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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. ET AN Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Avv. Giancarlo Penzavalli Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1003 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente
TRA
, con sede in Milano, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Ferrini del Foro di Verona, in forza di procura generale alle liti rilasciata in data 29 ottobre 2010 con scrittura autenticata dal notaio, dr. in Bologna Per_1 appellante ed appellata incidentale
E
con sede ad Avezzano (AQ), in Controparte_1 persona del legale rappresentante, geom. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Rosati appellata ed appellante incidentale OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
Avezzano n. 79 pubblicata il 13/3/2023
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 79 pubblicata il 13/3/2023 il Tribunale
Ordinario di Avezzano, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1
accertava la nullità del contratto di swap stipulato dalle parti in data 24/4/2007; accertava l'insussistenza del credito di €
775.783,03 vantato in base all'atto di precetto del 28/11/2016
da nei confronti dell'attrice in quanto Parte_1
integralmente compensato dal controcredito di quest'ultima nei confronti della banca;
condannava alla Parte_1
refusione delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dell'attrice, dichiaratisi antistatari, e poneva definitivamente a carico di le spese della consulenza Parte_1
tecnica d'ufficio espletata.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla
[...]
controparte, con condanna dell'appellata alla refusione delle spese di lite ed alla restituzione delle somme versatele in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.1. Si costituiva in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato avverso la sentenza di primo grado,
chiedendo che in caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla controparte venisse accertata l'inesistenza del credito vantato da e l'illegittimità Parte_1
del pignoramento subito.
2.2. Con ordinanza in data 21/3/2024, ritualmente comunicata alle parti, veniva disposto che l'udienza del
21/10/2025 di discussione della causa ai sensi dell'art. 352
c.p.c. si svolgesse in forma cartolare, secondo le modalità
fissate dall'art. 127-ter c.p.c.
2.2.1. Nessuna delle parti provvedeva al deposito di note e con ordinanza in data 23/10/2025, ritualmente comunicata alle parti, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 309 c.p.c.
e 127-ter, comma 4, c.p.c. all'udienza del 18/11/2025, da svolgersi in forma cartolare, mediante il deposito di note.
2.2.2. Non avendo nessuna delle parti depositato memorie neppure in tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
3. Il presente giudizio è stato introdotto in primo grado dopo l'entrata in vigore del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 6/8/2008, n. 133, che ha novellato il testo dell'art. 181 c.p.c., prevedendo che all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo consegua la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
3.1. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del giudizio,
rimanendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
3.2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi
Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20/11/2025
La Presidente est.
dr. ET AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. ET AN Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Avv. Giancarlo Penzavalli Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1003 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente
TRA
, con sede in Milano, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Ferrini del Foro di Verona, in forza di procura generale alle liti rilasciata in data 29 ottobre 2010 con scrittura autenticata dal notaio, dr. in Bologna Per_1 appellante ed appellata incidentale
E
con sede ad Avezzano (AQ), in Controparte_1 persona del legale rappresentante, geom. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Rosati appellata ed appellante incidentale OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
Avezzano n. 79 pubblicata il 13/3/2023
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 79 pubblicata il 13/3/2023 il Tribunale
Ordinario di Avezzano, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1
accertava la nullità del contratto di swap stipulato dalle parti in data 24/4/2007; accertava l'insussistenza del credito di €
775.783,03 vantato in base all'atto di precetto del 28/11/2016
da nei confronti dell'attrice in quanto Parte_1
integralmente compensato dal controcredito di quest'ultima nei confronti della banca;
condannava alla Parte_1
refusione delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dell'attrice, dichiaratisi antistatari, e poneva definitivamente a carico di le spese della consulenza Parte_1
tecnica d'ufficio espletata.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla
[...]
controparte, con condanna dell'appellata alla refusione delle spese di lite ed alla restituzione delle somme versatele in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.1. Si costituiva in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato avverso la sentenza di primo grado,
chiedendo che in caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla controparte venisse accertata l'inesistenza del credito vantato da e l'illegittimità Parte_1
del pignoramento subito.
2.2. Con ordinanza in data 21/3/2024, ritualmente comunicata alle parti, veniva disposto che l'udienza del
21/10/2025 di discussione della causa ai sensi dell'art. 352
c.p.c. si svolgesse in forma cartolare, secondo le modalità
fissate dall'art. 127-ter c.p.c.
2.2.1. Nessuna delle parti provvedeva al deposito di note e con ordinanza in data 23/10/2025, ritualmente comunicata alle parti, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 309 c.p.c.
e 127-ter, comma 4, c.p.c. all'udienza del 18/11/2025, da svolgersi in forma cartolare, mediante il deposito di note.
2.2.2. Non avendo nessuna delle parti depositato memorie neppure in tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
3. Il presente giudizio è stato introdotto in primo grado dopo l'entrata in vigore del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 6/8/2008, n. 133, che ha novellato il testo dell'art. 181 c.p.c., prevedendo che all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo consegua la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
3.1. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del giudizio,
rimanendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
3.2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi
Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20/11/2025
La Presidente est.
dr. ET AN