ma su domanda dei direttori delle carceri (…). Ci sono 62 mafiosi che sono stati scarcerati (…) non su domanda propria o dei propri avvocati, ma su
domanda della stessa direzione delle carceri. Vi faccio un solo nome (…)
[...]
, il numero 2 di che il direttore del carcere dove Per_4 Controparte_5
era detenuto ha fatto domanda al giudice di sorveglianza per farlo uscire perché
ha il diabete (…). Ma siamo impazziti? (…) E qualcuno ha trattato, è andato nelle
carceri, ha detto va bene cosa volete? Ecco accontentati!” e al minuto 24,37 della stessa intervista aveva affermato, altresì, che: “quelli (i magistrati di Sorveglianza)
hanno ricevuto la direttiva dal Ministero ed hanno capito che bisognava alleggerire
la situazione nelle carceri dopo la rivolta (…). ED è intervenuto quando ha
visto a rischio la sua poltrona ed allora ha sacrificato quattro della banda
buttandoli giù dal castello (...) tra cui ; Per_2 Parte_1
- le predette dichiarazioni erano false ed offensive in quanto:
1) le dichiarazioni riferite all'indagine Eni - Tempa Rossa - che il OR
aveva definito “un disastro epocale” ed aveva descritto come CP_1
un'indagine addirittura “archiviata dalla stessa Procura” di Potenza - non corrispondevano a verità, dal momento che il proc. n. 2542/2010-21 DDA (ossia il proc. Eni - Tempa Rossa), assegnato al dott. dopo l'applicazione nel Parte_1
corso delle indagini di una serie di importanti misure cautelari, confermate anche dalla Suprema Corte, è stato prima definito con richiesta di rinvio a giudizio e
5 successivamente con sentenza del Tribunale di Potenza del 10-3-2021;
2) false erano anche le dichiarazioni riferite al compenso previsto per il capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non corrispondendo al vero che esso ammonti ad euro 320.000,00 annui e che permanga anche dopo la cessazione dell'incarico e risultando siffatte dichiarazioni in contrasto con le modifiche normative introdotte dalla spending review in tema di tetto massimo delle retribuzioni per gli incarichi pubblici e di correlazione tra esercizio della funzione e retribuzione riconosciuta alla predetta figura istituzionale;
3) non corrispondevano al vero anche le dichiarazioni riferite alla presenza del dott. presso il carcere de L'Aquila, ove sarebbe avvenuto un incontro Parte_1
con (e non solo con lui) ristretto al 41-bis Ord. Pen. finalizzato, Persona_5
secondo la prospettazione del , ad una presunta trattativa tra Controparte_1
lo Stato e la mafia, successiva alla rivolta nelle carceri del Marzo 2020 e fatta dal per agevolare la “scarcerazione” dello stesso e di numerosi Parte_1 CP_4
altri detenuti mafiosi: la visita era avvenuta in data 9-11-2018, quindi 14 mesi prima dell'inizio delle rivolte che ebbero luogo l'8-3-2020; il OR CP_1
aveva inventato la scarcerazione di (in verità mai avvenuta), Persona_5
confondendo il detenuto , recluso presso il carcere de L'Aquila, Persona_5
con , detenuto a Sassari, beneficiario di un provvedimento di Persona_6
differimento dell'esecuzione della pena, pronunciato dal Tribunale di
Sorveglianza di Sassari il 26-4-2020: al riguardo l'attore contestava, altresì, il fatto che il OR avesse insinuato l'idea che la visita fosse stata fatta dal dott.
in compagnia di “un'altra persona” (di cui non indica né funzioni né Parte_1
generalità) dall'identità ignota, in assenza di personale del G.O.M. e della Polizia
Penitenziaria, con la chiara allusione alla possibilità che tale accompagnatore appartenesse ai servizi segreti, senza considerare che, al momento della visita,
erano presenti diverse persone, tutte identificate (tra le quali il Direttore del
6 generale la direttrice del carcere de L'Aquila, dott.ssa Pt_5 Persona_7
il referente ufficio stampa del Ministero, dr. il Persona_8 Persona_9
dirigente il Responsabile della VII Sezione degli Uffici Parte_6
del capo del Dipartimento, il Sostituto Commissario Coordinatore Per_10
Vice Comandante del reparto, il Sostituto Commissario
[...] Per_11
l'Ispettore Superiore l'Ispettore
[...] Persona_12 Tes_2
l'Assistente Capo Coordinatore il Dirigente Aggiunto Testimone_3
, comandante del reparto, e l'assistente capo , e Testimone_4 Testimone_5
che l'incontro con il detenuto era durato pochi minuti e Persona_5
corrispondeva ad una prassi assolutamente consolidata in occasione di tutte le visite che il dott. effettuava presso gli Istituti penitenziari, prassi che Parte_1
era stata seguita anche in occasione della visita fatta a L'Aquila, durante la quale il dott. aveva incontrato diversi altri detenuti, interloquendo con gli Parte_1
stessi sulle problematiche trattamentali, con le stesse modalità osservate durante il colloquio con;
CP_4
4) false erano anche le dichiarazioni inerenti al presunto collegamento tra le rivolte verificatesi all'interno delle carceri e le direttive contenute nella Circolare
n. 95907 del 21-3-2020, con le quali il OR , ignorando CP_1
l'evoluzione della normativa penitenziaria nel periodo emergenziale, aveva dolosamente ingenerato nell'opinione pubblica il falso convincimento che la
“scarcerazione dello ” e di “8.000 detenuti, di cui 500 mafiosi” fosse stata CP_4
determinata dalle decisioni del dott. Parte_1
- nelle predette dichiarazioni rese dal OR e inerenti Controparte_1
alla posizione del dott. era ravvisabile una condotta diffamatoria Parte_1
aggravata, in quanto commessa a mezzo Internet e non coperta dall'immunità
prevista dall'articolo 68 della Costituzione, non ravvisandosi alcuna corrispondenza con le successive interrogazioni parlamentari rivolte da CP_1
7 al Ministro della Giustizia;
- in seguito alla pubblicazione e diffusione dell'intervista del 27-5-2020, l'attore aveva subito un danno non patrimoniale (inteso come sofferenza interiore e come conseguenza della lesione dei diritti inviolabili costituzionalmente garantiti dell'onore, della reputazione e dell'immagine, sia personale che professionale)
quantificabile in euro 25.000,00.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertata la natura diffamatoria e lesiva del diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine delle dichiarazioni rese dal al giornalista CP_1 Controparte_1 [...]
