Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2026, proposto da
SA UP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in MA, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
MA IT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Determinazione Dirigenziale prot. CA/3858/2026 del 12/01/2026 di diniego all’istanza di occupazione di suolo pubblico della ricorrente, notificata in data 15/01/2026;
- della nota prot. CA/2025/76044 del 30/04/2025, menzionata ma non comunicata;
-della nota prot. VR/2025/31286, menzionata ma non comunicata;
-della nota prot. QG/2025/27671 del 27/05/2025 del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, menzionata ma non comunicata;
-della nota prot. RI/2025/24276 della Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali, menzionata ma non comunicata;
- della nota prot. CA/2025/186149 di comunicazione di avvio di procedimento;
-della nota prot. CA/2025/214598, menzionata ma non comunicata;
- della nota prot. VR/2025/66690, menzionata ma non comunicata;
- della nota prot. CA/246693 del 19/12/2025;
-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa SC RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Questi i fatti per cui è causa.
SA UP SR, titolare di attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Viale Giulio Cesare n. 72 -74 -76, in data 24.04.2025 ha presentato istanza di OSP permanente, al fine di posizionare appositi arredi sulla carreggiata adiacente l’attività di somministrazione.
Il Municipio ha richiesto i pareri di rispettiva competenza al Dipartimento Mobilità e Trasporti e alla Polizia Locale, parere che sono stati resi di segno negativo dagli Uffici competenti.
Con determinazione dirigenziale prot. CA/3858/2026 del 12.01.2026, notificata in data 15.01.2026, MA IT ha respinto la predetta istanza.
Con il ricorso in esame la SA UP SR ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare di detto provvedimento, deducendone l’illegittimità in quanto MA IT avrebbe ignorato la novella dell’art. 9 della D.A.C. 118/2025 che espressamente regolamenta le occupazioni di suolo pubblico su strade riconducibili al tipo E) come Viale Giulio Cesare e non avrebbe tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’area in esame.
Si è costituita MA IT contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Queste in sintesi le norme che regolano il caso all’esame del Collegio:
- l’art. 20 del codice della strada - rubricato “Occupazione della sede stradale ” - dispone che: “ 1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale ”.
- sulle modalità di redazione del P.G.T.U., l’art. 36 co. 6 del codice della strada dispone che: “ La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ”, e la direttiva LL.PP. 12.04.1995 prevede, al punto 3.1.2, che: “ L'insieme di tutti i tipi di strade dianzi esposte (Autostrade, strade di scorrimento, strade di quartiere e strade locali), escluse le strade locali, assume la denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione (movimenti motorizzati), attraverso - in particolare - l'esclusione della sosta veicolare dalle relative carreggiate stradali. L'insieme delle rimanenti strade (strade locali) assume la denominazione di rete locale urbana, con funzione preminente di soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare ”;
- in base al PGTU viale Giulio Cesare ove ha sede il locale della Dea Partenope rientra tra le strade “ di quartiere ”, le quali sono sussunte nelle strade di tipo E) dell’art. 2 co. 2 del Codice della Strada e che, pertanto, devono essere qualificate come di viabilità principale;
- sia la delibera n. 81/2020 che la delibera n. 87/2020 stabiliscono che “ il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020 ”.
- il d.l. n.34 del 2020 non ha introdotto alcuna deroga alle prescrizioni del Codice della Strada: all’art. 181, riferito alle o.s.p. commerciali, in alcun modo autorizza ex se il rilascio della concessione sulle strade della viabilità principale al di fuori dei marciapiedi;
- La circolare del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. QG10630/2021 ha chiarito che: “ Con riferimento alla disciplina transitoria ed emergenziale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP) formulata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 81 del 06.07.2020 e da ultimo con l’art. 25 ‘Normativa Transitoria COVID-19’ della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 4 del 22.01.2021… qualora siano richieste OSP COVID-19 in zone con parcheggio, comunque codificate, sulla viabilità principale, i Municipi dovranno considerare tali richieste inammissibili. In particolare, il citato art. 25 della D.A.C. n. 4/2021 all’art. 1 lett. c) stabilisce che: ‘come previsto dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 81/2020 per i pareri di cui all’art. 4-bis gli uffici si attengono nella definizione dei criteri al rispetto del Codice della Strada ed alla distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti. Sono inoltre derogati gli ulteriori criteri previsti nei regolamenti comunali: art. 4-bis, art. 4-quater e art. 4-quinquies del Regolamento OSP e COSAP (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014 e ss.mm.ii.), PGTU - Regolamento Viario Parte IX al Paragrafo 20 (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015, relativi allegati e ss.mm.ii.) … Al riguardo, si rappresenta che in viabilità principale, anche alla luce di tali deroghe non è consentito posizionare le OSP in zone di parcheggio, comunque codificate, o al di fuori dei marciapiedi, in quanto i criteri previsti dai sopra richiamati regolamenti comunali sono stati mutuati direttamente dal Codice della Strada, ed in particolare, dall’art. 20 ‘Occupazione della sede stradale’ che non è derogabile anche con la vigente normativa emergenziale statale e, che non prevede nei centri abitati, occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale norma è sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dall’art. 7 della D.A.C. n. 81/2020 ”.
- l’art. 12 commi 1 e 2 della D.A.C. n. 21/2021, secondo cui “ Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.). Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico salvo i seguenti casi e previo parere del Dipartimento: a) su marciapiedi a condizione che non ricadano nella fattispecie di cui ai punti d), e), f), g) e h) di cui al successivo comma 3; b) all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti ”;
- l’art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap, dispone che “ sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico ”;
- l’art. 9 della DAC n. 118/2025 prevede che: “ Sulle strade urbane classificate E) dall’articolo 2 del Codice della Strada, definite dalla lettera c) del punto 4.1, dalla lettera g) del punto 4.2 dalla lettera h) del punto 4.3 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, le occupazioni di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere concesse solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale ”.
Applicando la normativa in esame al caso concreto si osserva quanto segue:
- viale Giulio Cesare, ove ha sede il locale della SA, è situata in area espressamente qualificata dal vigente P.G.T.U. come viabilità principale;
- la ricorrente non ha tempestivamente impugnato il predetto P.G.T.U., pertanto detta qualificazione non è più contestabile. Tale conclusione è stata confermata in un caso analogo da questo TAR che, con sent. n. 1206 del 21.01.2026, ha affermato che: “ il Collegio ritiene di dovere ribadire quanto affermato in altra fattispecie (quella di cui alla sentenza n. 14983/2025), nella quale - come nella presente - la parte ricorrente, pur contestando l’ascrizione della strada sulla cui carreggiata MA IT aveva negato la concessione a servizio di attività di somministrazione ai sensi della normativa emergenziale, non aveva impugnato la relativa classificazione nel PGTU […] Il Collegio ritiene tuttavia dirimente, nel rivalutare la questione, la circostanza (su cui si veda Cons. Stato n. 5014/2025) della qualificazione impressa alla strada interessata dall’intervento privato dal PGTU di MA IT ”;
- non può essere condivisa l’argomentazione che sostiene che l’occupazione di sede stradale sarebbe esclusa solamente per le strade di tipo A, B, C e D, e non anche su quelle di tipo E come viale Giulio Cesare. Sul punto questo Tar ha avuto modo di precisare che:
“ Il Codice della Strada, invero, all’art. 20, primo comma, esclude l’occupazione della sede stradale soltanto per le strade di tipo A, B, C e D, mentre, per le strade di minor livello di servizio (E ed F), prevede la possibilità di occupare, temporaneamente (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 8120/2023), persino la carreggiata (id est la parte di sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli) di tali strade, al ricorrere di determinate condizioni (sulle differenze nell’ambito del primo comma, cfr. anche Tar Lazio, sentenze nn. 8374/2023, 6334/2023); al terzo comma, poi, la stessa disposizione si limita, invece, a disciplinare le occupazioni ricadenti su marciapiede nei centri abitati (Consiglio di Stato, sentenza n. 262/2024, punto 1.1.3.), dove è necessario lasciare 2 metri per il transito pedonale, senza prescrivere alcun ulteriore divieto.
In questo quadro, nella giurisprudenza citata il Consiglio di Stato ha però rilevato che nel P.G.T.U. di MA IT anche le strade di tipo E) (cioè le strade interzonali o di quartiere, come è la Via Val Maira) rientrano nella “viabilità principale” e ha quindi affermato, in sostanza, che nel rinviare al P.G.T.U., è proprio la norma capitolina di cui all’art. 12 citato a risultare totalmente preclusiva di occupazioni di suolo pubblico sulla sede stradale della “viabilità principale”, senza per ciò essere incoerente o in contrasto con il Codice della Strada (come era stato denunciato in quelle fattispecie, analoghe alla presente, perché si trattava di occupazioni su strade interzonali o di quartiere, dunque di minor servizio e assimilabili al tipo E).
