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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 1062/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 3599/2022, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
1 TRA
, nato a [...], il [...] Parte_1
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Soriano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Renella n. 32 E
, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, E. Capasso, D. Catalano, I. De Benedictis e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato telematicamente in data 08.2.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere percettore dal dicembre 2019 dell'assegno mensile di assistenza e di aver ricevuto ,a seguito di visita di revisione del 25.11.2021, la sospensione del beneficio, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 3599/22), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta una integrazione peritale, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 29.12.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 23.1.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 08.02.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non
2 commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu avrebbe sottostimato la cardiopatia dilatativa e non avrebbe valutato che il ricorrente è altresì portatore di un defibrillatore pacemaker (cfr. ricorso introduttivo). Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali mediante conferimento dell'incarico ad un diverso ctu specialista in cardiologia. Il consulente, valutata la documentazione e depositata una integrazione peritale, ha concluso (cfr. relazione peritale) ritenendo che il periziando sia affetto dalle seguenti patologie: “Cardiomiopatia dilatativa post ischemica con insufficienza cardiaca grave;
pregresso impianto di ICD-PMK per arresto cardiaco aritmico intraoperatorio”. Ha, così, valutato le patologie: “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II classe NYHA)”: codice 6442, pagina 69 invalidità dal 41% al 50% - “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III classe NYHA)”: codice 6443, pagina 69 invalidità dal 71% all'80% - “CARDIOPATIA CON APPLICAZIONE DI
[...]
”: Controparte_2 codice 9202, pagina 70 invalidità dal 21% al 30%”.
Ha pertanto concluso “considerato l'esito dell'esame clinico eseguito, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e di quella acquisita nel corso delle operazioni peritali, viste le tabelle per il calcolo dell'invalidità secondo la formula “a scalare” di Balthazard per minorazioni multiple, allegata al S. O. della GU del 26/02/1992, visti anche i principali Barèmes di riferimento medico legale e le linee guida valutative proposte dall' nel 2012, per tutto quanto sopra riportato e descritto, CP_3
a nostro parere, è da considerarsi, INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% a decorrere da maggio 2022, epoca in cui viene documentata una FEVS inferiore al 30% (certificazione in atti)”. Il quadro morboso accertato determina una invalidità pari al 75% (SETTANTACINQUE PER CENTO) con decorrenza dalla domanda amministrativa. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito
3 sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che CP_3
l'istante è invalida al 75% da maggio 2022. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso in una data antecedente al deposito del ricorso, ma successiva rispetto alla visita di revisione, le spese di lite si compensano per metà mentre la restante parte segue la soccombenza a carico dell' CP_3
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_3
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara Parte_1
invalido al 75% da maggio 2022;
[...]
b) dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e pone a carico dell' la restante parte, che liquida in complessivi euro € 1.700,00, oltre Iva e cpa come CP_3 per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_3
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 1.10.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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1 TRA
, nato a [...], il [...] Parte_1
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Soriano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Renella n. 32 E
, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, E. Capasso, D. Catalano, I. De Benedictis e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato telematicamente in data 08.2.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere percettore dal dicembre 2019 dell'assegno mensile di assistenza e di aver ricevuto ,a seguito di visita di revisione del 25.11.2021, la sospensione del beneficio, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 3599/22), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta una integrazione peritale, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 29.12.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 23.1.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 08.02.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non
2 commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu avrebbe sottostimato la cardiopatia dilatativa e non avrebbe valutato che il ricorrente è altresì portatore di un defibrillatore pacemaker (cfr. ricorso introduttivo). Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali mediante conferimento dell'incarico ad un diverso ctu specialista in cardiologia. Il consulente, valutata la documentazione e depositata una integrazione peritale, ha concluso (cfr. relazione peritale) ritenendo che il periziando sia affetto dalle seguenti patologie: “Cardiomiopatia dilatativa post ischemica con insufficienza cardiaca grave;
pregresso impianto di ICD-PMK per arresto cardiaco aritmico intraoperatorio”. Ha, così, valutato le patologie: “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II classe NYHA)”: codice 6442, pagina 69 invalidità dal 41% al 50% - “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III classe NYHA)”: codice 6443, pagina 69 invalidità dal 71% all'80% - “CARDIOPATIA CON APPLICAZIONE DI
[...]
”: Controparte_2 codice 9202, pagina 70 invalidità dal 21% al 30%”.
Ha pertanto concluso “considerato l'esito dell'esame clinico eseguito, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e di quella acquisita nel corso delle operazioni peritali, viste le tabelle per il calcolo dell'invalidità secondo la formula “a scalare” di Balthazard per minorazioni multiple, allegata al S. O. della GU del 26/02/1992, visti anche i principali Barèmes di riferimento medico legale e le linee guida valutative proposte dall' nel 2012, per tutto quanto sopra riportato e descritto, CP_3
a nostro parere, è da considerarsi, INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% a decorrere da maggio 2022, epoca in cui viene documentata una FEVS inferiore al 30% (certificazione in atti)”. Il quadro morboso accertato determina una invalidità pari al 75% (SETTANTACINQUE PER CENTO) con decorrenza dalla domanda amministrativa. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito
3 sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che CP_3
l'istante è invalida al 75% da maggio 2022. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso in una data antecedente al deposito del ricorso, ma successiva rispetto alla visita di revisione, le spese di lite si compensano per metà mentre la restante parte segue la soccombenza a carico dell' CP_3
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_3
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara Parte_1
invalido al 75% da maggio 2022;
[...]
b) dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e pone a carico dell' la restante parte, che liquida in complessivi euro € 1.700,00, oltre Iva e cpa come CP_3 per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_3
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 1.10.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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