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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/07/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 287 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 483/2024, pubblicata il 18 luglio 2024, in punto:
vendita di cose immobili;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Polo Pardise per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Moreno Dalle Vedove per mandato alle liti CP_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Contrariis reiectis, previa riforma della sentenza n. 483/2024 di data
08/06/2024, pubbl. il 18/07/2024, resa dal Tribunale di Pordenone nel procedimento rubricato n. 2684/2022 R.G., comunicata, a mezzo PEC, in data 18/07/2024, notificata,
a mezzo PEC, in data 18/07/2024, accogliersi le conclusioni rassegnate all'udienza del
29/03/2024, nel giudizio rubricato n. 2684/2022 R.G. Tribunale di Pordenone, che, per comodità, in appresso si traspongono: nel merito, anche in via riconvenzionale: accertati i fatti tutti esposti in parte narrativa, dichiararsi inammissibili e/o pronunciarsi l'inammissibilità e/o comunque respingersi le domande tutte avversarie, siccome infondate in fatto e diritto. Anche in via riconvenzionale, accertati i fatti tutti esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 2932 c.c., pronunciarsi sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, in relazione alla promessa di compravendita immobiliare di data
18/03/2011, che si dimette sub 1, relativa all'assunzione dell'obbligazione d'acquisto,
da parte del (C.F. , nato a [...], in data [...], CP_1 C.F._1
residente in [...]), delle unità immobiliari, ubicate nel complesso ad uso commerciale – abitativo denominato Residenza Municipio (sito in
UG – PN, via Dante Alighieri, sul terreno contraddistinto al N.C.T. al foglio 20
mappale 65), «destinate ad uso residenziale site al piano terzo, contraddistinte con le lettere 35 B corrispondente al sub. 72 ed al piano interrato contraddistinta con la lettera
G 101 corrispondente al sub 57 nel progetto approvato dalla Commissione Edilizia del
Comune di UG (PN) n. concessione edilizia CONC/52/2006 del 31/10/2006 e successiva variante. (…) L'immobile oggetto di compravendita citato all'articolo precedente è costituito da: al piano terzo: cucina-soggiorno, disimpegno, 2 bagni, 3
camere, 1 guardaroba e due terrazze;
al piano quarto: lastrico solare al piano interrato:
2 garage». Disponibilità libera degl'immobili verso saldo prezzo come indicato. Ordinarsi
al Conservatore dei Registri ogni conseguente cancellazione, trascrizione ed annotazione. Condannarsi il – C.F. , nato a [...], CP_1 C.F._1
in data 25/11/1972, residente in [...] – a corrispondere alla società (C.F./P. IV.A. 01467370936) «il prezzo complessivo Parte_1
della presente promessa di compravendita è stabilito tra le parti di comune accordo il euro 339.000.00 (trecentotrentanovemila/00) al netto di iva come per lege o imposta di registro», in relazione alla promessa di compravendita immobiliare di data 18/03/2011,
oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto (scadenza contrattuale) al saldo effettivo. Riservata separata azione di risarcimento danni, in considerazione della mancata stipula del rogito definitivo, nell'anno 2011. Con rifusione di spese e competenze professionali di causa. In via istruttoria: sono versati in atti i seguenti documenti: a) 1. promessa di compravendita immobiliare di data 18/03/2011;
2. certificato agibilità+documentazione afferente l'estinzione dell'ipoteca Unicredit
S.p.A. con conseguente cancellazione dell'ipoteca volontaria concessa a garanzia+documentazione afferente cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da parte del Condominio Residenza Municipio+documentazione afferente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da parte del Notaio Persona_1
afferente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da parte della società Umberta
S.r.l.+documentazione afferente l'estinzione dell'esecuzione immobiliare rubricata n.
