TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 14394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281-terdecies e 281-sexies comma terzo c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14394/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIA VALENTINA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA R. COMES,24 70032 BITONTO presso il difensore avv. ELIA
VALENTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA AGAZIO e elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 20122 MILANO presso il difensore avv. RUGGIERO ANDREA AGAZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 5 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3275/2024 emesso Parte_2 dall'intestato Tribunale il 6 marzo 2024 con il quale si ingiungeva di pagare in favore della
[...] la somma di € 36.268,59, oltre interessi e spese, a fronte della fornitura di arredi per CP_1 comunità assistenziali. A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'asserita congegna da parte di di merce affetta da gravi vizi tali da renderla inidonea allo scopo per la quale era destinata. CP_1
Pertanto, l'opponente ha sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Ha, perciò, concluso:
In via preliminare:
pagina 1 di 7 - Non concedere – se richiesta – la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
Nel merito:
- In accoglimento della eccezione di inadempimento, dichiarare l'infondatezza della pretesa fatta valere in via monitoria dalla e revocare il decreto ingiuntivo n. 3275/2024 Controparte_1 del Tribunale di Milano.
Si è costituita la con comparsa di risposta del 23 luglio 2024 instando: Controparte_1
In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, nonché per ogni altra ragione di
Giustizia, siccome assolutamente erronee in fatto e prive di giuridico fondamento;
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 3275/2024 del Tribunale di Milano;
- Condannare l'attrice in opposizione ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi anche in via equitativa.
A sostegno delle proprie ragioni, parte opposta deduce di aver consegnato regolarmente la merce richiesta e che le contestazioni sulla qualità delle merci fornite sono state mosse, per la prima volta, a distanza di 17 mesi dalla consegna. Contesta poi l'eccezione di inadempimento di controparte in quanto contraria a buona fede oggettiva.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. in cui è comparsa solo parte opposta, in assenza di istanze istruttorie da delibare, il g.i. ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281- sexies comma terzo c.p.c.
L'opposizione è infondata nei limiti di cui appresso. Occorre premettere, pur brevemente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che ha per oggetto la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto e l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto di credito in contestazione. In detto giudizio le parti, pur formalmente invertite, mantengono inalterate le loro posizioni sostanziali, con la conseguenza che rimane invariata la consueta ripartizione dell'onere probatorio. Ne consegue che grava sull'opposto, nella sua qualità di attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in sede ingiuntiva e sull'opponente, nella sua qualità di convenuto sostanziale, l'onere di provare l'esistenza o la sopravvenienza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere.
Ancora preliminarmente, è necessario ricordare che la ripartizione dell'onere probatorio dell'inadempimento di una obbligazione è governato dal principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Eguale criterio di riparto dell'onere pagina 2 di 7 della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)( Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533; arg. anche, tra le altre, da sent. Cass. 27.10.2009 n. 22666).
Tuttavia, nella specifica materia della compravendita di beni, qualora la parte debitrice alleghi la sussistenza di vizi che affettino la cosa acquistata, in base ai principi generali di riparto dell'onere, spetta al compratore provarne l'esistenza (Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748, Cass. II, 27 aprile
2020, n. 8199). E così l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell'esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, incombe sul compratore che faccia valere la garanzia, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore opera soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza (Cass. III, 31 luglio
2017, n. 18947; Cass. II, 26 luglio 2013, n. 18125; Cass. n. 13695 del 2007 e Cass. n. 8963 del 1998);
Ebbene va subito chiarito che l'opposta ha azionato il decreto ingiuntivo prospettando l'inadempimento al pagamento di un credito formatosi a seguito degli ordini di acquisto provenienti dalla Pt_2 prodotti in parte nel fascicolo monitorio (doc. 1,2,3 ) ed in parte nella presente
[...] CP_1 fase (doc.7-8-9 ). Dal loro esame emergono die dati incontrovertibili: CP_1
• oggetto della compravendita fossero degli arredi consegnati il 28.02.2022 (o almeno l'opponente non ha contestato di averle ricevute, atteso che i ddt prodotti dalla ricorrente non erano sottoscritti e, quindi, privi di valore probatorio);
• il prezzo dedotto nelle fatture non è stato corrisposto dall' opponente, come la stessa ha ammesso in citazione nonché da quanto emerge dallo scambio di corrispondenza (doc. 7-8
). CP_1
(infra e-mail del 20 luglio 2023 – doc. 9 fasc. ). CP_1
Il tutto confermato, altresì, dal fatto che l'opponente ha sollevato quale unica ragione a suo fondamento un'eccezione impeditiva di inadempimento per asseriti vizi sulla merce consegnata dal quale non può che accertarsi l'esistenza di un accordo tra le parti, nonché la sua esecuzione da parte dell'opposta.
Ne segue la fondatezza della domanda creditoria di cui al decreto opposto.
pagina 3 di 7 Il punto nodale della vicenda è rappresentato invece dalla eccezione di inadempimento che, nell'ottica di parte opponente, costituirebbe un effetto liberatorio.
Infatti, a fronte della prova del titolo del proprio credito fornita dalla convenuta opposta, l'odierna opponente si è avvalsa dello strumento di autotutela ex art. 1460 c.c. per l'inadempimento delle
“prestazioni contrattuali assunte” da parte opposta, deducendo che i prodotti forniti si erano rivelati gravemente difettosi e che, pertanto vi era “l'inesistenza del diritto al pagamento del relativo corrispettivo” (pag. 2 atto di citazione). La ritiene, quindi, legittimo il rifiuto del Parte_2 pagamento del prezzo in virtù del “grave inadempimento” imputabile al venditore (pag. 4 atto di citazione).
Orbene, l'eccezione di inadempimento, prevista dall'art. 1460 c.c., consente al contraente che abbia inutilmente atteso l'esatto adempimento della prestazione a lui dovuta di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione fino a quando la controparte inadempiente non provveda ovvero non offra di provvedere al dovuto adempimento. Tale istituto non può, quindi, essere invocato quomodolibet, ma è subordinato alla condizione che il rifiuto opposto dall'eccipiente non sia contrario a buona fede in senso oggettivo, “avuto riguardo alle circostanze”.
Inoltre, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, la cui operatività si esaurisce in una delle seguenti ipotesi: - qualora l'inadempimento contrattuale persiste, condurrà alla risoluzione del contratto, con conseguente liberazione dell'eccipiente dalla propria obbligazione;
- ove la controparte provveda all'adempimento, cessa il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà dunque tenuto a eseguire la propria prestazione;
- qualora l'inadempimento non esisteva o non era tale da giustificare l'eccezione, questa è stata sollevata erroneamente e pertanto l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento o sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento.
Ne discende che l'exceptio inadimpleti contractus non può mai produrre effetti liberatori, bensì effetti sospensivi, destinati a incidere transitoriamente sulla vincolatività del contratto. Gli effetti liberatori, infatti, potranno derivare unicamente dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (infra et amplius Cass. III, Ord. 29 marzo 2019, n. 8760).
A riguardo è opportuno precisare che una giurisprudenza risalente ha affermato che la parte chiamata in giudizio per il pagamento di una prestazione risultata inadeguata, nell'esercizio del legittimo diritto di autotutela previsto dall'art. 1460 c.c., può anche eccepire l'inadempimento o l'inesatto adempimento della obbligazione assunta da controparte in tutte le sue configurazioni, compreso anche il caso in cui il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o manchino le qualità essenziali
(Cass. II, Sent., 4/11/2009, n. 23345; Cass. II, Sent. 1° luglio 2002, n. 9517).
Tuttavia, questa ricostruzione non appare condivisibile de iure, anche in linea con quanto sancito più recentemente dalla giurisprudenza di legittimità in tema di garanzie redibitorie.
È bene precisare che la consegna della cosa viziata costituisce non inadempimento di una obbligazione
(di consegna o di individuazione), ma la imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso.
Pertanto, la garanzia per i vizi non si inserisce nel quadro delle obbligazioni in capo al venditore, ma costituisce una forma di responsabilità contrattuale speciale, disciplinata esclusivamente dalle disposizioni sulla vendita, il cui presupposto è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi pagina 4 di 7 la violazione della lex contractus) per la presenza di vizi che pregiudicano l'idoneità della cosa all'uso previsto o ne riducono significativamente il valore (Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748).
La sussistenza di tali vizi non può dunque comportare la paralisi in termini di esigibilità assoluta e permanente del diritto di credito azionato da parte opposta ex art. 1460 c.c. in quanto, in tema di contratto di compravendita, la disciplina di tale garanzia, che si esaurisce negli art. 1490 c.c. e ss., con l'onere tra l'altro di denuncia degli stessi entro otto giorni (Cass. III, 5 agosto 2004, n. 15016) pone il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo alla sola iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento, rispettivamente, dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria
(Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748; Cass. sez. un. 19702/2012).
Ora, seguendo la ricostruzione dell'opponente non vi è alcun interesse alla “temporanea” sospensione dell'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto ma vi è, di contro, una inequivocabile espressione di “liberazione” dall'obbligo di pagare il prezzo in virtù del “grave inadempimento imputabile” alla consistente nel non averlo garantito per i vizi attinenti alla merce Controparte_1 consegnata (pag. 4 atto di citazione ). Pt_2
Pare che quindi la parte sollevi in via d'eccezione la garanzia per vizi in virtù dell'inadempimento delle
“prestazioni contrattuali” assunte da parte opposta, evocando “l'inesistenza del diritto al pagamento del relativo corrispettivo”, con la sua conseguente liberazione che, tuttavia, può scaturire – come detto
– solo dalla risoluzione del contratto.
Pertanto, dalla contestazione della presenza di gravi vizi dei prodotti forniti discendono nel caso di specie due conseguenze:
- il compratore, in applicazione del generale principio quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, può in ogni tempo far valere la garanzia in via d'eccezione, purché abbia denunciato il vizio entro otto giorni dalla sua scoperta, dimostrando la tempestività della propria denuncia;
- il compratore deve altresì fornire rigorosa prova dell'effettiva esistenza dei vizi dei prodotti acquistati e ciò sia sulla scorta dell'art. 2697 c.c.., sia in virtù del riaffermato principio della vicinanza della prova stessa (Cass. S.U. 3 maggio 2019 n. 11748).
Ebbene, la convenuta sostanziale in giudizio, pur non essendo soggetta ad alcun Parte_2 termine di prescrizione, per far valere la garanzia per vizi in via d'eccezione, non ha rispettato quello di decadenza per la loro denunzia.
Non è stata acquisita la prova né del giorno della scoperta di tali vizi né, tantomeno, della tempestività denuncia tempestiva entro otto giorni da questa.
Si osserva infatti che parte opponente ha prodotto solo una e-mail del 19.05.2022 con la quale comunicava a di allegare le “foto di una gamba di un tavolo risultante difettosa” Controparte_1 poiché “la parte che viene avvitata sotto la base del tavolo non è saldata” (doc. 4 ). Pt_1
Situazione, tra l'altro in un primo momento omessa da parte opponente che, come sottolineato dall'opposta, dopo aver proposto un piano di rientro in data 20.06.2023, imputando il ritardo del pagamento unicamente al mancato incasso da parte del cliente finale ed al nuovo assetto societario, solo successivamente, in data 17.07.2023, ha menzionato la sussistenza dei vizi solo su una parte di pagina 5 di 7 arredo (quindi dopo 17 mesi dalla consegna della fornitura avvenuta il 28.02.2022), precisando tra l'altro che la proposta di rientro fosse in realtà condizionata al ripristino degli stessi. Viene infatti precisato che “in particolare gli armadi delle camere di degenza, sono stati consegnati senza i frontali dei cassetti e con la ferramenta mancante su 9 di essi, i tavoli della sala mensa sono stati consegnati senza la fornitura per poter montare le piastre di ancoraggio delle gambe, le credenze sono giunte danneggiate” (doc. 7 ), alludendo poi a “innumerevoli solleciti”, che l'opponente non ha Pt_2 mai provato in giudizio.
L'attrice è sarebbe decaduta da qualsivoglia garanzia di stampo redibitorio, a ritenerla applicabile nel caso de quo.
Va dato atto, comunque, che la ha sia contestato solo genericamente la presenza di Parte_2 vizi nei prodotti consegnati astenendosi da una precisa e specifica allegazione sia non assolto debitamente né l'onere probatorio posto a suo carico.
