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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13681/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13681/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICINELLI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA II AGOSTO 1980 N. 12 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria domanda o eccezione respinta: nel merito: accertata e dichiarata l'operatività della polizza dedotta in atti in relazione ai danni di cui in narrativa, condannare a pagare all'attore l'importo complessivo di €11.429,14 per le CP_1 causali di cui in premessa, o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino alla domanda ed interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, nonché rivalutazione dalla data del sinistro al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, di rimborso di CTU, anche relativi alla fase di mediazione.” In via ulteriore, si chiede di:“condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa, per le ragioni esposte in narrativa.”
Per , nessuna in quanto contumace. CP_1
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata a mezzo pec in data 27/9/2024, conveniva in giudizio Parte_1 per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo ammontante ad €13.439,14, Controparte_1 dovuto sulla scorta della polizza assicurativa per infortuni sottoscritta con ora Controparte_2 CP_1
[...]
In fatto, esponeva che in data 12/09/2021, alle ore 15:30 circa, in Castiglione di Garfagnana, SP del Passo delle Radici in prossimità del civico 59, conduceva il motoveicolo di sua proprietà ND CB (assicurato con quando, il veicolo Mercedes GL condotto da Controparte_3 Per_1 usciva in retromarcia da un parcheggio, omettendo di dare la precedenza ed invadendo la
[...] carreggiata. Lo stesso veniva coinvolto nel sinistro insieme al motoveicolo che lo precedeva, BMW GS 1100, di proprietà e condotto da , il quale frenava bruscamente per evitare l'impatto con CP_4
l'autovettura del sig. Per_1
Narrava che dopo il sinistro veniva trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso della Valle del Serchio di Castelnuovo Garfagnana (LU), dal quale veniva dimesso con diagnosi di "trauma policontusivo da caduta da moto e trauma cranico minore".
In data 13/09/2021 effettuava un accesso al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna, lamentando la "comparsa di ematoma scrotale"; dagli esami emergeva spalla dx dolente e asciuta estesa tumefazione ematica dei tessuti molli peri scrotali e della regione di destra, ampio ematoma dei tessuti molli scrotali presenza di almeno tre formazioni cistiche in corrispondenza dell'epididimo modesta quota di idrocele a destra e veniva dimesso con diagnosi di "ematoma post-traumatico dello scroto e regione inguinale" e prognosi di dieci giorni.
L'attore allegava di avere effettuato, in data 22/09/2021, una visita urologica con sottoposizione ad ecodoppler, all'esito del quale risultava un "voluminoso ematoma peritesticolare che tende a protrarsi verso la regione inguinale di diametro max di circa 5,5-6 cm;
veniva dunque sottoposto ad un intervento di "evacuazione chirurgica dell'ematoma...con posizionamento di drenaggio, asportazione di piccola lesione della cute in attesa di esame istologico", con prognosi di 15 giorni.
Dunque, presentava richiesta di indennizzo/risarcimento con pec del 19/10/2022 inviata alla ora che proponeva un indennizzo per €5.235,14, calcolato in Controparte_2 CP_1 considerazione di una invalidità acquisita del 7%; si rivolgeva perciò al dott. , che stimava Per_2 un'invalidità permanente nella misura del 15%,
Rilevava, altresì, che il dott. affermava la risarcibilità per diaria da ricovero per infortunio o Per_2 immobilizzo prevista dal Contratto di Polizza per il periodo di ricovero (dal 06/10/21 al 08/10/21) pari a 2 gg (due giorni), nella misura del 15% (quindici percento) della totale con criterio tabellare CP_5
(tabella operante secondo il Contratto di Polizza).
pagina 2 di 6 Sul quantum, invece, rilevava che le condizioni di polizza prevedevano un capitale assicurato massimo pari ad € 100.000,00, ovvero € 1.000,00 per ciascun punto di invalidità. Alla luce della IP del 15%, tenuto conto della franchigia del 3% della polizza, richiedeva l'importo di € 12.000,00. Quanto all'indennità da ricovero ospedaliero, corrisposta a termini di polizza nella misura di €30,00 giornalieri, chiedeva ulteriori € 60,00, oltre alle spese mediche sostenute per € 1.369,14. Pertanto, secondo l'attore, l'importo totale indennizzabile ai termini di polizza ammontava a complessivi € 13.429,14.
