Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 25 maggio 1949, conformemente alla alinea 6 del Protocollo di cui all'art. 1 della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 25 maggio 1949, conformemente alla alinea 6 del Protocollo di cui all'art. 1 della presente legge.