Art. 11.
La spesa per la locazione e l'attrezzatura delle nuove conservatorie da istituirsi in applicazione della presente legge fara' carico ai corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato.
La spesa per la locazione e l'attrezzatura delle nuove conservatorie da istituirsi in applicazione della presente legge fara' carico ai corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato.