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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio
Calabria dr.ssa Grazia Maria CRUCITTI, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2359/2017 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Torino alla via Legnano n. 28,
[...] presso lo studio dell'avv. Maria Antonia Bruzzaniti, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE -
CONTRO
, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Magna Grecia n. 4/b, presso lo studio dell'avv. Demetrio Porcino, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA – OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti:
i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni patite in occasione della caduta occorsale in data
20.07.2016, mentre, durante la sosta presso l'autogrill di Peretola (FI) scendeva dall'autobus -che effettuava la tratta a lunga percorrenza Bova
Marina (RC)/ Stazione F.S./ Torino/ C.so Vittorio Emanuele- ove si trovava, quale passeggera.
Si costituiva la società Controparte_1
tardivamente, resistendo alla domanda attorea.
1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta società, sulla quale, quest'ultima ha interamente incentrato la propria difesa.
Va osservato che il difetto di legittimazione afferisce alla relazione del soggetto con il diritto sostanziale dedotto, attinente alla affermata titolarità del potere di promuovere o subire il giudizio con riguardo allo specifico rapporto sostanziale dedotto in lite. Più in particolare, la legittimazione ad causam è una condizione dell'azione che si determina sulla base della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso, sicché la sua mancanza può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno su tale specifica questione (Cass. Civ.
30.01.2002 n. 1396; Cass. Civ. 29.04.2003 n. 6649). Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo all'attore o al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia (Cass. Civ. 28.10.2002 n.
15177).
Ciò posto, l'eccezione di parte convenuta risulta intempestiva, siccome proposta oltre i termini decadenziali, attesa l'intervenuta costituzione in giudizio, di detta parte, solo nel corso della fase istruttoria, così come tardiva va dichiarata anche la successiva produzione documentale.
Peraltro, nell'ambito delle dette verifiche d'ufficio, può ritenersi che la legittimazione passiva, rispetto alla domanda avanzata dall'attrice, vada riconosciuta in capo alla società convenuta, alla stregua del rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
depone, in tal senso, la documentazione allegata all'atto di citazione e, segnatamente, il titolo di viaggio, corredato dall'indicazione della denominazione delle relative autolinee ( ), contenuta nella “Conferma Controparte_1 prenotazione”, unitamente ai ringraziamenti ed ai saluti del Servizio
Clienti , per l'acquisto del detto biglietto di Controparte_1
viaggio.
Inoltre, valida conferma riguardo alla legittimazione de qua, può trarsi anche dalle dichiarazioni testimoniali del conducente dell'autobus, sul quale viaggiava l'attrice, sig. , il quale dichiarava Controparte_2 di essere dipendente della società , con qualifica di Controparte_1
autista ed attribuiva a detta società anche la titolarità del mezzo medesimo (“Ero alla guida dell'autobus delle ”, cfr. Controparte_1 dichiarazioni rese all'udienza del 22.11.2018).
2. Tanto premesso, passando all'esame del merito della controversia, la domanda, all'esito dell'istruttoria, appare fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
È noto che, in tema di trasporto di persone, il viaggiatore che assuma di aver subito danni a causa del trasporto, ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo, essendo tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; in altri termini, il passeggero deve provare che l'evento lesivo sia stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto;
resta, poi, a carico del vettore l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza (Cass. 11194/03: 7423/99).
Dall'attività istruttoria espletata, è emerso che la sig.ra
[...]
mentre scendeva dall'autobus, cadeva in conseguenza Parte_1
dell'anomalia dei relativi gradini, sui quali era presente un sacchetto di plastica trasparente, non visibile.
Quanto alla dinamica del sinistro, elementi di prova possono essere desunti dall'esito della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio.
Il teste , coniuge dell'attrice, che ha assistito Testimone_1 all'incidente, riferiva: “Circa due anni addietro, eravamo con mia moglie sull'autobus delle linee . Siamo partiti da Bianco per CP_1
andare a Torino. In prima mattina alla 6.30 circa, nei pressi di Firenze,
l'autobus si è fermato in un autogrill. Mia moglie, mentre scendeva dall'autobus, sulle scale centrali inciampava su una busta di plastica trasparente, quasi invisibile. Perdeva l'equilibrio e scivolava, cascava sull'asfalto. Preciso che il sacchetto era sul gradino e si è aggrovigliato tra i piedi di mia moglie. A seguito della caduta mia moglie riportava ferite all'occhio e la rottura di un dito della mano, non ricordo se destra
o sinistra;
escoriazioni alle ginocchia, al viso, con perdita di un molare superiore. Mia moglie è stata soccorsa da me e dai due autisti dell'autobus, che hanno recuperato del ghiaccio ed hanno chiesto di chiamare il servizio 118. Poiché io non stavo molto bene, mia moglie non ha voluto che venisse chiamato il 118 e siamo così ripartiti per
Torino, dove una volta arrivati, siamo andati in ospedale, dove le venivano effettuati gli accertamenti del caso” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22.11.2018).
Seppure con vaghi ricordi, anche il conducente dell'autobus, sig.
, dichiarava di aver visto l'attrice scivolare sui gradini, Controparte_2
inciampando nel discenderli, confermando le lesioni dalla medesima riportate nell'occorso (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
22.11.2018).
E' pacifico in dottrina e giurisprudenza che la causa civilistica del contratto di trasporto va individuata, giusta l'art. 1678 c.c., nel trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo all'altro.
Piace ricordare in aggiunta, come sia unanimemente ammesso che il contratto de quo rientri tra quelli consensuali ed a prestazioni corrispettive. Ancora, esso è comunemente annoverato tra i contratti cd. di risultato non già tra quelli di mezzi, essendo pattuito dalle parti con riguardo all'esito conclusivo, che è, effettivamente, quello del trasferimento di cose o persone da uno ad altro luogo.
Per ciò che concerne i profili di responsabilità civile connessa al trasporto, utili al tema trattato sono altresì le disposizioni, generali, di cui all'art. 1681 c.c..
Dispone l'art. 1681 c.c. "Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno". La migliore dottrina ravvisa nella norma de qua un'ipotesi di responsabilità contrattuale cumulabile per espresso disposto normativo con quella per ritardo ed inadempimento nell'esecuzione del trasporto.
Dottrina e giurisprudenza hanno, poi, concordemente individuato nel sistema normativo del contratto di trasporto di persone un obbligo di vigilanza e protezione dell'incolumità del passeggero in capo al vettore:
"Obbligazione di carattere essenziale, intrinsecamente ed indissolubilmente connessa all'obbligo fondamentale di trasportare è quella di trasferire incolume a destinazione l'oggetto trasportato: nel trasporto di persone essa si caratterizza come obbligo di vigilanza e di protezione dell'incolumità del passeggero". In aggiunta, prosegue il citato unanime orientamento, a mente dell'art. 1681 c.c. il vettore sarebbe responsabile di tutti gli eventi dannosi riferibili non solo all'attività di trasporto in quanto tale, ma altresì alla complessiva attività organizzativo funzionale allo stesso, e perciò riferibile, di volta in volta, alla azione ed omissione di lui e dei suoi ausiliari, che pertanto assumono rilievo civilistico. In sostanza, la normativa sul trasporto costituisce il vettore quale garante dell'incolumità del trasportato.
Dall'istruttoria espletata è scaturita con estrema chiarezza la fondatezza dell'assunto attoreo con particolare riferimento alla dedotta responsabilità della convenuta nella causazione dei danni occorsi alla sig.ra stante l'omessa verifica dello stato Parte_1 dei gradini da utilizzarsi per la discesa della passeggera dall'autobus, così da assicurare un percorso sicuro.
Quanto alla sussistenza del nesso causale tra il dedotto incidente nel discendere dall'autobus ed il danno subito dalla sig.ra
[...]
vanno richiamate perché condivise dal Tribunale, in Parte_1
quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla disposta C.T.U. medico-legale, che ha accertato che le lesioni patite dall'attrice traggono la loro eziologia dalle modalità traumatiche dichiarate, con le quali si accordano, rilevando la compatibilità tra le lesioni medesime e la descritta dinamica del sinistro.
Dalle considerazioni sin qui esposte discende, in definitiva,
l'accertamento della responsabilità della società CP_1
per i danni subiti dall'attrice in seguito ai fatti verificatisi
[...]
in data 20.07.2016 durante il tragitto verso Torino
Concludendo in punto di an debeatur, la domanda si presenta, dunque, fondata ed accoglibile.
3. Passando ad esaminare il profilo delle conseguenze risarcibili, va evidenziato che l'attrice ha richiesto il risarcimento del danno biologico per invalidità permanente e temporanea.
Il nominato C.T.U., dott. - le cui conclusioni Persona_1
possono essere pienamente condivise in quanto adeguatamente motivate e sorrette da rigore scientifico, anche in ordine alla quantificazione della conseguente inabilità, rispondente alle barèmes più comunemente applicate, rimanendo, di contro, le critiche della convenuta ancorate ad una visione di parte- ha concluso che ha Parte_1 riportato “Valido trauma contusivo in regione sottoorbitaria destra, al cuoio capelluto ed al collo, al ginocchio dx e sn. ed alle dita della mano sinistra con frattura della falange ungueale del 1 ° dito”.
Il C.T.U. ha, poi, affermato, nella sua relazione, sulla base della documentazione medica prodotta nonchè della visita effettuata, che l'attrice ha patito una inabilità temporanea assoluta di giorni 5 nonché parziale al 75% per gg. 21, al 50% per gg. 40 ed al 25% per ulteriori gg.
46. Il C.T.U. ha, inoltre, accertato l'esistenza di postumi valutabili complessivamente nella misura del 5% di danno biologico, non idonei ad incidere sulla capacità lavorativa. Infine, ha ritenuto congrue le spese mediche documentate per l'importo di €. 131,00 (cfr. elaborato peritale).
La società convenuta deve, pertanto, risarcire all'attrice il danno biologico, da invalidità permanente e temporanea, inteso quale lesione della salute concretizzantesi nella menomazione dell'integrità psico- fisica della persona in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, bensì si ricollega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
Occorre, al riguardo, ricordare che la risarcibilità del danno biologico, derivante dalla lesione del diritto costituzionale alla salute
(art. 32 Cost.), è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 184/1986, che lo ha definito quale danno “evento”, sempre presente al verificarsi del fatto lesivo. Con le note sentenze n. 8827 e n.
8828 del 31.05.2003 la giurisprudenza di legittimità ha, però, inaugurato un nuovo orientamento in materia di risarcimento del danno biologico, espressamente definito come danno non patrimoniale. Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., che secondo una interpretazione consolidata avrebbe consentito il risarcimento del danno non patrimoniale solo nei casi di reato, e giunge ad affermare che ai sensi della predetta norma sono risarcibili oltre al danno morale subiettivo ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima. Ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c. e lo differenzia dall'art. 2043 c.c. è ancora il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta alla tipicità dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., ma nella nuova lettura dell'art. 2059 c.c. i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi far riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, all'art. 2
Cost. che individua gli interessi di rango inviolabile che debbono intendersi tutelati. Con le menzionate pronunce è stato, pertanto, razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'ambito di applicazione dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, che gli attribuiva la dottrina tradizionale. Nella nuova sistematica del danno non patrimoniale il danno biologico perde, inoltre, la sua connotazione come danno “evento”, come affermato nella citata sentenza della Corte
Costituzionale, per divenire un danno “conseguenza”, classificazione che sollecita l'interprete ad abbandonare la tesi secondo la quale per la sua risarcibilità sarebbe sufficiente la prova del fatto della lesione psicofisica, risultando indispensabile anche la prova degli eventuali impedimenti conseguenti alla lesione stessa, conformemente ai criteri adottati dalle più recenti tabelle che attribuiscono pregnante rilievo alle limitazioni funzionali patite dalla vittima. L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione, ha ricevuto, poi, l'avallo della
Corte Costituzionale che con la sentenza n. 233/2003 ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico, ritiene questo
Giudice, in adesione alla prevalente giurisprudenza, che, essendo estraneo alla natura del pregiudizio risarcibile qualsiasi riferimento reddituale, occorre riferirsi al criterio del “punto flessibile”, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr., tra le tante, Cass.25 maggio 2000
n.6873, Cass.20 aprile 2001 n.5910, Cass.24 aprile 2001 n.6023). Il criterio del cd. “punto flessibile”, risponde, da un lato, all'esigenza di evitare disparità di trattamento e conseguente incertezza tra gli operatori e, dall'altro lato, di rapportare il risarcimento all'effettività della lesione subita, in ragione della sua gravità e dell'età della danneggiata.
Alla luce del suesposto parametro di valutazione, utilizzando le vigenti tabelle messe a punto e diffuse dal Tribunale di Milano, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 07.06.2011,
n. 12408), cui il Giudicante reputa di attenersi quale adeguato e motivato parametro per la valutazione equitativa del danno, nel caso di specie, in favore di tenuto conto dell'età della Parte_1 danneggiata (67 anni) al momento della cessazione dell'inabilità temporanea (essendo questo il momento in cui si consolidano gli esiti permanenti), la misura del risarcimento, all'attualità, a titolo di danno biologico, va determinata nella somma pari ad Euro 5.834,00
(determinata moltiplicando il valore tabellare base per il coefficiente moltiplicatore stabilito per un danno biologico al 5%, percentualmente ridotto secondo il coefficiente di riferimento per l'età della danneggiata).
Non si ravvisa, nella specie, la necessità di apportare variazioni equitative in più del valore monetario del punto d'invalidità, tenuto conto anche del fatto che non sono state dimostrate nella specie condizioni tali da giustificare l'appesantimento del punto, avendo la parte solo genericamente dedotto (con mera conferma, in sede testimoniale, da parte del coniuge, mediante dichiarazione valutativa, per ciò stesso non utilizzabile) la sussistenza, in capo all'attrice, di “difficoltà nello svolgimento delle ordinarie funzioni della vita quotidiana”.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, il danno risarcibile va calcolato nella misura di un determinato importo per ogni giorno di invalidità, pari a euro 115,00 per l'invalidità assoluta (importo determinato in via equitativa sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla sopra menzionata tabella prescelta), proporzionalmente ridotta per quella parziale, stante la sofferenza connessa al tipo di lesione.
Per l'invalidità temporanea assoluta e relativa va liquidata in favore del danneggiato la complessiva somma di € 6.008,75 (di cui €. 575,00 per l'invalidità temporanea assoluta di giorni 5, €. 1.811,25 per l'invalidità temporanea parziale di giorni 21 al 75%, €. 2.300,00 per l'invalidità temporanea parziale di giorni 40 al 50% ed €. 1.322,50 per l'invalidità temporanea parziale di giorni 46 al 25%), valore che nel caso di specie si ritiene costituire un equo ristoro del pregiudizio personale de quo.
In totale, dunque, a titolo di danno biologico (sia per la permanente
(I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato, all'attualità, l'importo complessivo di €. 11.842,75.
Va, altresì, risarcita la somma pari ad € 131,00 per i danni materiali conseguenti alle spese mediche sostenute, posto che si tratta di spese che si dimostrano congrue e giustificate e documentate dalla parte attrice.
Detta somma rivalutata, ammonta ad €. 157,33.
In definitiva, la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni subiti da
[...]
, il complessivo importo di €. 12.000,08, a valori Parte_1 attuali, cui vanno aggiunti “gli interessi cd. da lucro cessante”, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché Cass. n. 492 del 2001)- previa devalutazione del superiore importo alla data del sinistro (20.07.2016) - sulla somma rivalutata anno per anno, dalla detta data del sinistro sino a quella della presente sentenza. Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice;
dette spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, vanno liquidate come indicato in dispositivo e vanno distratte in favore dell'avv. Maria Antonia Bruzzaniti. Le spese di CTU si pongono a carico della società convenuta, con diritto dell'attrice di ripetere quanto a tale titolo anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2359 dell'anno 2017 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, promossa con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
così provvede:
A) condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di €. 12.000,08, oltre interessi, per come indicato in parte motiva;
B) condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida come segue: €. 650,00 per la fase di studio,
€. 600,00 per la fase introduttiva, €. 1.250,00 per fase istruttoria ed €.
1.350,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.850,00, oltre spese generali, I.V.A., c.p.a. come per legge ed €. 264,00 per spese documentate. Distrazione in favore dell'avv. Maria Antonia Bruzzaniti;
C) pone le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta. Così deciso in Reggio Calabria, lì 24.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Grazia Maria Crucitti