2. rimaneva contumace. Controparte_1
* * *
Il giorno 20/02/2025 si teneva la prima udienza di comparizione, in cui veniva disposta consulenza tecnica medico-legale, nominando CTU il Dott. l'attore nominava quale CTP il Dott. Persona_3
. Persona_4
Depositato l'elaborato, all'udienza del 02/09/2025 la scrivente ha rinviato per decisione all'udienza del 4 novembre 2025, concedendo i termini ex art.189 c.p.c.; in tale data, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Nella comparsa conclusionale, l'attore esponeva che: il CTU aveva confermato la piena fondatezza della domanda, sia quanto all'operatività della polizza sia quanto alla quantificazione del danno;
l'indennizzo dovuto doveva essere calcolato considerando la franchigia contrattuale del 3%, con un importo di € 10.000,00 per invalidità permanente;
alla somma andavano aggiunti € 60,00 per la diaria ospedaliera e €1.369,14 per le spese mediche, per un totale complessivo di € 11.429,14; tale somma costituiva un debito di valore, soggetto a rivalutazione dalla data del sinistro e con applicazione di interessi legali fino al saldo (art. 1284 c.c.); la convenuta aveva dimostrato palese malafede rifiutando ogni trattativa stragiudiziale, disertando la mediazione e scegliendo la contumacia, comportamenti che giustificano la condanna alle spese processuali integrali e un eventuale risarcimento equitativo per danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Non rilevando in questa causa la dinamica del sinistro né eventuali profili di responsabilità degli altri soggetti coinvolti nello stesso, bisognerà preliminarmente accertare se le lesioni riportate dall'attore siano da ricondursi causalmente all'evento de quo, eventualmente in quale misura e, da ultimo, verificare la portata e l'efficacia del contratto di assicurazione stipulato fra e la Parte_1 compagnia convenuta.
4. La domanda merita accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che saranno esposte di seguito.
Giova premettere che, nel presente giudizio, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico– legale affidata al dott. il quale, con relazione chiara ed immune da vizi logici o Persona_3
pagina 3 di 6 metodologici, ha affermato che le lesioni accertate in capo all'attore sono certamente da ricondursi al sinistro del 12/09/2021.
La consulenza, priva di contraddizioni e coerente con la documentazione clinica agli atti, ha evidenziato in particolare che a causa dell'infortunio in discussione il periziando riportò un trauma contusivo perineale destro produttivo di ematocele evacuato chirurgicamente ed un trauma distorsivo della spalla destra cagionante la lesione subtotale del tendine sovraspinato […] lesioni compatibili con la dinamica degli eventi riferita dal periziando e descritta in atto di citazione, poiché è plausibile che un motociclista che cade possa subire una siffatta lesività a prescindere dai motivi che hanno cagionato la caduta stessa.
Il CTU ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche sostenute e stimato un'invalidità permanente nella misura del 13%.
In assenza di specifiche contestazioni tecniche da parte della convenuta, rimasta contumace e non avendo fornito prove idonee a confutare le risultanze peritali, deve ritenersi pienamente accertato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni patite dall'attore. L'an debeatur risulta, dunque, positivamente definito.
5. Accertata la riferibilità causale delle lesioni all'incidente, occorre verificare l'operatività della polizza infortuni per il caso di morte o lesioni n 00039031312204 (doc. 6 attore), stipulata dall'attore con oggi in data 15/4/2021. Controparte_6 Controparte_1
Dall'esame delle condizioni contrattuali e della documentazione acquisita emerge che la copertura assicurativa tutela il contraente per gli infortuni: l'evento oggetto di causa – consistito nella caduta dalla motocicletta in conseguenza della manovra improvvisa del veicolo condotto dal e della Per_1 brusca frenata del motociclo che precedeva l'attore – rientra pienamente nell'ambito della garanzia assicurativa. D'altra parte, l'infortunio è avvenuto durante il periodo di attività di tale contratto e non risultano clausole di esclusione idonee a privare l'assicurato della tutela.
Il Tribunale deve pertanto affermare la piena operatività della polizza in relazione al sinistro verificatosi.
6. Chiarita l'operatività della garanzia, occorre procedere alla quantificazione dell'indennizzo contrattuale dovuto.
La polizza prevede un capitale massimo assicurato di €100.000,00 e un valore per punto percentuale di invalidità permanente pari ad € 1.000,00; la franchigia è pari a 0 per indennizzi fino a €50.000, del 3% degli indennizzi da tale importo fino a €500.000,00, del 10% per quelli superiori, nonchè diaria da ricovero ospedaliero per un valore di € 30,00 al giorno e l'integrale rimborso delle spese mediche sostenute, fino a €2.500,00.
pagina 4 di 6 Come ricordato, nella consulenza tecnica d'ufficio, il CTU Dott. ha stimato Persona_3 un'invalidità permanente del 13%.
Nel caso di specie, non va applicata la franchigia del 3% prevista nel contratto, essendo il valore dell'indennizzo inferiore ad 50.000, il quale andrà calcolato su 13 punti, per un totale di € 13.000,00 (13*€1.000,00=€13.000,00).
A tale importo devono aggiungersi € 60,00 per diaria ospedaliera (2 giorni*€30,00) e €1.369,14 per le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal CTU.
Il totale dell'indennizzo dovuto ammonta dunque a €14.429,14 (€13.000+€60,00+€1.369,14=
€14.429,14).
5.1. Tale importo costituisce debito di valore, da rivalutarsi secondo indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo fino alla decisione, e su cui sono dovuti interessi legali da ogni singola annualità rivalutata fino al saldo.
La Suprema Corte (sentenza del 18 marzo 2025 n. 7216) conferma il principio secondo cui: “in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno,
“si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)“.
La Corte precisa inoltre che: “la rivalutazione si fonda sul presupposto secondo cui, mentre l'interesse del creditore al bene perduto rimane inalterato nel tempo, ciò non può dirsi per la somma che ne costituisce la “misura” in termini monetari, la quale dovrà, appunto, essere “rivalutata” tra il momento in cui insorga il presupposto per la percezione del credito pecuniario e quello del suo effettivo soddisfo“.
6. L'attore ha invocato la condanna della convenuta per lite temeraria, evidenziando la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il rifiuto di pervenire a qualsiasi accordo e la scelta della contumacia.
Tali condotte, pur potendosi ritenere non collaborative, non integrano, tuttavia, la prova di un comportamento doloso o gravemente colposo volto a ledere la controparte, come richiesto dall'art. 96 c.p.c.
pagina 5 di 6 Mancando elementi idonei a dimostrare un abuso dello strumento processuale, la relativa domanda deve essere rigettata.
7. Le spese di lite, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste integralmente a carico della compagnia convenuta.
Esse sono liquidate in € 264,00 (237+27) per anticipazioni ed in € 3387,00 per compensi, considerando i parametri medi per le prime due fasi ed i minimi per la terza e la quarta fase dello scaglione da € 5.001,00 ad € 26.000,00, in ragione della limitata attività processuale e difensiva spiegata.
Vanno infine poste a carico della convenuta le competenze del CTU, liquidate con decreto in data 2.9.2025, e quelle del CTP, pari ad € 732,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice di €14.429,14, oltre rivalutazione ed interessi come da parte motiva.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni ed € 3387,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, oltre ad € 732.00 per compensi del CTP;
pone definitivamente a carico della convenuta le competenze del CTU, liquidate con decreto in data 2.9.2025.
Bologna, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13681/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICINELLI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA II AGOSTO 1980 N. 12 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria domanda o eccezione respinta: nel merito: accertata e dichiarata l'operatività della polizza dedotta in atti in relazione ai danni di cui in narrativa, condannare a pagare all'attore l'importo complessivo di €11.429,14 per le CP_1 causali di cui in premessa, o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino alla domanda ed interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, nonché rivalutazione dalla data del sinistro al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, di rimborso di CTU, anche relativi alla fase di mediazione.” In via ulteriore, si chiede di:“condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa, per le ragioni esposte in narrativa.”
Per , nessuna in quanto contumace. CP_1
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata a mezzo pec in data 27/9/2024, conveniva in giudizio Parte_1 per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo ammontante ad €13.439,14, Controparte_1 dovuto sulla scorta della polizza assicurativa per infortuni sottoscritta con ora Controparte_2 CP_1
[...]
In fatto, esponeva che in data 12/09/2021, alle ore 15:30 circa, in Castiglione di Garfagnana, SP del Passo delle Radici in prossimità del civico 59, conduceva il motoveicolo di sua proprietà ND CB (assicurato con quando, il veicolo Mercedes GL condotto da Controparte_3 Per_1 usciva in retromarcia da un parcheggio, omettendo di dare la precedenza ed invadendo la
[...] carreggiata. Lo stesso veniva coinvolto nel sinistro insieme al motoveicolo che lo precedeva, BMW GS 1100, di proprietà e condotto da , il quale frenava bruscamente per evitare l'impatto con CP_4
l'autovettura del sig. Per_1
Narrava che dopo il sinistro veniva trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso della Valle del Serchio di Castelnuovo Garfagnana (LU), dal quale veniva dimesso con diagnosi di "trauma policontusivo da caduta da moto e trauma cranico minore".
In data 13/09/2021 effettuava un accesso al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna, lamentando la "comparsa di ematoma scrotale"; dagli esami emergeva spalla dx dolente e asciuta estesa tumefazione ematica dei tessuti molli peri scrotali e della regione di destra, ampio ematoma dei tessuti molli scrotali presenza di almeno tre formazioni cistiche in corrispondenza dell'epididimo modesta quota di idrocele a destra e veniva dimesso con diagnosi di "ematoma post-traumatico dello scroto e regione inguinale" e prognosi di dieci giorni.
L'attore allegava di avere effettuato, in data 22/09/2021, una visita urologica con sottoposizione ad ecodoppler, all'esito del quale risultava un "voluminoso ematoma peritesticolare che tende a protrarsi verso la regione inguinale di diametro max di circa 5,5-6 cm;
veniva dunque sottoposto ad un intervento di "evacuazione chirurgica dell'ematoma...con posizionamento di drenaggio, asportazione di piccola lesione della cute in attesa di esame istologico", con prognosi di 15 giorni.
Dunque, presentava richiesta di indennizzo/risarcimento con pec del 19/10/2022 inviata alla ora che proponeva un indennizzo per €5.235,14, calcolato in Controparte_2 CP_1 considerazione di una invalidità acquisita del 7%; si rivolgeva perciò al dott. , che stimava Per_2 un'invalidità permanente nella misura del 15%,
Rilevava, altresì, che il dott. affermava la risarcibilità per diaria da ricovero per infortunio o Per_2 immobilizzo prevista dal Contratto di Polizza per il periodo di ricovero (dal 06/10/21 al 08/10/21) pari a 2 gg (due giorni), nella misura del 15% (quindici percento) della totale con criterio tabellare CP_5
(tabella operante secondo il Contratto di Polizza).
pagina 2 di 6 Sul quantum, invece, rilevava che le condizioni di polizza prevedevano un capitale assicurato massimo pari ad € 100.000,00, ovvero € 1.000,00 per ciascun punto di invalidità. Alla luce della IP del 15%, tenuto conto della franchigia del 3% della polizza, richiedeva l'importo di € 12.000,00. Quanto all'indennità da ricovero ospedaliero, corrisposta a termini di polizza nella misura di €30,00 giornalieri, chiedeva ulteriori € 60,00, oltre alle spese mediche sostenute per € 1.369,14. Pertanto, secondo l'attore, l'importo totale indennizzabile ai termini di polizza ammontava a complessivi € 13.429,14.
2. rimaneva contumace. Controparte_1
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Il giorno 20/02/2025 si teneva la prima udienza di comparizione, in cui veniva disposta consulenza tecnica medico-legale, nominando CTU il Dott. l'attore nominava quale CTP il Dott. Persona_3
. Persona_4
Depositato l'elaborato, all'udienza del 02/09/2025 la scrivente ha rinviato per decisione all'udienza del 4 novembre 2025, concedendo i termini ex art.189 c.p.c.; in tale data, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Nella comparsa conclusionale, l'attore esponeva che: il CTU aveva confermato la piena fondatezza della domanda, sia quanto all'operatività della polizza sia quanto alla quantificazione del danno;
l'indennizzo dovuto doveva essere calcolato considerando la franchigia contrattuale del 3%, con un importo di € 10.000,00 per invalidità permanente;
alla somma andavano aggiunti € 60,00 per la diaria ospedaliera e €1.369,14 per le spese mediche, per un totale complessivo di € 11.429,14; tale somma costituiva un debito di valore, soggetto a rivalutazione dalla data del sinistro e con applicazione di interessi legali fino al saldo (art. 1284 c.c.); la convenuta aveva dimostrato palese malafede rifiutando ogni trattativa stragiudiziale, disertando la mediazione e scegliendo la contumacia, comportamenti che giustificano la condanna alle spese processuali integrali e un eventuale risarcimento equitativo per danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Non rilevando in questa causa la dinamica del sinistro né eventuali profili di responsabilità degli altri soggetti coinvolti nello stesso, bisognerà preliminarmente accertare se le lesioni riportate dall'attore siano da ricondursi causalmente all'evento de quo, eventualmente in quale misura e, da ultimo, verificare la portata e l'efficacia del contratto di assicurazione stipulato fra e la Parte_1 compagnia convenuta.
4. La domanda merita accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che saranno esposte di seguito.
Giova premettere che, nel presente giudizio, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico– legale affidata al dott. il quale, con relazione chiara ed immune da vizi logici o Persona_3
pagina 3 di 6 metodologici, ha affermato che le lesioni accertate in capo all'attore sono certamente da ricondursi al sinistro del 12/09/2021.
La consulenza, priva di contraddizioni e coerente con la documentazione clinica agli atti, ha evidenziato in particolare che a causa dell'infortunio in discussione il periziando riportò un trauma contusivo perineale destro produttivo di ematocele evacuato chirurgicamente ed un trauma distorsivo della spalla destra cagionante la lesione subtotale del tendine sovraspinato […] lesioni compatibili con la dinamica degli eventi riferita dal periziando e descritta in atto di citazione, poiché è plausibile che un motociclista che cade possa subire una siffatta lesività a prescindere dai motivi che hanno cagionato la caduta stessa.
Il CTU ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche sostenute e stimato un'invalidità permanente nella misura del 13%.
In assenza di specifiche contestazioni tecniche da parte della convenuta, rimasta contumace e non avendo fornito prove idonee a confutare le risultanze peritali, deve ritenersi pienamente accertato il nesso causale tra il sinistro e le lesioni patite dall'attore. L'an debeatur risulta, dunque, positivamente definito.
5. Accertata la riferibilità causale delle lesioni all'incidente, occorre verificare l'operatività della polizza infortuni per il caso di morte o lesioni n 00039031312204 (doc. 6 attore), stipulata dall'attore con oggi in data 15/4/2021. Controparte_6 Controparte_1
Dall'esame delle condizioni contrattuali e della documentazione acquisita emerge che la copertura assicurativa tutela il contraente per gli infortuni: l'evento oggetto di causa – consistito nella caduta dalla motocicletta in conseguenza della manovra improvvisa del veicolo condotto dal e della Per_1 brusca frenata del motociclo che precedeva l'attore – rientra pienamente nell'ambito della garanzia assicurativa. D'altra parte, l'infortunio è avvenuto durante il periodo di attività di tale contratto e non risultano clausole di esclusione idonee a privare l'assicurato della tutela.
Il Tribunale deve pertanto affermare la piena operatività della polizza in relazione al sinistro verificatosi.
6. Chiarita l'operatività della garanzia, occorre procedere alla quantificazione dell'indennizzo contrattuale dovuto.
La polizza prevede un capitale massimo assicurato di €100.000,00 e un valore per punto percentuale di invalidità permanente pari ad € 1.000,00; la franchigia è pari a 0 per indennizzi fino a €50.000, del 3% degli indennizzi da tale importo fino a €500.000,00, del 10% per quelli superiori, nonchè diaria da ricovero ospedaliero per un valore di € 30,00 al giorno e l'integrale rimborso delle spese mediche sostenute, fino a €2.500,00.
pagina 4 di 6 Come ricordato, nella consulenza tecnica d'ufficio, il CTU Dott. ha stimato Persona_3 un'invalidità permanente del 13%.
Nel caso di specie, non va applicata la franchigia del 3% prevista nel contratto, essendo il valore dell'indennizzo inferiore ad 50.000, il quale andrà calcolato su 13 punti, per un totale di € 13.000,00 (13*€1.000,00=€13.000,00).
A tale importo devono aggiungersi € 60,00 per diaria ospedaliera (2 giorni*€30,00) e €1.369,14 per le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal CTU.
Il totale dell'indennizzo dovuto ammonta dunque a €14.429,14 (€13.000+€60,00+€1.369,14=
€14.429,14).
5.1. Tale importo costituisce debito di valore, da rivalutarsi secondo indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo fino alla decisione, e su cui sono dovuti interessi legali da ogni singola annualità rivalutata fino al saldo.
La Suprema Corte (sentenza del 18 marzo 2025 n. 7216) conferma il principio secondo cui: “in tema di assicurazione contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno,
“si comporta” come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) – “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)“.
La Corte precisa inoltre che: “la rivalutazione si fonda sul presupposto secondo cui, mentre l'interesse del creditore al bene perduto rimane inalterato nel tempo, ciò non può dirsi per la somma che ne costituisce la “misura” in termini monetari, la quale dovrà, appunto, essere “rivalutata” tra il momento in cui insorga il presupposto per la percezione del credito pecuniario e quello del suo effettivo soddisfo“.
6. L'attore ha invocato la condanna della convenuta per lite temeraria, evidenziando la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il rifiuto di pervenire a qualsiasi accordo e la scelta della contumacia.
Tali condotte, pur potendosi ritenere non collaborative, non integrano, tuttavia, la prova di un comportamento doloso o gravemente colposo volto a ledere la controparte, come richiesto dall'art. 96 c.p.c.
pagina 5 di 6 Mancando elementi idonei a dimostrare un abuso dello strumento processuale, la relativa domanda deve essere rigettata.
7. Le spese di lite, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste integralmente a carico della compagnia convenuta.
Esse sono liquidate in € 264,00 (237+27) per anticipazioni ed in € 3387,00 per compensi, considerando i parametri medi per le prime due fasi ed i minimi per la terza e la quarta fase dello scaglione da € 5.001,00 ad € 26.000,00, in ragione della limitata attività processuale e difensiva spiegata.
Vanno infine poste a carico della convenuta le competenze del CTU, liquidate con decreto in data 2.9.2025, e quelle del CTP, pari ad € 732,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice di €14.429,14, oltre rivalutazione ed interessi come da parte motiva.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni ed € 3387,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, oltre ad € 732.00 per compensi del CTP;
pone definitivamente a carico della convenuta le competenze del CTU, liquidate con decreto in data 2.9.2025.
Bologna, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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