Ordinanza cautelare 7 settembre 2023
Sentenza 4 giugno 2025
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- 1. Corte di giustizia UE, terza sezione, sentenza 20 giugno 2024https://www.eius.it/articoli/
«Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 82 - Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento dei dati effettuato in violazione di tale regolamento - Nozione di "danno immateriale" - Risarcimento a carattere punitivo o a titolo meramente compensativo e satisfattivo - Risarcimento minimo o simbolico - Furto di dati personali conservati in un'applicazione di "trading" - Furto o usurpazione d'identità». Nelle cause riunite C-182/22 e C-189/22, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Amtsgericht München …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- in proprio e n.q. di Amministratore Unico della società -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emessa ex artt. 84 bis e 91 D.lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Reggio Calabria, notificata, a mezzo pec, il -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente, in proprio e quale amministratore unico della -OMISSIS-, avente sede legale a Reggio Calabria, -OMISSIS- ed esercente prevalentemente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ha chiesto l’annullamento dell’informazione antimafia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui, viste la nota del Comando provinciale GdF n.-OMISSIS-, le note della Questura n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- nonché la nota n. -OMISSIS- datata -OMISSIS- del Comando provinciale Carabinieri (quest’ultima relativa alla società -OMISSIS-), il Prefetto di Reggio Calabria, su richiesta del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, previo contraddittorio, ha espresso, a suo carico, una valutazione interdittiva.
2. Tale interdittiva risulta motivata sulla scorta di plurime circostanze di fatto, ritenute complessivamente indiziarie della circostanza che l’odierna società ricorrente, amministrata dalla sig.ra-OMISSIS-, sia stata costituita, in data 4/6/2021, al fine di eludere le valutazioni di cui all’informativa antimafia del 12/8/2020, adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti della società-OMISSIS-, la cui legittimità è stata conferma da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- (il cui appello è stato recentemente oggetto di rinuncia, giusta sentenza del Consiglio di Stato del -OMISSIS-).
3. Il quadro indiziario, conclusivamente indicativo della permeabilità della società istante da parte della cosca -OMISSIS-, operante nel cd. -OMISSIS- di Reggio Calabria, -OMISSIS- di -OMISSIS-, nella quale orbiterebbero il marito ed i parenti stretti di quest’ultimo, è composto nei termini appresso descritti.
La sig.ra-OMISSIS- risulta aver percepito dal 1/1/1998 al 31/12/2021, in modo continuativo, una retribuzione o reddito per lavoro agricolo giornaliero, oltre ad essere amministratrice unica e socia al 90% della " -OMISSIS- ", attiva nel commercio all'ingrosso di articoli di abbigliamento e accessori moda, ovvero un settore del tutto dissimile da quello (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) in cui operano sia la -OMISSIS-, dalla stessa amministrata, che la -OMISSIS-
La società odierna ricorrente ha la medesima sede legale (Reggio Calabria, -OMISSIS-) dell’interdetta -OMISSIS-, quest’ultima riconducibile:
a) al marito convivente della predetta sig.ra-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-:
- socio al 20% della -OMISSIS-, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G. nonché alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., relativo sequestro e successiva confisca di beni; annoverante plurimi e significativi pregiudizi per corruzione, atti contrari ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, associazione di tipo mafioso, estorsione, truffa, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, detenzione abusiva di armi ed altro;
- controllato con soggetti, meglio specificati nelle informative di Polizia, gravati da pregiudizi penali, alcuni dei quali appartenenti al proprio contesto familiare d’origine, gravemente compromesso. In particolare, il defunto padre,-OMISSIS- -OMISSIS-, risulta essere stato, tra le altre cose, condannato in via definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso. Anche i germani - tra cui il fratello-OMISSIS- (unitamente alla moglie, sig.ra -OMISSIS- e parenti di quest’ultima), - lo zio acquisito, e plurimi cugini del predetto -OMISSIS- -OMISSIS-, analiticamente identificati in sede di interdittiva, risultano avere gravi pregiudizi/precedenti specifici per reati significativi in tema di prevenzione antimafia. In particolare, i germani-OMISSIS-, -OMISSIS- risultano coinvolti nell'operazione c.d. "-OMISSIS-" condotta dal Comando provinciale Carabinieri e coordinata dalla D.D.A. di Reggio Calabria, tendente a dimostrare come il clan "-OMISSIS-" operasse la diretta gestione degli appalti nel settore dei rifiuti, riuscendo ad infiltrarsi negli appalti pubblici tramite proprie aziende e imprese vincitrici di gare i cui proventi erano stati distribuiti con il "vertice" criminale della città;
b) al figlio,-OMISSIS- -OMISSIS-, socio all’80%, il quale presta attività lavorativa presso la -OMISSIS-
La stessa sig.ra -OMISSIS- è stata “terza interessata” nella procedura di sequestro beni emessa a carico del marito-OMISSIS-OMISSIS- e del cognato-OMISSIS- -OMISSIS-.
4. Il ricorso risulta affidato alle seguenti censure le quali, pur non essendo articolate in specifici “motivi di diritto”, in violazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a., sono pur sempre riassumibili nei termini appresso sintetizzati.
4.1 La prognosi di permeabilità mafiosa espressa dall’amministrazione prefettizia sarebbe manifestamente illogica ed irragionevole, oltre che carente dal punto di vista istruttorio e motivazionale.
I dati istruttori coinciderebbero, esclusivamente, con l’asintomatico vincolo parentale intercorrente tra la ricorrente, sig.ra-OMISSIS-, ed il relativo marito - i cui pregiudizi penali sarebbero risalenti nel tempo e, comunque, si sono conclusi favorevolmente, giusta sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria datata -OMISSIS-, di assoluzione per non aver commesso il fatto - nonché, più in generale, con la famiglia d’origine dello stesso, in assenza di ulteriori elementi di frequentazione/cointeressenza economico-patrimoniale-lavorativa con soggetti pregiudicati, potenzialmente veicolanti tentativi di infiltrazione mafiosa.
La sig.ra-OMISSIS- avrebbe costituito la-OMISSIS- - attiva nel settore dell’edilizia nell’ambito del quale avrebbe operato il rispettivo padre, sig. -OMISSIS-OMISSIS- - non già per eludere gli effetti dell’interdittiva antimafia adottata nei confronti della -OMISSIS-, quanto piuttosto per asICurare alla propria famiglia una fonte di reddito.
4.2 La Prefettura non avrebbe valutato la possibilità di applicare le diverse misure, più attenuate rispetto all’informativa interdittiva, previste dall’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 14/2014. Eppure, diversi sarebbero stati gli spunti, anche istruttori, forniti dalla-OMISSIS-, la quale ha avanzato richiesta di essere sottoposta a controllo amministrativo ex art 94 bis D.lgs. n. 159/2011.
Quanto ai controlli addebitati al marito della ricorrente, non meglio specificati dal punto di vista spazio-temporale, si tratterebbe di contatti resi inevitabili dal ristretto ambito territoriale e dal contesto culturale tipico dell’area in questione, che renderebbe pressoché inevitabile l’instaurazione di conoscenze e rapporti tra concittadini, soprattutto se alimentati da convergenze di interessi professionali e commerciali, tali da non assurgere alla consistenza di una vera e propria frequentazione. Pertanto, l’incontro con soggetti legati all’ambiente criminoso non risponderebbe all’esigenza dell’imprenditore di condividerne le “logiche” o di voler partecipare ai “benefici” che da tale contiguità discendono, ma semplicemente per esigenze legate al territorio.
5. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria, inizialmente costituitisi con memoria di mera forma, corredata da corposa documentazione, hanno nel prosieguo resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
6. Con ordinanza n.-OMISSIS-, non appellata, il Collegio ha rigettato la misura cautelare, stante l’insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora .
7. In occasione della pubblica udienza del 16 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
9. L’apprezzamento dell’infondatezza di tutte le censure poste a base del gravame passa dalla preliminare considerazione secondo cui, per come evincibile dall’articolato normativo di cui agli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011, l’informativa antimafia si traduce in una valutazione altamente discrezionale, operata dal Prefetto, circa la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’imprenditore, esercente l’impresa tanto in forma individuale quanto in forma societaria, desumibile non soltanto dall’analisi della situazione “personale” di chi svolge l’attività – nella specie scevra da mende - ma anche dal coacervo degli elementi istruttori acquisiti i quali, complessivamente e non anche atomisticamente considerati, appaiono idonei a supportare la valutazione di permeabilità a condizionamenti, anche soltanto passiva, da parte della criminalità organizzata.
Si tratta di una misura preventiva, volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all'azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso e, come tale, prescinde dalla dimostrazione, da parte della Prefettura, di una effettiva e concreta interferenza della ET nell’attività dell’impresa interdetta.
10. Ne consegue, ai fini della legittimità dell’interdittiva, la necessità di un quadro indiziario idoneo a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un eventuale condizionamento mafioso, non richiedendosi la prova di un fatto concreto, quale l’esistenza di una effettiva ed attuale cointeressenza economica dell’associazione mafiosa nell’attività di impresa, ma soltanto la presenza di una serie di riscontri sintomatici, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento/condizionamento, anche soggiacente, da parte della criminalità organizzata.
Di tale valutazione discrezionale il Prefetto è tenuto a dare conto mediante la predisposizione, anche per relationem agli atti istruttori, di un congruo impianto motivazionale, necessario alla verifica giurisdizionale circa la non manifesta illogicità e ragionevolezza della valutazione inferenziale dallo stesso operata.
Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento, anche della giurisprudenza di secondo grado, secondo cui « In sede di impugnazione di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull'esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio » (così Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n. 6740; v. anche Cons. Stato sez. III, 14 luglio 2020 n. 4548; tra le più recenti n. 193 e 4206 del 2024).
11. Quanto ai cd. vincoli parentali, la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, è univoca nell’affermare che gli stessi possono supportare il giudizio prognostico circa l’eventualità di un tentativo di infiltrazione mafiosa, anche di natura soggiacente, a carico dell’impresa, a condizione – come chiarito dalla Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 – che il vincolo, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, in chiave indiziaria, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa clanica (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia o da soggetto vicino alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13/07/2023, n. 615; 08/11/2021, n. 863; Cons. Stato, sez. III, 29.05.2023, n. 5227; 19.12.2018 n.715; 17.02.2018, n. 820).
12. Tenuto conto dei principi sopra esposti, il giudizio prognostico posto a base dell’interdittiva antimafia, oggetto di gravame, risulta immune dai prospettati vizi di legittimità.
Tale giudizio risulta, infatti, supportato da specifiche e puntuali circostanze di fatto le quali, complessivamente considerate, sono logicamente e ragionevolmente sintomatiche della condizionabilità dell’impresa ricorrente da parte della criminalità organizzata operante nel territorio del cd. -OMISSIS-, avuto specifico riguardo alla cosca di ET -OMISSIS- .
13. Depone nel senso dell’attendibilità della prognosi di infiltrazione mafiosa formulata dalla Prefettura di Reggio Calabria proprio la ricostruzione della storia professionale della ricorrente, sig.ra-OMISSIS-, nata in [...] -OMISSIS-.
Fino al 4.06.2021 - epoca di costituzione della-OMISSIS-, attiva anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni (tra cui il Comune di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, richiedenti la certificazione antimafia) - e, dunque, fino all’età di 45 anni, la sig.ra-OMISSIS- non risulta essersi mai occupata di imprenditoria nel settore dell’edilizia, avendo piuttosto svolto, per come dalla stessa non contestato, l’attività di bracciante agricola nonché l’attività di commercio all'ingrosso di articoli di abbigliamento e accessori moda, tramite la-OMISSIS-, di cui è amministratrice unica e socia al 90%.
Tale inesperienza nell’attenzionato settore di operatività dell’impresa interdetta – ragionevolmente non colmabile, specie in un territorio peculiare quale di interesse, dal riferito esercizio di siffatta attività da parte del padre, sig. -OMISSIS-OMISSIS- - trova del resto conferma nelle dichiarazioni rese dalla sig.ra-OMISSIS- in sede endo-procedimentale.
Quest’ultima ha, infatti, riferito “ di occuparsi, in via principale, per la parte contabile e amministrativa, e anche all'occorrenza della visione dei cantieri, di reperirei materiali necessari all'esecuzione dei lavori ed in genere dell'eventuale conferimento incarico a terzi. Diversamente, il proprio figlio,-OMISSIS-OMISSIS-, si occupa dei cantieri, e avendone, le competenze specifiche, gestisce la parte della partecipazione, attraverso il canale MEPA, delle gare per l'esecuzione dei lavori pubblici ”.
14. Deve, dunque, ritenersi non manifestamente illogica ed irragionevole la valutazione interdittiva sottesa al provvedimento impugnato, coincidente con la considerazione secondo cui la società odierna ricorrente, costituita dalla sig.ra-OMISSIS- soltanto in data 4.06.2021, replichi quelle stesse condizioni di influenzabilità da parte della cosca -OMISSIS- che, in data 12.08.2020, avevano indotto la Prefettura di Reggio Calabria ad interdire la società -OMISSIS-, gestita dal marito e dal figlio.
14.1 Milita, in tal senso, innanzitutto l’estraneità, fino al 4.06.2021, dell’amministratore unico della-OMISSIS- al settore dell’attività edilizia, così da determinarsi al“ l'eventuale conferimento incarico a terzi ”, oltre che l’impiego del figlio -OMISSIS-, già socio dell’interdetta -OMISSIS-.
14.2 A ciò si aggiungano i plurimi e significativi pregiudizi/precedenti in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso a carico del marito convivente della sig.ra-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e, più in generale, dell’intera famiglia di origine di quest’ultimo.
Se è vero è che il predetto sig. -OMISSIS- è stato assolto nell’ambito del procedimento penale denominato operazione “-OMISSIS-”, per come del resto precisato nelle informative di polizia richiamate per relationem dal Prefetto, è altrettanto vero che lo stesso, per come evincibile dalla nota del Comando provinciale GdF n.-OMISSIS-, nell'ambito del procedimento di prevenzione nr. -OMISSIS- Reg. Mis. Prev. (operazione convenzionalmente denominata " -OMISSIS- "), con il Decreto nr.-OMISSIS- Provv., emesso, in data 6.11.2009, confermato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato sottoposto alle misure di prevenzione personali e patrimoniali appresso indicate:
- Sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, nella misura di anni tre;
- il sequestro e la confisca dei beni allo stesso riconducibili in ragione, rispettivamente, della riscontrata " pericolosità sociale qualificata" e della evidente "sproporzione tra redditi leciti e patrimonio comunque posseduto ".
Trattasi, in buona sostanza, di un individuo che, a prescindere dagli esiti assolutori rivendicati da parte ricorrente, risulta comunque gravemente controindicato, ai fini della prevenzione antimafia. Tale circostanza risulta corroborata dai significativi, per condizioni di tempo e di luogo, e dettagliati contatti registrati nel tempo dalle Forze dell’ordine non soltanto con parenti, anch’essi gravemente pregiudicati/controindicati per reati associativi di stampo mafioso, ma anche con soggetti estranei al proprio nucleo familiare d’origine (cfr. nota della Questura n. -OMISSIS-).
Le convergenze di interessi professionali e commerciali di un imprenditore e della ristretta cerchia dei relativi familiari – specie allorquando si aspira ad avere rapporti contrattuali con la p.a. – con soggetti pregiudicati/controindicati non possono ritenersi, per come preteso da parte ricorrente, alla stregua di una evenienza ineluttabile, in ragione del contesto territoriale di riferimento, assurgendo, piuttosto, in maniera logica e ragionevole, ad indice sintomatico di una familiarità con ambienti criminali che legittima l’esercizio del potere interdittivo in contestazione, quale strumento di tutela avanzata nei confronti della criminalità organizzata.
15. US IC TA , sfugge ai motivi di gravame, ICcome supportata da elementi indiziari tutt’altro che evanescenti, la valutazione prognostica della Prefettura, secondo cui, la peculiare attività imprenditoriale della-OMISSIS-, recentemente avviata senza alcuna preparazione specifica da parte della ricorrente, è suscettibile di tentativi di infiltrazione mafiosa, di fatto veicolati dal marito convivente della stessa e dagli stretti parenti di quest’ultimo, gravemente pregiudicati/controindicati anche per reati associativi.
Tenuto conto del contesto socio-economico di riferimento e del ruolo cardine assunto dai legami familiari nell’archetipo della cosca di ET , l’inesperienza della ricorrente nel settore dell’impresa oggetto dell’interdittiva in esame – identico a quello in cui opera già la società “di famiglia”, illo tempore interdetta ed avente la medesima sede legale - aggrava, a ben vedere, la sintomaticità in malam partem delle relazioni parentali analiticamente descritte in sede di interdittiva.
16. Parimenti infondata è la censura secondo cui la Prefettura di Reggio Calabria non avrebbe valutato l’applicabilità delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014. Ed invero tali misure, la cui applicazione è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte del Prefetto, si applicano esclusivamente nei casi, non ricorrenti nella fattispecie in esame, in un cui sussista l'urgente necessità di asICurare il completamento dell'esecuzione di un contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 01/12/2020, n. 5690).
16.1 Quanto, infine, all’alternativa misura amministrativa di prevenzione collaborativa, applicabile, ai sensi dell’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, in caso di agevolazione occasionale, a differenza di quanto asserito in ricorso, la Prefettura di Reggio Calabria ha analiticamente indicato le ragioni secondo cui ha ritenuto di non poterla applicare, ma siffatte ragioni sono rimaste inoppugnate.
17. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fiIChe e giuridiche citate in sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.