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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Daniela Linarello ha pronunziato all'udienza del 21.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2671 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 tra
, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata in atti dall'Avv.Francesco Parte_1
Cortellaro ricorrente
contro
- in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per
Notar Dott. dagli Avv.ti Silvia Parisi e F. Muscari Tomaioli ed elettivamente Persona_1
domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.1.2022, la nominata in epigrafe adiva il Tribunale di Lamezia
Terme avverso l'AVA , notificato il 28/12/2021, con cui l di CodiceFiscale_1 CP_1
Catanzaro avvisava la ricorrente di avere proceduto al controllo delle prestazioni lavorative 2200
DSAGR n. 2018773714319 e di avere rilevato il pagamento di somme indebite per l'ammontare di
€. 1.514,83 riferito all'anno 2017;
- la ricorrente deduceva che dal 15/03/2017 al 31/12/2017 aveva regolarmente svolto le mansioni di bracciante agricola per 102 giornate lavorative alle dipendenze di , Persona_2
per cui la pretesa di refusione della Ds pagata sarebbe ingiusta e non dovuta- Il ricorso era iscritto al numero di RG Tribunale di Lamezia Terme 47/2022; il giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme veniva definito con ordinanza del 04 novembre 2023, con la quale il GDL adito dichiarava la propria incompetenza territoriale, rimettendo le parti dinanzi al
Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro;
con successivo ricorso in riassunzione depositato il 20/11/2023 parte ricorrente riassumeva il giudizio definito dal Tribunale di Lamezia
Terme, reiterando le difese e le domande rassegnate nel giudizio riassunto. Si costituiva nel presente
CP_ giudizio l' nei verbali di causa e, in particolare, nella memoria di costituzione, nonché alla documentazione già prodotta dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme e alle richieste istruttorie avanzate. In particolare, insisteva sull'eccepita intervenuta decadenza di cui all'art. 22 del d.l.
3.2.1970 n. 7, convertito nella l. 11.3.1970 n. 83.
La causa veniva istruita documentalmente e discussa e decisa all'udienza del 21 gennaio 2025 con note a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente risulta fondata l'eccezione di decadenza proposta dall' in CP_1
CP_ considerazione del fatto che dalla documentazione prodotta dall' sin dalla sua costituzione in giudizio, da cui emerge che parte ricorrente risulta cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli del
Comune di Catanzaro per il 2017 con il II elenco trimestrale 2019, pubblicato il 16/9/2019.
Come sancito dalla giurisprudenza, Cass. n° 6229/19: in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970).
Parte ricorrente risulta cancellata dall'elenco dei braccianti agricoli del Comune CP_2
per il 2017 con il II elenco trimestrale 2019, pubblicato il 16/9/2019 (v. all. 8.1), e nonostante ciò, non risulta abbia provveduto ad impugnare detta cancellazione nei termini di Legge di 120 giorni, con consequenziale decadenza. Ed infatti, l'art. 22 del d.l.
3.2.1970 n. 7, convertito nella l. 11.3.1970
n. 83, prevede che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono Pt_2
proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.” Ancora, al Regio Decreto 24 settembre 1940, n.1949, in materia di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nella versione vigente al tempo dell'avvenuta cancellazione, dopo l'articolo 12 è stato inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto CP_1
legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet CP_1
entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso". CP_1
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1
pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, CP_1
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ...”. Pertanto, a decorrere dal 1/1/2011 e per il periodo qui di interesse (anno 2017), gli elenchi nominativi – anche di variazione - sono pubblicati sul sito istituzionale dell' con valore di notifica, a tutti gli effetti, ai lavoratori CP_1
interessati.
Ciò posto, il mancato rispetto del termine di 120 gg. per la proposizione dell'azione avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comporta la decadenza di natura sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato che parte ricorrente ha avuto conoscenza legale della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 a seguito della pubblicazione del 16/9/2019 (v. all.
8.1parte resistente ) sul sito dell'Istituto del secondo elenco nominativo CP_1
trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Catanzaro (v. all. 8 ); pubblicazione con valore di notifica ai sensi dell'art. 12 bis del regio decreto 24 CP_1
settembre 1940, n. 1949. Ed ancora, la ricorrente ha avuto comunque conoscenza dell'avvenuta cancellazione per l'anno 2017, il 21 gennaio 2020 (cfr. nota a/r in atti – all. 10 e 10.1 ), quando CP_1 CP_ l' le notificava la reiezione della domanda di ds agricola per il relativo anno perché “non iscritto negli elenchi agricoli”.
In mancanza di tempestivo gravame amministrativo ex art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 da esperirsi entro 30 giorni decorrenti dalla predetta conoscenza della cancellazione/non iscrizione negli elenchi agricoli, si è avuta la definizione del procedimento amministrativo contenzioso di che trattasi.
Pertanto, è con lo spirare del predetto termine di 30 gg. dalla conoscenza che è iniziato a decorrere per la ricorrente il termine decadenziale di 120 gg. per l'azione giudiziaria di cui all'art. 22 D.L. n.
7/1970 (cfr. Cass. 4261/2007). Termine di decadenza all'evidenza non rispettato, attesa l'avvenuta introduzione del presente giudizio solo in data 21/01/2022. Pertanto, controparte è decaduta da qualsiasi domanda di reiscrizione negli elenchi formulata in ricorso ed ai conseguenti benefici previdenziali presupponenti l'iscrizione negli elenchi agricoli 2017. La mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2017, quale presupposto di legge per fruire dell'indennità di causa, non più emendabile stante l'intervenuta decadenza sostanziale dalla relativa azione, esclude radicalmente il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola anno 2017 nonché a tutte le altre indennità e benefici previdenziali presupponenti l'iscrizione negli elenchi nominativi degli OTD in agricoltura: (Corte Appello Catanzaro sent. n.1221/2023).
Pertanto l'odierna domanda giudiziale risulta tardivamente proposta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• Dichiara il ricorso inammissibile
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida CP_1 in €.1800,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catanzaro 21 gennaio 2025
Il Giudice onorario di pace
Dott.ssa Daniela Linarello
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Daniela Linarello ha pronunziato all'udienza del 21.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2671 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 tra
, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata in atti dall'Avv.Francesco Parte_1
Cortellaro ricorrente
contro
- in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per
Notar Dott. dagli Avv.ti Silvia Parisi e F. Muscari Tomaioli ed elettivamente Persona_1
domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.1.2022, la nominata in epigrafe adiva il Tribunale di Lamezia
Terme avverso l'AVA , notificato il 28/12/2021, con cui l di CodiceFiscale_1 CP_1
Catanzaro avvisava la ricorrente di avere proceduto al controllo delle prestazioni lavorative 2200
DSAGR n. 2018773714319 e di avere rilevato il pagamento di somme indebite per l'ammontare di
€. 1.514,83 riferito all'anno 2017;
- la ricorrente deduceva che dal 15/03/2017 al 31/12/2017 aveva regolarmente svolto le mansioni di bracciante agricola per 102 giornate lavorative alle dipendenze di , Persona_2
per cui la pretesa di refusione della Ds pagata sarebbe ingiusta e non dovuta- Il ricorso era iscritto al numero di RG Tribunale di Lamezia Terme 47/2022; il giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme veniva definito con ordinanza del 04 novembre 2023, con la quale il GDL adito dichiarava la propria incompetenza territoriale, rimettendo le parti dinanzi al
Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro;
con successivo ricorso in riassunzione depositato il 20/11/2023 parte ricorrente riassumeva il giudizio definito dal Tribunale di Lamezia
Terme, reiterando le difese e le domande rassegnate nel giudizio riassunto. Si costituiva nel presente
CP_ giudizio l' nei verbali di causa e, in particolare, nella memoria di costituzione, nonché alla documentazione già prodotta dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme e alle richieste istruttorie avanzate. In particolare, insisteva sull'eccepita intervenuta decadenza di cui all'art. 22 del d.l.
3.2.1970 n. 7, convertito nella l. 11.3.1970 n. 83.
La causa veniva istruita documentalmente e discussa e decisa all'udienza del 21 gennaio 2025 con note a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente risulta fondata l'eccezione di decadenza proposta dall' in CP_1
CP_ considerazione del fatto che dalla documentazione prodotta dall' sin dalla sua costituzione in giudizio, da cui emerge che parte ricorrente risulta cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli del
Comune di Catanzaro per il 2017 con il II elenco trimestrale 2019, pubblicato il 16/9/2019.
Come sancito dalla giurisprudenza, Cass. n° 6229/19: in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970).
Parte ricorrente risulta cancellata dall'elenco dei braccianti agricoli del Comune CP_2
per il 2017 con il II elenco trimestrale 2019, pubblicato il 16/9/2019 (v. all. 8.1), e nonostante ciò, non risulta abbia provveduto ad impugnare detta cancellazione nei termini di Legge di 120 giorni, con consequenziale decadenza. Ed infatti, l'art. 22 del d.l.
3.2.1970 n. 7, convertito nella l. 11.3.1970
n. 83, prevede che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993: “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono Pt_2
proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.” Ancora, al Regio Decreto 24 settembre 1940, n.1949, in materia di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nella versione vigente al tempo dell'avvenuta cancellazione, dopo l'articolo 12 è stato inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto CP_1
legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet CP_1
entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso". CP_1
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1
pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, CP_1
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ...”. Pertanto, a decorrere dal 1/1/2011 e per il periodo qui di interesse (anno 2017), gli elenchi nominativi – anche di variazione - sono pubblicati sul sito istituzionale dell' con valore di notifica, a tutti gli effetti, ai lavoratori CP_1
interessati.
Ciò posto, il mancato rispetto del termine di 120 gg. per la proposizione dell'azione avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comporta la decadenza di natura sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato che parte ricorrente ha avuto conoscenza legale della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 a seguito della pubblicazione del 16/9/2019 (v. all.
8.1parte resistente ) sul sito dell'Istituto del secondo elenco nominativo CP_1
trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Catanzaro (v. all. 8 ); pubblicazione con valore di notifica ai sensi dell'art. 12 bis del regio decreto 24 CP_1
settembre 1940, n. 1949. Ed ancora, la ricorrente ha avuto comunque conoscenza dell'avvenuta cancellazione per l'anno 2017, il 21 gennaio 2020 (cfr. nota a/r in atti – all. 10 e 10.1 ), quando CP_1 CP_ l' le notificava la reiezione della domanda di ds agricola per il relativo anno perché “non iscritto negli elenchi agricoli”.
In mancanza di tempestivo gravame amministrativo ex art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 da esperirsi entro 30 giorni decorrenti dalla predetta conoscenza della cancellazione/non iscrizione negli elenchi agricoli, si è avuta la definizione del procedimento amministrativo contenzioso di che trattasi.
Pertanto, è con lo spirare del predetto termine di 30 gg. dalla conoscenza che è iniziato a decorrere per la ricorrente il termine decadenziale di 120 gg. per l'azione giudiziaria di cui all'art. 22 D.L. n.
7/1970 (cfr. Cass. 4261/2007). Termine di decadenza all'evidenza non rispettato, attesa l'avvenuta introduzione del presente giudizio solo in data 21/01/2022. Pertanto, controparte è decaduta da qualsiasi domanda di reiscrizione negli elenchi formulata in ricorso ed ai conseguenti benefici previdenziali presupponenti l'iscrizione negli elenchi agricoli 2017. La mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2017, quale presupposto di legge per fruire dell'indennità di causa, non più emendabile stante l'intervenuta decadenza sostanziale dalla relativa azione, esclude radicalmente il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola anno 2017 nonché a tutte le altre indennità e benefici previdenziali presupponenti l'iscrizione negli elenchi nominativi degli OTD in agricoltura: (Corte Appello Catanzaro sent. n.1221/2023).
Pertanto l'odierna domanda giudiziale risulta tardivamente proposta
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• Dichiara il ricorso inammissibile
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida CP_1 in €.1800,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catanzaro 21 gennaio 2025
Il Giudice onorario di pace
Dott.ssa Daniela Linarello