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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1594/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1594/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Verga n. 2, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Piazza Vittoria CodiceFiscale_1
n. 5 nello studio dell'avv.to Giuseppe Ricciardi che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;
Attore
Contro
, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta Contumace
e
, c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2
, c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_3
, c.f. CP_4 CodiceFiscale_4
Convenuti Contumaci
------------
Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 16 dicembre 2024 la sola parte attrice costituita ha precisato le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
---------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1
avanti al Tribunale di Catania, e rispettivamente Controparte_3 Controparte_2 conducente e proprietario dell'autoveicolo Fiat Stilo targato CA721WY, , CP_4
proprietaria del motociclo Piaggio Vespa targato X53YFC, e la sua impresa assicurativa tenuta alla RCA, , e ne ha chiesto la condanna al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €. 25.960,13, sì come pretesi a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non rivenienti dal sinistro stradale occorso in data 23 giugno 2013, intorno alle ore 00,45 in territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Allegava, nello specifico, di essersi trovato a percorrere la via M. Rapisardi alla guida del ciclomotore, allorquando, giunto all'intersezione con la via Aldo Moro, l'autovettura Fiat Stilo, mancando di rispettare lo stop, lo aveva urtato causandone la caduta.
, se pur ritualmente citata a seguito della rinnovazione della Controparte_1 notificazione dell'atto di citazione, mancava di costituirsi.
Altrettanto mancavano di fare , e . Controparte_3 Controparte_2 CP_4
La causa è stata istruita a mezzo di prova per testi e CTU medico-legale.
E' stata indi posta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024 previa concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
-------------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , Controparte_1 CP_3
, e , i quali tutti, se pur ritualmente e tempestivamente
[...] Controparte_2 CP_4
citati a seguito della rinnovazione della notificazione della citazione, non hanno curato di costituirsi.
pagina 2 di 7 Nel merito, le evidenze processuali attestano la dinamica del sinistro, sì come allegata da parte attrice a fondamento della domanda di condanna.
Le dichiarazioni testimoniali rese da presente all'accaduto, attestano Testimone_1 invero che in data 23 giugno 2013, intorno alle ore 00,45, l'autoveicolo Fiat Stilo targato
CA721WY, di proprietà di e condotto alla guida da , si Controparte_2 Controparte_3
trovava percorrere la via Aldo Moro di Fiumefreddo di Sicilia, allorquando, giunto all'intersezione con la via Mario Rapisardi, mancando di rispettare lo stop, ha urtato lo scooter
Piaggio Vespa targato X53YFC, di proprietà di e condotto alla guida da CP_4
causandone la caduta in terra. Parte_1
Tanto basta, pur a volere escludere gli elementi di prova inferibili dalla mancata resa dell'interrogatorio formale di , per ascrivere integralmente, tanto più Controparte_3 nell'assenza di specifici contrari elementi di giudizio circa qualsivoglia concotta negligente del conducente lo scooter, alla responsabilità di , e, con esso, a Controparte_3 CP_2
proprietario dell'autovettura, le lesioni occorse al conducente, segnatamente
[...] consistite in “frattura scomposta e pluriframmentaria delle ossa proprie nasali, lacerazioni del versante mucoso labbro superiore ed inferiore con ampio scollamento gengivale arcata dentaria superiore, frattura della prima costa sinistra nonché cervicalgia da contraccolpo”
(CTU medico legale, pag. 14).
Ciò posto in punto di fatto, rileva il Tribunale che la domanda avanzata da
[...]
si incardina nella procedura di liquidazione per i danni subiti in conseguenza di un Parte_1 sinistro stradale tra due veicoli, nota come “indennizzo o risarcimento diretto” e disciplinata all'art. 149 CdA.
Tale procedura, introdotta al precipuo fine di velocizzare l'iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del danneggiato, prevede che, in caso di incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro.
La propria assicurazione, quindi, provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest'ultima un pagina 3 di 7 conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il
Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
È d'uopo precisare che l'azione diretta non è originata dal contratto assicurativo, quanto, piuttosto, dalla legge, la quale, ricollegandola, a certe condizioni, al verificarsi del sinistro, assume l'esistenza del contratto d'assicurazione come presupposto legittimante, in guisa che la posizione del danneggiato, da un lato, non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso e, d'altro canto, svolge la funzione, nel rapporto contrattuale con la propria assicurazione, di sostituire quest'ultima all'assicurazione del responsabile civile nel rispondere della pretesa risarcitoria.
È allora desumibile la ratio dell'art. 149 CdA nel punto in cui prevede espressamente che l'azione diretta proposta nei confronti della propria assicurazione possa mutare in corso di causa il legittimato passivo, trasformandosi in una normale azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, allorquando l'impresa di assicurazione del responsabile, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, intervenga volontariamente in giudizio, sì causando l'estromissione della impresa assicuratrice ab origine convenuta in giudizio;
nella data disposizione normativa, infatti, si legge testualmente: “l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto”.
Orbene, le argomentazioni sopra rassegnate rappresentano le fondamenta utili a comprendere il percorso logico giuridico e la soluzione pacificamente adottata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. VI, ord. n. 21896/2017; Cass. sez. III, sent. n.
21387/2018; Cass. sez. VI, sent. n. 25476/2020) con riferimento alla procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 CdA, nel senso di affermare la sussistenza del litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev'essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3 (cfr. da ultimo Cass. 2020 n. 7755).
pagina 4 di 7 Tale orientamento, per di più, rappresenta l'unica legittima argomentazione mediante la quale è ragionevole interpretare la suddetta norma in bianco, al fine di garantire la necessità che l'emanazione della decisione spieghi la sua efficacia nei confronti di tutte le parti, effettivamente, coinvolte nel sinistro stradale.
Diversamente opinando, invero, si realizzerebbe una grave lesione del diritto costituzionalmente garantito di difesa e del contraddittorio processuale, sia per il presunto responsabile - che non potrebbe difendersi adeguatamente - sia da quello del danneggiato - che non potrebbe deferire l'interrogatorio formale.
Nel caso alle mani, ha incardinato il giudizio ex art. 149 CdA nei confronti Parte_1
della Compagnia assicurativa del proprio mezzo in indennizzo diretto, asserendo e dimostrando la esclusiva responsabilità dell'autoveicolo Fiat Stilo targato CA721WY, di proprietà di , al contempo, premurandosi di citarla in giudizio, in uno a CP_4
e rispettivamente conducente e proprietario Controparte_3 Controparte_2 dell'autoveicolo investitore, sì integrando il litisconsorzio necessario di cui al 102 c.p.c.
In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico legale ha accertato che, dalle lesioni subite dallo in occasione dell'incidente, è derivato un danno Parte_1
biologico temporaneo assoluto pari a gg.8, gg. 20 di inabilità relativa al 75%, gg. 20 di inabilità relativa al 50%, gg. 20 di inabilità relativa al 25%, ed un danno biologico permanente pari all'8%.
La liquidazione va effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 16 luglio 2024), di guisa che il danno biologico va liquidato in complessivi €. 15.437,20.
L'indennizzo (€. 55,24 pro die) è, per tal via, così determinato:
• danno biologico temporaneo assoluto: €. 441,92,
• Danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 828,60,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 552,40,
• Danno biologico temporaneo relativo 25%: €. 276,20, per un totale di €. 2.099,12.
Nel complesso fanno €. 17.536,32.
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di €. 17.536,32 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata pagina 5 di 7 sino alla data dell'occorso incidente (€. 14.480,86) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €.
19.746,95.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio, or ora liquidato, è dato di riconoscere, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È infatti noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Ad poi, vanno riconosciute le spese mediche, sì come ritenute congrue Parte_1 dal nominato CTU nella complessiva misura di €. 6.170,81, con gli interessi al tasso legale dai singoli esborsi sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza: sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa da €. 5.200,00/€. 26.000,00 – compensi medi – fasi processuali: studio, introduttiva, trattazione, decisione).
Non essendovi prova di materiale esborso, anche le spese di CTU vanno poste a carico dei convenuti soccombenti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1594/2020 RG, così statuisce nella contumacia di , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
: CP_4
condanna , in solido con , , Controparte_1 CP_4 Controparte_3 CP_2
al pagamento, in favore di della complessiva soma di €. 19.746,95,
[...] Parte_1 oltre agli interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo, ed €.6.170,81, con gli interessi al tasso legale dai singoli esborsi sino al soddisfo.
Condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 processuali che si liquidano in €. 5.077,00, oltre €. 359,00 per spese vive, iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico dei convenuti.
Così deciso in Catania, il 11 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1594/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Verga n. 2, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Piazza Vittoria CodiceFiscale_1
n. 5 nello studio dell'avv.to Giuseppe Ricciardi che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;
Attore
Contro
, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta Contumace
e
, c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2
, c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_3
, c.f. CP_4 CodiceFiscale_4
Convenuti Contumaci
------------
Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 16 dicembre 2024 la sola parte attrice costituita ha precisato le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1
avanti al Tribunale di Catania, e rispettivamente Controparte_3 Controparte_2 conducente e proprietario dell'autoveicolo Fiat Stilo targato CA721WY, , CP_4
proprietaria del motociclo Piaggio Vespa targato X53YFC, e la sua impresa assicurativa tenuta alla RCA, , e ne ha chiesto la condanna al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €. 25.960,13, sì come pretesi a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non rivenienti dal sinistro stradale occorso in data 23 giugno 2013, intorno alle ore 00,45 in territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Allegava, nello specifico, di essersi trovato a percorrere la via M. Rapisardi alla guida del ciclomotore, allorquando, giunto all'intersezione con la via Aldo Moro, l'autovettura Fiat Stilo, mancando di rispettare lo stop, lo aveva urtato causandone la caduta.
, se pur ritualmente citata a seguito della rinnovazione della Controparte_1 notificazione dell'atto di citazione, mancava di costituirsi.
Altrettanto mancavano di fare , e . Controparte_3 Controparte_2 CP_4
La causa è stata istruita a mezzo di prova per testi e CTU medico-legale.
E' stata indi posta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024 previa concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di , Controparte_1 CP_3
, e , i quali tutti, se pur ritualmente e tempestivamente
[...] Controparte_2 CP_4
citati a seguito della rinnovazione della notificazione della citazione, non hanno curato di costituirsi.
pagina 2 di 7 Nel merito, le evidenze processuali attestano la dinamica del sinistro, sì come allegata da parte attrice a fondamento della domanda di condanna.
Le dichiarazioni testimoniali rese da presente all'accaduto, attestano Testimone_1 invero che in data 23 giugno 2013, intorno alle ore 00,45, l'autoveicolo Fiat Stilo targato
CA721WY, di proprietà di e condotto alla guida da , si Controparte_2 Controparte_3
trovava percorrere la via Aldo Moro di Fiumefreddo di Sicilia, allorquando, giunto all'intersezione con la via Mario Rapisardi, mancando di rispettare lo stop, ha urtato lo scooter
Piaggio Vespa targato X53YFC, di proprietà di e condotto alla guida da CP_4
causandone la caduta in terra. Parte_1
Tanto basta, pur a volere escludere gli elementi di prova inferibili dalla mancata resa dell'interrogatorio formale di , per ascrivere integralmente, tanto più Controparte_3 nell'assenza di specifici contrari elementi di giudizio circa qualsivoglia concotta negligente del conducente lo scooter, alla responsabilità di , e, con esso, a Controparte_3 CP_2
proprietario dell'autovettura, le lesioni occorse al conducente, segnatamente
[...] consistite in “frattura scomposta e pluriframmentaria delle ossa proprie nasali, lacerazioni del versante mucoso labbro superiore ed inferiore con ampio scollamento gengivale arcata dentaria superiore, frattura della prima costa sinistra nonché cervicalgia da contraccolpo”
(CTU medico legale, pag. 14).
Ciò posto in punto di fatto, rileva il Tribunale che la domanda avanzata da
[...]
si incardina nella procedura di liquidazione per i danni subiti in conseguenza di un Parte_1 sinistro stradale tra due veicoli, nota come “indennizzo o risarcimento diretto” e disciplinata all'art. 149 CdA.
Tale procedura, introdotta al precipuo fine di velocizzare l'iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del danneggiato, prevede che, in caso di incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro.
La propria assicurazione, quindi, provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest'ultima un pagina 3 di 7 conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il
Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
È d'uopo precisare che l'azione diretta non è originata dal contratto assicurativo, quanto, piuttosto, dalla legge, la quale, ricollegandola, a certe condizioni, al verificarsi del sinistro, assume l'esistenza del contratto d'assicurazione come presupposto legittimante, in guisa che la posizione del danneggiato, da un lato, non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso e, d'altro canto, svolge la funzione, nel rapporto contrattuale con la propria assicurazione, di sostituire quest'ultima all'assicurazione del responsabile civile nel rispondere della pretesa risarcitoria.
È allora desumibile la ratio dell'art. 149 CdA nel punto in cui prevede espressamente che l'azione diretta proposta nei confronti della propria assicurazione possa mutare in corso di causa il legittimato passivo, trasformandosi in una normale azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, allorquando l'impresa di assicurazione del responsabile, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, intervenga volontariamente in giudizio, sì causando l'estromissione della impresa assicuratrice ab origine convenuta in giudizio;
nella data disposizione normativa, infatti, si legge testualmente: “l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto”.
Orbene, le argomentazioni sopra rassegnate rappresentano le fondamenta utili a comprendere il percorso logico giuridico e la soluzione pacificamente adottata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. VI, ord. n. 21896/2017; Cass. sez. III, sent. n.
21387/2018; Cass. sez. VI, sent. n. 25476/2020) con riferimento alla procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 CdA, nel senso di affermare la sussistenza del litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev'essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3 (cfr. da ultimo Cass. 2020 n. 7755).
pagina 4 di 7 Tale orientamento, per di più, rappresenta l'unica legittima argomentazione mediante la quale è ragionevole interpretare la suddetta norma in bianco, al fine di garantire la necessità che l'emanazione della decisione spieghi la sua efficacia nei confronti di tutte le parti, effettivamente, coinvolte nel sinistro stradale.
Diversamente opinando, invero, si realizzerebbe una grave lesione del diritto costituzionalmente garantito di difesa e del contraddittorio processuale, sia per il presunto responsabile - che non potrebbe difendersi adeguatamente - sia da quello del danneggiato - che non potrebbe deferire l'interrogatorio formale.
Nel caso alle mani, ha incardinato il giudizio ex art. 149 CdA nei confronti Parte_1
della Compagnia assicurativa del proprio mezzo in indennizzo diretto, asserendo e dimostrando la esclusiva responsabilità dell'autoveicolo Fiat Stilo targato CA721WY, di proprietà di , al contempo, premurandosi di citarla in giudizio, in uno a CP_4
e rispettivamente conducente e proprietario Controparte_3 Controparte_2 dell'autoveicolo investitore, sì integrando il litisconsorzio necessario di cui al 102 c.p.c.
In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico legale ha accertato che, dalle lesioni subite dallo in occasione dell'incidente, è derivato un danno Parte_1
biologico temporaneo assoluto pari a gg.8, gg. 20 di inabilità relativa al 75%, gg. 20 di inabilità relativa al 50%, gg. 20 di inabilità relativa al 25%, ed un danno biologico permanente pari all'8%.
La liquidazione va effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 16 luglio 2024), di guisa che il danno biologico va liquidato in complessivi €. 15.437,20.
L'indennizzo (€. 55,24 pro die) è, per tal via, così determinato:
• danno biologico temporaneo assoluto: €. 441,92,
• Danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 828,60,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 552,40,
• Danno biologico temporaneo relativo 25%: €. 276,20, per un totale di €. 2.099,12.
Nel complesso fanno €. 17.536,32.
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di €. 17.536,32 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata pagina 5 di 7 sino alla data dell'occorso incidente (€. 14.480,86) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €.
19.746,95.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio, or ora liquidato, è dato di riconoscere, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È infatti noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Ad poi, vanno riconosciute le spese mediche, sì come ritenute congrue Parte_1 dal nominato CTU nella complessiva misura di €. 6.170,81, con gli interessi al tasso legale dai singoli esborsi sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza: sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa da €. 5.200,00/€. 26.000,00 – compensi medi – fasi processuali: studio, introduttiva, trattazione, decisione).
Non essendovi prova di materiale esborso, anche le spese di CTU vanno poste a carico dei convenuti soccombenti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1594/2020 RG, così statuisce nella contumacia di , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
: CP_4
condanna , in solido con , , Controparte_1 CP_4 Controparte_3 CP_2
al pagamento, in favore di della complessiva soma di €. 19.746,95,
[...] Parte_1 oltre agli interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo, ed €.6.170,81, con gli interessi al tasso legale dai singoli esborsi sino al soddisfo.
Condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 processuali che si liquidano in €. 5.077,00, oltre €. 359,00 per spese vive, iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico dei convenuti.
Così deciso in Catania, il 11 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7