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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Ria Federico Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello n. 193/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 26.2.2025, promossa da
, assistito e difeso dall'avv. Carla Gili, giusta mandato in calce all'atto di Parte_1
citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Pescara, via Guelfi
58;
APPELLANTE contro in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Alberto Senigaglia, Foro di Milano giusta mandato in calce all'atto d'intervento nella procedura esecutiva immobiliare esattoriale n. 83/2013 ed elettivamente domiciliato a Milano, via
E. Besana n. 11;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<Piaccia a Codesta On. Giustizia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, riformare
l'impugnata sentenza nel capo in cui il Giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato che il sarebbe legittimato a sottoporre ad esecuzione forzata il bene facente parte Controparte_1
del fondo patrimoniale nei cui confronti, per l'effetto, dichiarare l'impignorabilità del bene, facente parte del sito in Pescara alla via Teramo n. 8, cat. A10, riportato in catasto Controparte_2 del Comune di Pescara al f. 21 p.lla 335 sub 30, acquistato con atto pubblico per Notar in Per_1
data 21.4.1989, conferito, dieci anni dopo, in un fondo patrimoniale destinato ai fabbisogni della famiglia per atto del notaio di Pescara del 13.3.2009 R.P. 2676-R.G. 4394. Atto annotato, in Per_2
data 25.3.2009, ai sensi dell'art. 162 cc, a margine dell'atto di matrimonio, in regime di separazione e trascritto ai sensi dell'art. 2647 cc presso la competente Conservatoria dei RR.II. in data 25.3.09. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, accessori come per legge, sia di primo che di secondo grado. >>
Per la parte appellata:
<Voglia la Ecc.ma Corte, lette le difese svolte, come sopra argomentate, dichiarare inammissibile
l'appello quanto alle censure di “violazione e mancata applicazione dell'art. 2903 cc.”, e di
“erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”; in subordine, rigettare comunque l'appello radicato, in quanto infondato, in fatto e in diritto, confermando la pronuncia di prime cure n.
1064/2023 e, per l'effetto, la inopponibilità e la inefficacia nei confronti del del Controparte_1
“Fondo Patrimoniale 13.03.2009” opposto da , riconoscendo di conseguenza il Parte_1 diritto dell' appellato Curatore ad agire esecutivamente sui beni descritti nel detto Fondo in forza della Sentenza n. 1205/2016 del Tribunale di Milano costituente il dedotto titolo esecutivo. Spese e onorari di causa interamente rifuse.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 1064/2023 pubblicata in data
21/07/2023
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 6781/2013 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da;
compensa integralmente le Parte_1
spese di lite tra e NZ delle Entrate Milano 1, da un lato, e Controparte_3 Parte_1 dall'altro; condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_4 spese del presente giudizio che liquida in € 14.103 per compenso oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
condanna, altresì, alla rifusione in Parte_1 favore del e per esso dell'Erario delle spese del presente giudizio che Controparte_1 liquida in € 37.951 per compenso oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Questi lo svolgimento del giudizio e i fatti come sintetizzati dal primo Giudice.
“Con atto di citazione depositato in data 13/12/2013, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' ed Controparte_5 Controparte_3
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni
“1) Accogliere l'opposizione proposta dal dr. ed accertare che il creditore non ha Parte_1
diritto di procedere esecutivamente sul bene oggetto di esecuzione;
2) accertare l'impignorabilità del bene in oggetto facente parte di un Fondo Patrimoniale e dichiarare privo di efficacia e nullo il pignoramento e il processo esecutivo ordinando agli odierni convenuti la cancellazione della trascrizione, sia del pignoramento trascritto il 15/07/2013 al
Registro Particolare 6557 e Registro Generale 12621, che dell'ipoteca iscritta su detto bene da in data 2/10/2012 (reg. part. 1524 e reg. gen. N. 12621) entrambi presso la Controparte_3
Conservatoria dei RR.II. di Pescara al competente direttore dell'Ufficio del Territorio;
3) liquidarsi in via equitativa il risarcimento del danno patito a seguito dell'iscrizione ipotecaria e successivo pignoramento illegittimamente eseguito sul bene oggetto di Fondo Patrimoniale e per l'effetto condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, a pagare al dott. i Parte_1 danni che verranno liquidati. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
A seguito di sospensiva della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 83/2013 R.G.E.,
instaurava la presente fase di merito deducendo la illegittimità dell'iscrizione Parte_1 ipotecaria prima e del pignoramento poi eseguiti da sull'immobile di sua proprietà sito in CP_3
Pescara alla Via Teramo n. 8 essendo detto bene stato conferito in un Fondo Patrimoniale costituito in epoca antecedente all'instaurazione della procedura esecutiva e regolarmente trascritto a margine dell'atto di matrimonio.
Si costituiva con rituale comparsa difensiva la NZ delle Entrate la quale rappresentava che il credito per il quale era stata azionata la procedura esecutiva immobiliare concerneva una serie di avvisi di accertamento – le cui impugnazioni erano state tutte rigettate sia in I grado che in appello – emessi nei confronti di società delle quali il era socio. Quanto, poi, alle eccezioni di Pt_1 prescrizione e alla lamentata illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, la NZ eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva concernendo esse il rapporto con l'Agente della Riscossione.
Si costituiva, altresì, la quale sosteneva la piena ed assoluta legittimità Controparte_3 del proprio operato e, dunque, dell'iscrizione ipotecaria prima e del pignoramento poi su un bene del fondo patrimoniale non avendo il soggetto obbligato dimostrato che i debiti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e dovendosi ritenere gravante sullo stesso tale onus probandi.
Chiamati in giudizio la e il , entrambi effettuavano regolare Controparte_6 Controparte_1
costituzione in giudizio. In particolare, la professava la propria estraneità al giudizio tra CP_6
debitore esecutato e creditore procedente, pur rappresentando di aver dovuto spiegare intervento nell'ambito della procedura esecutiva per tutelare il proprio credito derivante da contratto di mutuo fondiario di originari € 80.000 concesso al e garantito da ipoteca sul medesimo immobile Pt_1
oggetto della procedura esecutiva de qua.
La difesa del , invece, rappresentava che il dissesto della società era da ricondurre Controparte_1 all'operato dello stesso il quale aveva rivestito la carica di amministratore dal 5/07/2007 e Pt_1 che l'attività distrattiva dallo stesso compiuta doveva – in difetto di prova contraria – comunque ritenersi finalizzata a garantire un certo tenore di vita alla propria famiglia. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale, previa revoca del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, volesse rigettare l'opposizione in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.”
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e trattenuta in decisione all'udienza del
22.03.23; è stata, quindi, definita con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per estinzione della procedura esecutiva a motivo dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento da parte dell'NZ delle Entrate, con conseguente cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca e del pignoramento da parte di . CP_3
Ciò emerge, in sostanza, dalla seguente argomentazione del Primo Giudice: “Il bene sul quale iscriveva ipoteca procedendo poi a successivo pignoramento – trattasi di unità CP_3
immobiliare sita in Pescara alla Via Teramo n. 8 di proprietà del - era stato Parte_1
conferito in fondo patrimoniale con atto per Notaio del 13/03/2009 (rep. 217115 e Persona_3 racc. 48407), dunque con atto antecedente all'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 83/2013 e alla stessa, pertanto, opponibile. La procedura esecutiva era stata attivata sulla base di numerosi avvisi di accertamento emessi dall'NZ delle Entrate nei confronti del
, avvisi tutti impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale in I grado e Parte_1
dinanzi a quella Regionale in appello per arrivare poi anche dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione. A seguito dei numerosi giudizi instaurati – le cui relative sentenze risultano depositate dalla difesa di parte opponente – l'NZ delle Entrate ha proceduto all'annullamento degli avvisi di accertamento e, di conseguenza, ha dovuto provvedere alla cancellazione dell'iscrizione CP_3
ipotecaria e del pignoramento (si veda comparsa conclusionale di nonché Controparte_3
comparsa conclusionale dello stesso . Emerge, infatti, dagli atti che il pignoramento Pt_1
esattoriale trascritto al n. reg. gen. 9086, reg. particolare 6557 del 15.7.2013 è stato cancellato da Equitalia Centro spa con annotazione in calce dell'11.11.2019, registro particolare 2592, reg. generale 16223; l'ipoteca legale registro generale 12621, reg. particolare 1524 del 2.10.2012 è, invece, stata cancellata da in data 22.10.2019 con annotazione in calce al n. 2429 Controparte_3
reg. particolare ed al n. 15235 di reg. generale.”
Il Tribunale, di poi, rigettava la domanda di risarcimento dei danni asseritamente cagionati dall'illegittima iscrizione ipotecaria, compensava le spese tra l'opponente, e Controparte_3
NZ , condannava, invece, il medesimo al loro pagamento in favore della Controparte_5
e del e per esso dell'Erario. Controparte_4 CP_1 CP_1
La sentenza è stata impugnata da il quale ne ha chiesto la riforma affidando il gravame a Pt_1
due motivi, unicamente rivolti a contestare argomentazioni spese dal Tribunale per reputare che il era teoricamente legittimato a sottoporre ad esecuzione forzata il bene facente Controparte_1
parte del fondo patrimoniale.
Si è costituito il , eccependo la infondatezza del gravame. Controparte_1
Non si costituivano, invece, le altre parti appellate, nei cui confronti nessuna domanda è stata svolta: di esse va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 26.2.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'unica statuizione adottata dal Tribunale è stata di dichiarare cessata la materia del contendere, verosimilmente in base ai rilievi per cui “Il bene sul quale iscriveva CP_3
ipoteca procedendo poi a successivo pignoramento – trattasi di unità immobiliare sita in Pescara alla
Via Teramo n. 8 di proprietà del - era stato conferito in fondo patrimoniale con atto Parte_1
per Notaio del 13/03/2009 (rep. 217115 e racc. 48407), dunque con atto antecedente Persona_3 all'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 83/2013 e alla stessa, pertanto, opponibile. La procedura esecutiva era stata attivata sulla base di numerosi avvisi di accertamento emessi dall'NZ delle Entrate nei confronti del , avvisi tutti impugnati dinanzi Parte_1
alla Commissione Tributaria Provinciale in I grado e dinanzi a quella Regionale in appello per arrivare poi anche dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. A seguito dei numerosi giudizi instaurati – le cui relative sentenze risultano depositate dalla difesa di parte opponente – l'NZ delle Entrate ha proceduto all'annullamento degli avvisi di accertamento e, di conseguenza,
ha dovuto provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e del pignoramento (si CP_3
veda comparsa conclusionale di nonché comparsa conclusionale dello stesso Controparte_3
. Emerge, infatti, dagli atti che il pignoramento esattoriale trascritto al n. reg. gen. 9086, Pt_1
reg. particolare 6557 del 15.7.2013 è stato cancellato da Equitalia Centro spa con annotazione in calce dell'11.11.2019, registro particolare 2592, reg. generale 16223; l'ipoteca legale registro generale 12621, reg. particolare 1524 del 2.10.2012 è, invece, stata cancellata da Controparte_3
in data 22.10.2019 con annotazione in calce al n. 2429 reg. particolare ed al n. 15235 di reg. generale.”
Ciò nonostante, il primo giudice, quanto alla posizione del fallimento, unica parte appellata nei cui confronti il a coltivato l'impugnazione, ebbe a rilevare quanto segue. Pt_1
“A diverse conclusioni rispetto a quanto sopra argomentato, deve, invece, giungersi con riguardo alla posizione del stante la totale autonomia ed indipendenza del credito dallo Controparte_1
stesso vantato nei confronti del credito oramai divenuto definitivo per effetto della Pt_1 conferma della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1341/2019 conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dallo stesso Pt_1
È, infatti, inequivoco che il il quale ricopriva dal 5/07/2007 il ruolo di amministratore Pt_1
della ne abbia causato il dissesto mediante le condotte distrattive poste in essere ed, in CP_1 particolare, mediante l'alienazione dell'unico cespite immobiliare del quale la medesima società era titolare. I proventi derivanti dalla vendita venivano, infatti, dal reimpiegati, tra gli altri, Pt_1 anche per l'acquisto di quote di società, comunque, a lui riconducibili (per mezzo del figlio
), società di lì a poco poste in liquidazione e cancellate. CP_7
Il – che, appunto in questo caso rivestiva un ruolo preponderante all'interno della Pt_1
compagine societaria – non ha fornito in questa sede la prova di aver soddisfatto con il ricavato dalla vendita creditori sociali sì che, tenuto conto che esso è il soggetto cui sono state imputate quelle operazioni illegittime che hanno causato il depauperamento delle casse della società, può agevolmente ritenersi che le condotte adottate fossero finalizzate ad acquisire introiti personali e, dunque, a soddisfare esigenze e bisogni familiari (anche tenuto conto del coinvolgimento del figlio ovvero di altro componente del nucleo familiare).
Peraltro, non può dirsi in parte qua neppure che sia stata fornita la prova della conoscenza in capo al fallimento circa la eventuale estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia.
È chiaro, infatti, che le condotte distrattive siano state poste in essere per garantire un certo tenore di vita al nucleo familiare con conseguente legittimità del pignoramento del bene facente parte del fondo patrimoniale.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il Fallimento Celtica interveniva in una procedura esecutiva instaurata da sulla base della disciplina speciale CP_3
dettata dal D.P.R. n. 602/1973.
L'art. 54 di detto decreto espressamente prevede che i creditori intervenuti in questa tipologia di procedure possono “soltanto partecipare alla distribuzione del ricavato” con la ovvia conseguenza che non è consentito agli stessi – anche se muniti di titolo esecutivo - porre in essere atti di impulso al fine di far progredire la procedura esattoriale (come, ad esempio, presentare istanza di vendita).
È chiaro, quindi, che in ragione della intervenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e del successivo pignoramento da parte di , la procedura esecutiva esattoriale risulta oramai non CP_3 più esistere non potendo essa “rivivere”.
D'altronde, il sequestro conservativo – regolarmente trascritto sul bene immobile da parte del
– si converte in pignoramento soltanto nel momento in cui il creditore ottiene la Controparte_1
sentenza di condanna definitiva iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo.
Soltanto da tale momento il creditore che ha ottenuto il sequestro diviene pignorante e gravano su di lui – a pena di inefficacia del pignoramento – gli obblighi sanciti dall'art. 156 disp. Att. C.c.
Deve, pertanto ritenersi l'autonomia della procedura esecutiva esattoriale disciplinata da norme e principi del tutto peculiari rispetto a quella ordinaria essendo nella prima l'intervento del G.E. limitato alla fase successiva alla vendita del cespite pignorato.
Dunque, tenuto conto dell'impossibilità per gli intervenuti di far progredire autonomamente la procedura esattoriale, la loro presenza non incide neppure sulla sua eventuale estinzione (come nella specie avvenuto stante la cancellazione di ipoteca e pignoramento) non applicandosi neppure l'art. 107 L.F.
È, pertanto, chiaro che pur volendosi ritenere legittimo l'intervento spiegato dal nella CP_1
procedura esecutiva esattoriale, non può che prendersi atto in questa sede della sua avvenuta estinzione.
Ciò non toglie, comunque, che il vada condannato alla rifusione delle spese di lite in Pt_1
favore della Curatela e per essa dello Stato stante la attestata carenza di fondi in capo alla procedura.”
Con entrambi i motivi di appello, l'appellante ha contestato dette argomentazioni.
I MOTIVO: VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2903 cc.
Con il primo motivo, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nessun Pt_1 creditore, e nella fattispecie il fallimento “ ”, può proporre azioni esecutive sul bene CP_1
immobile oggetto del presente giudizio del fondo patrimoniale, in quanto nessuna azione revocatoria – unico mezzo per attaccare i beni in esso confluiti – è stata esperita nei cinque anni dalla sua costituzione (25.03.2009), cioè nel termine di prescrizione dell'azione stessa ai sensi dell'art. 2903 c.c. II MOTIVO: Il GIUDICE DI PRIME CURE HA ERRONEAMENTE INTERPRETATO LE
RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Con il secondo motivo, si contesta che le condotte distrattive in danno della società “ ” – la CP_1
cui sussistenza è stata accertata con sentenza dalla Corte di Appello di Milano – siano state motivate da finalità di accrescimento del benessere personale e familiare, sì come sostenuto dal Giudice di primo grado. Pertanto, anche per questa ragione il bene oggetto di esecuzione non può essere aggredito, in quanto non riconducibile a debiti contratti per necessità familiari;
né, ribadisce l'appellante, può essere ormai proposta azione revocatoria nei confronti della costituzione del fondo complessivamente inteso per maturazione del termine prescrizionale, unica via essendo questa per poter pignorare i beni ivi confluiti.
Le censure sono palesemente inammissibili.
Il in primo grado aveva proposto opposizione all'esecuzione immobiliare intentata da Pt_1
su delega dell'NZ delle Entrate di Milano 1, deducendo che la creditrice non CP_3
aveva diritto a procedere esecutivamente in suo danno, tanto col chiedere nel merito: A) Accogliere
l'opposizione proposta dal dr. ed accertare che il creditore non ha diritto a Parte_1
procedere esecutivamente sul bene oggetto di esecuzione;
B) accertare l'impignorabilita' del bene in oggetto facente parte di Fondo patrimoniale e dichiarare privo di efficacia e nullo il pignoramento ordinando agli odierni convenuti la cancellazione della trascrizione sia del pignoramento, trascritto il 15.7.2013 al Registro Particolare 6557 e reg. generale 12621, che dell'ipoteca iscritta su detto bene da in data 2.10.2012 al n. 1524 registro particolare, registro generale Controparte_3
12621, entrambi presso la Conservatoria dei RR.II. di Pescara;
C) liquidarsi, in via equitativa, il risarcimento del danno patito a seguito dell'iscrizione ipotecaria e successivo pignoramento illegittimamente eseguiti sul bene oggetto di Fondo patrimoniale e per l'effetto condannare gli odierni convenuti in solido a pagare al dr i danni che verranno liquidati”. Parte_1
Identiche conclusioni egli assunse anche nel citare in giudizio i creditori intervenuti, tra cui il fallimento.
Nel caso di specie, quindi, la domanda era unicamente diretta ad eccepire la impignorabilità del bene immobile sottoposto a ipoteca e pignoramento da parte di , in quanto incluso in CP_3 fondo patrimoniale costituito dall'opponente per i bisogni personali e familiari e siccome la creditrice procedente aveva provveduto in corso di causa alla cancellazione sia dell'ipoteca, sia del pignoramento, correttamente il Tribunale ha provveduto a dichiarare la cessazione della materia del contendere;
né avrebbe potuto fare diversamente, posto il limite, pure menzionato in sentenza, dato dalla particolare disciplina applicabile all'esecuzione esattoriale, di cui all'art. 54, D.P.R. 602/1973.
Non viene, in primo luogo, contestata la decisione di reputare cessata la materia del contendere in quanto l'esecuzione esattoriale promossa da era venuta meno a seguito della CP_3 cancellazione del pignoramento dell'immobile a suo tempo conferito da in un fondo Pt_1 patrimoniale, il che aveva anche determinato la caducazione dell'intervento ivi spiegato dal fallimento per crediti verso superiori al milione e mezzo di euro, portati da sentenza del Pt_1
Tribunale di Milano, confermata in appello con sentenza a sua colta confermata in cassazione.
Unico interesse che poteva legittimare l'appello, quindi, era quello avverso la condanna del alle spese del primo grado, disposta dal Primo Giudice, evidentemente, in base alla Pt_1
soccombenza virtuale: anche se di ciò non vi è menzione, questo Collegio non può che interpretare in tal senso la volontà del Tribunale di reputare, incidentalmente, legittimo l'intervento della creditrice curatela.
Ciò posto, con la prima censura l'appellante, volendosi presumere che abbia inteso contestare la sua soccombenza virtuale, ha disquisito sulla necessità che il fallimento avrebbe avuto di esperire revocatoria del fondo patrimoniale prima di agire in executivis, questione del tutto inammissibile in quanto estranea alla materia del contendere, che si limitava alla possibilità della procedura di intervenire ex art. 170 cc in una esecuzione di bene immobile (promossa da ) per debiti CP_3
che aveva contratto per i bisogni della famiglia: ove ciò fosse risultato, infatti, Pt_1
l'esecuzione da parte di sarebbe stata legittima e con essa l'intervento, a nulla valendo CP_3
che contro la costituzione del fondo patrimoniale non fosse stata esperita la revocatoria, rimedio del tutto non necessario perché in tal caso non si contestava la legittimità della costituzione del fondo, ma la pignorabilità del bene conferitovi da parte di creditori per debiti familiari o creduti tali.
La domanda proposta col gravame, dunque, è in verità del tutto nuova: è diversa la causa invocata dall'opponente, in appello fondata sostanzialmente sull'assenza di precedente azione revocatoria del fondo patrimoniale e sulla relativa prescrizione, ai sensi dell'art. 2903 c.c. ), è diverso il petitum
( non più la cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento, già eseguiti dalla creditrice pignorante, ma la declaratoria di impignorabilità in linea di principio del bene da parte del terzo intervenuto poiché esso non ha mai agito in revocatoria del fondo ).
Con la seconda censura viene apoditticamente assunto che giammai il fallimento poteva e potrebbe aggredire il bene immobile conferito nel fondo in quanto, nel suo caso, si trattava di obbligazioni prive di inerenza diretta e completamente estranee al Fondo patrimoniale, circostanza mai smentita dal la quale non ha fornito prova contraria, ne' ha proposto l'azione Controparte_1 revocatoria, nei termini, dell'atto pubblico costitutivo del Fondo patrimoniale stipulato per notar di Pescara del 13.3.2009 R.P. 2676-R.G. 4394. Per_2
La doglianza, come detto per questo Collegio rivolta contro la decisione di condannare Pt_1
alle spese in quanto reputato virtualmente soccombente, non si confronta con quanto sia pur sommariamente delibato dal primo Giudice, ovvero che:” I proventi derivanti dalla vendita venivano, infatti, dal reimpiegati, tra gli altri, anche per l'acquisto di quote di società, Pt_1
comunque, a lui riconducibili (per mezzo del figlio ), società di lì a poco poste in CP_7 liquidazione e cancellate. Il – che, appunto in questo caso rivestiva un ruolo preponderante Pt_1 all'interno della compagine societaria – non ha fornito in questa sede la prova di aver soddisfatto con il ricavato dalla vendita creditori sociali sì che, tenuto conto che esso è il soggetto cui sono state imputate quelle operazioni illegittime che hanno causato il depauperamento delle casse della società, può agevolmente ritenersi che le condotte adottate fossero finalizzate ad acquisire introiti personali e, dunque, a soddisfare esigenze e bisogni familiari (anche tenuto conto del coinvolgimento del figlio ovvero di altro componente del nucleo familiare).”
In conclusione, l'appello è inammissibile.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in favore dell'Erario, stante l'ammissione del fallimento a GP, come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti, con applicazione delle tariffe minime in ragione della sua non particolare complessità, in base al valore del credito dell'appellata (€ 1.521.694,99), ovvero aumentando due volte del 10 % l'importo di euro 10.060,00 previsto per il sesto scaglione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1064/2023 data dal Tribunale di Pescara, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'Erario le spese del grado, che liquida in euro 12.172,60;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.3.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio