Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n.220/2022 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 23 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto “indebito assistenziale”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Marcello Carano Parte_1
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. da avv. Renato Vestini e Antonio CP_1
Andriulli
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 8 giugno 2022 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 5 maggio 2022 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda vòlta ad ottenere dichiararsi non dovuta la somma di € 21.201,75 pretesa dall' ; con CP_1 condanna dell'Istituto. Al rigetto conseguiva la compensazione delle spese di lite giustificata dalla novità della questione. Si è costituito in questa sede di gravame l' . CP_1
La causa, all'udienza del 23 aprile 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
--- §§ooo§§---
La vicenda che qui occupa prende le mosse (primo grado) dall'aver prospettato l'odierno appellante:
- riconosciuto il invalido civile dalla Commissione Medica competente in data Pt_1
17.9.2014, l' gli liquidava l'indennità di accompagnamento con revisione sanitaria CP_1 programmata per il giugno 2015;
- la revisione avveniva in realtà il 17.1.2017, in del 17.1.2017, in cui il veniva Pt_1 dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con decorrenza dalla predetta data, ma senza riconoscimento della indennità di accompagnamento;
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- assertivamente confidando nella correttezza dell'operato dell'Ente accertatore, l'appellante continuava a percepire i due suddetti benefici assistenziali (pensione ed indennità di accompagnamento) sino al 30.6.2020;
- con missiva del 7.9.2020 l' comunicava che “a seguito di verifiche è emerso che Lei CP_1 ha ricevuto, per il periodo dal 1.2.2017 al 30.6.2020 un pagamento non dovuto di € 21.201,75 per revoca di indennità di accompagnamento su revisione sanitaria”;
- ciò posto, nel ricorso giudiziario l'odierno appellante invocava la propria situazione di vero e proprio affidamento, sviluppatasi ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi provvedimenti/revoche da parte dell' ; CP_1
- rassegnava quindi le conclusioni in primo grado sopra indicate, cui seguiva il rigetto del ricorso.
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Lamenta in questa sede l'appellante l'erroneità ella sentenza di primo grado nella parte in cui si asserisce che, secondo la normativa citata, l' subito dopo la visita di verifica provveda CP_1 all'immediata sospensione della prestazione non confermata,, e nel termine di 90 giorni, prevede una mera facoltà e non un obbligo per l'Ente erogatore.
La doglianza è infondata.
Questa Corte ritiene che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo della normativa in materia, e condivide quanto deciso in primo grado e che qui per sintesi si riporta;
In questo caso già l'art. 5 comma 5 del DPR 698/1994 disponeva che nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione e che il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data della accertata insussistenza dei requisiti prescritti;
detta norma, successivamente, è stata espressamente richiamata dall'art. 20 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2019, per il caso di comprovata insussistenza dei requisiti sanitari per gli invalidi civili.
Nel frattempo, peraltro, era stato introdotto anche l'art. 37, comma ottavo, della legge 448/1998, a tenore del quale in casi di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il (allora ente CP_2 erogatore delle prestazioni, prima che in suo luogo subentrasse l' dispone l'immediata CP_1 sospensione della erogazione e provvede nei successivi 90 giorni alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. Sul punto la S.C., anche con la recente sentenza 4600/2021, ha ribadito che nell'ipotesi in cui sia stata erogata l'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, si applica la disciplina ordinaria dell'indebito civile ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che saranno ripetibili tutti i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati dopo la comunicazione del verbale della commissione medica attestante il non riconoscimento dei requisiti sanitari. Si pone dunque, a fronte del tenore letterale di una normativa che àncora la ripetibilità ad un dato meramente oggettivo (l'accertamento della inesistenza del requisito sanitario insede di visita di verifica),
l'esigenza di contemperare il dato normativo con la tutela dell'affidamento dell'assistito, sia in termini di conoscenza, da parte sua, dell'esito negativo (inteso come requisito sanitario non sussistente) dell'accertamento sanitario che lo riguarda (conoscenza solo acquisita la quale può ritenersi l'assenza di buona fede in capo al soggetto percettore), sia in termini di decorso del tempo
(che potrebbe essere anche molto lungo) durante il quale l'erogazione della prestazione si protrae, senza che l' provveda alla revoca del beneficio o quanto meno alla sospensione del CP_1 pagamento, rispetto al momento di accertamento di inesistenza del requisito sanitario.
2 Orbene la mancata sospensione non fa certo venire meno l'esistenza dell'indebito oggettivo né può configurarsi alcun affidamento dell'assistito se questi abbia ricevuto la comunicazione del verbale di visita negativo, quantunque l'erogazione continui dopo quel momento. Peraltro. la sospensione immediata dei pagamenti e la successiva revoca è stata prevista dal legislatore come una mera facoltà per l'Istituto erogatore e non già come un obbligo al cui tempestivo adempimento è condizionata la stessa ripetibilità della prestazione indebita. Si dissente pertanto da quanto previsto dalla sentenza della Cassazione n. 29419/2018 richiamata da parte ricorrente ed ormai superata dalla già citata sentenza n.4600 del 2021, atteso che si deve ritenere che se manca la buona fede (ed in caso di comunicazione del verbale di visita negativo certamente manca) non vi è alcun affidamento meritevole di tutela da tutelare ed anzi manca del tutto uno dei presupposti per l'erogazione delle provvidenze, ossia I 'accertamento dello status di invalidità.”
La ricostruzione del Giudice di prime cure, vagliata con riferimento alla normativa ed alla sua successione nel tempo, ricordando peraltro il principio generale secondo cui l' può procedere CP_1 in ogni tempo alla revoca di benefici non spettanti.
Per tali motivi la sentenza di primo grado va confermata, e va rigettato l'appello.
La peculiarità della questione e la varietà tuttora persistente di differenti orientamenti giurisprudenziali giustificano, anche per questo grado di giudizio, la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Spese di questo grado di giudizio compensate.
Taranto, 23 aprile 2025
Il Presidente relatore dr. Annamaria Lastella
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