In altre parole, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il divieto di occupazioni sulle sedi stradali della “viabilità principale” posto dall’art. 12 della D.A.C. 21/2021 – con richiamo al concetto omnicomprensivo di “viabilità principale” adottato nel P.G.T.U. da MA IT (da cui, quindi, deriva un’equiparazione, anche ai diversi fini delle occupazioni commerciali, tra le Autostrade, il Grande Raccordo Anulare e le strade interzonali o di quartiere) sia legittimo, in quanto comunque “non incoerente” con le previsioni dell’art. 20, comma 1 e 3, del Codice della Strada, che riguardano, come sopra spiegato, le diverse specifiche ipotesi dell’occupazione dei marciapiedi e di quelle temporanee della carreggiata.
Per il Giudice di secondo grado “è infatti dirimente l’elezione a viabilità principale operata dal PGTU, volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati, perché operi il divieto alla o.s.p. commerciale a norma dell’art. 12, comma 2, D.A.C. n. 21/2021”.
Sul punto il Consiglio di Stato ha altresì richiamato la Direttiva del Ministero LL.PP. 12 aprile 1995 (pubblicata in G.U. 24-6-1995, n.146), evidenziando che essa espressamente prevede “al punto 3.1.2 che: “L’insieme di tutti i tipi di strade dianzi esposte [i.e., “autostrade”, “strade di scorrimento”, “strade di quartiere” e “strade locali”], escluse le strade locali, assume la denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione (movimenti motorizzati), attraverso - in particolare l’esclusione della sosta veicolare dalle relative carreggiate stradali. L’insieme delle rimanenti strade (strade locali) assume la denominazione di rete locale urbana, con funzione preminente di soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare”.
Di conseguenza, sempre secondo il Giudice di secondo grado, la qualificazione di una strada come “interzonale” o “di quartiere”, quindi anche riconducibile all’art. 2, comma 2, lett. E) Codice della strada “è perfettamente coerente con la sua ulteriore qualificazione come strada appartenente alla viabilità principale, a norma del PGTU [dunque, “è perfettamente coerente” anche ai fini delle occupazioni di suolo pubblico e a prescindere dal fatto che per la tipologia di strada “interzonale” non si rinvengano le caratteristiche della “preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità” e della “esclusione della sosta veicolare”, indicate dalla Direttiva citata per individuare la “viabilità principale”]; ciò in un contesto in cui le circolari e le richiamate norme regolamentari di MA IT, nonché la stessa Direttiva del Ministero LL.PP. 12 aprile 1995, non possono considerarsi (…) come contrastanti con le previsioni del Codice della strada sopra richiamate” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 262/2024, parte finale capo 1.1.4, poi ripetuto nella più recente sentenza n. 2728/2024).
Pertanto, in vista di quanto come sopra affermato dal Consiglio di Stato, la scelta dell’Assemblea Capitolina di operare, nell’attuale Regolamento OSP, un rinvio al generale concetto di “viabilità principale” di cui al P.G.T.U. (che dovrebbe riguardare la sicurezza della circolazione stradale), senza ulteriori specificazioni, anche per fissare il divieto di occupazioni commerciali, pur in assenza di un analogo divieto nel Codice della Strada, deve ritenersi legittima e preclusiva, tout court, di occupazione della sede stradale (ivi compresi gli stalli di sosta o, comunque, gli spazi di sosta) su tutta la viabilità principale; vale a dire, anche sulle strade di minor servizio, come le strade di quartiere ” (cfr. TAR MA n. 14952/2024);
- neppure secondo la più recente regolamentazione (DAC 118/2025) è possibile occupare la parte della carreggiata desiderata, in quanto non rientrante nell’unica deroga ivi prevista (“ fascia di sosta laterale (def. Art. 3, comma 1, definizione 23 del CDS) ”, poiché essa è la “ parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra ”. Nel tratto interessato di viale Giulio Cesare, di converso è presente un mero stallo di sosta, ma non anche una ben diversa “ fascia di sosta laterale ” data l’assenza della corsia di manovra e della separazione con la carreggiata mediante striscia di margine discontinua.
3. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna SA UP S.r.l., P. IVA 17261971000, in persona dell’Amministratore Unico e legale, alla refusione delle spese di lite in favore di MA IT in persona del Sindaco pro tempore , che si quantificano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
SC RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO