Articolo 11 della Legge 25 luglio 1971, n. 545
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 agosto 1971
Art. 11.
La spesa per la locazione e l'attrezzatura delle nuove conservatorie da istituirsi in applicazione della presente legge fara' carico ai corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 22 agosto 1971