Art. 27.
Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 24 e 26 e' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria.
Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da, contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinera', con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.
Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 24 e 26 e' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria.
Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da, contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinera', con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.
Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.