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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/11/2024, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2680/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GENOVESI FILIPPO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GAIONI LORENZO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. La IA resterà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali espressamente riconoscono come il regime dell'affidamento condiviso sia quello che meglio realizza l'interesse morale e materiale della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuna figura genitoriale, nonché di conservare rapporti significativi con ciascun ramo parentale;
2. e eserciteranno congiuntamente la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla IA , con l'impegno ad adottare Persona_1 di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardino, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione (come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la scelta dell'indirizzo di studi e dell'istituto scolastico) ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
3. Tuttavia, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente ai periodi in cui avrà la IA con sé, ciascuno Persona_1 potrà esercitare in via esclusiva la potestà genitoriale;
4. La IA manterrà il domicilio e la residenza anagrafica Persona_1 presso la madre;
5. Durante la settimana, la IA trascorrerà: - il lunedì a Persona_1 settimane alterne con la madre o con il padre;
nei giorni di propria spettanza, il padre la andrà a prendere all'uscita da scuola e la riaccompagnerà a casa della madre prima di cena;
- il martedì con la madre;
- il mercoledì con il padre, presso cui trascorrerà anche la notte;
- il giovedì con il padre, che la riaccompagnerà a casa della madre dopo cena;
- il venerdì, il sabato e la domenica a settimane alterne con la madre o con il padre;
nei fine settimana di propria spettanza, il padre la andrà a prendere il sabato mattina a casa della madre entro le ore 11:00 oppure all'uscita da scuola e la riaccompagnerà a casa della madre la domenica prima di cena;
6. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con la IA
il periodo tra il 24 dicembre alle ore 11:00 e il 25 dicembre alle Persona_1 ore 11:00, quando la accompagnerà presso la casa dell'altro genitore, ed il periodo tra il 31 dicembre alle ore 11:00 ed il 6 gennaio alle ore 11:00, mentre l'altro genitore trascorrerà con la minore il periodo tra il 25 dicembre alle ore 11:00 e il 31 dicembre alle ore 11:00, quando la accompagnerà presso la casa dell'altro genitore;
7. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la IA Persona_1 trascorrerà il periodo tra il Venerdì Santo alle ore 11:00 e la domenica di Pasqua alle ore 19:00 con un genitore ed il periodo tra la domenica di Pasqua alle ore 19:00 al martedì successivo alle ore 19:00 con l'altro genitore;
8. Durante le vacanze estive, la IA trascorrerà con il padre Persona_1 ventuno giorni, di cui al massimo quattordici consecutivi, previo accordo tra i genitori, da raggiungere entro il 30 aprile di ogni anno, sui rispettivi periodi di vacanza. Durante il mese di agosto, la IA trascorrerà i primi Persona_1 quindici giorni con un genitore ed i secondi quindici giorni con l'altro, con alternanza di anno in anno nel godimento dei due periodi. Dal termine della scuola alla ripresa della stessa, ad eccezione dei periodi di vacanza con il padre o con la madre, il diritto di visita proseguirà come durante il periodo scolastico;
9. , entro il giorno 10 di ogni mese, dovrà versare ad Parte_1 [...]
la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di concorso al CP_1 mantenimento della IA , rivalutabile annualmente secondo gli Persona_1 indici I.S.T.A.T.;
10. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle seguenti spese straordinarie, quando si renderanno necessarie per la IA , Persona_1 secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Mantova: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati dallo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono li preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, alla
2 scuola media, alla scuola superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, alla scuola media, alla scuola superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie che non richiedono li preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento che attesta la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono li preventivo accordo, ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta da parte dell'altro, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto di comunicazione per iscritto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento che la attesta.
11. e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e, pertanto, nessun obbligo a titolo di mantenimento è posto a carico di un coniuge a favore dell'altro;
12. Le parti dichiarano di aver regolato tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo o ragione l'una dall'altra;
13. e prestano, sin d'ora, il proprio assenso al Parte_1 Controparte_1 rinnovo e/o al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento di identità per la IA . Persona_1
14. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
3 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CAVRIANA il 05/05/2007 ed ivi trascritto al numero 2, parte II, del registro dei relativi atti dell'anno 2007;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVRIANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 7.11.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2680/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GENOVESI FILIPPO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GAIONI LORENZO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. La IA resterà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali espressamente riconoscono come il regime dell'affidamento condiviso sia quello che meglio realizza l'interesse morale e materiale della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuna figura genitoriale, nonché di conservare rapporti significativi con ciascun ramo parentale;
2. e eserciteranno congiuntamente la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla IA , con l'impegno ad adottare Persona_1 di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardino, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione (come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la scelta dell'indirizzo di studi e dell'istituto scolastico) ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
3. Tuttavia, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente ai periodi in cui avrà la IA con sé, ciascuno Persona_1 potrà esercitare in via esclusiva la potestà genitoriale;
4. La IA manterrà il domicilio e la residenza anagrafica Persona_1 presso la madre;
5. Durante la settimana, la IA trascorrerà: - il lunedì a Persona_1 settimane alterne con la madre o con il padre;
nei giorni di propria spettanza, il padre la andrà a prendere all'uscita da scuola e la riaccompagnerà a casa della madre prima di cena;
- il martedì con la madre;
- il mercoledì con il padre, presso cui trascorrerà anche la notte;
- il giovedì con il padre, che la riaccompagnerà a casa della madre dopo cena;
- il venerdì, il sabato e la domenica a settimane alterne con la madre o con il padre;
nei fine settimana di propria spettanza, il padre la andrà a prendere il sabato mattina a casa della madre entro le ore 11:00 oppure all'uscita da scuola e la riaccompagnerà a casa della madre la domenica prima di cena;
6. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con la IA
il periodo tra il 24 dicembre alle ore 11:00 e il 25 dicembre alle Persona_1 ore 11:00, quando la accompagnerà presso la casa dell'altro genitore, ed il periodo tra il 31 dicembre alle ore 11:00 ed il 6 gennaio alle ore 11:00, mentre l'altro genitore trascorrerà con la minore il periodo tra il 25 dicembre alle ore 11:00 e il 31 dicembre alle ore 11:00, quando la accompagnerà presso la casa dell'altro genitore;
7. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la IA Persona_1 trascorrerà il periodo tra il Venerdì Santo alle ore 11:00 e la domenica di Pasqua alle ore 19:00 con un genitore ed il periodo tra la domenica di Pasqua alle ore 19:00 al martedì successivo alle ore 19:00 con l'altro genitore;
8. Durante le vacanze estive, la IA trascorrerà con il padre Persona_1 ventuno giorni, di cui al massimo quattordici consecutivi, previo accordo tra i genitori, da raggiungere entro il 30 aprile di ogni anno, sui rispettivi periodi di vacanza. Durante il mese di agosto, la IA trascorrerà i primi Persona_1 quindici giorni con un genitore ed i secondi quindici giorni con l'altro, con alternanza di anno in anno nel godimento dei due periodi. Dal termine della scuola alla ripresa della stessa, ad eccezione dei periodi di vacanza con il padre o con la madre, il diritto di visita proseguirà come durante il periodo scolastico;
9. , entro il giorno 10 di ogni mese, dovrà versare ad Parte_1 [...]
la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di concorso al CP_1 mantenimento della IA , rivalutabile annualmente secondo gli Persona_1 indici I.S.T.A.T.;
10. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle seguenti spese straordinarie, quando si renderanno necessarie per la IA , Persona_1 secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Mantova: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati dallo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono li preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, alla
2 scuola media, alla scuola superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, alla scuola media, alla scuola superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie che non richiedono li preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento che attesta la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono li preventivo accordo, ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta da parte dell'altro, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto di comunicazione per iscritto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento che la attesta.
11. e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e, pertanto, nessun obbligo a titolo di mantenimento è posto a carico di un coniuge a favore dell'altro;
12. Le parti dichiarano di aver regolato tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo o ragione l'una dall'altra;
13. e prestano, sin d'ora, il proprio assenso al Parte_1 Controparte_1 rinnovo e/o al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento di identità per la IA . Persona_1
14. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
3 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in CAVRIANA il 05/05/2007 ed ivi trascritto al numero 2, parte II, del registro dei relativi atti dell'anno 2007;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVRIANA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 7.11.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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