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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 24/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 24/02/2025
Ex art. 127 cpc
N. R.G.574 /2022
Il giudice Anna Maria Mancini
Visto il provvedimento con cui il Giudice ha disposto la trattazione scritta del presente provvedimento con le modalità ivi specificate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato;
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice
dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 20:00 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 24/02/2025
Il giudice
Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 574/2022 R.G. decisa ex art.429 c.p.c. all'udienza del 24/02/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. vertente
T R A
e elettivamente domiciliati in L' Parte_1 Parte_2
Aquila, via Francesco Paolo Tosti n. 17, presso e nello studio dell'avv. SANTELLA
GUGLIELMO dal quale sono rappresentati e difesi opponenti
E
elettivamente domiciliata in L' Aquila ,Viale Nizza, 11 presso e CP_1 nello studio dell' avv. ASCANI FABIO dal quale è rappresentata e difesa opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- recesso anticipato contratto locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa e le note conclusive in atti.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 30/03/2022 i sigg.ri e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 580/2021 di data 22/12/2021, emesso dal Tribunale Civile di L'Aquila
N. R.G. 1977/2021 su conforme richiesta della sig.ra con il quale era CP_1
stato loro ingiunto, in qualità di conduttori, il pagamento di € 2.400,00, oltre gli interessi legali come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per il pagamento dei canoni pari a sei mensilità con decorrenza dal mese di dicembre 2019 per il recesso anticipato dal contratto di locazione ad uso abitazione dell' immobile sito in L'Aquila, in via Salaria Antica Est n. 84.
A fondamento dell'opposizione parte opponente eccepiva la infondatezza della domanda per essere intervenuto un accordo transattivo all'atto della riconsegna delle chiavi e per non essere dovuto il preavviso dei sei mesi in quanto il recesso anticipato era stato motivato dalle infiltrazioni d'acqua che avevano reso l'appartamento non più idoneo all'abitazione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Ritenuta la infondatezza giuridica e fattuale della pretesa monitoria avanzata dalla
Sig.ra annullare, revocare e/o comunque dichiarare nullo, inefficace e CP_1
privo di qualsivoglia giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 580/2021 emesso dal
Tribunale di L'Aquila in data 21.12.2021 nell'ambito del procedimento RG n
1977/2021, notificato in data 21.02.2022 e, per l'effetto condannare la Sig.ra CP_1
al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa”.
[...]
Si costituiva in giudizio l'opposta, sig.ra , per contestare in fatto e in CP_1
diritto l'opposizione sull'assunto che i conduttori avevano esercitato il recesso senza rispettare il termine di preavviso ex lege, con la conseguenza che la riconsegna dell'immobile, anche in presenza di motivi gravi, non aveva escluso la persistenza dell'obbligo di pagare il canone sino alla scadenza semestrale del termine di preavviso.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni necessaria altra declaratoria, rigettare, per le motivazioni esposte in narrativa,
l'opposizione dei ricorrenti per essere infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. Con vittoria di compensi e spese anche della presente fase e della mediazione civile”.
Istruito il giudizio con produzioni documentali e prova testimoniale la causa è stata rinviata per discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna, con assegnazione di un termine per note fino a dieci giorni prima.
Nel merito, in ordine alla domanda di pagamento dei canoni scaduti il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Con la documentazione in atti l'opposta ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria ingiunta di €
2.400,00. Difatti, con la produzione della copia del contratto di locazione ha dimostrato l'esistenza del rapporto giuridico dedotto in giudizio e delle obbligazioni di cui lamenta l'inadempimento da parte del conduttore. Con il contratto di locazione ad uso abitativo di data 01/04/2019, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila in data 10/04/2019 al n. 1483/3T, la sig.ra aveva concesso in locazione CP_1
ai sigg.ri e l'immobile sito in l' Aquila via Salaria Parte_1 Parte_2
Antica Est n. 84, adibito ad abitazione. Nel suddetto contratto veniva stabilito, per ciò che interessa la fattispecie in esame, che il conduttore aveva visionato i vani a lui locati e li aveva trovati adatti all'uso convenuto e così di prenderli in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi e che il conduttore aveva facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima (art. 8 del contratto di locazione abitativa).
Era , dunque, facoltà dei conduttori recedere in qualsiasi momento dal contratto, sussistendone gravi motivi, dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno sei prima della data in cui il recesso doveva avere esecuzione.
Nella fattispecie non è in contestazione la facoltà di recesso dei conduttori né la sussistenza dei gravi motivi che hanno indotto i conduttori a recedere anticipatamente dal contratto siano essi dovuti o alla problematica delle infiltrazioni di acqua, della muffa e dell'insalubrità dell'appartamento locato, prontamente segnalata dagli inquilini alla proprietaria con comunicazioni per le vie brevi , come argomentato dagli opponenti, o alla circostanza che ad essi conduttori era stato assegnato dal
Comune di L' Aquila un alloggio presso i complessi residenziali progetto C.A.SE. di data 28/11/2019 sottoscritta per ricevuta in data Parte_3
29/11/2019 dalla locatrice, né è in contestazione il fatto che la locatrice vi abbia acconsentito. Invece è in contestazione il diritto della proprietaria di pretendere il pagamento di tutte le sei mensilità dovute a far data dalla comunicazione del recesso anticipato , indipendentemente dalla riconsegna delle chiavi avvenuta in data
31/12/2019 e cioè prima della scadenza dei sei mesi del preavviso di rilascio.
Sul punto la Cassazione, con sentenza n. 25136 del 27/11/2006, ha statuito che il conduttore indipendentemente dal momento (se anteriore alla scadenza del preavviso) di materiale rilascio dei locali, rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione de jure del contratto -nel caso in esame per sei mesi - a decorrere dalla data del preavviso in quanto la esercitata facoltà di recesso da parte del conduttore diviene produttiva di effetti giuridici (con la cessazione del rapporto giuridico) alla scadenza del termine di preavviso previsto in contratto.
Senonchè le asserzioni di parte opponente non hanno trovato riscontro nella ricognizione del fatto concreto, rilevante ai fini del giudizio ossia la rinuncia da parte della locatrice ai canoni dovuti per i sei mesi di preavviso. Nel verbale di riconsegna dell'immobile locato di data 17/12/2019 venivano riconsegnate le chiavi e venivano definite le pendenze di natura economica con i relativi dettagliati conteggi ma senza nulla disporre in merito al pagamento dei canoni dovuti per il termine semestrale del preavviso, anzi veniva fatto salvo ogni ulteriore reciproco diritto. Sul punto la prova testimoniale è stata ininfluente così come è stata ininfluente la screenshot delle conversazioni whatsapp tra le parti prodotta in atti. Invero la presenza, nella camera da letto dell'appartamento locato, di umidità e di muffa che ne hanno diminuito in modo apprezzabile l'idoneità dell'uso pattuito, comprovata sia dalla prova testimoniale quanto dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi ben può costituire i gravi motivi che hanno legittimato il recesso anticipato dal contratto di locazione. In punto di diritto, trattasi, però, di una domanda ben diversa dalla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 cod.civ. non esercitata dai conduttori e non oggetto del presente giudizio.
Ciò posto l' opposizione è risultata non fondata e va rigettata.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto della controversia e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 580/2021 di data 22/12/2021, emesso dal Tribunale Civile di L'Aquila N. R.G.
1977/2021;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.278,00 oltre rimborso spese generali 15%, Cpaa
4% ed IVA 22%.
Così deciso in L' Aquila il 24/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini