Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.