Decreto cautelare 3 giugno 2022
Decreto cautelare 24 giugno 2022
Decreto cautelare 1 luglio 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/07/2022, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Parlati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza -OMISSIS- del 10 maggio 2022 del Dirigente del Comando della Polizia Municipale del Comune di Gallipoli, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli in data 10 maggio 2022, di istituzione di uno stallo (non personalizzato) riservato alla sosta per veicoli al servizio di persone con disabilità in -OMISSIS- nei pressi del civico -OMISSIS-, e di ogni altro atto e parere ad essa connesso, presupposto e/o consequenziale;
- del parere -OMISSIS- del 10 maggio 2022 rilasciato dall'Agente del Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallipoli, De Paolis Tommaso;
- della determinazione -OMISSIS- del 16 maggio 2022 del Dirigente del Settore 2 Sviluppo Economico e Sociale - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gallipoli, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli in data 16 maggio 2022, non notificata alla ricorrente, nella parte in cui si comunica il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990, per quanto concerne la parte della richiesta del 27 marzo 2022 relativa al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione stagionale per utilizzazione commerciale dell'area pubblica situata su -OMISSIS- -OMISSIS- pari a 17,11 mq. (prospiciente l'esercizio commerciale denominato “-OMISSIS-” della Società ricorrente), stante la presenza su detta area di uno stallo per disabili;
e per la condanna
dell'Amministrazione Comunale intimata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente ingiustamente subiti in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei quali si rinvia al seguito del presente giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 23/6/2022:
della determinazione -OMISSIS- del 10 giugno 2022, del Dirigente del Settore 2 Sviluppo Economico e Sociale Sportello Unico per le Attività Produttive, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli, in data 14 giugno 2022, notificata in pari data;
nonché della nota del 26 maggio 2022 del Comando di Polizia Municipale di Gallipoli.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 5/7/2022:
della determinazione -OMISSIS- del 1 luglio 2022 del Dirigente del Settore 2 Sviluppo Economico e Sociale Sportello Unico per le Attività Produttive, nonché della nota prot. -OMISSIS- del 27 giugno 2022 del Comando della Polizia Municipale di Gallipoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visto il decreto presidenziale cautelare -OMISSIS- del 24 Giugno 2022 e -OMISSIS- dell’1 Luglio 2022;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso e con i motivi aggiunti;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to L. Parlati e avv.to M. Lembo;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , ove si consideri - in relazione al ricorso introduttivo del giudizio - sia che l'impugnata determinazione dirigenziale del S.U.A.P. del Comune di Gallipoli -OMISSIS- del 16 maggio 2022 esprime soltanto un preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10- bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. (concernente la parte della richiesta del 27 marzo 2022 relativa al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione stagionale per utilizzazione commerciale dell'area pubblica situata su -OMISSIS- -OMISSIS- pari a 17,11 mq., prospiciente l'esercizio commerciale denominato "-OMISSIS-" della Società ricorrente), sia che la richiesta di riesame (dell'ordinanza -OMISSIS-/2022 e di spostamento dello stallo riservato ai disabili con essa istituito) e le osservazioni al predetto preavviso di diniego sono state presentate in via amministrativa dalla Società odierna ricorrente solo in data 19 Maggio 2022, sia che non è provata la doglianza di sviamento di potere e di pretestuosità e irragionevolezza dell'azione amministrativa comunale, e - in relazione ai motivi aggiunti proposti in corso di causa - che il rinnovato parere espresso con nota prot. -OMISSIS- del 27 Giugno 2022 dal Dirigente Comandante della Polizia Municipale e il nuovo provvedimento finale di competenza del Dirigente del Settore 2 - S.U.A.P. del Comune di Gallipoli, ossia la determinazione dirigenziale -OMISSIS- del l° Luglio 2022 (di conferma, a seguito del riesame ordinato dal decreto presidenziale cautelare -OMISSIS-/2022, del diniego parziale già espresso con la precedente determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 10 Giugno 2022) appaiono congruamente e logicamente motivati e immuni dai vizi di legittimità denunciati dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 5 Luglio 2022 (anche tenuto conto della discrezionalità spettante in subiecta materia all'A.C.), sicchè non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge per la concessione della invocata tutela cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente con il ricorso e con i successivi motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.