nel corso dell'intervista del 27-5-2020, i convenuti venissero condannati Parte_2
in solido fra loro al pagamento in suo favore della somma di euro 25.000,00 o della somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o determinata equitativamente dal Giudice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e di un importo equitativamente determinato a titolo di riparazione pecuniaria, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
l'attore chiedeva,
altresì, al Giudice di ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali ad interesse regionale e nazionale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20-9-2023 si costituiva in giudizio il OR , il quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
la improcedibilità della domanda attorea in virtù della delibera del Senato della
Repubblica adottata in data 28-6-2023 in conformità alla proposta unanime della
Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari, con cui si riconosceva la insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione delle opinioni espresse dal OR nei confronti del dott. Controparte_1 Parte_1
nel corso dell'intervista oggetto del presente giudizio, trattandosi di dichiarazioni rese extra moenia dalla portata perfettamente sovrapponibile alle opinioni espresse dal intra nell'espletamento delle sue funzioni parlamentari. Nel CP_1 Pt_7
8 merito il convenuto chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, deducendo che le dichiarazioni effettivamente rese nel corso dell'intervista de quo erano inidonee a ledere l'onore, la reputazione e l'immagine del dott. e ad integrare gli Parte_1
estremi della diffamazione e che le medesime dichiarazioni rientravano, in ogni caso, nel legittimo esercizio del diritto di critica e del diritto di cronaca scriminate ai sensi dell'articolo 51 c.p., rilevando la verità dei fatti esposti, la continenza nelle espressioni utilizzate - mai allusive né insultanti - e l'indubbio interesse del pubblico in relazione agli argomenti trattati, ampiamente e pubblicamente discussi in ogni sede politica, giudiziaria, giornalistica dell'epoca; il convenuto evidenziava,
altresì, la mancata allegazione da parte dell'attore di un danno concreto ed effettivo,
la esorbitante quantificazione dello stesso e la infondatezza della domanda di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di riparazione pecuniaria. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva che, comunque, il risarcimento fosse contenuto nei limiti del giusto e del provato, previo accertamento della minor quota interna di responsabilità a lui addebitabile rispetto all'altro convenuto.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e, verificato il mancato Parte_2
perfezionamento della notifica dell'atto di citazione eseguita nei suoi confronti,
veniva disposta la rinnovazione della notifica, con l'assegnazione all'attore di un termine perentorio a tal fine.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11-10-2023 l'attore evidenziava il difetto del requisito della sostanziale identità di contenuti, al di là
delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e le dichiarazioni esterne rese dal OR e la non CP_1
configurabilità di un nesso funzionale tra le stesse.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione eseguita in data 30-11-
2023, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-3-2024 si
9 costituiva in giudizio , il quale chiedeva in via principale il Parte_2
rigetto della domanda attorea in virtù dell'insussistenza della responsabilità del giornalista per le affermazioni rese dall'intervistato e della operatività della scriminante del diritto di cronaca in relazione all'intervista per cui è causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria,
chiedeva che la liquidazione del danno a suo carico fosse comunque contenuta entro i limiti del primo scaglione della tabella sui criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa dell'Osservatorio del danno di Milano.
Nel corso del giudizio, ritenuta la questione di improcedibilità della domanda sollevata dal idonea a definire il giudizio Controparte_1
limitatamente al rapporto processuale fra il suddetto convenuto e l'attore, il Giudice
fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 Gennaio
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c. nei confronti del
[...] [...]
e di al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1 Parte_2
del danno non patrimoniale che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato provocato nella sua sfera giuridica dall'attività diffamatoria posta in essere ai suoi danni dal nel corso di un'intervista resa al giornalista Controparte_1 [...]
. Parte_2
La causa è stata rimessa in decisione sul presupposto della idoneità a definire il
10 giudizio della questione sollevata dal convenuto Controparte_1
di improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per diffamazione proposta da nei suoi confronti sotto il profilo della Parte_1
insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.
Preliminarmente deve essere disposta la separazione dalla domanda proposta da nei confronti del da quella Parte_1 Controparte_1
formulata nei confronti di in attuazione della norma dettata dal Parte_2
secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2023 (Disposizioni per
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali
nei confronti di alte cariche dello Stato), che prevede che quando in un procedimento giurisdizionale è eccepita o è rilevata di ufficio l'applicabilità
dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, il Giudice dispone, anche di ufficio, la immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti, e con separata ordinanza devono essere date istruzioni per il prosieguo del giudizio ai sensi dell'articolo 279 secondo comma n. 5) c.p.c.
Quanto al merito della domanda proposta da nei confronti del Parte_1
OR , ritiene questo Giudice che, in considerazione Controparte_1
del contenuto della delibera del Senato della Repubblica adottata in data 28-6-2023
di approvazione della proposta unanime della Giunta delle Elezioni e delle
Immunità Parlamentari, con cui è stata riconosciuta la insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione delle opinioni espresse dal OR CP_1
nel corso dell'intervista resa al giornalista oggetto del presente Parte_2
giudizio, la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da Parte_1
sul presupposto del contenuto diffamatorio delle suddette opinioni deve essere dichiarata improcedibile, ostando al suo esame la prerogativa della insindacabilità
che l'articolo 68 primo comma della Costituzione riconosce ai parlamentari per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
11 In attuazione del principio generale della divisione dei poteri e del loro equilibrio -
allo scopo di tutelare la libertà di espressione dei membri del Parlamento, evitando condizionamenti riconducibili alla consapevolezza di dover rendere conto dell'attività svolta nell'esercizio del mandato parlamentare e, quindi, allo scopo sottrarre ad interferenze, ad opera del potere giudiziario, lo svolgimento della funzione dell'assemblea parlamentare e di tutelare l'autonomia e l'indipendenza decisionale dei parlamentari, l'articolo 68 della Costituzione prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Nel dare attuazione alla norma costituzionale, l'articolo 3 della legge n. 140 del
2023 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti di alte cariche dello Stato) al primo comma ha esteso la suddetta prerogativa all'attività svolta dal parlamentare fuori del
Parlamento, a condizione che la stessa sia connessa alla funzione di parlamentare:
pertanto, mentre per l'attività svolta, per le opinioni espresse e per i voti formulati nello specifico esercizio della funzione parlamentare (presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni,
interpellanze e interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere) e per “ogni altro atto parlamentare” l'immunità è una conseguenza diretta del carattere intra moenia dell'attività svolta, dei voti formulati e delle opinioni espresse, che sono connaturate all'esercizio del mandato parlamentare, con riferimento alle opinioni espresse e alle attività compiute extra moenia, invece,
affinchè possa operare la prerogativa dell'immunità parlamentare è necessario che ricorra un nesso funzionale fra le opinioni e le attività rispettivamente espresse e compiute dal parlamentare fuori della sede istituzionale e l'esercizio da parte sua di attività parlamentare (l'articolo 68 primo comma della Costituzione si applica.. per
12 ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica,
connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento).
In punto di fatto il OR ha allegato e documentato che con la delibera CP_1
adottata in data 28-6-2023 di approvazione della proposta unanime della Giunta
delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari il Senato della Repubblica ha ritenuto che le opinioni espresse dal OR nel corso dell'intervista resa al CP_1
giornalista oggetto del presente giudizio fossero coperte Parte_2
dall'immunità, in quanto connesse all'attività parlamentare dallo stesso svolta e, in particolare, alla presentazione, ad opera dello stesso, dell'interrogazione parlamentare a risposta scritta in data 28 Maggio 2020 (si vedano la delibera adottata dal Senato della Repubblica nella seduta n. 82 del 28-6-2023 e la relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari comunicata in data 28-2-
2023 depositate ai n. 1 e 2-F nel fascicolo di parte del OR CP_1
).
[...]
In punto di diritto, affinchè la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza precluda al Giudice il sindacato sulle opinioni espresse dal parlamentare è necessario che lo stesso Giudice valuti prioritariamente che la stessa delibera non costituisca una indebita interferenza nell'esercizio del potere giurisdizionale, in quanto adottata in difetto dei presupposti di legge previsti per l'operatività della prerogativa costituzionalmente garantita al membro del
Parlamento e, in particolare, in difetto del necessario nesso che deve legare le opinioni espresse extra moenia e la funzione parlamentare svolta, dovendo altrimenti sollevare, ove ravvisi il difetto dei presupposti della deliberata insindacabilità, davanti alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzioni fra il
Giudice ordinario e la Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953.
13 Prima di procedere a tale verifica propedeutica occorre evidenziare che gli indici rivelatori del nesso funzionale fra l'esercizio del mandato parlamentare e le opinioni espresse dal parlamentare fuori della sede istituzionale, cui è subordinato il riconoscimento della insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione,
devono essere individuati - in conformità al consolidato insegnamento della Corte
costituzionale (che di recente si è espressa su un conflitto di attribuzioni sollevato in un caso sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio) -
nella sostanziale corrispondenza contenutistica fra il pensiero manifestato extra
moenia e le opinioni espresse dal parlamentare in atti tipici della funzione parlamentare, indipendentemente dalle formule letterali utilizzate, e la contestualità
temporale fra le opinioni manifestate nell'attività tipica parlamentare e l'attività
esterna, sicchè quest'ultima possa assumere una finalità divulgativa della prima (in tal senso ex plurimis Corte costituzionale n. 218 del 2023, Corte costituzionale n.
241 del 2022, Corte costituzionale n. 37 del 2024, Corte costituzionale n. 104 del
2024 e Corte costituzionale n. 193 del 2024).
L'atto tipico della funzione parlamentare richiamato dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari a fondamento del riconoscimento della immunità è
costituito dall'interrogazione a risposta scritta n. 4/03566 presentata in data 28
Maggio 2020: nella suddetta interrogazione il OR , dopo aver fatto CP_1
riferimento alle dimissioni di alcuni organi apicali del Ministero della Giustizia ed averne individuato la causa in parte nelle “intercettazioni e in parte nella Per_2
scarcerazione di quasi 500 detenuti, fra cui alcuni detenuti al 41 bis, come il boss
, a) richiama un “papello” in 8 punti acquisito dai magistrati Persona_6
inquirenti nel corso delle indagini sulle rivolte nelle carceri, che era stato redatto nei primi giorni del mese di Marzo nel carcere di Salerno e riportava le richieste dei rivoltosi, richieste che erano state trasfuse nella Circolare del Dap del 21-3-2020,
la quale aveva portato alla scarcerazione di 500 detenuti;
b) evidenzia di aver
14 appreso che il capo del Dap, dott. aveva incontrato, nel penitenziario in Parte_1
cui era detenuto, accompagnato dal Direttore del carcere e da un'altra persona, di cui non sono note le generalità, , fratello di Persona_6 Persona_5
vertice del clan dei Casalesi, e che era necessario fare chiarezza sul perché non fosse presente al colloquio nessun ufficiale del GOM e sull'esistenza del cosiddetto
Protocollo , emersa in Commissione antimafia, che consisterebbe in un Per_13
accordo segreto fra alcuni rami dei servizi segreti e l'amministrazione penitenziaria diretto a mantenere rapporti riservati con i mafiosi all'interno delle carceri, che dopo l'emanazione della Circolare del Dap del 21-3-2020, firmata da una subordinata non apicale, erano cessate le rivolte nelle carceri e contemporaneamente erano stati scarcerati centinaia di mafiosi;
il OR
, quindi, c) chiede al Ministro di riferire, fra l'altro, se fosse a conoscenza CP_1
delle generalità della persona che aveva accompagnato il dott. Parte_1
all'incontro con , se fosse a conoscenza di una trattativa fra il Dap Persona_6
e i detenuti rivoltosi per far cessare le rivolte nelle carceri e se la Circolare del 21-
3-2020 era stata emanata per far cessare le rivolte (si veda l'interrogazione parlamentare depositata in data 28-5-2020 prodotta al n. 7 nel fascicolo di parte del convenuto).
Nel corso dell'intervista resa al giornalista il 27 Maggio 2020 Parte_2
pubblicata sul canale YouTube “Vox Italiatv” il OR adombra il CP_1
sospetto che, a seguito delle rivolte avvenute nelle carceri agli inizi di Marzo 2020,
ci sarebbe stata una nuova “trattativa Stato-mafia”, di cui il capo del Dap sarebbe stato l'artefice e che avrebbe portato alla scarcerazione di 500 mafiosi grazie alla
Circolare del 21-3-2020, insinuando un collegamento fra l'adozione della Circolare
Dap del 21-3-2020 e le scarcerazioni, da un lato, e la cessazione delle rivolte nelle carceri, dall'altro, afferma che il Ministro ED si sarebbe “circondato di
un'intera banda di sodali (…) banda che mette i brividi (...) perché il dr. Per_2
15 che è stato nominato al Dap senza avere nessuna esperienza (…) il dr. Parte_1
che, come importante esperienza, ha un disastro epocale che è l'indagine Parte_1
sull'Eni, quella di Tempa Rossa, perché dico disastro? Perché si arriva a far dimettere il Ministro (…) e poi l'indagine sull'Eni viene archiviata, non Per_3
vengono assolti (…), qua non si è arrivati al dibattimento, qua la stessa Procura
che ha fatto un disastro, facendo dimettere persino un Ministro, ha detto non c'è
nulla, prendo ed archivio (…). Ora voi vi rendete conto che un soggetto (ndr il Dott.
che ha gestito quest'indagine sull'Eni e poi viene nominato al Dap (…) Parte_1
lascia sorgere dei sospetti gravissimi su come sia arrivato al Dap, su cosa è il Dap
per questa persona (…) che è un cambio di status non indifferente (…) considerate
che passa da uno stipendio di 80 - 90 mila euro l'anno passa ad uno stipendio di
euro 320 mila euro l'anno che manterrà a vita (…). E' legittimo sospettare che
dietro ci sia un do ut des, è strana questa nomina di questo soggetto (…). Nelle
settimane scorse sospetto che vi sia stata una trattativa Stato - mafia di nuovo e di
nuovo partendo dalle carceri (…) perché c'è stata una vera e propria insurrezione
coordinata dentro le carceri (…) e la risposta di e dello Stato qual è Parte_1
stata? Non la fermezza che bisognava dimostrare contro la criminalità organizzata,
ma sono state 8.000 scarcerazioni di cui 500 mafiosi. Ora questo legittima i
cittadini a pensare che qualcuno sia andato nelle carceri;
sto presentando
un'interrogazione per sapere che cosa ci faceva da , prima della Parte_1 CP_4
scarcerazione di ? Era andato a trovarlo in carcere e non c'è andato da CP_4
solo, ci è andato accompagnato da un'altra persona che non era del GOM, non era
della Polizia penitenziaria e chi era quest'altra persona che lo accompagnava da
e perché è andato da ? C'è stata una trattativa? Qualcuno ha detto CP_4 CP_4
ai mafiosi va bene, cosa volete per finirla con le rivolte nelle carceri? Volete la
scarcerazione e ve la diamo. E ne è uscita la famigerata circolare numero 21,
circolare che viene firmata di sabato;
al Ministero della Giustizia (…) febbrilmente
16 lavoravano per tradire lo Stato, mettono in piedi questa circolare e da questa
circolare ne vengono fuori delle cose orripilanti, cioè i mafiosi sono stati scarcerati
nemmeno su propria domanda, ma su domanda dei direttori delle carceri (…). Ci
sono 62 mafiosi che sono stati scarcerati (…) non su domanda propria o dei propri
avvocati, ma su domanda della stessa direzione delle carceri. Vi faccio un solo
nome (…) , il numero 2 di che il direttore Persona_4 Controparte_5
del carcere dove era detenuto ha fatto domanda al giudice di sorveglianza per farlo
uscire perché ha il diabete (…). Ma siamo impazziti? (…) E qualcuno ha trattato,
è andato nelle carceri, ha detto va bene cosa volete? Ecco accontentati!” e, infine,
che “quelli (i magistrati di Sorveglianza) hanno ricevuto la direttiva dal Ministero
ed hanno capito che bisognava alleggerire la situazione nelle carceri dopo la
rivolta (…). ED è intervenuto quando ha visto a rischio la sua poltrona ed
allora ha sacrificato quattro della banda buttandoli giù dal castello (...) Per_2
tra cui (si veda il contenuto del Cd-rom depositato dall'attore con Parte_1
modalità tradizionali, previa autorizzazione, nel fascicolo di ufficio in data 6-9-
2024).
Le affermazioni di cui l'attore denuncia la portata diffamatoria pronunciate dal nel corso dell'intervista che ci occupa possono essere divise in Controparte_1
tre categorie.
Nella prima categoria rientrano le affermazioni inerenti la ipotizzata trattativa fra i vertici del Dap e i detenuti rivoltosi, finalizzata ad ottenere la cessazione delle rivolte nelle carceri, che si sarebbe concretizzata nell'adozione della Circolare del
Dap del 21-3-2020 e nella successiva scarcerazione di centinaia di detenuti, e le illazioni inerenti alla presenza di una persona di cui non si conoscevano le generalità
e al colloquio intrattenuto dal dott. con tali Parte_1 Persona_6
dichiarazioni, sebbene rese con toni più aspri e coloriti (come il riferimento al
“tradimento dello Stato”), hanno un contenuto sostanzialmente sovrapponibile a
17 quelle rese nell'interrogazione parlamentare presentata dal OR il 28 CP_1
Maggio 2020, peraltro già preannunciata nella stessa intervista.
Nella seconda categoria rientra il riferimento alla “banda , di cui farebbe Per_2
parte l'attore, che trova un aggancio nell'incipit dell'atto di sindacato ispettivo, in cui il OR prende le mosse dalle cause delle dimissioni degli organi apicali del
Ministero della Giustizia, individuate, fra l'altro, nelle “intercettazioni . Per_2
In relazione, infine, al nesso funzionale con l'attività tipica di parlamentare delle opinioni espresse dal OR in ordine alla competenza professionale CP_1
del dott. criticata sotto il profilo dell'esito delle indagini allo stesso Parte_1
affidate quando esercitava le funzioni di Pubblico ministero, che non trovano riscontro nel contenuto dell'interrogazione parlamentare, le suddette affermazioni sembrano, comunque, inserirsi nell'attività parlamentare svolta dal OR
, posto che, sebbene non richiamato nella delibera di insindacabilità del CP_1
Senato, già nell'intervento nella seduta del Senato del 20 Maggio 2020 il OR
, fra le altre cose, oltre a fare riferimento all'appartenenza dell'attore al CP_1
gruppo facente capo a criticava aspramente la scelta del Ministro Per_2
di procedere alla nomina del dott. come Capo del Dap in luogo Pt_4 Parte_1
del dott. , lamentando in generale una inadeguatezza degli strumenti Parte_4
utilizzati dal Ministro della giustizia nella lotta alla (si veda il resoconto CP_6
stenografico dell'intervento del OR al Senato nella seduta del 20 CP_1
Maggio 2020 prodotto al n. 6 nel fascicolo di parte del convenuto).
Premesso che di recente la Corte costituzionale, richiamando altro precedente conforme, ha precisato che il nesso funzionale necessario per l'operatività della prerogativa dell'insindacabilità può essere riconosciuto anche nell'ipotesi in cui le dichiarazioni extra moenia rese dal parlamentare non siano connesse ad atti tipici parlamentari, a condizione che emerga un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare (Corte costituzionale n. 193 del 2024 e nello
18 stesso senso Corte costituzionale n. 133 del 2018), ritiene questo Giudice che le opinioni espresse dal OR in merito alla competenza professionale CP_1
del dott. si inseriscano, sebbene accompagnate dall'utilizzo di toni Parte_1
eccessivi, evocativi e accusatori e da insinuazioni pesanti, nel contesto della sua
“battaglia” parlamentare di critica dura nei confronti delle scelte del Ministro
e del Capo del Dap dallo stesso nominato, sicchè, anche nella parte in cui Pt_4
non trovano diretto riscontro in atti tipici parlamentari, possono ritenersi riconducibili all'attività di divulgazione dell'attività dallo stesso compiuta nell'esercizio del mandato parlamentare.
Quanto alla contestualità temporale fra l'intervista nel corso della quale il OR
ha espresso le opinioni che, secondo la prospettazione dell'attore, CP_1
sarebbero lesive del suo onore e della sua reputazione, e gli atti tipici della funzione parlamentare, l'interrogazione parlamentare presentata dal OR in CP_1
data 28 Maggio 2020 può dirsi temporalmente sovrapponibile all'intervista rilasciata al giornalista soltanto il giorno prima, anche in Parte_2
considerazione del fatto che nella stessa intervista il OR preannuncia che, a proposito della questione trattata in quella sede, era in procinto di presentare al
Ministro della giustizia un atto di sindacato ispettivo, sicchè il contenuto delle dichiarazioni rese al giornalista assumono il connotato di divulgazione di un atto tipico parlamentare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, riconosciuta la sussistenza sul piano contenutistico e temporale degli indici rivelatori del nesso funzionale fra le opinioni espresse dal OR nell'intervista che ci occupa e la funzione CP_1
parlamentare, occorre concludere che ricorrano i presupposti per l'operatività della prerogativa della insindacabilità riconosciuta nella delibera del Senato adottata in data 28-6-2023 e la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1
confronti del OR deve essere dichiarata improcedibile, essendo CP_1
19 sottratto a questo Giudice il sindacato sul carattere diffamatorio delle opinioni dallo stesso espresse nell'intervista rilasciata il 27 Maggio 2020.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che -
in considerazione del fatto che soltanto nel corso del giudizio è intervenuta la delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal OR adottata CP_1
dal Senato delle Repubblica in data 28-6-2023 - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 13-2-2023, da nei confronti del Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- dispone la separazione della domanda proposta da nei Parte_1
confronti di;
Parte_2
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio nei rapporti fra e;
Parte_1 Parte_2
- dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti Parte_1
del ; Controparte_1
- compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Potenza, 29-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
20 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 727/2023 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per diffamazione e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Napolitano in virtù Parte_1
di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Cocco, Controparte_1
dall'avv. Christian Paolo Petrina e dall'avv. Alessandro Singetta in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio di quest'ultimo domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo
civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 13-2-2023 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti del e di Controparte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei Parte_2
comportamenti diffamatori dagli stessi posti in essere ai suoi danni.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- nei mesi di Marzo e Aprile 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica e della diffusione del Covid-19 anche nelle carceri italiane, alcuni detenuti, anche in regime detentivo c.d. 41-bis o c.d. AS1 (alta sicurezza), erano stati scarcerati ed ammessi al regime della detenzione domiciliare con provvedimenti adottati a seguito delle ordinanze pronunciate dai Tribunali di Sorveglianza territorialmente competenti nel caso dei detenuti c.d. “definitivi” ovvero da parte dei Tribunali
presso cui era ancora pendente il procedimento di merito per i detenuti c.d.
“cautelari”;
- in data 21-3-2020, in osservanza degli articoli 23 secondo comma e 108 del d.p.r.
n. 230 del 2000 (Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario),
2 nonché nel legittimo ed autonomo esercizio dei poteri conferitigli dalla propria qualifica, il Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento dott. , CP_2
attraverso la dirigente di turno dott.ssa , aveva emanato la Parte_3
Circolare prot. n. 95907, con cui aveva disposto che le direzioni degli istituti penitenziari segnalassero all'Autorità giudiziaria “per le eventuali determinazioni
di competenza” i nominativi dei ristretti rispetto ai quali, in conseguenza della predetta emergenza sanitaria, per patologie o condizione, era possibile ipotizzare un elevato rischio di complicanze;
- la predetta Circolare risultava coerente con la Circolare del Capo del Dipartimento
n. 405351 del 14-11-2012, con quanto affermato dal Gruppo tecnico interregionale della (GISPE), Commissione Salute nel documento del 22-4- Controparte_3
2020 in materia di Linee di indirizzo “Gestione Covid -19 all'interno degli Istituti
penitenziari italiani”, con il comunicato del 28-4-2020 del Coordinamento
Nazionale Magistrati di Sorveglianza, nonché con quanto affermato dal Procuratore
Generale presso la Corte di cassazione dott. nella relazione redatta Persona_1
per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di cassazione del 29-1-2021;
- nel riferito contesto storico si inserivano le dichiarazioni rese dal OR
[...]
al giornalista in occasione di un'intervista Controparte_1 Testimone_1
pubblicata sul canale YouTube “Vox Italiatv” in data 27-5-2020 ed ancora visibile all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=3P -CeK9P9OU, nel corso della quale il OR , nel disquisire della vicenda , CP_1 Parte_4
aveva espresso pesantissime considerazioni sul conto dell'attore, criticandone in maniera diffamatoria l'esperienza professionale (della quale venivano richiamati in maniera completamente falsa alcuni dettagli) ed adombrando apertamente il sospetto che, a seguito delle rivolte avvenute nelle carceri agli inizi di Marzo 2020,
ci sarebbe stata una nuova “trattativa Stato-mafia”, di cui l'odierno attore sarebbe
3 stato l'artefice, e che avrebbe portato alla scarcerazione di 500 mafiosi in virtù della
Circolare del 21-3-2020 su richiamata;
- a partire dal minuto 15,00 dell'intervista il OR aveva dichiarato CP_1
che il Ministro si sarebbe “circondato di un'intera banda di sodali Pt_4
(…) banda che mette i brividi (...) perché il dr. che è stato Per_2 Parte_1
nominato al Dap senza avere nessuna esperienza (…) il dr. che, come Parte_1
importante esperienza, ha un disastro epocale che è l'indagine sull'Eni, quella di
Tempa Rossa, perché dico disastro? Perché si arriva a far dimettere il Ministro
(…) e poi l'indagine sull'Eni viene archiviata, non vengono assolti (…), qua Per_3
non si è arrivati al dibattimento, qua la stessa Procura che ha fatto un disastro,
facendo dimettere persino un Ministro, ha detto non c'è nulla, prendo ed archivio
(…). Ora voi vi rendete conto che un soggetto (ndr il Dott. che ha gestito Parte_1
quest'indagine sull'Eni e poi viene nominato al Dap (…) lascia sorgere dei sospetti
gravissimi su come sia arrivato al Dap, su cosa è il Dap per questa persona (…)
che è un cambio di status non indifferente (…) considerate che passa da uno
stipendio di 80 - 90 mila euro l'anno passa ad uno stipendio di euro 320 mila euro
l'anno che manterrà a vita (…). E' legittimo sospettare che dietro ci sia un do ut
des, è strana questa nomina di questo soggetto (…). Nelle settimane scorse sospetto
che vi sia stata una trattativa Stato - mafia di nuovo e di nuovo partendo dalle
carceri (…) perché c'è stata una vera e propria insurrezione coordinata dentro le
carceri (…) e la risposta di e dello Stato qual è stata? Non la fermezza Parte_1
che bisognava dimostrare contro la criminalità organizzata, ma sono state 8.000
scarcerazioni di cui 500 mafiosi. Ora questo legittima i cittadini a pensare che
qualcuno sia andato nelle carceri;
sto presentando un'interrogazione per sapere
che cosa ci faceva da , prima della scarcerazione di ? Parte_1 CP_4 CP_4
Era andato a trovarlo in carcere e non c'è andato da solo, ci è andato
accompagnato da un'altra persona che non era del GOM, non era della Polizia
4 penitenziaria e chi era quest'altra persona che lo accompagnava da e CP_4
perché è andato da ? C'è stata una trattativa? Qualcuno ha detto ai mafiosi CP_4
va bene, cosa volete per finirla con le rivolte nelle carceri? Volete la scarcerazione
e ve la diamo. E ne è uscita la famigerata circolare numero 21, circolare che viene
firmata di sabato;
al Ministero della Giustizia (…) febbrilmente lavoravano per
tradire lo Stato, mettono in piedi questa circolare e da questa circolare ne vengono
fuori delle cose orripilanti, cioè i mafiosi sono stati scarcerati nemmeno su propria
domanda, ma su domanda dei direttori delle carceri (…). Ci sono 62 mafiosi che sono stati scarcerati (…) non su domanda propria o dei propri avvocati, ma su
domanda della stessa direzione delle carceri. Vi faccio un solo nome (…)
[...]
, il numero 2 di che il direttore del carcere dove Per_4 Controparte_5
era detenuto ha fatto domanda al giudice di sorveglianza per farlo uscire perché
ha il diabete (…). Ma siamo impazziti? (…) E qualcuno ha trattato, è andato nelle
carceri, ha detto va bene cosa volete? Ecco accontentati!” e al minuto 24,37 della stessa intervista aveva affermato, altresì, che: “quelli (i magistrati di Sorveglianza)
hanno ricevuto la direttiva dal Ministero ed hanno capito che bisognava alleggerire
la situazione nelle carceri dopo la rivolta (…). ED è intervenuto quando ha
visto a rischio la sua poltrona ed allora ha sacrificato quattro della banda
buttandoli giù dal castello (...) tra cui ; Per_2 Parte_1
- le predette dichiarazioni erano false ed offensive in quanto:
1) le dichiarazioni riferite all'indagine Eni - Tempa Rossa - che il OR
aveva definito “un disastro epocale” ed aveva descritto come CP_1
un'indagine addirittura “archiviata dalla stessa Procura” di Potenza - non corrispondevano a verità, dal momento che il proc. n. 2542/2010-21 DDA (ossia il proc. Eni - Tempa Rossa), assegnato al dott. dopo l'applicazione nel Parte_1
corso delle indagini di una serie di importanti misure cautelari, confermate anche dalla Suprema Corte, è stato prima definito con richiesta di rinvio a giudizio e
5 successivamente con sentenza del Tribunale di Potenza del 10-3-2021;
2) false erano anche le dichiarazioni riferite al compenso previsto per il capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non corrispondendo al vero che esso ammonti ad euro 320.000,00 annui e che permanga anche dopo la cessazione dell'incarico e risultando siffatte dichiarazioni in contrasto con le modifiche normative introdotte dalla spending review in tema di tetto massimo delle retribuzioni per gli incarichi pubblici e di correlazione tra esercizio della funzione e retribuzione riconosciuta alla predetta figura istituzionale;
3) non corrispondevano al vero anche le dichiarazioni riferite alla presenza del dott. presso il carcere de L'Aquila, ove sarebbe avvenuto un incontro Parte_1
con (e non solo con lui) ristretto al 41-bis Ord. Pen. finalizzato, Persona_5
secondo la prospettazione del , ad una presunta trattativa tra Controparte_1
lo Stato e la mafia, successiva alla rivolta nelle carceri del Marzo 2020 e fatta dal per agevolare la “scarcerazione” dello stesso e di numerosi Parte_1 CP_4
altri detenuti mafiosi: la visita era avvenuta in data 9-11-2018, quindi 14 mesi prima dell'inizio delle rivolte che ebbero luogo l'8-3-2020; il OR CP_1
aveva inventato la scarcerazione di (in verità mai avvenuta), Persona_5
confondendo il detenuto , recluso presso il carcere de L'Aquila, Persona_5
con , detenuto a Sassari, beneficiario di un provvedimento di Persona_6
differimento dell'esecuzione della pena, pronunciato dal Tribunale di
Sorveglianza di Sassari il 26-4-2020: al riguardo l'attore contestava, altresì, il fatto che il OR avesse insinuato l'idea che la visita fosse stata fatta dal dott.
in compagnia di “un'altra persona” (di cui non indica né funzioni né Parte_1
generalità) dall'identità ignota, in assenza di personale del G.O.M. e della Polizia
Penitenziaria, con la chiara allusione alla possibilità che tale accompagnatore appartenesse ai servizi segreti, senza considerare che, al momento della visita,
erano presenti diverse persone, tutte identificate (tra le quali il Direttore del
6 generale la direttrice del carcere de L'Aquila, dott.ssa Pt_5 Persona_7
il referente ufficio stampa del Ministero, dr. il Persona_8 Persona_9
dirigente il Responsabile della VII Sezione degli Uffici Parte_6
del capo del Dipartimento, il Sostituto Commissario Coordinatore Per_10
Vice Comandante del reparto, il Sostituto Commissario
[...] Per_11
l'Ispettore Superiore l'Ispettore
[...] Persona_12 Tes_2
l'Assistente Capo Coordinatore il Dirigente Aggiunto Testimone_3
, comandante del reparto, e l'assistente capo , e Testimone_4 Testimone_5
che l'incontro con il detenuto era durato pochi minuti e Persona_5
corrispondeva ad una prassi assolutamente consolidata in occasione di tutte le visite che il dott. effettuava presso gli Istituti penitenziari, prassi che Parte_1
era stata seguita anche in occasione della visita fatta a L'Aquila, durante la quale il dott. aveva incontrato diversi altri detenuti, interloquendo con gli Parte_1
stessi sulle problematiche trattamentali, con le stesse modalità osservate durante il colloquio con;
CP_4
4) false erano anche le dichiarazioni inerenti al presunto collegamento tra le rivolte verificatesi all'interno delle carceri e le direttive contenute nella Circolare
n. 95907 del 21-3-2020, con le quali il OR , ignorando CP_1
l'evoluzione della normativa penitenziaria nel periodo emergenziale, aveva dolosamente ingenerato nell'opinione pubblica il falso convincimento che la
“scarcerazione dello ” e di “8.000 detenuti, di cui 500 mafiosi” fosse stata CP_4
determinata dalle decisioni del dott. Parte_1
- nelle predette dichiarazioni rese dal OR e inerenti Controparte_1
alla posizione del dott. era ravvisabile una condotta diffamatoria Parte_1
aggravata, in quanto commessa a mezzo Internet e non coperta dall'immunità
prevista dall'articolo 68 della Costituzione, non ravvisandosi alcuna corrispondenza con le successive interrogazioni parlamentari rivolte da CP_1
7 al Ministro della Giustizia;
- in seguito alla pubblicazione e diffusione dell'intervista del 27-5-2020, l'attore aveva subito un danno non patrimoniale (inteso come sofferenza interiore e come conseguenza della lesione dei diritti inviolabili costituzionalmente garantiti dell'onore, della reputazione e dell'immagine, sia personale che professionale)
quantificabile in euro 25.000,00.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertata la natura diffamatoria e lesiva del diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine delle dichiarazioni rese dal al giornalista CP_1 Controparte_1 [...]
nel corso dell'intervista del 27-5-2020, i convenuti venissero condannati Parte_2
in solido fra loro al pagamento in suo favore della somma di euro 25.000,00 o della somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o determinata equitativamente dal Giudice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e di un importo equitativamente determinato a titolo di riparazione pecuniaria, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
l'attore chiedeva,
altresì, al Giudice di ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali ad interesse regionale e nazionale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20-9-2023 si costituiva in giudizio il OR , il quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
la improcedibilità della domanda attorea in virtù della delibera del Senato della
Repubblica adottata in data 28-6-2023 in conformità alla proposta unanime della
Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari, con cui si riconosceva la insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione delle opinioni espresse dal OR nei confronti del dott. Controparte_1 Parte_1
nel corso dell'intervista oggetto del presente giudizio, trattandosi di dichiarazioni rese extra moenia dalla portata perfettamente sovrapponibile alle opinioni espresse dal intra nell'espletamento delle sue funzioni parlamentari. Nel CP_1 Pt_7
8 merito il convenuto chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, deducendo che le dichiarazioni effettivamente rese nel corso dell'intervista de quo erano inidonee a ledere l'onore, la reputazione e l'immagine del dott. e ad integrare gli Parte_1
estremi della diffamazione e che le medesime dichiarazioni rientravano, in ogni caso, nel legittimo esercizio del diritto di critica e del diritto di cronaca scriminate ai sensi dell'articolo 51 c.p., rilevando la verità dei fatti esposti, la continenza nelle espressioni utilizzate - mai allusive né insultanti - e l'indubbio interesse del pubblico in relazione agli argomenti trattati, ampiamente e pubblicamente discussi in ogni sede politica, giudiziaria, giornalistica dell'epoca; il convenuto evidenziava,
altresì, la mancata allegazione da parte dell'attore di un danno concreto ed effettivo,
la esorbitante quantificazione dello stesso e la infondatezza della domanda di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di riparazione pecuniaria. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva che, comunque, il risarcimento fosse contenuto nei limiti del giusto e del provato, previo accertamento della minor quota interna di responsabilità a lui addebitabile rispetto all'altro convenuto.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e, verificato il mancato Parte_2
perfezionamento della notifica dell'atto di citazione eseguita nei suoi confronti,
veniva disposta la rinnovazione della notifica, con l'assegnazione all'attore di un termine perentorio a tal fine.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11-10-2023 l'attore evidenziava il difetto del requisito della sostanziale identità di contenuti, al di là
delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e le dichiarazioni esterne rese dal OR e la non CP_1
configurabilità di un nesso funzionale tra le stesse.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione eseguita in data 30-11-
2023, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-3-2024 si
9 costituiva in giudizio , il quale chiedeva in via principale il Parte_2
rigetto della domanda attorea in virtù dell'insussistenza della responsabilità del giornalista per le affermazioni rese dall'intervistato e della operatività della scriminante del diritto di cronaca in relazione all'intervista per cui è causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria,
chiedeva che la liquidazione del danno a suo carico fosse comunque contenuta entro i limiti del primo scaglione della tabella sui criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa dell'Osservatorio del danno di Milano.
Nel corso del giudizio, ritenuta la questione di improcedibilità della domanda sollevata dal idonea a definire il giudizio Controparte_1
limitatamente al rapporto processuale fra il suddetto convenuto e l'attore, il Giudice
fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 Gennaio
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c. nei confronti del
[...] [...]
e di al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1 Parte_2
del danno non patrimoniale che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato provocato nella sua sfera giuridica dall'attività diffamatoria posta in essere ai suoi danni dal nel corso di un'intervista resa al giornalista Controparte_1 [...]
. Parte_2
La causa è stata rimessa in decisione sul presupposto della idoneità a definire il
10 giudizio della questione sollevata dal convenuto Controparte_1
di improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per diffamazione proposta da nei suoi confronti sotto il profilo della Parte_1
insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.
Preliminarmente deve essere disposta la separazione dalla domanda proposta da nei confronti del da quella Parte_1 Controparte_1
formulata nei confronti di in attuazione della norma dettata dal Parte_2
secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2023 (Disposizioni per
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali
nei confronti di alte cariche dello Stato), che prevede che quando in un procedimento giurisdizionale è eccepita o è rilevata di ufficio l'applicabilità
dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, il Giudice dispone, anche di ufficio, la immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti, e con separata ordinanza devono essere date istruzioni per il prosieguo del giudizio ai sensi dell'articolo 279 secondo comma n. 5) c.p.c.
Quanto al merito della domanda proposta da nei confronti del Parte_1
OR , ritiene questo Giudice che, in considerazione Controparte_1
del contenuto della delibera del Senato della Repubblica adottata in data 28-6-2023
di approvazione della proposta unanime della Giunta delle Elezioni e delle
Immunità Parlamentari, con cui è stata riconosciuta la insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione delle opinioni espresse dal OR CP_1
nel corso dell'intervista resa al giornalista oggetto del presente Parte_2
giudizio, la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da Parte_1
sul presupposto del contenuto diffamatorio delle suddette opinioni deve essere dichiarata improcedibile, ostando al suo esame la prerogativa della insindacabilità
che l'articolo 68 primo comma della Costituzione riconosce ai parlamentari per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
11 In attuazione del principio generale della divisione dei poteri e del loro equilibrio -
allo scopo di tutelare la libertà di espressione dei membri del Parlamento, evitando condizionamenti riconducibili alla consapevolezza di dover rendere conto dell'attività svolta nell'esercizio del mandato parlamentare e, quindi, allo scopo sottrarre ad interferenze, ad opera del potere giudiziario, lo svolgimento della funzione dell'assemblea parlamentare e di tutelare l'autonomia e l'indipendenza decisionale dei parlamentari, l'articolo 68 della Costituzione prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Nel dare attuazione alla norma costituzionale, l'articolo 3 della legge n. 140 del
2023 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti di alte cariche dello Stato) al primo comma ha esteso la suddetta prerogativa all'attività svolta dal parlamentare fuori del
Parlamento, a condizione che la stessa sia connessa alla funzione di parlamentare:
pertanto, mentre per l'attività svolta, per le opinioni espresse e per i voti formulati nello specifico esercizio della funzione parlamentare (presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni,
interpellanze e interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere) e per “ogni altro atto parlamentare” l'immunità è una conseguenza diretta del carattere intra moenia dell'attività svolta, dei voti formulati e delle opinioni espresse, che sono connaturate all'esercizio del mandato parlamentare, con riferimento alle opinioni espresse e alle attività compiute extra moenia, invece,
affinchè possa operare la prerogativa dell'immunità parlamentare è necessario che ricorra un nesso funzionale fra le opinioni e le attività rispettivamente espresse e compiute dal parlamentare fuori della sede istituzionale e l'esercizio da parte sua di attività parlamentare (l'articolo 68 primo comma della Costituzione si applica.. per
12 ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica,
connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento).
In punto di fatto il OR ha allegato e documentato che con la delibera CP_1
adottata in data 28-6-2023 di approvazione della proposta unanime della Giunta
delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari il Senato della Repubblica ha ritenuto che le opinioni espresse dal OR nel corso dell'intervista resa al CP_1
giornalista oggetto del presente giudizio fossero coperte Parte_2
dall'immunità, in quanto connesse all'attività parlamentare dallo stesso svolta e, in particolare, alla presentazione, ad opera dello stesso, dell'interrogazione parlamentare a risposta scritta in data 28 Maggio 2020 (si vedano la delibera adottata dal Senato della Repubblica nella seduta n. 82 del 28-6-2023 e la relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari comunicata in data 28-2-
2023 depositate ai n. 1 e 2-F nel fascicolo di parte del OR CP_1
).
[...]
In punto di diritto, affinchè la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza precluda al Giudice il sindacato sulle opinioni espresse dal parlamentare è necessario che lo stesso Giudice valuti prioritariamente che la stessa delibera non costituisca una indebita interferenza nell'esercizio del potere giurisdizionale, in quanto adottata in difetto dei presupposti di legge previsti per l'operatività della prerogativa costituzionalmente garantita al membro del
Parlamento e, in particolare, in difetto del necessario nesso che deve legare le opinioni espresse extra moenia e la funzione parlamentare svolta, dovendo altrimenti sollevare, ove ravvisi il difetto dei presupposti della deliberata insindacabilità, davanti alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzioni fra il
Giudice ordinario e la Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953.
13 Prima di procedere a tale verifica propedeutica occorre evidenziare che gli indici rivelatori del nesso funzionale fra l'esercizio del mandato parlamentare e le opinioni espresse dal parlamentare fuori della sede istituzionale, cui è subordinato il riconoscimento della insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione,
devono essere individuati - in conformità al consolidato insegnamento della Corte
costituzionale (che di recente si è espressa su un conflitto di attribuzioni sollevato in un caso sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio) -
nella sostanziale corrispondenza contenutistica fra il pensiero manifestato extra
moenia e le opinioni espresse dal parlamentare in atti tipici della funzione parlamentare, indipendentemente dalle formule letterali utilizzate, e la contestualità
temporale fra le opinioni manifestate nell'attività tipica parlamentare e l'attività
esterna, sicchè quest'ultima possa assumere una finalità divulgativa della prima (in tal senso ex plurimis Corte costituzionale n. 218 del 2023, Corte costituzionale n.
241 del 2022, Corte costituzionale n. 37 del 2024, Corte costituzionale n. 104 del
2024 e Corte costituzionale n. 193 del 2024).
L'atto tipico della funzione parlamentare richiamato dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari a fondamento del riconoscimento della immunità è
costituito dall'interrogazione a risposta scritta n. 4/03566 presentata in data 28
Maggio 2020: nella suddetta interrogazione il OR , dopo aver fatto CP_1
riferimento alle dimissioni di alcuni organi apicali del Ministero della Giustizia ed averne individuato la causa in parte nelle “intercettazioni e in parte nella Per_2
scarcerazione di quasi 500 detenuti, fra cui alcuni detenuti al 41 bis, come il boss
, a) richiama un “papello” in 8 punti acquisito dai magistrati Persona_6
inquirenti nel corso delle indagini sulle rivolte nelle carceri, che era stato redatto nei primi giorni del mese di Marzo nel carcere di Salerno e riportava le richieste dei rivoltosi, richieste che erano state trasfuse nella Circolare del Dap del 21-3-2020,
la quale aveva portato alla scarcerazione di 500 detenuti;
b) evidenzia di aver
14 appreso che il capo del Dap, dott. aveva incontrato, nel penitenziario in Parte_1
cui era detenuto, accompagnato dal Direttore del carcere e da un'altra persona, di cui non sono note le generalità, , fratello di Persona_6 Persona_5
vertice del clan dei Casalesi, e che era necessario fare chiarezza sul perché non fosse presente al colloquio nessun ufficiale del GOM e sull'esistenza del cosiddetto
Protocollo , emersa in Commissione antimafia, che consisterebbe in un Per_13
accordo segreto fra alcuni rami dei servizi segreti e l'amministrazione penitenziaria diretto a mantenere rapporti riservati con i mafiosi all'interno delle carceri, che dopo l'emanazione della Circolare del Dap del 21-3-2020, firmata da una subordinata non apicale, erano cessate le rivolte nelle carceri e contemporaneamente erano stati scarcerati centinaia di mafiosi;
il OR
, quindi, c) chiede al Ministro di riferire, fra l'altro, se fosse a conoscenza CP_1
delle generalità della persona che aveva accompagnato il dott. Parte_1
all'incontro con , se fosse a conoscenza di una trattativa fra il Dap Persona_6
e i detenuti rivoltosi per far cessare le rivolte nelle carceri e se la Circolare del 21-
3-2020 era stata emanata per far cessare le rivolte (si veda l'interrogazione parlamentare depositata in data 28-5-2020 prodotta al n. 7 nel fascicolo di parte del convenuto).
Nel corso dell'intervista resa al giornalista il 27 Maggio 2020 Parte_2
pubblicata sul canale YouTube “Vox Italiatv” il OR adombra il CP_1
sospetto che, a seguito delle rivolte avvenute nelle carceri agli inizi di Marzo 2020,
ci sarebbe stata una nuova “trattativa Stato-mafia”, di cui il capo del Dap sarebbe stato l'artefice e che avrebbe portato alla scarcerazione di 500 mafiosi grazie alla
Circolare del 21-3-2020, insinuando un collegamento fra l'adozione della Circolare
Dap del 21-3-2020 e le scarcerazioni, da un lato, e la cessazione delle rivolte nelle carceri, dall'altro, afferma che il Ministro ED si sarebbe “circondato di
un'intera banda di sodali (…) banda che mette i brividi (...) perché il dr. Per_2
15 che è stato nominato al Dap senza avere nessuna esperienza (…) il dr. Parte_1
che, come importante esperienza, ha un disastro epocale che è l'indagine Parte_1
sull'Eni, quella di Tempa Rossa, perché dico disastro? Perché si arriva a far dimettere il Ministro (…) e poi l'indagine sull'Eni viene archiviata, non Per_3
vengono assolti (…), qua non si è arrivati al dibattimento, qua la stessa Procura
che ha fatto un disastro, facendo dimettere persino un Ministro, ha detto non c'è
nulla, prendo ed archivio (…). Ora voi vi rendete conto che un soggetto (ndr il Dott.
che ha gestito quest'indagine sull'Eni e poi viene nominato al Dap (…) Parte_1
lascia sorgere dei sospetti gravissimi su come sia arrivato al Dap, su cosa è il Dap
per questa persona (…) che è un cambio di status non indifferente (…) considerate
che passa da uno stipendio di 80 - 90 mila euro l'anno passa ad uno stipendio di
euro 320 mila euro l'anno che manterrà a vita (…). E' legittimo sospettare che
dietro ci sia un do ut des, è strana questa nomina di questo soggetto (…). Nelle
settimane scorse sospetto che vi sia stata una trattativa Stato - mafia di nuovo e di
nuovo partendo dalle carceri (…) perché c'è stata una vera e propria insurrezione
coordinata dentro le carceri (…) e la risposta di e dello Stato qual è Parte_1
stata? Non la fermezza che bisognava dimostrare contro la criminalità organizzata,
ma sono state 8.000 scarcerazioni di cui 500 mafiosi. Ora questo legittima i
cittadini a pensare che qualcuno sia andato nelle carceri;
sto presentando
un'interrogazione per sapere che cosa ci faceva da , prima della Parte_1 CP_4
scarcerazione di ? Era andato a trovarlo in carcere e non c'è andato da CP_4
solo, ci è andato accompagnato da un'altra persona che non era del GOM, non era
della Polizia penitenziaria e chi era quest'altra persona che lo accompagnava da
e perché è andato da ? C'è stata una trattativa? Qualcuno ha detto CP_4 CP_4
ai mafiosi va bene, cosa volete per finirla con le rivolte nelle carceri? Volete la
scarcerazione e ve la diamo. E ne è uscita la famigerata circolare numero 21,
circolare che viene firmata di sabato;
al Ministero della Giustizia (…) febbrilmente
16 lavoravano per tradire lo Stato, mettono in piedi questa circolare e da questa
circolare ne vengono fuori delle cose orripilanti, cioè i mafiosi sono stati scarcerati
nemmeno su propria domanda, ma su domanda dei direttori delle carceri (…). Ci
sono 62 mafiosi che sono stati scarcerati (…) non su domanda propria o dei propri
avvocati, ma su domanda della stessa direzione delle carceri. Vi faccio un solo
nome (…) , il numero 2 di che il direttore Persona_4 Controparte_5
del carcere dove era detenuto ha fatto domanda al giudice di sorveglianza per farlo
uscire perché ha il diabete (…). Ma siamo impazziti? (…) E qualcuno ha trattato,
è andato nelle carceri, ha detto va bene cosa volete? Ecco accontentati!” e, infine,
che “quelli (i magistrati di Sorveglianza) hanno ricevuto la direttiva dal Ministero
ed hanno capito che bisognava alleggerire la situazione nelle carceri dopo la
rivolta (…). ED è intervenuto quando ha visto a rischio la sua poltrona ed
allora ha sacrificato quattro della banda buttandoli giù dal castello (...) Per_2
tra cui (si veda il contenuto del Cd-rom depositato dall'attore con Parte_1
modalità tradizionali, previa autorizzazione, nel fascicolo di ufficio in data 6-9-
2024).
Le affermazioni di cui l'attore denuncia la portata diffamatoria pronunciate dal nel corso dell'intervista che ci occupa possono essere divise in Controparte_1
tre categorie.
Nella prima categoria rientrano le affermazioni inerenti la ipotizzata trattativa fra i vertici del Dap e i detenuti rivoltosi, finalizzata ad ottenere la cessazione delle rivolte nelle carceri, che si sarebbe concretizzata nell'adozione della Circolare del
Dap del 21-3-2020 e nella successiva scarcerazione di centinaia di detenuti, e le illazioni inerenti alla presenza di una persona di cui non si conoscevano le generalità
e al colloquio intrattenuto dal dott. con tali Parte_1 Persona_6
dichiarazioni, sebbene rese con toni più aspri e coloriti (come il riferimento al
“tradimento dello Stato”), hanno un contenuto sostanzialmente sovrapponibile a
17 quelle rese nell'interrogazione parlamentare presentata dal OR il 28 CP_1
Maggio 2020, peraltro già preannunciata nella stessa intervista.
Nella seconda categoria rientra il riferimento alla “banda , di cui farebbe Per_2
parte l'attore, che trova un aggancio nell'incipit dell'atto di sindacato ispettivo, in cui il OR prende le mosse dalle cause delle dimissioni degli organi apicali del
Ministero della Giustizia, individuate, fra l'altro, nelle “intercettazioni . Per_2
In relazione, infine, al nesso funzionale con l'attività tipica di parlamentare delle opinioni espresse dal OR in ordine alla competenza professionale CP_1
del dott. criticata sotto il profilo dell'esito delle indagini allo stesso Parte_1
affidate quando esercitava le funzioni di Pubblico ministero, che non trovano riscontro nel contenuto dell'interrogazione parlamentare, le suddette affermazioni sembrano, comunque, inserirsi nell'attività parlamentare svolta dal OR
, posto che, sebbene non richiamato nella delibera di insindacabilità del CP_1
Senato, già nell'intervento nella seduta del Senato del 20 Maggio 2020 il OR
, fra le altre cose, oltre a fare riferimento all'appartenenza dell'attore al CP_1
gruppo facente capo a criticava aspramente la scelta del Ministro Per_2
di procedere alla nomina del dott. come Capo del Dap in luogo Pt_4 Parte_1
del dott. , lamentando in generale una inadeguatezza degli strumenti Parte_4
utilizzati dal Ministro della giustizia nella lotta alla (si veda il resoconto CP_6
stenografico dell'intervento del OR al Senato nella seduta del 20 CP_1
Maggio 2020 prodotto al n. 6 nel fascicolo di parte del convenuto).
Premesso che di recente la Corte costituzionale, richiamando altro precedente conforme, ha precisato che il nesso funzionale necessario per l'operatività della prerogativa dell'insindacabilità può essere riconosciuto anche nell'ipotesi in cui le dichiarazioni extra moenia rese dal parlamentare non siano connesse ad atti tipici parlamentari, a condizione che emerga un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare (Corte costituzionale n. 193 del 2024 e nello
18 stesso senso Corte costituzionale n. 133 del 2018), ritiene questo Giudice che le opinioni espresse dal OR in merito alla competenza professionale CP_1
del dott. si inseriscano, sebbene accompagnate dall'utilizzo di toni Parte_1
eccessivi, evocativi e accusatori e da insinuazioni pesanti, nel contesto della sua
“battaglia” parlamentare di critica dura nei confronti delle scelte del Ministro
e del Capo del Dap dallo stesso nominato, sicchè, anche nella parte in cui Pt_4
non trovano diretto riscontro in atti tipici parlamentari, possono ritenersi riconducibili all'attività di divulgazione dell'attività dallo stesso compiuta nell'esercizio del mandato parlamentare.
Quanto alla contestualità temporale fra l'intervista nel corso della quale il OR
ha espresso le opinioni che, secondo la prospettazione dell'attore, CP_1
sarebbero lesive del suo onore e della sua reputazione, e gli atti tipici della funzione parlamentare, l'interrogazione parlamentare presentata dal OR in CP_1
data 28 Maggio 2020 può dirsi temporalmente sovrapponibile all'intervista rilasciata al giornalista soltanto il giorno prima, anche in Parte_2
considerazione del fatto che nella stessa intervista il OR preannuncia che, a proposito della questione trattata in quella sede, era in procinto di presentare al
Ministro della giustizia un atto di sindacato ispettivo, sicchè il contenuto delle dichiarazioni rese al giornalista assumono il connotato di divulgazione di un atto tipico parlamentare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, riconosciuta la sussistenza sul piano contenutistico e temporale degli indici rivelatori del nesso funzionale fra le opinioni espresse dal OR nell'intervista che ci occupa e la funzione CP_1
parlamentare, occorre concludere che ricorrano i presupposti per l'operatività della prerogativa della insindacabilità riconosciuta nella delibera del Senato adottata in data 28-6-2023 e la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1
confronti del OR deve essere dichiarata improcedibile, essendo CP_1
19 sottratto a questo Giudice il sindacato sul carattere diffamatorio delle opinioni dallo stesso espresse nell'intervista rilasciata il 27 Maggio 2020.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che -
in considerazione del fatto che soltanto nel corso del giudizio è intervenuta la delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal OR adottata CP_1
dal Senato delle Repubblica in data 28-6-2023 - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 13-2-2023, da nei confronti del Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
disattesa, così provvede:
- dispone la separazione della domanda proposta da nei Parte_1
confronti di;
Parte_2
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio nei rapporti fra e;
Parte_1 Parte_2
- dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti Parte_1
del ; Controparte_1
- compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Potenza, 29-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
20 21