Si rileva, infatti, l'estrema genericità delle allegazioni, rinvenibili in sede di atto introduttivo, in cui viene esclusivamente affermato che la merce consegnata risulta affetta da gravi vizi “tali da renderla inidonea allo scopo quale era destinata” (senza alcuna specificazione in ordine al numero degli elementi asseritamente viziati rispetto al totale consegnato, né alla natura esatta di detti vizi), rappresentando “a titolo esemplificativo” che “gli arredi forniti dalla hanno presentato le CP_2 seguenti criticità: - gli armadi (destinati ad essere installati presso le camere di degenza) sono stati consegnati privi dei frontali dei cassetti e di ferramenta;
- I tavoli non presentavano la foratura necessaria per l'ancoraggio delle gambe e le credenze riportavano diffusi segni di danneggiamento” (pag. 3 atto di citazione).
Le stesse rappresentazioni fotografiche allagate alla citazione non risultano sufficienti a chiarire la precisa entità ed incidenza dei difetti rilevati in quanto sembrerebbero rappresentare la mancanza di componenti specifiche di soli due beni (un armadio ed un tavolo) rispetto l'intera fornitura quantificata in 195 prodotti consegnati (doc .
2-3 fasc. SEVAMED).
Stante l'eccessiva genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente, appare persino superfluo richiamare, nel caso di specie, l'altrimenti applicabile art. 1513 cod. civ., il quale, in ipotesi di divergenze sulla qualità o condizioni della cosa, dispone che le parti devono tempestivamente richiedere un accertamento giudiziale in contraddittorio, ovvero fornire prova rigorosa delle doglianze formulate, posto che il profilo probatorio risulta logicamente successivo rispetto al profilo dell'allegazione, rivelatosi – come detto – del tutto generico e carente(Cass. II, 20 luglio 1994, n. 6767).
Tanto basta per rigettare la relativa prospettazione e confermare il decreto ingiuntivo n. 3275/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 6 marzo 2024.
Alla soccombenza di parte opponente consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate, tenuto conto dei valori medi per la sola fase introduttiva e di studio ed i minimi per quelle istruttoria e decisoria, in € 5.261, 00, oltre spese generali al 15%, %, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa pagina 6 di 7 − rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
3275/2024 emesso dall'intestato Tribunale di Milano il 6 marzo 2024 in favore di e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
Controparte_1
− condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_2 nella presente fase che si liquidano in € 5.261, 00, per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A se dovuta, e C.P.A..
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281-terdecies e 281-sexies comma terzo c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14394/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIA VALENTINA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA R. COMES,24 70032 BITONTO presso il difensore avv. ELIA
VALENTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA AGAZIO e elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 20122 MILANO presso il difensore avv. RUGGIERO ANDREA AGAZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 5 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3275/2024 emesso Parte_2 dall'intestato Tribunale il 6 marzo 2024 con il quale si ingiungeva di pagare in favore della
[...] la somma di € 36.268,59, oltre interessi e spese, a fronte della fornitura di arredi per CP_1 comunità assistenziali. A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'asserita congegna da parte di di merce affetta da gravi vizi tali da renderla inidonea allo scopo per la quale era destinata. CP_1
Pertanto, l'opponente ha sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Ha, perciò, concluso:
In via preliminare:
pagina 1 di 7 - Non concedere – se richiesta – la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
Nel merito:
- In accoglimento della eccezione di inadempimento, dichiarare l'infondatezza della pretesa fatta valere in via monitoria dalla e revocare il decreto ingiuntivo n. 3275/2024 Controparte_1 del Tribunale di Milano.
Si è costituita la con comparsa di risposta del 23 luglio 2024 instando: Controparte_1
In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, nonché per ogni altra ragione di
Giustizia, siccome assolutamente erronee in fatto e prive di giuridico fondamento;
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 3275/2024 del Tribunale di Milano;
- Condannare l'attrice in opposizione ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi anche in via equitativa.
A sostegno delle proprie ragioni, parte opposta deduce di aver consegnato regolarmente la merce richiesta e che le contestazioni sulla qualità delle merci fornite sono state mosse, per la prima volta, a distanza di 17 mesi dalla consegna. Contesta poi l'eccezione di inadempimento di controparte in quanto contraria a buona fede oggettiva.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. in cui è comparsa solo parte opposta, in assenza di istanze istruttorie da delibare, il g.i. ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281- sexies comma terzo c.p.c.
L'opposizione è infondata nei limiti di cui appresso. Occorre premettere, pur brevemente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che ha per oggetto la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto e l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto di credito in contestazione. In detto giudizio le parti, pur formalmente invertite, mantengono inalterate le loro posizioni sostanziali, con la conseguenza che rimane invariata la consueta ripartizione dell'onere probatorio. Ne consegue che grava sull'opposto, nella sua qualità di attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in sede ingiuntiva e sull'opponente, nella sua qualità di convenuto sostanziale, l'onere di provare l'esistenza o la sopravvenienza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere.
Ancora preliminarmente, è necessario ricordare che la ripartizione dell'onere probatorio dell'inadempimento di una obbligazione è governato dal principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Eguale criterio di riparto dell'onere pagina 2 di 7 della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)( Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533; arg. anche, tra le altre, da sent. Cass. 27.10.2009 n. 22666).
Tuttavia, nella specifica materia della compravendita di beni, qualora la parte debitrice alleghi la sussistenza di vizi che affettino la cosa acquistata, in base ai principi generali di riparto dell'onere, spetta al compratore provarne l'esistenza (Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748, Cass. II, 27 aprile
2020, n. 8199). E così l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell'esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, incombe sul compratore che faccia valere la garanzia, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore opera soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza (Cass. III, 31 luglio
2017, n. 18947; Cass. II, 26 luglio 2013, n. 18125; Cass. n. 13695 del 2007 e Cass. n. 8963 del 1998);
Ebbene va subito chiarito che l'opposta ha azionato il decreto ingiuntivo prospettando l'inadempimento al pagamento di un credito formatosi a seguito degli ordini di acquisto provenienti dalla Pt_2 prodotti in parte nel fascicolo monitorio (doc. 1,2,3 ) ed in parte nella presente
[...] CP_1 fase (doc.7-8-9 ). Dal loro esame emergono die dati incontrovertibili: CP_1
• oggetto della compravendita fossero degli arredi consegnati il 28.02.2022 (o almeno l'opponente non ha contestato di averle ricevute, atteso che i ddt prodotti dalla ricorrente non erano sottoscritti e, quindi, privi di valore probatorio);
• il prezzo dedotto nelle fatture non è stato corrisposto dall' opponente, come la stessa ha ammesso in citazione nonché da quanto emerge dallo scambio di corrispondenza (doc. 7-8
). CP_1
(infra e-mail del 20 luglio 2023 – doc. 9 fasc. ). CP_1
Il tutto confermato, altresì, dal fatto che l'opponente ha sollevato quale unica ragione a suo fondamento un'eccezione impeditiva di inadempimento per asseriti vizi sulla merce consegnata dal quale non può che accertarsi l'esistenza di un accordo tra le parti, nonché la sua esecuzione da parte dell'opposta.
Ne segue la fondatezza della domanda creditoria di cui al decreto opposto.
pagina 3 di 7 Il punto nodale della vicenda è rappresentato invece dalla eccezione di inadempimento che, nell'ottica di parte opponente, costituirebbe un effetto liberatorio.
Infatti, a fronte della prova del titolo del proprio credito fornita dalla convenuta opposta, l'odierna opponente si è avvalsa dello strumento di autotutela ex art. 1460 c.c. per l'inadempimento delle
“prestazioni contrattuali assunte” da parte opposta, deducendo che i prodotti forniti si erano rivelati gravemente difettosi e che, pertanto vi era “l'inesistenza del diritto al pagamento del relativo corrispettivo” (pag. 2 atto di citazione). La ritiene, quindi, legittimo il rifiuto del Parte_2 pagamento del prezzo in virtù del “grave inadempimento” imputabile al venditore (pag. 4 atto di citazione).
Orbene, l'eccezione di inadempimento, prevista dall'art. 1460 c.c., consente al contraente che abbia inutilmente atteso l'esatto adempimento della prestazione a lui dovuta di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione fino a quando la controparte inadempiente non provveda ovvero non offra di provvedere al dovuto adempimento. Tale istituto non può, quindi, essere invocato quomodolibet, ma è subordinato alla condizione che il rifiuto opposto dall'eccipiente non sia contrario a buona fede in senso oggettivo, “avuto riguardo alle circostanze”.
Inoltre, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, la cui operatività si esaurisce in una delle seguenti ipotesi: - qualora l'inadempimento contrattuale persiste, condurrà alla risoluzione del contratto, con conseguente liberazione dell'eccipiente dalla propria obbligazione;
- ove la controparte provveda all'adempimento, cessa il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà dunque tenuto a eseguire la propria prestazione;
- qualora l'inadempimento non esisteva o non era tale da giustificare l'eccezione, questa è stata sollevata erroneamente e pertanto l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento o sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento.
Ne discende che l'exceptio inadimpleti contractus non può mai produrre effetti liberatori, bensì effetti sospensivi, destinati a incidere transitoriamente sulla vincolatività del contratto. Gli effetti liberatori, infatti, potranno derivare unicamente dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (infra et amplius Cass. III, Ord. 29 marzo 2019, n. 8760).
A riguardo è opportuno precisare che una giurisprudenza risalente ha affermato che la parte chiamata in giudizio per il pagamento di una prestazione risultata inadeguata, nell'esercizio del legittimo diritto di autotutela previsto dall'art. 1460 c.c., può anche eccepire l'inadempimento o l'inesatto adempimento della obbligazione assunta da controparte in tutte le sue configurazioni, compreso anche il caso in cui il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o manchino le qualità essenziali
(Cass. II, Sent., 4/11/2009, n. 23345; Cass. II, Sent. 1° luglio 2002, n. 9517).
Tuttavia, questa ricostruzione non appare condivisibile de iure, anche in linea con quanto sancito più recentemente dalla giurisprudenza di legittimità in tema di garanzie redibitorie.
È bene precisare che la consegna della cosa viziata costituisce non inadempimento di una obbligazione
(di consegna o di individuazione), ma la imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso.
Pertanto, la garanzia per i vizi non si inserisce nel quadro delle obbligazioni in capo al venditore, ma costituisce una forma di responsabilità contrattuale speciale, disciplinata esclusivamente dalle disposizioni sulla vendita, il cui presupposto è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi pagina 4 di 7 la violazione della lex contractus) per la presenza di vizi che pregiudicano l'idoneità della cosa all'uso previsto o ne riducono significativamente il valore (Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748).
La sussistenza di tali vizi non può dunque comportare la paralisi in termini di esigibilità assoluta e permanente del diritto di credito azionato da parte opposta ex art. 1460 c.c. in quanto, in tema di contratto di compravendita, la disciplina di tale garanzia, che si esaurisce negli art. 1490 c.c. e ss., con l'onere tra l'altro di denuncia degli stessi entro otto giorni (Cass. III, 5 agosto 2004, n. 15016) pone il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo alla sola iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento, rispettivamente, dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria
(Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748; Cass. sez. un. 19702/2012).
Ora, seguendo la ricostruzione dell'opponente non vi è alcun interesse alla “temporanea” sospensione dell'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto ma vi è, di contro, una inequivocabile espressione di “liberazione” dall'obbligo di pagare il prezzo in virtù del “grave inadempimento imputabile” alla consistente nel non averlo garantito per i vizi attinenti alla merce Controparte_1 consegnata (pag. 4 atto di citazione ). Pt_2
Pare che quindi la parte sollevi in via d'eccezione la garanzia per vizi in virtù dell'inadempimento delle
“prestazioni contrattuali” assunte da parte opposta, evocando “l'inesistenza del diritto al pagamento del relativo corrispettivo”, con la sua conseguente liberazione che, tuttavia, può scaturire – come detto
– solo dalla risoluzione del contratto.
Pertanto, dalla contestazione della presenza di gravi vizi dei prodotti forniti discendono nel caso di specie due conseguenze:
- il compratore, in applicazione del generale principio quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, può in ogni tempo far valere la garanzia in via d'eccezione, purché abbia denunciato il vizio entro otto giorni dalla sua scoperta, dimostrando la tempestività della propria denuncia;
- il compratore deve altresì fornire rigorosa prova dell'effettiva esistenza dei vizi dei prodotti acquistati e ciò sia sulla scorta dell'art. 2697 c.c.., sia in virtù del riaffermato principio della vicinanza della prova stessa (Cass. S.U. 3 maggio 2019 n. 11748).
Ebbene, la convenuta sostanziale in giudizio, pur non essendo soggetta ad alcun Parte_2 termine di prescrizione, per far valere la garanzia per vizi in via d'eccezione, non ha rispettato quello di decadenza per la loro denunzia.
Non è stata acquisita la prova né del giorno della scoperta di tali vizi né, tantomeno, della tempestività denuncia tempestiva entro otto giorni da questa.
Si osserva infatti che parte opponente ha prodotto solo una e-mail del 19.05.2022 con la quale comunicava a di allegare le “foto di una gamba di un tavolo risultante difettosa” Controparte_1 poiché “la parte che viene avvitata sotto la base del tavolo non è saldata” (doc. 4 ). Pt_1
Situazione, tra l'altro in un primo momento omessa da parte opponente che, come sottolineato dall'opposta, dopo aver proposto un piano di rientro in data 20.06.2023, imputando il ritardo del pagamento unicamente al mancato incasso da parte del cliente finale ed al nuovo assetto societario, solo successivamente, in data 17.07.2023, ha menzionato la sussistenza dei vizi solo su una parte di pagina 5 di 7 arredo (quindi dopo 17 mesi dalla consegna della fornitura avvenuta il 28.02.2022), precisando tra l'altro che la proposta di rientro fosse in realtà condizionata al ripristino degli stessi. Viene infatti precisato che “in particolare gli armadi delle camere di degenza, sono stati consegnati senza i frontali dei cassetti e con la ferramenta mancante su 9 di essi, i tavoli della sala mensa sono stati consegnati senza la fornitura per poter montare le piastre di ancoraggio delle gambe, le credenze sono giunte danneggiate” (doc. 7 ), alludendo poi a “innumerevoli solleciti”, che l'opponente non ha Pt_2 mai provato in giudizio.
L'attrice è sarebbe decaduta da qualsivoglia garanzia di stampo redibitorio, a ritenerla applicabile nel caso de quo.
Va dato atto, comunque, che la ha sia contestato solo genericamente la presenza di Parte_2 vizi nei prodotti consegnati astenendosi da una precisa e specifica allegazione sia non assolto debitamente né l'onere probatorio posto a suo carico.
Si rileva, infatti, l'estrema genericità delle allegazioni, rinvenibili in sede di atto introduttivo, in cui viene esclusivamente affermato che la merce consegnata risulta affetta da gravi vizi “tali da renderla inidonea allo scopo quale era destinata” (senza alcuna specificazione in ordine al numero degli elementi asseritamente viziati rispetto al totale consegnato, né alla natura esatta di detti vizi), rappresentando “a titolo esemplificativo” che “gli arredi forniti dalla hanno presentato le CP_2 seguenti criticità: - gli armadi (destinati ad essere installati presso le camere di degenza) sono stati consegnati privi dei frontali dei cassetti e di ferramenta;
- I tavoli non presentavano la foratura necessaria per l'ancoraggio delle gambe e le credenze riportavano diffusi segni di danneggiamento” (pag. 3 atto di citazione).
Le stesse rappresentazioni fotografiche allagate alla citazione non risultano sufficienti a chiarire la precisa entità ed incidenza dei difetti rilevati in quanto sembrerebbero rappresentare la mancanza di componenti specifiche di soli due beni (un armadio ed un tavolo) rispetto l'intera fornitura quantificata in 195 prodotti consegnati (doc .
2-3 fasc. SEVAMED).
Stante l'eccessiva genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente, appare persino superfluo richiamare, nel caso di specie, l'altrimenti applicabile art. 1513 cod. civ., il quale, in ipotesi di divergenze sulla qualità o condizioni della cosa, dispone che le parti devono tempestivamente richiedere un accertamento giudiziale in contraddittorio, ovvero fornire prova rigorosa delle doglianze formulate, posto che il profilo probatorio risulta logicamente successivo rispetto al profilo dell'allegazione, rivelatosi – come detto – del tutto generico e carente(Cass. II, 20 luglio 1994, n. 6767).
Tanto basta per rigettare la relativa prospettazione e confermare il decreto ingiuntivo n. 3275/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 6 marzo 2024.
Alla soccombenza di parte opponente consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate, tenuto conto dei valori medi per la sola fase introduttiva e di studio ed i minimi per quelle istruttoria e decisoria, in € 5.261, 00, oltre spese generali al 15%, %, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa pagina 6 di 7 − rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
3275/2024 emesso dall'intestato Tribunale di Milano il 6 marzo 2024 in favore di e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
Controparte_1
− condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_2 nella presente fase che si liquidano in € 5.261, 00, per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A se dovuta, e C.P.A..
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 7 di 7