Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4487/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Scarola;
Parte_1 C.F._1
-attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice, (C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Spreafico;
-convenuta opposta–
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_3 C.F._2
Panarese;
- terzo chiamato-
Conclusioni:
Per l'attrice opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Como, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente opposizione,
- DICHIARARE la prescrizione - ex artt. 2934, 2953 cod. civ. - del diritto posto a fondamento del precetto essendo ormai ampiamente trascorso il termine decennale per l'esercizio dello stesso;
- PRESO ATTO che il contratto di fideiussione in oggetto è conforme allo schema predisposto dall'ABI e, come tale, redatto in violazione alla legge, in particolare n. 287/1990 dal momento che infatti contiene - agli artt. 2, 6, 8 - tutte e tre le clausole ABI (“di reviviscenza”, “di rinuncia ai termini” e “di sopravvivenza”);
- PRESO ATTO che, infatti, la Banca d'Italia, con Provvedimento n. 55 del 02.05.2005, ha dichiarato tali clausole contrarie alla disciplina antitrust,
- DICHIARARE per conseguenza la nullità di tali clausole e del contratto in oggetto, totalmente o parzialmente;
- DICHIARARE, inoltre, la mancanza dell'elemento essenziale costituito dalla “causa” relativa al contratto di fideiussione, per i motivi in narrativa, e la conseguente nullità di tale contratto;
- DICHIARARE, quindi, l'IMPROCEDIBILITA' del procedimento esecutivo odierno;
DICHIARARE, ex art. 1957 cod. civ., l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per non aver parte convenuta agito, nelle more, nei confronti del debitore principale nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- CONDANNARE, per i motivi di cui in narrativa, il Sig. a manlevare e tenere indenne la Sig.a CP_3 nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice decidesse di accogliere, anche parzialmente, la Parte_1 domanda dell'odierna parte convenuta;
- CONDANNARE in solido gli odierni precettanti e Controparte_4 [...] nonché il Sig. , ciascuno per le proprie responsabilità, al risarcimento dei Controparte_2 CP_3 danni subiti dall'attrice, anche ex art. 96 cpc, così come meglio esposto nella parte narrativa del presente atto e negli atti di causa, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, iva, cpa. e con distrazione allo scrivente Legale ex art. 93 c.p.c., in particolare dalla fase istruttoria in avanti non avendoli percepiti dalla Sig.a Pt_1 Chiedesi l'ammissione di prova contraria sui capitoli di controparte nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, nonché sui propri capitoli di prova coi testi di controparte.”
***
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.”
***
Per il terzo chiamato:
VOGLIA il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, applicata ogni e qualsivoglia norma processuale e sostanziale ricorrente nel caso, ove anche non invocata dalle parti, così giudicare IN PRINCIPALITÀ, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di chiamata in causa del terzo, in quanto irritualmente dedotta in violazione del disposto di cui all'art. 269 III comma c.p.c., e conseguentemente, previa revoca dell'ordinanza 23/2/2022 di autorizzazione alla chiamata in causa suddetta, disporre l'estromissione del terzo chiamato, Sig. , dal giudizio;
CP_3 SEMPRE IN PRINCIPALITÀ, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione del terzo in quanto irrituale la suddetta chiamata per violazione del disposto di cui all'art. 269 IV comma c.p.c., e conseguentemente disporre l'estromissione del terzo chiamato, Sig. , dal giudizio, CP_3 con consequenziale cancellazione della causa dal ruolo, quantomeno in parte qua;
NEL MERITO ed IN OGNI CASO, rigettare la domanda (gradata) di regresso e manleva formulata in atti dall'attrice, Sig.ra nei confronti del Sig. , in quanto infondata ed irrituale, Pt_1 CP_3 oltre che non provata. IN VIA ISTRUTTORIA, richiamate le istanze istruttorie di prova orale, per interpello e testi, già formulate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. datata 18/11/2022; IN OGNI CASO, condannare l'attrice opponente, alla rifusione delle spese ed oneri Parte_1 di lite, come in appresso quantificande, con distrazione di onorari e spese (ex art 93 c.p.c.) in favore dello scrivente legale, il quale si dichiara antistatario e dichiara di non avere ricevuto acconti di sorta, né per onorari né per spese;
sempre IN OGNI CASO, visto l'art. 89 c.p.c., disporre la cancellazione dell'aggettivo
“VERGOGNOSE” posto a pag. 2 delle “note d'udienza” in data 18/9/2022 di parte attrice, condannando la stessa, in sentenza, a versare la somma simbolica di €. 100,00 a Controparte_5
(Cod.Fisc. ).
[...] P.IVA_3 § § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto citazione notificato in data 18.11.2021, ha proposto opposizione ex art. 615, Parte_1 co.1 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale Controparte_6
per il tramite della procuratrice le ha intimato il pagamento della
[...] Controparte_2
somma di euro 46.784, 47, oltre tassa di registro, oltre IVA e c.p.a, interessi e spese successive, dovuti in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 196/2011, emesso dal Tribunale di
Como- Sezione distaccata di Cantù in data 01.04.2011, depositato il 02.04.2011, munito di formula esecutiva il 12.04.2011 e notificato all'ingiunta in data 29.04.2011. In particolare, l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito portato dal titolo esecutivo, siccome il suddetto precetto le era stato notificato oltre dieci anni dopo dal momento in cui il decreto ingiuntivo era divenuto non più impugnabile, acquisendo autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale.
Si è costituita in giudizio e, per essa, la Controparte_6
procuratrice contestando i motivi di opposizione proposti, giacché il Controparte_2
termine di prescrizione del credito doveva ritenersi interrotto in forza della intimazione di pagamento inviata in data 12.10.2020 nei confronti di , debitore in solido in forza del medesimo CP_7
titolo, con il quale era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 44.868,18 euro oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza di prima comparizione, l'attrice ha domandato di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo . Il giudice, con provvedimento del CP_8
23.02.2022, ha autorizzato la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269, co. 3 c.p.c., fissando una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c.
Si è costituito in giudizio il terzo chiamato, associandosi in primo luogo alle difese della parte attrice, quanto alla eccezione di prescrizione del credito e rilevando, in particolare, che nella missiva inviata dalla banca in data 12.10.2020 non vi era alcun riferimento al credito portato dal titolo esecutivo, bensì esclusivamente ad alcuni crediti derivanti dai contratti bancari intercorsi tra lo stesso e l'istituto di credito. Il sig. , inoltre, ha eccepito l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle CP_3 domande proposte dall'attrice nei suoi confronti, poiché la stessa non aveva depositato la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165 c.p.c. e, in ogni caso, in quanto non sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 269, secondo comma c.p.c.
2. L'opposizione a precetto è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
Preliminarmente, occorre dare atto che, in data 9.11.2022, la procuratrice dell'attrice ha depositato atto di rinuncia al mandato conferito dalla propria assistita. Il terzo chiamato, pertanto, anche in sede di precisazione delle conclusioni, ha eccepito l'inammissibilità degli atti compiuti dal difensore della sig.ra in seguito alla rinuncia al mandato, avendo perso il potere di compiere gli atti Pt_2 nell'interesse della parte. Sul punto, conviene ribadire che ai sensi dell'art. 85 c.p.c. la revoca e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Ritiene il Tribunale, invero, di applicare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (rinunciante o revocato) lo "ius postulandi" e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore
(Sez. U, Sentenza n. 11303 del 28/10/1995; Sez. L, Sentenza n. 17649 del 28/07/2010). Nel caso di specie, non vi è stata sostituzione del legale rinunciante con altro procuratore, dovendosi ritenere che l'avv. Scarola non abbia perso lo ius postulandi e la rappresentanza legale della sig.ra anche Pt_1
in relazione agli atti del processo successivi posti in essere dopo la rinuncia al mandato.
Ancora preliminarmente, stante le eccezioni del terzo chiamato, conviene precisare che nel caso di chiamata di un terzo in causa il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., deve essere depositata la citazione integrativa, ha natura ordinatoria e se non rispettato non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato (in questi termini, cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 7341 del 12/12/1983). L'interesse poi alla chiamata del terzo, a prescindere dalla fondatezza delle domande proposte contro lo stesso, è sorto in capo all'attrice a seguito della comparsa di costituzione del creditore opposto, giacché come si è anticipato le difese di quest'ultimo si fondano essenzialmente sul rilievo dell'avvenuta interruzione del termine di prescrizione in ragione dell'intimazione di pagamento notificata al sig. , quale debitore solidale. CP_3
L'autorizzazione alla chiamata del terzo, infine, è stata ritualmente proposta dall'attrice nella prima udienza, sostituita con il deposito di note scritte.
3. Tanto chiarito, è possibile esaminare nel merito l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice.
È pacifico che il credito di cui è stato intimato il pagamento a mezzo del precetto opposto derivi del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 196/2011, emesso dal Tribunale di Como- Sezione distaccata di Cantù in data 01.04.2011, depositato il 02.04.2011, munito di formula esecutiva il
12.04.2011 e notificato all'ingiunta in data 29.04.2011. Nessuna delle parti in causa, tuttavia, ha prodotto il suddetto titolo esecutivo nonché il ricorso monitorio. Non è dato sapere, pertanto, in forza di quali rapporti contrattuali intercorsi tra , e il Controparte_6 CP_3 Parte_1
decreto ingiuntivo sia stato ottenuto.
Ciò che non risulta contestato è che il decreto ingiuntivo n. 196/2011, provvisoriamente esecutivo, è stato emesso dal Tribunale di Como- Sezione distaccata di Cantù in data 01.04.2011, depositato il 02.04.2011, munito di formula esecutiva il 12.04.2011 e notificato a in data 29.04.2011. Parte_1
Non è controverso poi che l'ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto è stata pronunciata, altresì, nei confronti di . CP_3
Ebbene, sul punto è necessario ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna (ex multis, da ultimo, Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 4676 del 15/02/2023). Da questo momento, ossia nel caso di specie, dal momento in cui il decreto ha acquistato efficacia di giudicato per la sua mancata tempestiva opposizione, decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.
Nel caso di specie, non è controverso che il suddetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
è stato notificato all'attrice in data 29.04.2011 ed è divenuto inoppugnabile, quindi, in data 9.06.2011, mentre l'atto di precetto opposto è stato notificato solo in data 14.10.2021, ossia dopo il decorso del termine di prescrizione pari a 10 anni di cui all'art. 2953 c.c.
A fronte dell'eccezione di prescrizione del credito portato dal titolo esecutivo, pertanto, era onere del creditore opposto provare l'esistenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Tale onere, nondimeno, non è stato adempiuto.
Sostiene, infatti, la convenuta opposta di aver interrotto la prescrizione del suddetto credito, avendo inviato una intimazione di pagamento al sig. , quale debitore in solido, con lettera CP_3 raccomandata ricevuta in data 12.10.2020. Tale atto, pertanto, avrebbe prodotto l'effetto di interrompere la prescrizione anche nei confronti della odierna attrice, quale condebitrice in solido, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1310 c.c.
Nondimeno, dall'esame della predetta lettera raccomandata si evince soltanto che la banca, per il tramite della sua procuratrice, aveva intimato al sig. di provvedere al pagamento della CP_3
“somma di € 44.868,18 oltre interessi maturati e maturandi, quale credito vantato nei Vs. confronti in relazione alla posizione “a sofferenze” 000000SF009691”, di cui : “€ 4.658,53 quale saldo negativo dell'ex conto corrente n. 073000000020537 oltre interessi al tasso corrispettivo dal
31/12/2012;- € 37.868,22 quale residuo di finanziamento n. 073000000241891 oltre interessi al tasso corrispettivo dal 31/12/2012;- € 2.341,43 per spese legali.”.
È dunque evidente che il suddetto atto non contiene alcun espresso riferimento al credito portato dal decreto ingiuntivo in forza del quale è stato intimato il precetto opposto, bensì ha ad oggetto alcuni crediti derivanti da rapporti contrattuali intercorsi tra la banca ed il sig. (oltre a spese CP_3
legali non meglio definite).
L'atto, quindi, contiene la pretesa di adempimento di crediti che derivano da rapporti diversi rispetto al credito portato dal titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato all'attrice il precetto opposto.
Come tale, l'atto di costituzione in mora inviato a non è idoneo ad interrompere la CP_3
prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 196/2011, emesso dal Tribunale di Como-
Sezione distaccata di Cantù in data 01.04.2011, nei confronti di Parte_1
Pure a fronte delle specifiche contestazioni del terzo chiamato e dell'attrice, la creditrice opposta null'altro ha provato e, in verità, neppure allegato sul punto. Come anticipato, non è stato prodotto neppure il decreto ingiuntivo del 1.04.2011, sicché non è dato sapere in forza di quali rapporti contrattuali intercorsi tra , e sia stata ottenuta Controparte_6 CP_3 Parte_1
l'ingiunzione di pagamento portata dal titolo esecutivo né se la fideiussione rilasciata dall'attrice garantisse altresì l'adempimento dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento ricevuta dal terzo chiamato in data 12.10.2020.In altri termini, non vi sono elementi per ritenere che i crediti oggetto dell'intimazione di pagamento inviata a siano i medesimi crediti in forza dei quali è CP_3
stato ottenuto il decreto ingiuntivo e di cui, pertanto, sarebbe chiamata a rispondere in via solidale la sig.ra Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di prova di validi atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi che il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 196/2011, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Como- Sezione distaccata di Cantù in data 01.04.2011, depositato il 02.04.2011, risulta estinto per il decorso del termine di cui all'art. 2953 c.c. Ne consegue che la creditrice opposta non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di in forza del Parte_1
predetto titolo esecutivo.
Nell'accoglimento di tale motivo di opposizione all'esecuzione restano assorbite tutte le ulteriori domande proposte dall'attrice, anche nei confronti del terzo chiamato.
Non può trovare accoglimento, infine, la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice opponente, giacché non risulta che la parte soccombente abbia resistito in giudizio con mala fede, cioè avendo piena consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del processo o con colpa grave, ossia omettendo di prestare la diligenza e la perizia minime richieste al fine di avvedersi della infondatezza delle proprie pretese. Le medesime considerazioni, infine, valgono con riferimento al terzo chiamato, dovendosi rigettare la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice.
Non si accoglie, infine, la richiesta di disporre la cancellazione dell'aggettivo “vergognose” posto a pag. 2 delle “note d'udienza” in data 18/9/2022 di parte attrice, giacché, ancorché non appropriata, appare che l'espressione non ecceda le esigenze difensive nell'ambito di argomentazioni preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.
Le spese processuali seguono la soccombenza in capo alla convenuta opposta e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, determinato in forza del credito oggetto del precetto, applicando i parametri medi con riferimento alla fase di studio e introduttiva e minimi con riferimento alla fase di trattazione e decisionale. Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico della convenuta, giacché la chiamata in causa si è resa necessaria in ragione delle difese della convenuta opposta, risultate infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo n.
196/2011, emesso dal Tribunale di Como- Sezione distaccata di Cantù in data 01.04.2011, depositato in cancelleria il 02.04.2011 e munito di formula esecutiva il 12.04.2011, e, per l'effetto,
- dichiara che non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti Controparte_1
di in forza del suddetto titolo;
Parte_1
-condanna la parte convenuta opposta a rifondere alla parte attrice le spese processuali che liquida in complessivi euro 5.261,00 per compensi delle prestazioni professionali forensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. se e per quanto dovuti, di cui 2.356,00 euro, oltre oneri di legge, quali compensi relativi alla fase istruttoria e decisionale, da distrarsi a favore del procuratore avv. Grazia Scarola, dichiaratasi antistatario;
- condannala la parte convenuta opposta a rifondere a le spese processuali che liquida CP_3
in complessivi euro 5.261,00 per compensi delle prestazioni professionali forensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. se e per quanto dovuti, da distrarsi a favore del procuratore avv. Antonio Panarese, dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Como, il 12.04.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò