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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
BA De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
ER Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3074/2024 promossa da:
, con l'avvocato Martinelli Eleonora e l'avvocato Romani Laura Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avvocato Tropepi Cristina CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e , Parte_1 CP_1
celebrato in Abano Terme, con rito concordatario, in data 26.04.2009 alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2. , salvi diversi tempi che potrà concordare direttamente con i genitori, tenendo conto dei suoi Per_1
impegni scolastici ed extrascolastici, starà con i genitori secondo il seguente calendario:
- settimana 1: da sabato a sabato con la madre;
- settimana 2: dalla domenica al venerdì con il padre;
- settimana 3: da sabato a venerdì con la madre;
pagina 1 di 10 - settimana 4: da sabato a venerdì con il padre.
- Durante le vacanze di Natale starà, ad anni alterni, da fine scuola al 31 dicembre con un Per_1 genitore e dal 31 decembre al rientro a scuola con l'altro genitore. Per il 2025 da fine scuola al 31 dicembre sarà con il padre;
- Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascun genitore 2 o 3 settimane, Per_1
anche non consecutive, da comunicarsi tra genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Fermo, per il restante periodo, il calendario ordinario che riprenderà al termine del periodo di vacanza con ciascun genitore senza inversione di alternanza.
- Le ulteriori festività scolastiche ed eventuali ponti saranno concordati tra e i genitori Per_1
cercando di rispettare il principio di alternanza.
3. Il padre, contribuirà al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne non CP_1 Per_2 economicamente autosufficiente, versando direttamente alla figlia stessa la somma di € 900,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie tra cui rientrano quelle per l'alloggio universitario fuori sede, le spese per viaggi studio / progetti Erasmus, le spese di trasporto e le ulteriori spese di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dal 1° aprile
2025. Le spese straordinarie saranno comunicate dalla figlia mensilmente e dovranno essere rimborsate entro 15 giorni dall'invio della richiesta.
4. Il padre, , provvederà al vitto del figlio nei giorni in cui lo avrà con sé e contribuirà al CP_1 mantenimento ordinario del figlio minore versando alla madre la somma di € 400,00 mensili Per_1
annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, tra cui rientrano quelle di trasporto extraurbano, viaggi studio o alloggio universitario fuori sede oltre alle ulteriori spese di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dal 1° aprile 2025. Le spese straordinarie saranno comunicate dalla madre mensilmente e dovranno essere rimborsate entro 15 giorni dall'invio della richiesta.
5. Rinuncia alla domanda di mantenimento in favore della ricorrente formulata con ricorso introduttivo.
6. Con vittoria di spese di lite, competenze e onorari”.
Per parte resistente:
pagina 2 di 10 “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 26.04.2009 in Abano Terme (PD), Atto n. 4 parte II serie A anno 2009, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Abano Terme di effettuare le necessarie annotazioni.
2. Confermare l'affido condiviso del figlio minorenne a entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso al madre.
3. Disporre le modalità di vista più tutelanti nell'interesse del minore durante il periodo Persona_1
scolastico secondo il prudente apprezzamento del Giudice, eventualmente anche rivalutando
l'eventuale opzione di settimane alternate con cambio dimore la domenica sera.
4. Confermare quanto disposto in sede di verbale di omologa di separazione R.G. 5009/2019 Tribunale di Padova, in merito alla ripartizione di vacanze e ponti. Pertanto trascorrerà metà delle Per_1
vacanze con ciascun genitore, secondo le seguenti modalità: durante li periodo natalizio trascorrerà il periodo dalla fine della scuola fino al 30/12 con un genitore e il periodo dal 31/12 sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
ciascuna delle parti darà disponibilità di presenziare al pranzo natalizio all'altro coniuge, a cui la prima quota parte delle vacanze natalizie non compete. L'alternanza sarà rispettata per tutti i periodi festivi, ivi compresi Pasqua, i ponti e le chiusure scolastiche. Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 2 o 3 settimane di cui solo 2 anche Per_1
consecutive (cui si potrà aggiungere una terza purché non consecutiva per garantire al figlio un rapporto significativo con al parentela allargata, in particolare con i nonni materni e paterni), applicando il normale calendario vigente nel periodo scolastico nel resto del periodo estivo, salvo una maggiore flessibilità in considerazione del fatto che non frequenta la scuola ma ha diritto ad Per_1
un rapporto assiduo con entrambi i genitori. Le vacanze estive saranno concordate fra i genitori entro li 31 maggio precedente. Qualora i genitori dovessero avere impedimenti lavorativi o di altra natura che non consentano di rispettare li calendario, se ne daranno tempestiva comunicazione e si attiveranno per proporre soluzioni alternative, senza gravare sull'altro genitore. I compleanni del figlio saranno festeggiati, per quanto possibile, insieme ad entrambi i genitori. I viaggi all'estero di
dovranno essere concordati e approvati da entrambi i genitori. Per_1
5. Disporre l'assegno periodico per i figli e nella misura che riterrà di giustizia, in Per_2 Per_1
misura non superiore a quanto previsto nei provvedimenti provvisori.
6. Porre le spese straordinarie per entrambi i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova, quindi previamente concordate e documentate, a carico dei genitori al 50% ciascuno,
pagina 3 di 10 precisando che le spese straordinarie debbano essere concordate per entrambi i figli direttamente tra i genitori e non tra genitori e figli.
7. Nulla prevedere a titolo di assegno divorzile a beneficio della ricorrente poiché non ricorrono i presupposti assistenziale, retributivo e perequativo così come previsti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 delle Sezioni Unite), per le motivazioni ampiamente dedotte in atti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti di Parte_1
, con cui aveva contratto matrimonio il 26.4.2009; dall'unione sono nati i figli (il CP_1 Per_2
3.1.2005, oggi maggiorenne e studentessa universitaria) e (il 12.8.2009, ancora minorenne). Per_1
Le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa del 12.11.2019, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli - allora entrambi minori -, il trasferimento della madre con i figli presso un appartamento di sua proprietà (e la permanenza del padre presso la ex casa familiare a
TT Terme, di proprietà di quest'ultimo), ampie frequentazioni del padre con i figli (dal lunedì al giovedì di ogni settimana e a domeniche alternate) e un contributo a carico del sig. per il Per_1 mantenimento dei figli di € 500,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie sino alla concorrenza di € 1.500,00 e al 70% delle spese ulteriori, nonché in ogni caso di quelle ortodontiche concordate tra genitori.
La ricorrente, ricostruita la storia della vita matrimoniale e deducendo la disparità delle condizioni economiche delle parti, nonché le aumentate esigenze dei figli ed in particolare di , trasferitasi a Per_2
Trento per gli studi universitari, chiedeva una riduzione dei tempi di permanenza di presso il Per_1 padre e che quest'ultimo versasse un contributo per il mantenimento dei figli nella somma di €
1.500,00 mensili complessivi oltre al 70% delle spese straordinarie, oltre ad un assegno per sé di €
250,00 mensili.
Si costituiva , aderendo alla domanda sullo status e contestando le allegazioni di cui al CP_1
ricorso, chiedendo in particolare la permanenza di a settimane alterne presso ciascun genitore, Per_1 con mantenimento diretto del ragazzo e di versare direttamente alla figlia maggiorenne l'importo Per_2 di € 300,00 mensili, oltre ad € 300,00 quale contributo per spese di alloggio, tasse e libri nel corso della permanenza della ragazza a Trento, nonché il 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
Sentite le parti all'udienza del 28.11.2024 e concesso un rinvio su richiesta concorde dei difensori, veniva disposto l'ascolto del figlio minore , assegnando alle parti termine sino alla data Per_1 pagina 4 di 10 dell'udienza per l'eventuale deposito di richiesta sottoscritta dalla figlia maggiorenne di ricevere il mantenimento da parte del padre.
All'esito dell'ascolto del figlio minore e preso atto che la difesa del convenuto aveva infine accettato la proposta di calendario di visite di cui alle note di parte ricorrente del 17.12.2024, con ordinanza del
28.3.2025 venivano assunti i seguenti provvedimenti ex art. 473bis. 22 c.p.c.: “
1. dispone che Per_1
starà con i genitori secondo il seguente calendario, fermi i tempi di frequentazione durante le vacanze scolastiche già previsti nelle condizioni di separazione:
settimana 1: da sabato a sabato con la madre;
settimana 2: dalla domenica al venerdì con il padre;
settimana 3: da sabato a venerdì con la madre;
settimana 4: da sabato a venerdì con il padre;
restano salvi diversi tempi che potrà concordare direttamente con i genitori, tenendo conto Per_1
dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
2. dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne CP_1 Per_2 non autosufficiente, versando direttamente alla figlia stessa la somma di € 900,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pronuncia del presente provvedimento;
3. dispone che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore versando CP_1 Per_1 alla madre la somma di € 400,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pronuncia del presente provvedimento”.
Con la medesima ordinanza, venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e veniva fissata udienza per rimessione della causa al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 473bis. 28
c.p.c.
Le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe e depositavano gli scritti conclusivi nei termini concessi;
all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
A quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di pagina 5 di 10 separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) L. div. ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.
Le parti congiuntamente hanno chiesto che l'affidamento del figlio minore sia disposto in via condivisa e tale richiesta va senz'altro accolta, essendo, ai sensi dell'art.337 ter c.c., l'affidamento condiviso la regola da adottare salvo che esso risulti contrario all'interesse dei figli minori e, nel caso in esame, nessun elemento in tal senso è emerso in giudizio.
3.
Quanto ai tempi di frequentazione di con ciascun genitore, con riferimento al periodo Per_1
scolastico, parte ricorrente si è riportata a quanto già stabilito nei provvedimenti temporanei, mentre il resistente si è rimesso alla valutazione del Tribunale, anche affinché possa valutare l'“opzione di settimane alternate con cambio dimore la domenica sera”.
Ritiene il Collegio che il calendario per il periodo scolastico vigente sia non solo conforme al principio di bigenitorialità e al diritto del minore di fruire dell'apporto affettivo ed educativo di entrambi i genitori, ma anche coerente con quanto dichiarato da in sede di ascolto diretto da parte del Per_1
Giudice delegato (“… forse allungherei le pause, invece di cambiare così spesso… il fine settimana preferirei passarlo dalla mamma perché questo mi aiuterebbe a frequentare di più i miei amici… quando sono dal papà, siccome non c'è un autobus che collega TT a , resto là e al Per_3 massimo vado al campetto”, cfr. verbale udienza del 20.2.2025); si rammenta, inoltre, che lo stesso resistente aveva infine modificato le proprie conclusioni all'esito dell'ascolto di , aderendo alla Per_1
proposta, sul punto, della controparte e anche per tale ragione è stato disposto il calendario sopra richiamato.
Si ritiene che tale opzione non vada modificata, anche tenendo conto che il resistente, pur rilevando che le visite attuali non consentono a padre e figlio di fruire di fine settimana pieni, ha comunque dedotto di avere un solo week-end al mese libero dal lavoro;
in ogni caso, anche tenuto conto che ha già Per_1
compiuto 16 anni, a fortiori per il ragazzo sarà possibile concordare di volta in volta con i genitori tempi diversi di frequentazione, in base ai suoi impegni scolastici ed sxtrascolastici.
Con riferimento, invece, alle vacanze scolastiche, si ritiene di aderire alle conclusioni del resistente, che ha chiesto di specificare la disciplina dei relativi periodi richiamando espressamente quanto stabilito pagina 6 di 10 negli accordi di separazione omologati;
la ricorrente ha infatti richiesto di apportare delle modifiche, compresa l'esclusione dell'alternanza genitoriale al rientro dalle vacanze, senza peraltro addurre alcuna idonea giustificazione.
Per l'effetto, si richiama espressamente in dispositivo la disciplina di cui alle condizioni di separazione, come richiesto dal resistente.
4.
Venendo al profilo del mantenimento dei figli, si osserva che entrambe le parti, in buona sostanza, hanno chiesto la conferma della quantificazione del contributo al mantenimento ordinario per Per_1
e . Per_2
Sotto il profilo delle spese straordinarie, la ricorrente ha chiesto che queste ultime vengano concordate dal padre direttamente con , domanda cui il resistente si è opposto, chiedendo, alla luce dei Per_2
contrasti delle parti sulla natura ordinaria o straordinaria delle spese di volta in volta considerate –in particolare, per l'abbonamento all'autobus di per andare a scuola -, la suddivisione al 50% tra Per_1
genitori delle spese straordinarie per entrambi i figli.
In primo luogo, il Collegio conferma la necessità di aumentare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre rispetto a quanto previsto in sede di separazione;
la circostanza è già stata motivata in sede di provvedimenti temporanei, tenendo conto degli elementi che di seguito si vanno ad esporre.
La separazione consensuale risale al 2019 e, rispetto ad allora, è diventata maggiorenne Per_2
studentessa universitaria e è ormai adolescente, con aumento delle rispettive esigenze senza Per_1
che vi sia bisogno di specifica dimostrazione.
Sussiste, inoltre, una rilevante disparità economica tra le parti, tale da dover riequilibrare l'assetto stabilito in sede di separazione affinché la contribuzione di ciascun genitore corrisponda al principio di proporzionalità ex art. 337 ter comma 4 c.c.: la ricorrente lavora infatti a tempo indeterminato e guadagna un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 2.500,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi agli atti), oltre a percepire in via esclusiva l'assegno unico per € 313,80 mensili e deve sostenere la spesa per la rata del mutuo sull'abitazione di sua proprietà di € 689,29, oltre a due finanziamenti per lavori straordinari sulla casa e per l'acquisto della cucina rispettivamente di € 251,86 ed € 114,00; il convenuto lavora invece quale controllore del traffico aereo e ha un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 7.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi agli atti), è proprietario della ex casa familiare a TT Terme, per la quale ha terminato di pagare il mutuo nel 2022, ha recentemente acquistato un immobile a Montegrotto Terme al prezzo di € 350.000,00 (pagato in parte pagina 7 di 10 con i propri e in parte accendendo un mutuo con rata di € 1.050,00 mensili, con preventivo per CP_2 la ristrutturazione per € € 76.847,00), ha un conto estero presso Sparkasse con saldo al 31.7.2024 di €
104.612,99, un conto presso Credit Agricole da cui risultano numerosi accrediti mensili derivanti da azioni, nonché l'investimento nel marzo del 2023 per complessivi € 45.000,00 (cfr. documentazione bancaria prodotta da parte resistente).
Da quanto sopra esposto, nei medesimi termini di cui ai provvedimenti temporanei, emerge che il resistente ha una posizione reddituale elevata e una situazione patrimoniale consistente, come risulta dall'acquisto di un secondo immobile al prezzo di € 350.000,00 oltre spese per ristrutturazione e dalle rilevanti somme accantonate.
Rispetto al quadro sopra delineato, non sono stati allegati rilevanti fatti nuovi, idonei a giustificare una diversa ripartizione del contributo al mantenimento dei figli a carico di ciascun genitore.
Per l'effetto, il Tribunale ritiene che la conferma dei provvedimenti temporanei in punto di mantenimento, ordinario e straordinario, dei figli a carico del padre sia rispondente al principio di proporzionalità; vista, poi, la richiesta sottoscritta dalla figlia maggiorenne, studentessa fuori sede, di cui al doc. 27 di parte ricorrente, si conferma anche il versamento del mantenimento ordinario da parte del padre direttamente a quest'ultima (cfr. Cass. ord. 28.10.2013 n. 24316 e Cass. 11.11.2013 sent. n.
25300).
Con particolare riferimento alle spese straordinarie, la richiesta del resistente di ridurre il proprio contributo al 50% risulta motivata dalla riportata conflittualità relativa alla qualificazione di ogni spesa e non da un diverso bilanciamento tra le sostanze economiche dei genitori;
per l'effetto, non vi è ragione per modificare quanto già stabilito in sede di provvedimenti temporanei.
Le spese straordinarie per non possono essere concordate tra il padre e la figlia maggiorenne, ma Per_2
devono necessariamente essere concordate tra i soggetti tenuti a sostenerle e, dunque, tra i genitori.
Quanto alla spesa per l'abbonamento all'autobus di , si ritiene che tale spesa rientri Per_1
effettivamente tra quelle straordinarie in quanto, nel caso di specie, necessaria a consentire al ragazzo la regolare frequenza scolastica;
per l'effetto, tale spesa seguirà la ripartizione di cui alle spese straordinarie.
In definitiva, il Tribunale conferma che dovrà contribuire al mantenimento ordinario della CP_1
figlia maggiorenne , versando direttamente alla figlia la somma di € 900,00 mensili annualmente Per_2
rivalutabili secondo indici Istat e dovrà contribuire al mantenimento ordinario del figlio Per_1
versando alla madre con lui convivente la somma di € 400,00 mensili annualmente rivalutabili secondo pagina 8 di 10 indici Istat;
il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova per entrambi i figli (tra cui rientrano quelle per l'alloggio fuori sede della figlia ) nella Per_2 misura del 70%, specificando che l'abbonamento all'autobus di per andare a scuola rientra tra Per_1
le suddette spese straordinarie.
5.
La ricorrente ha rinunciato, in sede di precisazione delle conclusioni, alla domanda di assegno divorzile e, pertanto, nulla vi è da statuire sul punto.
6.
Tenendo conto dell'esito complessivo della lite alla luce delle domande delle parti e della natura degli interessi sottesi alla presente controversia, le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni di legge;
3) dispone che starà con i genitori secondo il seguente calendario, fermi i tempi di Per_1
frequentazione durante le vacanze scolastiche già previsti nelle condizioni di separazione:
- settimana 1: da sabato a sabato con la madre;
- settimana 2: dalla domenica al venerdì con il padre;
- settimana 3: da sabato a venerdì con la madre;
- settimana 4: da sabato a venerdì con il padre;
restano salvi diversi tempi che potrà concordare direttamente con i genitori, tenendo conto Per_1 dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Quanto ai periodi delle vacanze scolastiche, ponti e festività, trascorrerà metà delle Per_1 vacanze con ciascun genitore, secondo le seguenti modalità: durante li periodo natalizio trascorrerà
il periodo dalla fine della scuola fino al 30/12 con un genitore e il periodo dal 31/12 sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
ciascuna delle parti darà disponibilità di presenziare al pranzo natalizio all'altro coniuge, a cui la prima quota parte delle vacanze natalizie non compete.
L'alternanza sarà rispettata per tutti i periodi festivi, ivi compresi i ponti e le chiusure scolastiche.
Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 2 o 3 settimane di cui solo 2 Per_1 anche consecutive (cui si potrà aggiungere una terza purché non consecutiva per garantire al figlio un rapporto significativo con al parentela allargata, in particolare con i nonni materni e paterni), pagina 9 di 10 applicando il normale calendario nel resto del periodo estivo, salvo una maggiore flessibilità in considerazione del fatto che non frequenta la scuola ma ha diritto ad un rapporto assiduo Per_1
con entrambi i genitori. Le vacanze estive saranno concordate fra i genitori entro li 31 maggio precedente. Qualora i genitori dovessero avere impedimenti lavorativi o di altra natura che non consentano di rispettare li calendario, se ne daranno tempestiva comunicazione e si attiveranno per proporre soluzioni alternative, senza gravare sull'altro genitore. I compleanni del figlio saranno festeggiati, per quanto possibile, insieme ad entrambi i genitori. I viaggi all'estero di Per_1
dovranno essere concordati e approvati da entrambi i genitori.
4) dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne CP_1 Per_2 non autosufficiente, versando direttamente alla figlia stessa la somma di € 900,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova;
5) dispone che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore versando CP_1 Per_1 alla madre la somma di € 400,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, specificando che l'abbonamento all'autobus di per andare a scuola rientra tra le suddette spese straordinarie;
Per_1
6) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice relatore
ER Di LO
Il Presidente
BA De MU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
BA De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
ER Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3074/2024 promossa da:
, con l'avvocato Martinelli Eleonora e l'avvocato Romani Laura Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avvocato Tropepi Cristina CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e , Parte_1 CP_1
celebrato in Abano Terme, con rito concordatario, in data 26.04.2009 alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2. , salvi diversi tempi che potrà concordare direttamente con i genitori, tenendo conto dei suoi Per_1
impegni scolastici ed extrascolastici, starà con i genitori secondo il seguente calendario:
- settimana 1: da sabato a sabato con la madre;
- settimana 2: dalla domenica al venerdì con il padre;
- settimana 3: da sabato a venerdì con la madre;
pagina 1 di 10 - settimana 4: da sabato a venerdì con il padre.
- Durante le vacanze di Natale starà, ad anni alterni, da fine scuola al 31 dicembre con un Per_1 genitore e dal 31 decembre al rientro a scuola con l'altro genitore. Per il 2025 da fine scuola al 31 dicembre sarà con il padre;
- Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascun genitore 2 o 3 settimane, Per_1
anche non consecutive, da comunicarsi tra genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Fermo, per il restante periodo, il calendario ordinario che riprenderà al termine del periodo di vacanza con ciascun genitore senza inversione di alternanza.
- Le ulteriori festività scolastiche ed eventuali ponti saranno concordati tra e i genitori Per_1
cercando di rispettare il principio di alternanza.
3. Il padre, contribuirà al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne non CP_1 Per_2 economicamente autosufficiente, versando direttamente alla figlia stessa la somma di € 900,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie tra cui rientrano quelle per l'alloggio universitario fuori sede, le spese per viaggi studio / progetti Erasmus, le spese di trasporto e le ulteriori spese di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dal 1° aprile
2025. Le spese straordinarie saranno comunicate dalla figlia mensilmente e dovranno essere rimborsate entro 15 giorni dall'invio della richiesta.
4. Il padre, , provvederà al vitto del figlio nei giorni in cui lo avrà con sé e contribuirà al CP_1 mantenimento ordinario del figlio minore versando alla madre la somma di € 400,00 mensili Per_1
annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, tra cui rientrano quelle di trasporto extraurbano, viaggi studio o alloggio universitario fuori sede oltre alle ulteriori spese di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dal 1° aprile 2025. Le spese straordinarie saranno comunicate dalla madre mensilmente e dovranno essere rimborsate entro 15 giorni dall'invio della richiesta.
5. Rinuncia alla domanda di mantenimento in favore della ricorrente formulata con ricorso introduttivo.
6. Con vittoria di spese di lite, competenze e onorari”.
Per parte resistente:
pagina 2 di 10 “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 26.04.2009 in Abano Terme (PD), Atto n. 4 parte II serie A anno 2009, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Abano Terme di effettuare le necessarie annotazioni.
2. Confermare l'affido condiviso del figlio minorenne a entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso al madre.
3. Disporre le modalità di vista più tutelanti nell'interesse del minore durante il periodo Persona_1
scolastico secondo il prudente apprezzamento del Giudice, eventualmente anche rivalutando
l'eventuale opzione di settimane alternate con cambio dimore la domenica sera.
4. Confermare quanto disposto in sede di verbale di omologa di separazione R.G. 5009/2019 Tribunale di Padova, in merito alla ripartizione di vacanze e ponti. Pertanto trascorrerà metà delle Per_1
vacanze con ciascun genitore, secondo le seguenti modalità: durante li periodo natalizio trascorrerà il periodo dalla fine della scuola fino al 30/12 con un genitore e il periodo dal 31/12 sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
ciascuna delle parti darà disponibilità di presenziare al pranzo natalizio all'altro coniuge, a cui la prima quota parte delle vacanze natalizie non compete. L'alternanza sarà rispettata per tutti i periodi festivi, ivi compresi Pasqua, i ponti e le chiusure scolastiche. Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 2 o 3 settimane di cui solo 2 anche Per_1
consecutive (cui si potrà aggiungere una terza purché non consecutiva per garantire al figlio un rapporto significativo con al parentela allargata, in particolare con i nonni materni e paterni), applicando il normale calendario vigente nel periodo scolastico nel resto del periodo estivo, salvo una maggiore flessibilità in considerazione del fatto che non frequenta la scuola ma ha diritto ad Per_1
un rapporto assiduo con entrambi i genitori. Le vacanze estive saranno concordate fra i genitori entro li 31 maggio precedente. Qualora i genitori dovessero avere impedimenti lavorativi o di altra natura che non consentano di rispettare li calendario, se ne daranno tempestiva comunicazione e si attiveranno per proporre soluzioni alternative, senza gravare sull'altro genitore. I compleanni del figlio saranno festeggiati, per quanto possibile, insieme ad entrambi i genitori. I viaggi all'estero di
dovranno essere concordati e approvati da entrambi i genitori. Per_1
5. Disporre l'assegno periodico per i figli e nella misura che riterrà di giustizia, in Per_2 Per_1
misura non superiore a quanto previsto nei provvedimenti provvisori.
6. Porre le spese straordinarie per entrambi i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova, quindi previamente concordate e documentate, a carico dei genitori al 50% ciascuno,
pagina 3 di 10 precisando che le spese straordinarie debbano essere concordate per entrambi i figli direttamente tra i genitori e non tra genitori e figli.
7. Nulla prevedere a titolo di assegno divorzile a beneficio della ricorrente poiché non ricorrono i presupposti assistenziale, retributivo e perequativo così come previsti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 delle Sezioni Unite), per le motivazioni ampiamente dedotte in atti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti di Parte_1
, con cui aveva contratto matrimonio il 26.4.2009; dall'unione sono nati i figli (il CP_1 Per_2
3.1.2005, oggi maggiorenne e studentessa universitaria) e (il 12.8.2009, ancora minorenne). Per_1
Le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa del 12.11.2019, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli - allora entrambi minori -, il trasferimento della madre con i figli presso un appartamento di sua proprietà (e la permanenza del padre presso la ex casa familiare a
TT Terme, di proprietà di quest'ultimo), ampie frequentazioni del padre con i figli (dal lunedì al giovedì di ogni settimana e a domeniche alternate) e un contributo a carico del sig. per il Per_1 mantenimento dei figli di € 500,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie sino alla concorrenza di € 1.500,00 e al 70% delle spese ulteriori, nonché in ogni caso di quelle ortodontiche concordate tra genitori.
La ricorrente, ricostruita la storia della vita matrimoniale e deducendo la disparità delle condizioni economiche delle parti, nonché le aumentate esigenze dei figli ed in particolare di , trasferitasi a Per_2
Trento per gli studi universitari, chiedeva una riduzione dei tempi di permanenza di presso il Per_1 padre e che quest'ultimo versasse un contributo per il mantenimento dei figli nella somma di €
1.500,00 mensili complessivi oltre al 70% delle spese straordinarie, oltre ad un assegno per sé di €
250,00 mensili.
Si costituiva , aderendo alla domanda sullo status e contestando le allegazioni di cui al CP_1
ricorso, chiedendo in particolare la permanenza di a settimane alterne presso ciascun genitore, Per_1 con mantenimento diretto del ragazzo e di versare direttamente alla figlia maggiorenne l'importo Per_2 di € 300,00 mensili, oltre ad € 300,00 quale contributo per spese di alloggio, tasse e libri nel corso della permanenza della ragazza a Trento, nonché il 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
Sentite le parti all'udienza del 28.11.2024 e concesso un rinvio su richiesta concorde dei difensori, veniva disposto l'ascolto del figlio minore , assegnando alle parti termine sino alla data Per_1 pagina 4 di 10 dell'udienza per l'eventuale deposito di richiesta sottoscritta dalla figlia maggiorenne di ricevere il mantenimento da parte del padre.
All'esito dell'ascolto del figlio minore e preso atto che la difesa del convenuto aveva infine accettato la proposta di calendario di visite di cui alle note di parte ricorrente del 17.12.2024, con ordinanza del
28.3.2025 venivano assunti i seguenti provvedimenti ex art. 473bis. 22 c.p.c.: “
1. dispone che Per_1
starà con i genitori secondo il seguente calendario, fermi i tempi di frequentazione durante le vacanze scolastiche già previsti nelle condizioni di separazione:
settimana 1: da sabato a sabato con la madre;
settimana 2: dalla domenica al venerdì con il padre;
settimana 3: da sabato a venerdì con la madre;
settimana 4: da sabato a venerdì con il padre;
restano salvi diversi tempi che potrà concordare direttamente con i genitori, tenendo conto Per_1
dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
2. dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne CP_1 Per_2 non autosufficiente, versando direttamente alla figlia stessa la somma di € 900,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pronuncia del presente provvedimento;
3. dispone che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore versando CP_1 Per_1 alla madre la somma di € 400,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pronuncia del presente provvedimento”.
Con la medesima ordinanza, venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e veniva fissata udienza per rimessione della causa al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 473bis. 28
c.p.c.
Le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe e depositavano gli scritti conclusivi nei termini concessi;
all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
A quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di pagina 5 di 10 separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) L. div. ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.
Le parti congiuntamente hanno chiesto che l'affidamento del figlio minore sia disposto in via condivisa e tale richiesta va senz'altro accolta, essendo, ai sensi dell'art.337 ter c.c., l'affidamento condiviso la regola da adottare salvo che esso risulti contrario all'interesse dei figli minori e, nel caso in esame, nessun elemento in tal senso è emerso in giudizio.
3.
Quanto ai tempi di frequentazione di con ciascun genitore, con riferimento al periodo Per_1
scolastico, parte ricorrente si è riportata a quanto già stabilito nei provvedimenti temporanei, mentre il resistente si è rimesso alla valutazione del Tribunale, anche affinché possa valutare l'“opzione di settimane alternate con cambio dimore la domenica sera”.
Ritiene il Collegio che il calendario per il periodo scolastico vigente sia non solo conforme al principio di bigenitorialità e al diritto del minore di fruire dell'apporto affettivo ed educativo di entrambi i genitori, ma anche coerente con quanto dichiarato da in sede di ascolto diretto da parte del Per_1
Giudice delegato (“… forse allungherei le pause, invece di cambiare così spesso… il fine settimana preferirei passarlo dalla mamma perché questo mi aiuterebbe a frequentare di più i miei amici… quando sono dal papà, siccome non c'è un autobus che collega TT a , resto là e al Per_3 massimo vado al campetto”, cfr. verbale udienza del 20.2.2025); si rammenta, inoltre, che lo stesso resistente aveva infine modificato le proprie conclusioni all'esito dell'ascolto di , aderendo alla Per_1
proposta, sul punto, della controparte e anche per tale ragione è stato disposto il calendario sopra richiamato.
Si ritiene che tale opzione non vada modificata, anche tenendo conto che il resistente, pur rilevando che le visite attuali non consentono a padre e figlio di fruire di fine settimana pieni, ha comunque dedotto di avere un solo week-end al mese libero dal lavoro;
in ogni caso, anche tenuto conto che ha già Per_1
compiuto 16 anni, a fortiori per il ragazzo sarà possibile concordare di volta in volta con i genitori tempi diversi di frequentazione, in base ai suoi impegni scolastici ed sxtrascolastici.
Con riferimento, invece, alle vacanze scolastiche, si ritiene di aderire alle conclusioni del resistente, che ha chiesto di specificare la disciplina dei relativi periodi richiamando espressamente quanto stabilito pagina 6 di 10 negli accordi di separazione omologati;
la ricorrente ha infatti richiesto di apportare delle modifiche, compresa l'esclusione dell'alternanza genitoriale al rientro dalle vacanze, senza peraltro addurre alcuna idonea giustificazione.
Per l'effetto, si richiama espressamente in dispositivo la disciplina di cui alle condizioni di separazione, come richiesto dal resistente.
4.
Venendo al profilo del mantenimento dei figli, si osserva che entrambe le parti, in buona sostanza, hanno chiesto la conferma della quantificazione del contributo al mantenimento ordinario per Per_1
e . Per_2
Sotto il profilo delle spese straordinarie, la ricorrente ha chiesto che queste ultime vengano concordate dal padre direttamente con , domanda cui il resistente si è opposto, chiedendo, alla luce dei Per_2
contrasti delle parti sulla natura ordinaria o straordinaria delle spese di volta in volta considerate –in particolare, per l'abbonamento all'autobus di per andare a scuola -, la suddivisione al 50% tra Per_1
genitori delle spese straordinarie per entrambi i figli.
In primo luogo, il Collegio conferma la necessità di aumentare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre rispetto a quanto previsto in sede di separazione;
la circostanza è già stata motivata in sede di provvedimenti temporanei, tenendo conto degli elementi che di seguito si vanno ad esporre.
La separazione consensuale risale al 2019 e, rispetto ad allora, è diventata maggiorenne Per_2
studentessa universitaria e è ormai adolescente, con aumento delle rispettive esigenze senza Per_1
che vi sia bisogno di specifica dimostrazione.
Sussiste, inoltre, una rilevante disparità economica tra le parti, tale da dover riequilibrare l'assetto stabilito in sede di separazione affinché la contribuzione di ciascun genitore corrisponda al principio di proporzionalità ex art. 337 ter comma 4 c.c.: la ricorrente lavora infatti a tempo indeterminato e guadagna un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 2.500,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi agli atti), oltre a percepire in via esclusiva l'assegno unico per € 313,80 mensili e deve sostenere la spesa per la rata del mutuo sull'abitazione di sua proprietà di € 689,29, oltre a due finanziamenti per lavori straordinari sulla casa e per l'acquisto della cucina rispettivamente di € 251,86 ed € 114,00; il convenuto lavora invece quale controllore del traffico aereo e ha un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 7.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi agli atti), è proprietario della ex casa familiare a TT Terme, per la quale ha terminato di pagare il mutuo nel 2022, ha recentemente acquistato un immobile a Montegrotto Terme al prezzo di € 350.000,00 (pagato in parte pagina 7 di 10 con i propri e in parte accendendo un mutuo con rata di € 1.050,00 mensili, con preventivo per CP_2 la ristrutturazione per € € 76.847,00), ha un conto estero presso Sparkasse con saldo al 31.7.2024 di €
104.612,99, un conto presso Credit Agricole da cui risultano numerosi accrediti mensili derivanti da azioni, nonché l'investimento nel marzo del 2023 per complessivi € 45.000,00 (cfr. documentazione bancaria prodotta da parte resistente).
Da quanto sopra esposto, nei medesimi termini di cui ai provvedimenti temporanei, emerge che il resistente ha una posizione reddituale elevata e una situazione patrimoniale consistente, come risulta dall'acquisto di un secondo immobile al prezzo di € 350.000,00 oltre spese per ristrutturazione e dalle rilevanti somme accantonate.
Rispetto al quadro sopra delineato, non sono stati allegati rilevanti fatti nuovi, idonei a giustificare una diversa ripartizione del contributo al mantenimento dei figli a carico di ciascun genitore.
Per l'effetto, il Tribunale ritiene che la conferma dei provvedimenti temporanei in punto di mantenimento, ordinario e straordinario, dei figli a carico del padre sia rispondente al principio di proporzionalità; vista, poi, la richiesta sottoscritta dalla figlia maggiorenne, studentessa fuori sede, di cui al doc. 27 di parte ricorrente, si conferma anche il versamento del mantenimento ordinario da parte del padre direttamente a quest'ultima (cfr. Cass. ord. 28.10.2013 n. 24316 e Cass. 11.11.2013 sent. n.
25300).
Con particolare riferimento alle spese straordinarie, la richiesta del resistente di ridurre il proprio contributo al 50% risulta motivata dalla riportata conflittualità relativa alla qualificazione di ogni spesa e non da un diverso bilanciamento tra le sostanze economiche dei genitori;
per l'effetto, non vi è ragione per modificare quanto già stabilito in sede di provvedimenti temporanei.
Le spese straordinarie per non possono essere concordate tra il padre e la figlia maggiorenne, ma Per_2
devono necessariamente essere concordate tra i soggetti tenuti a sostenerle e, dunque, tra i genitori.
Quanto alla spesa per l'abbonamento all'autobus di , si ritiene che tale spesa rientri Per_1
effettivamente tra quelle straordinarie in quanto, nel caso di specie, necessaria a consentire al ragazzo la regolare frequenza scolastica;
per l'effetto, tale spesa seguirà la ripartizione di cui alle spese straordinarie.
In definitiva, il Tribunale conferma che dovrà contribuire al mantenimento ordinario della CP_1
figlia maggiorenne , versando direttamente alla figlia la somma di € 900,00 mensili annualmente Per_2
rivalutabili secondo indici Istat e dovrà contribuire al mantenimento ordinario del figlio Per_1
versando alla madre con lui convivente la somma di € 400,00 mensili annualmente rivalutabili secondo pagina 8 di 10 indici Istat;
il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova per entrambi i figli (tra cui rientrano quelle per l'alloggio fuori sede della figlia ) nella Per_2 misura del 70%, specificando che l'abbonamento all'autobus di per andare a scuola rientra tra Per_1
le suddette spese straordinarie.
5.
La ricorrente ha rinunciato, in sede di precisazione delle conclusioni, alla domanda di assegno divorzile e, pertanto, nulla vi è da statuire sul punto.
6.
Tenendo conto dell'esito complessivo della lite alla luce delle domande delle parti e della natura degli interessi sottesi alla presente controversia, le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni di legge;
3) dispone che starà con i genitori secondo il seguente calendario, fermi i tempi di Per_1
frequentazione durante le vacanze scolastiche già previsti nelle condizioni di separazione:
- settimana 1: da sabato a sabato con la madre;
- settimana 2: dalla domenica al venerdì con il padre;
- settimana 3: da sabato a venerdì con la madre;
- settimana 4: da sabato a venerdì con il padre;
restano salvi diversi tempi che potrà concordare direttamente con i genitori, tenendo conto Per_1 dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Quanto ai periodi delle vacanze scolastiche, ponti e festività, trascorrerà metà delle Per_1 vacanze con ciascun genitore, secondo le seguenti modalità: durante li periodo natalizio trascorrerà
il periodo dalla fine della scuola fino al 30/12 con un genitore e il periodo dal 31/12 sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
ciascuna delle parti darà disponibilità di presenziare al pranzo natalizio all'altro coniuge, a cui la prima quota parte delle vacanze natalizie non compete.
L'alternanza sarà rispettata per tutti i periodi festivi, ivi compresi i ponti e le chiusure scolastiche.
Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 2 o 3 settimane di cui solo 2 Per_1 anche consecutive (cui si potrà aggiungere una terza purché non consecutiva per garantire al figlio un rapporto significativo con al parentela allargata, in particolare con i nonni materni e paterni), pagina 9 di 10 applicando il normale calendario nel resto del periodo estivo, salvo una maggiore flessibilità in considerazione del fatto che non frequenta la scuola ma ha diritto ad un rapporto assiduo Per_1
con entrambi i genitori. Le vacanze estive saranno concordate fra i genitori entro li 31 maggio precedente. Qualora i genitori dovessero avere impedimenti lavorativi o di altra natura che non consentano di rispettare li calendario, se ne daranno tempestiva comunicazione e si attiveranno per proporre soluzioni alternative, senza gravare sull'altro genitore. I compleanni del figlio saranno festeggiati, per quanto possibile, insieme ad entrambi i genitori. I viaggi all'estero di Per_1
dovranno essere concordati e approvati da entrambi i genitori.
4) dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne CP_1 Per_2 non autosufficiente, versando direttamente alla figlia stessa la somma di € 900,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova;
5) dispone che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore versando CP_1 Per_1 alla madre la somma di € 400,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, specificando che l'abbonamento all'autobus di per andare a scuola rientra tra le suddette spese straordinarie;
Per_1
6) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice relatore
ER Di LO
Il Presidente
BA De MU
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