232/2019 R.G. Es. Imm. Tribunale di Pordenone;
3. PEC di data 06/12/2022 e di data
02/03/2023 con relative ricevute d'accettazione e consegna;
4. progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico installato;
5. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte;
6. dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
3 dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione;
7. verbale dell'assemblea condominiale di data 08/07/2020; b) si chiede d'essere abilitati a prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che: il Condominio Residenza Municipio di UG (PN)
è dotato di un impianto fotovoltaico nel lastrico solare sul tetto lato destro di 16 (sedici)
kw; il ricavato di questo fotovoltaico viene diviso tra i condomini in base ai millesimi di proprietà; detto impianto fotovoltaico è funzionante ed è contabilizzato nelle spese condominiali dell'amministratore; 2) vero che: nel Condominio Residenza Municipio
di UG (PN) l'impianto di raffrescamento e riscaldamento è installato nel CP_2
soffitto dei corridoi;
detto impianto è funzionante con le macchine installate nell'appartamento oppure elettricamente, in quanto, nelle riunioni condominiali è stato deciso, a maggioranza, di staccare le macchine centralizzate e che ognuno avrebbe installato la propria pompa di riscaldamento;
il in ogni caso, è rimasto e fa le CP_2
stesse funzioni. S'indicano come testi: 1) , amministratore pro Testimone_1
tempore del Condominio Residenza Municipio di UG (PN), con studio in p.zza
Risorgimento 21, (33170) Pordenone;
2) di LE (PN); c) ai sensi Controparte_3
dell'art. 258 c.p.c., si chiede emettersi ordinanza d'ispezione in loco ed accesso superlocale in loco per verificare che: il complesso condominiale Condominio
Residenza Municipio ha un fotovoltaico nel lastrico solare sul tetto lato destro di 16
(sedici) kw;
il complesso condominiale Condominio Residenza Municipio è dotato d'impianto di raffrescamento e riscaldamento installato nel soffitto dei corridoi;
è CP_2
funzionante con le macchine installate nell'appartamento oppure elettricamente;
valutare la situazione attuale dei diritti oggetto di contesa e l'indispensabilità
dell'accesso invocato in giudizio, fissando tempo, luogo e modalità dell'ispezione stessa, ai sensi degli artt. 202 ss. c.p.c., con termine per la notifica dell'ordinanza stessa
4 a tutte le parti del giudizio, anche quelle contumaci. In punto, si significa che, come risaputo, il mezzo istruttorio richiesto – che, come noto, può essere disposto anche d'ufficio, a prescindere d'istanza di parte, come nel caso – è funzionale ad ottenere informazioni determinanti ai fini della decisione mediante la conoscenza diretta delle caratteristiche delle cose, dei luoghi o delle persone ispezionati, sicchè, nella fattispecie che ci occupa, non è assolutamente revocabile in dubbio l'utilità ed indispensabilità del mezzo istruttorio stesso. Sussistono i presupposti di legge, posto che: è – oggettivamente
– l'unico mezzo utilizzabile per l'accertamento dei fatti in loco;
non comporta gravi danni alla parte e/o ai terzi coinvolti;
non costringe a violare un segreto professionale,
d'ufficio o di Stato. Riservata nomina C.T.P.; d) riservato ogni mezzo. Con rifusione di spese e competenze professionali di causa. In via istruttoria: a) si dimette la Sentenza n.
483/2024, di data 08/06/2024, pubbl. il 18/07/2024, resa dal Tribunale di Pordenone nel procedimento rubricato n. 2684/2022 R.G. (Repert. n. 692/2024 del 18/07/2024,
Giudice: dott.ssa Lucia Dall'Armellina), comunicata, a mezzo PEC, in data 18/07/2024,
notificata, a mezzo PEC, in data 18/07/2024; b) si chiede disporsi acquisizione del fascicolo telematico afferente alla Sentenza n. 483/2024, di data 08/06/2024, pubbl. il
18/07/2024, resa dal Tribunale di Pordenone nel procedimento rubricato n. 2684/2022
R.G. (Repert. n. 692/2024 del 18/07/2024, Giudice: dott.ssa Lucia Dall'Armellina),
comunicata, a mezzo PEC, in data 18/07/2024, notificata, a mezzo PEC, in data
18/07/2024; c) si dimette copia conforme telematica fascicolo di parte afferente alla
Sentenza n. 483/2024, di data 08/06/2024, pubbl. il 18/07/2024, resa dal Tribunale di
Pordenone nel procedimento rubricato n. 2684/2022 R.G. (Repert. n. 692/2024 del
18/07/2024, Giudice: dott.ssa Lucia Dall'Armellina), comunicata, a mezzo PEC, in data
18/07/2024, notificata, a mezzo PEC, in data 18/07/2024; d) s'insiste espressamente per
5 l'ammissione delle istanze istruttorie svolte tempestivamente nella Memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2 c.p.c. di data 13/10/2023. Segnatamente: A) si chiede d'essere abilitati a prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che: il Condominio Residenza Municipio di UG (PN) è dotato di un impianto fotovoltaico nel lastrico solare sul tetto lato destro di 16 (sedici) kw;
il ricavato di questo fotovoltaico viene diviso tra i condomini in base ai millesimi di proprietà; detto impianto fotovoltaico è funzionante ed è contabilizzato nelle spese condominiali dell'amministratore; 2) vero che: nel
Condominio Residenza Municipio di UG (PN) l'impianto di raffrescamento e riscaldamento è installato nel soffitto dei corridoi;
detto impianto è funzionante CP_2
con le macchine installate nell'appartamento oppure elettricamente, in quanto, nelle riunioni condominiali è stato deciso, a maggioranza, di staccare le macchine centralizzate e che ognuno avrebbe installato la propria pompa di riscaldamento;
il CP_2
in ogni caso, è rimasto e fa le stesse funzioni. S'indicano come testi: 1) TE
, amministratore pro tempore del Condominio Residenza Municipio di
[...]
UG (PN), con studio in p.zza Risorgimento 21, (33170) Pordenone;
2) CP_3
di LE (PN); B) ai sensi dell'art. 258 c.p.c., si chiede emettersi ordinanza
[...]
d'ispezione in loco ed accesso superlocale in loco per verificare che: il complesso condominiale Condominio Residenza Municipio ha un fotovoltaico nel lastrico solare sul tetto lato destro di 16 (sedici) kw;
il complesso condominiale Condominio Residenza
Municipio è dotato d'impianto di raffrescamento e riscaldamento installato nel CP_2
soffitto dei corridoi;
è funzionante con le macchine installate nell'appartamento oppure elettricamente;
valutare la situazione attuale dei diritti oggetto di contesa e l'indispensabilità dell'accesso invocato in giudizio, fissando tempo, luogo e modalità
dell'ispezione stessa, ai sensi degli artt. 202 ss. c.p.c., con termine per la notifica
6 dell'ordinanza stessa a tutte le parti del giudizio, anche quelle contumaci. In punto, si significa che, come risaputo, il mezzo istruttorio richiesto – che, come noto, può essere disposto anche d'ufficio, a prescindere d'istanza di parte, come nel caso – è funzionale ad ottenere informazioni determinanti ai fini della decisione mediante la conoscenza diretta delle caratteristiche delle cose, dei luoghi o delle persone ispezionati, sicchè,
nella fattispecie che ci occupa, non è assolutamente revocabile in dubbio l'utilità ed indispensabilità del mezzo istruttorio stesso. Sussistono i presupposti di legge, posto che: è – oggettivamente – l'unico mezzo utilizzabile per l'accertamento dei fatti in loco;
non comporta gravi danni alla parte e/o ai terzi coinvolti;
non costringe a violare un segreto professionale, d'ufficio o di Stato. Riservata nomina C.T.P.; e) riservato ogni mezzo.”
Per l'appellato: “Nel merito: confermarsi la sentenza del Tribunale di Pordenone n.
483/2024, pubblicata in data 18.07.2024 e, in ogni caso, rigettarsi le domande tutte ex adverso svolte nei confronti del deducente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone con ricorso ex art. 702- CP_1
bis c.p.c. chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento Parte_1
della promittente venditrice e della legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare intercorso tra le parti in data 18 marzo 2011 relativamente all'immobile ad uso abitativo compreso nel complesso denominato “Residenza Municipio”, situato in
UG (PN), Via Dante Alighieri n. 1, la condanna di alla Parte_1
restituzione del doppio della caparra confirmatoria corrisposta alla società convenuta.
Il ricorrente aveva in particolare esposto che il rogito notarile avrebbe dovuto essere
7 stipulato entro il 31 dicembre 2014; che nonostante plurime richieste in tal senso, la promittente venditrice non vi aveva dato seguito;
che nel corso del 2022 aveva successivamente appreso che l'immobile era stato concesso in locazione dalla promittente venditrice a tale che detto immobile risultava altresì Persona_2
gravato da plurime trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e presentava rilevanti difformità rispetto al capitolato allegato al contratto preliminare.
si era costituita resistendo alle domande avversarie e chiedendo Parte_1
in via riconvenzionale la pronuncia della sentenza ex art. 2932 cod. civ. e il pagamento da parte della controparte del residuo prezzo.
Radicatosi il contraddittorio, il ricorrente aveva eccepito la nullità del contratto preliminare per mancato rilascio della garanzia fideiussoria in violazione dell'art. 2,
comma 1, del d.lgs. n. 122/05 e aveva formulato una proposta conciliativa che prevedeva la definizione della causa con restituzione della caparra confirmatoria, non accettata dalla società convenuta.
Successivamente, la causa era stata definita con sentenza pubblicata il 18 luglio 2024,
con la quale era stato statuito quanto segue: “il Tribunale di Pordenone, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto Parte_1
preliminare di cui è causa e la legittimità del recesso dal contratto da parte di CP_1
condanna per le causali di cui in premessa al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro 400.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda CP_1
giudiziale al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, che liquida nella
8 somma complessiva di euro 12.000,00 oltre ad euro 634,00 per spese anticipate, nonché
spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a come per legge.”
Con tale decisione, premessa l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 2, comma
1, d.lgs. n. 122/05 e dell'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'attore contestualmente alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
ritenuta una mera irregolarità, era stata accolta la domanda ex art. 1385, comma 2, cod.
civ., sul rilievo che l'inadempimento della convenuta risultava dimostrato: dalla mancata consegna dell'appartamento nel termine stabilito del 31.5.2011; dal fatto che risultava incontestato che in data 1.7.2018 lo stesso era stato concesso in locazione a terzi per la durata di quattro anni;
dalla presenza di plurime trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, cancellate in data 11.7.2022 e dunque solo in epoca prossima al deposito del ricorso ex art. 702-bis; dal fatto che, come attestato dalla perizia redatta in sede di esecuzione immobiliare, il complesso condominiale risultava realizzato in difformità rispetto al capitolato allegato al contratto preliminare;
dalla indisponibilità
alla stipula del definitivo alla data convenuta, attestata sia dalla scrittura doc. 11 di data
28.09.2012, con la quale le parti davano atto che all'appuntamento fissato per il rogito notarile non si era potuto stipulare il definitivo per mancanza della necessaria documentazione, sia dalla raccomandata a mani del 2.12.2014 con la quale l'attore sollecitava la stipula del rogito.
Quanto a quest'ultimo documento erano state respinte le eccezioni della società
convenuta, che aveva disconosciuto la conformità della scrittura all'originale e la sottoscrizione appostavi per ricevuta, per la ritenuta genericità della relativa formulazione;
era pertanto stato ritenuto giustificato il recesso con conseguente accoglimento della domanda proposta dall'attore e rigetto della riconvenzionale
9 proposta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.
aveva successivamente gravato tale decisione con atto di Parte_1
citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 13.9.2024; si CP_1
era costituito resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha censurato la sentenza di primo grado lamentando, con il primo Parte_1
motivo, che era stata erroneamente respinta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'attore contestualmente alla memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1, c.p.c., essendo quest'ultima limitata alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte ed essendo invece l'onere di svolgere a pena di decadenza le istanze istruttorie e le produzioni a prova diretta riservato alla successiva scansione processuale dettata dall'art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneo rigetto, con motivazione insufficiente, delle eccezioni di disconoscimento della conformità all'originale del doc.
12 dimesso dall'attore e della relativa sottoscrizione, rilevando la conseguente inidoneità probatoria del documento in mancanza sia della produzione dell'originale,
sia della proposizione dell'istanza di verificazione.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneo accertamento dell'inadempimento della promittente venditrice, evidenziando che il termine del 31 maggio 2011 non aveva natura essenziale;
che dal doc. 11 avversario si evinceva che le parti avevano inteso riprogrammare la stipulazione in altra data;
che il doc. 12 era stato disconosciuto;
che
10 la stipula del contratto di locazione non era rilevante, poiché solo alla data del rogito definitivo l'immobile doveva essere consegnato libero;
che altrettanto era a dirsi quanto alla sussistenza dei gravami;
che l'attore non aveva esercitato un valido ed efficace diritto di recesso;
che non sussisteva alcuna difformità rispetto al capitolato.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, assumendo di non essere “assolutamente inadempiente rispetto alla promessa di compravendita immobiliare di data 18/03/2011.”
Da ultimo, l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie non accolte volte a dimostrare l'insussistenza di difformità rispetto al capitolato contrattuale.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che il primo motivo non può essere accolto per un duplice ordine di considerazioni, dal momento che unitamente all'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata in contestualità con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. non risulta denunciata alcuna violazione del contraddittorio ai danni della parte appellante e che, allo stesso modo, neppure risulta svolta alcuna allegazione volta ad evidenziare la rilevanza e la decisività della produzione medesima.
Quanto al secondo motivo, si osserva invece: a) che con la “raccomandata a mano” doc.
12, datata 2.12.2014, recante sottoscrizione “per ricevuta” apposta su un timbro con la ragione sociale della comunicava a quest'ultima: Parte_1 CP_1
“faccio presente come più volte ribadito sto ancora aspettando per andare al rogito dell'appartamento sito in via Dante Alighieri UG”; b) che con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di data 13.10.2023, l'odierna appellante dichiarava: “di disconoscere, così come in effetti disconosce, la conformità all'originale del doc. 12
11 Avversario, e, cioè, della raccomandata a mani del 02.12.2014; dichiara di disconoscere,
così come in effetti disconosce, la sottoscrizione per ricevuta apposta sul doc. 12
Avversario, e, cioè, sulla raccomandata a mani del 02.12.2014.”
Tale disamina comprova, dunque, l'assoluta genericità dell'eccezione, dal momento che la contestazione della conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.
presuppone la specificazione delle ragioni dell'asserita difformità; nel caso di specie,
invece, nessuna allegazione risulta svolta in tal senso né quanto alla conformità della copia, né quanto alla sottoscrizione, che peraltro l'odierna appellante non ha di fatto neppure sostenuto di non conoscere.
Il secondo motivo è pertanto infondato ed altrettanto è a dirsi quanto al terzo, dal momento che le doglianze con quest'ultimo proposte non consentono di pervenire a conclusioni differenti rispetto alla decisione di primo grado.
La comunicazione al promittente venditore della volontà di recedere dal contratto e di esigere il doppio della caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, secondo comma,
cod. civ., può infatti essere legittimamente effettuata anche con la stessa domanda giudiziale, nella fattispecie proposta con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di data
30.11.2022.
Come infatti rilevato dal Supremo Collegio nell'ordinanza n. 22657 del 27/09/2017,
“riguardo alla caparra confirmatoria … una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza.”
12 Ciò posto, l'inoltro della raccomandata a mani del 2.12.2014, sostanziandosi in un sollecito alla stipula, attesta sicuramente la persistenza, a tale data, di un interesse del promittente acquirente all'adempimento.
Va nondimeno ravvisata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385, secondo comma, cod.
civ., la sussistenza di un successivo inadempimento imputabile alla promittente venditrice di importanza non scarsa, rispetto all'interesse del creditore all'adempimento dell'obbligazione primaria di consegna del bene, avuto riguardo sia all'insussistenza di riscontri all'anzidetto sollecito, sia alla intervenuta locazione a terzi dell'immobile con contratto di 4 anni + 4 con scadenza 30.6.2022 e termine per disdetta sei mesi prima di tale data, in mancanza della quale (e in assenza di diverse deduzioni) il contratto deve dunque intendersi rinnovato per altri quattro anni fino al 30.6.2026, essendosi in tal modo la promittente venditrice posta, per suo fatto e colpa, nelle condizioni di non poter adempiere prima di tale data, così esponendosi alla legittima facoltà di recesso anteriormente esercitata dalla parte in bonis.
* * *
Dal rilievo assorbente delle anzidette considerazioni discende dunque l'infondatezza del proposto appello;
l'impugnata sentenza andrà pertanto confermata, con la motivazione sopra esposta, e le spese del presente grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti Parte_1
13 di avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 483/2024, pubblicata il CP_1
18 luglio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 14.000,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115
del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 287 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 483/2024, pubblicata il 18 luglio 2024, in punto:
vendita di cose immobili;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Polo Pardise per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Moreno Dalle Vedove per mandato alle liti CP_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Contrariis reiectis, previa riforma della sentenza n. 483/2024 di data
08/06/2024, pubbl. il 18/07/2024, resa dal Tribunale di Pordenone nel procedimento rubricato n. 2684/2022 R.G., comunicata, a mezzo PEC, in data 18/07/2024, notificata,
a mezzo PEC, in data 18/07/2024, accogliersi le conclusioni rassegnate all'udienza del
29/03/2024, nel giudizio rubricato n. 2684/2022 R.G. Tribunale di Pordenone, che, per comodità, in appresso si traspongono: nel merito, anche in via riconvenzionale: accertati i fatti tutti esposti in parte narrativa, dichiararsi inammissibili e/o pronunciarsi l'inammissibilità e/o comunque respingersi le domande tutte avversarie, siccome infondate in fatto e diritto. Anche in via riconvenzionale, accertati i fatti tutti esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 2932 c.c., pronunciarsi sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, in relazione alla promessa di compravendita immobiliare di data
18/03/2011, che si dimette sub 1, relativa all'assunzione dell'obbligazione d'acquisto,
da parte del (C.F. , nato a [...], in data [...], CP_1 C.F._1
residente in [...]), delle unità immobiliari, ubicate nel complesso ad uso commerciale – abitativo denominato Residenza Municipio (sito in
UG – PN, via Dante Alighieri, sul terreno contraddistinto al N.C.T. al foglio 20
mappale 65), «destinate ad uso residenziale site al piano terzo, contraddistinte con le lettere 35 B corrispondente al sub. 72 ed al piano interrato contraddistinta con la lettera
G 101 corrispondente al sub 57 nel progetto approvato dalla Commissione Edilizia del
Comune di UG (PN) n. concessione edilizia CONC/52/2006 del 31/10/2006 e successiva variante. (…) L'immobile oggetto di compravendita citato all'articolo precedente è costituito da: al piano terzo: cucina-soggiorno, disimpegno, 2 bagni, 3
camere, 1 guardaroba e due terrazze;
al piano quarto: lastrico solare al piano interrato:
2 garage». Disponibilità libera degl'immobili verso saldo prezzo come indicato. Ordinarsi
al Conservatore dei Registri ogni conseguente cancellazione, trascrizione ed annotazione. Condannarsi il – C.F. , nato a [...], CP_1 C.F._1
in data 25/11/1972, residente in [...] – a corrispondere alla società (C.F./P. IV.A. 01467370936) «il prezzo complessivo Parte_1
della presente promessa di compravendita è stabilito tra le parti di comune accordo il euro 339.000.00 (trecentotrentanovemila/00) al netto di iva come per lege o imposta di registro», in relazione alla promessa di compravendita immobiliare di data 18/03/2011,
oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto (scadenza contrattuale) al saldo effettivo. Riservata separata azione di risarcimento danni, in considerazione della mancata stipula del rogito definitivo, nell'anno 2011. Con rifusione di spese e competenze professionali di causa. In via istruttoria: sono versati in atti i seguenti documenti: a) 1. promessa di compravendita immobiliare di data 18/03/2011;
2. certificato agibilità+documentazione afferente l'estinzione dell'ipoteca Unicredit
S.p.A. con conseguente cancellazione dell'ipoteca volontaria concessa a garanzia+documentazione afferente cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da parte del Condominio Residenza Municipio+documentazione afferente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da parte del Notaio Persona_1
afferente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da parte della società Umberta
S.r.l.+documentazione afferente l'estinzione dell'esecuzione immobiliare rubricata n.
232/2019 R.G. Es. Imm. Tribunale di Pordenone;
3. PEC di data 06/12/2022 e di data
02/03/2023 con relative ricevute d'accettazione e consegna;
4. progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico installato;
5. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte;
6. dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
3 dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione;
7. verbale dell'assemblea condominiale di data 08/07/2020; b) si chiede d'essere abilitati a prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che: il Condominio Residenza Municipio di UG (PN)
è dotato di un impianto fotovoltaico nel lastrico solare sul tetto lato destro di 16 (sedici)
kw; il ricavato di questo fotovoltaico viene diviso tra i condomini in base ai millesimi di proprietà; detto impianto fotovoltaico è funzionante ed è contabilizzato nelle spese condominiali dell'amministratore; 2) vero che: nel Condominio Residenza Municipio
di UG (PN) l'impianto di raffrescamento e riscaldamento è installato nel CP_2
soffitto dei corridoi;
detto impianto è funzionante con le macchine installate nell'appartamento oppure elettricamente, in quanto, nelle riunioni condominiali è stato deciso, a maggioranza, di staccare le macchine centralizzate e che ognuno avrebbe installato la propria pompa di riscaldamento;
il in ogni caso, è rimasto e fa le CP_2
stesse funzioni. S'indicano come testi: 1) , amministratore pro Testimone_1
tempore del Condominio Residenza Municipio di UG (PN), con studio in p.zza
Risorgimento 21, (33170) Pordenone;
2) di LE (PN); c) ai sensi Controparte_3
dell'art. 258 c.p.c., si chiede emettersi ordinanza d'ispezione in loco ed accesso superlocale in loco per verificare che: il complesso condominiale Condominio
Residenza Municipio ha un fotovoltaico nel lastrico solare sul tetto lato destro di 16
(sedici) kw;
il complesso condominiale Condominio Residenza Municipio è dotato d'impianto di raffrescamento e riscaldamento installato nel soffitto dei corridoi;
è CP_2
funzionante con le macchine installate nell'appartamento oppure elettricamente;
valutare la situazione attuale dei diritti oggetto di contesa e l'indispensabilità
dell'accesso invocato in giudizio, fissando tempo, luogo e modalità dell'ispezione stessa, ai sensi degli artt. 202 ss. c.p.c., con termine per la notifica dell'ordinanza stessa
4 a tutte le parti del giudizio, anche quelle contumaci. In punto, si significa che, come risaputo, il mezzo istruttorio richiesto – che, come noto, può essere disposto anche d'ufficio, a prescindere d'istanza di parte, come nel caso – è funzionale ad ottenere informazioni determinanti ai fini della decisione mediante la conoscenza diretta delle caratteristiche delle cose, dei luoghi o delle persone ispezionati, sicchè, nella fattispecie che ci occupa, non è assolutamente revocabile in dubbio l'utilità ed indispensabilità del mezzo istruttorio stesso. Sussistono i presupposti di legge, posto che: è – oggettivamente
– l'unico mezzo utilizzabile per l'accertamento dei fatti in loco;
non comporta gravi danni alla parte e/o ai terzi coinvolti;
non costringe a violare un segreto professionale,
d'ufficio o di Stato. Riservata nomina C.T.P.; d) riservato ogni mezzo. Con rifusione di spese e competenze professionali di causa. In via istruttoria: a) si dimette la Sentenza n.
483/2024, di data 08/06/2024, pubbl. il 18/07/2024, resa dal Tribunale di Pordenone nel procedimento rubricato n. 2684/2022 R.G. (Repert. n. 692/2024 del 18/07/2024,
Giudice: dott.ssa Lucia Dall'Armellina), comunicata, a mezzo PEC, in data 18/07/2024,
notificata, a mezzo PEC, in data 18/07/2024; b) si chiede disporsi acquisizione del fascicolo telematico afferente alla Sentenza n. 483/2024, di data 08/06/2024, pubbl. il
18/07/2024, resa dal Tribunale di Pordenone nel procedimento rubricato n. 2684/2022
R.G. (Repert. n. 692/2024 del 18/07/2024, Giudice: dott.ssa Lucia Dall'Armellina),
comunicata, a mezzo PEC, in data 18/07/2024, notificata, a mezzo PEC, in data
18/07/2024; c) si dimette copia conforme telematica fascicolo di parte afferente alla
Sentenza n. 483/2024, di data 08/06/2024, pubbl. il 18/07/2024, resa dal Tribunale di
Pordenone nel procedimento rubricato n. 2684/2022 R.G. (Repert. n. 692/2024 del
18/07/2024, Giudice: dott.ssa Lucia Dall'Armellina), comunicata, a mezzo PEC, in data
18/07/2024, notificata, a mezzo PEC, in data 18/07/2024; d) s'insiste espressamente per
5 l'ammissione delle istanze istruttorie svolte tempestivamente nella Memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2 c.p.c. di data 13/10/2023. Segnatamente: A) si chiede d'essere abilitati a prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che: il Condominio Residenza Municipio di UG (PN) è dotato di un impianto fotovoltaico nel lastrico solare sul tetto lato destro di 16 (sedici) kw;
il ricavato di questo fotovoltaico viene diviso tra i condomini in base ai millesimi di proprietà; detto impianto fotovoltaico è funzionante ed è contabilizzato nelle spese condominiali dell'amministratore; 2) vero che: nel
Condominio Residenza Municipio di UG (PN) l'impianto di raffrescamento e riscaldamento è installato nel soffitto dei corridoi;
detto impianto è funzionante CP_2
con le macchine installate nell'appartamento oppure elettricamente, in quanto, nelle riunioni condominiali è stato deciso, a maggioranza, di staccare le macchine centralizzate e che ognuno avrebbe installato la propria pompa di riscaldamento;
il CP_2
in ogni caso, è rimasto e fa le stesse funzioni. S'indicano come testi: 1) TE
, amministratore pro tempore del Condominio Residenza Municipio di
[...]
UG (PN), con studio in p.zza Risorgimento 21, (33170) Pordenone;
2) CP_3
di LE (PN); B) ai sensi dell'art. 258 c.p.c., si chiede emettersi ordinanza
[...]
d'ispezione in loco ed accesso superlocale in loco per verificare che: il complesso condominiale Condominio Residenza Municipio ha un fotovoltaico nel lastrico solare sul tetto lato destro di 16 (sedici) kw;
il complesso condominiale Condominio Residenza
Municipio è dotato d'impianto di raffrescamento e riscaldamento installato nel CP_2
soffitto dei corridoi;
è funzionante con le macchine installate nell'appartamento oppure elettricamente;
valutare la situazione attuale dei diritti oggetto di contesa e l'indispensabilità dell'accesso invocato in giudizio, fissando tempo, luogo e modalità
dell'ispezione stessa, ai sensi degli artt. 202 ss. c.p.c., con termine per la notifica
6 dell'ordinanza stessa a tutte le parti del giudizio, anche quelle contumaci. In punto, si significa che, come risaputo, il mezzo istruttorio richiesto – che, come noto, può essere disposto anche d'ufficio, a prescindere d'istanza di parte, come nel caso – è funzionale ad ottenere informazioni determinanti ai fini della decisione mediante la conoscenza diretta delle caratteristiche delle cose, dei luoghi o delle persone ispezionati, sicchè,
nella fattispecie che ci occupa, non è assolutamente revocabile in dubbio l'utilità ed indispensabilità del mezzo istruttorio stesso. Sussistono i presupposti di legge, posto che: è – oggettivamente – l'unico mezzo utilizzabile per l'accertamento dei fatti in loco;
non comporta gravi danni alla parte e/o ai terzi coinvolti;
non costringe a violare un segreto professionale, d'ufficio o di Stato. Riservata nomina C.T.P.; e) riservato ogni mezzo.”
Per l'appellato: “Nel merito: confermarsi la sentenza del Tribunale di Pordenone n.
483/2024, pubblicata in data 18.07.2024 e, in ogni caso, rigettarsi le domande tutte ex adverso svolte nei confronti del deducente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone con ricorso ex art. 702- CP_1
bis c.p.c. chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento Parte_1
della promittente venditrice e della legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare intercorso tra le parti in data 18 marzo 2011 relativamente all'immobile ad uso abitativo compreso nel complesso denominato “Residenza Municipio”, situato in
UG (PN), Via Dante Alighieri n. 1, la condanna di alla Parte_1
restituzione del doppio della caparra confirmatoria corrisposta alla società convenuta.
Il ricorrente aveva in particolare esposto che il rogito notarile avrebbe dovuto essere
7 stipulato entro il 31 dicembre 2014; che nonostante plurime richieste in tal senso, la promittente venditrice non vi aveva dato seguito;
che nel corso del 2022 aveva successivamente appreso che l'immobile era stato concesso in locazione dalla promittente venditrice a tale che detto immobile risultava altresì Persona_2
gravato da plurime trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e presentava rilevanti difformità rispetto al capitolato allegato al contratto preliminare.
si era costituita resistendo alle domande avversarie e chiedendo Parte_1
in via riconvenzionale la pronuncia della sentenza ex art. 2932 cod. civ. e il pagamento da parte della controparte del residuo prezzo.
Radicatosi il contraddittorio, il ricorrente aveva eccepito la nullità del contratto preliminare per mancato rilascio della garanzia fideiussoria in violazione dell'art. 2,
comma 1, del d.lgs. n. 122/05 e aveva formulato una proposta conciliativa che prevedeva la definizione della causa con restituzione della caparra confirmatoria, non accettata dalla società convenuta.
Successivamente, la causa era stata definita con sentenza pubblicata il 18 luglio 2024,
con la quale era stato statuito quanto segue: “il Tribunale di Pordenone, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto Parte_1
preliminare di cui è causa e la legittimità del recesso dal contratto da parte di CP_1
condanna per le causali di cui in premessa al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro 400.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda CP_1
giudiziale al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, che liquida nella
8 somma complessiva di euro 12.000,00 oltre ad euro 634,00 per spese anticipate, nonché
spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a come per legge.”
Con tale decisione, premessa l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 2, comma
1, d.lgs. n. 122/05 e dell'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'attore contestualmente alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
ritenuta una mera irregolarità, era stata accolta la domanda ex art. 1385, comma 2, cod.
civ., sul rilievo che l'inadempimento della convenuta risultava dimostrato: dalla mancata consegna dell'appartamento nel termine stabilito del 31.5.2011; dal fatto che risultava incontestato che in data 1.7.2018 lo stesso era stato concesso in locazione a terzi per la durata di quattro anni;
dalla presenza di plurime trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, cancellate in data 11.7.2022 e dunque solo in epoca prossima al deposito del ricorso ex art. 702-bis; dal fatto che, come attestato dalla perizia redatta in sede di esecuzione immobiliare, il complesso condominiale risultava realizzato in difformità rispetto al capitolato allegato al contratto preliminare;
dalla indisponibilità
alla stipula del definitivo alla data convenuta, attestata sia dalla scrittura doc. 11 di data
28.09.2012, con la quale le parti davano atto che all'appuntamento fissato per il rogito notarile non si era potuto stipulare il definitivo per mancanza della necessaria documentazione, sia dalla raccomandata a mani del 2.12.2014 con la quale l'attore sollecitava la stipula del rogito.
Quanto a quest'ultimo documento erano state respinte le eccezioni della società
convenuta, che aveva disconosciuto la conformità della scrittura all'originale e la sottoscrizione appostavi per ricevuta, per la ritenuta genericità della relativa formulazione;
era pertanto stato ritenuto giustificato il recesso con conseguente accoglimento della domanda proposta dall'attore e rigetto della riconvenzionale
9 proposta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.
aveva successivamente gravato tale decisione con atto di Parte_1
citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 13.9.2024; si CP_1
era costituito resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha censurato la sentenza di primo grado lamentando, con il primo Parte_1
motivo, che era stata erroneamente respinta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'attore contestualmente alla memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1, c.p.c., essendo quest'ultima limitata alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte ed essendo invece l'onere di svolgere a pena di decadenza le istanze istruttorie e le produzioni a prova diretta riservato alla successiva scansione processuale dettata dall'art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneo rigetto, con motivazione insufficiente, delle eccezioni di disconoscimento della conformità all'originale del doc.
12 dimesso dall'attore e della relativa sottoscrizione, rilevando la conseguente inidoneità probatoria del documento in mancanza sia della produzione dell'originale,
sia della proposizione dell'istanza di verificazione.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneo accertamento dell'inadempimento della promittente venditrice, evidenziando che il termine del 31 maggio 2011 non aveva natura essenziale;
che dal doc. 11 avversario si evinceva che le parti avevano inteso riprogrammare la stipulazione in altra data;
che il doc. 12 era stato disconosciuto;
che
10 la stipula del contratto di locazione non era rilevante, poiché solo alla data del rogito definitivo l'immobile doveva essere consegnato libero;
che altrettanto era a dirsi quanto alla sussistenza dei gravami;
che l'attore non aveva esercitato un valido ed efficace diritto di recesso;
che non sussisteva alcuna difformità rispetto al capitolato.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, assumendo di non essere “assolutamente inadempiente rispetto alla promessa di compravendita immobiliare di data 18/03/2011.”
Da ultimo, l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie non accolte volte a dimostrare l'insussistenza di difformità rispetto al capitolato contrattuale.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che il primo motivo non può essere accolto per un duplice ordine di considerazioni, dal momento che unitamente all'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata in contestualità con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. non risulta denunciata alcuna violazione del contraddittorio ai danni della parte appellante e che, allo stesso modo, neppure risulta svolta alcuna allegazione volta ad evidenziare la rilevanza e la decisività della produzione medesima.
Quanto al secondo motivo, si osserva invece: a) che con la “raccomandata a mano” doc.
12, datata 2.12.2014, recante sottoscrizione “per ricevuta” apposta su un timbro con la ragione sociale della comunicava a quest'ultima: Parte_1 CP_1
“faccio presente come più volte ribadito sto ancora aspettando per andare al rogito dell'appartamento sito in via Dante Alighieri UG”; b) che con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di data 13.10.2023, l'odierna appellante dichiarava: “di disconoscere, così come in effetti disconosce, la conformità all'originale del doc. 12
11 Avversario, e, cioè, della raccomandata a mani del 02.12.2014; dichiara di disconoscere,
così come in effetti disconosce, la sottoscrizione per ricevuta apposta sul doc. 12
Avversario, e, cioè, sulla raccomandata a mani del 02.12.2014.”
Tale disamina comprova, dunque, l'assoluta genericità dell'eccezione, dal momento che la contestazione della conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.
presuppone la specificazione delle ragioni dell'asserita difformità; nel caso di specie,
invece, nessuna allegazione risulta svolta in tal senso né quanto alla conformità della copia, né quanto alla sottoscrizione, che peraltro l'odierna appellante non ha di fatto neppure sostenuto di non conoscere.
Il secondo motivo è pertanto infondato ed altrettanto è a dirsi quanto al terzo, dal momento che le doglianze con quest'ultimo proposte non consentono di pervenire a conclusioni differenti rispetto alla decisione di primo grado.
La comunicazione al promittente venditore della volontà di recedere dal contratto e di esigere il doppio della caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, secondo comma,
cod. civ., può infatti essere legittimamente effettuata anche con la stessa domanda giudiziale, nella fattispecie proposta con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di data
30.11.2022.
Come infatti rilevato dal Supremo Collegio nell'ordinanza n. 22657 del 27/09/2017,
“riguardo alla caparra confirmatoria … una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza.”
12 Ciò posto, l'inoltro della raccomandata a mani del 2.12.2014, sostanziandosi in un sollecito alla stipula, attesta sicuramente la persistenza, a tale data, di un interesse del promittente acquirente all'adempimento.
Va nondimeno ravvisata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385, secondo comma, cod.
civ., la sussistenza di un successivo inadempimento imputabile alla promittente venditrice di importanza non scarsa, rispetto all'interesse del creditore all'adempimento dell'obbligazione primaria di consegna del bene, avuto riguardo sia all'insussistenza di riscontri all'anzidetto sollecito, sia alla intervenuta locazione a terzi dell'immobile con contratto di 4 anni + 4 con scadenza 30.6.2022 e termine per disdetta sei mesi prima di tale data, in mancanza della quale (e in assenza di diverse deduzioni) il contratto deve dunque intendersi rinnovato per altri quattro anni fino al 30.6.2026, essendosi in tal modo la promittente venditrice posta, per suo fatto e colpa, nelle condizioni di non poter adempiere prima di tale data, così esponendosi alla legittima facoltà di recesso anteriormente esercitata dalla parte in bonis.
* * *
Dal rilievo assorbente delle anzidette considerazioni discende dunque l'infondatezza del proposto appello;
l'impugnata sentenza andrà pertanto confermata, con la motivazione sopra esposta, e le spese del presente grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti Parte_1
13 di avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 483/2024, pubblicata il CP_1
18 luglio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 14.000,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115
del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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