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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 640 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'esito dell'udienza del
16/04/2025 e a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore;
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Angelo Ascani (c.f. , che la rappresenta e difende per procura in C.F._1
atti - APPELLANTE-
E
(c.f. ), quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._2 individuale “Luigia Boutique”; elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Giorgio Micheletta (c.f. ), che la rappresenta C.F._3
e difende per procura in atti - APPELLATA -
E
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP P.IVA_2 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Giuseppe
Speziale (c.f. ) e presso l'avvocato Simone Grassi (c.f. C.F._4
), che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._5
APPELLATA-
OGGETTO: appello di nei confronti di e Parte_1 CP Controparte_1
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n. 11379/2020, il r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 04.08.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 72364/2017, introdotto da
[...] nei confronti di e - locazione immobile uso CP Parte_1 Controparte_1
diverso -
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 27.10.2017, conviene in giudizio, CP dinanzi al primo Giudice, e rassegnando le seguenti Parte_1 Controparte_1
conclusioni:
<< (…) a) In via principale: - accertare e dichiarare ex art. 1606 c.c. il subentro della
nel contratto di locazione stipulato da con CP Parte_1 Controparte_3
, avente ad oggetto l'immobile sito in Viale Somalia nn. 87 e 89 per
[...]
cui è causa, con effetti retroattivi a decorrere dalla data di stipula del contratto stesso;
- conseguentemente condannare la in persona del l.r.p.t., ex art. 2033 Parte_1
c.c., o a qualsiasi altro titolo, alla restituzione nei confronti dell' dei canoni di CP locazione fino ad oggi corrispostigli dalla , Controparte_3
quantificati in Euro 129.600,00, oltre IVA, o nella misura maggiore o minore, che risulterà equa e/o di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione;
- condannare la
in persona del l.r.p.t., alla restituzione nei confronti dell' della Parte_1 CP somma percepita dalla a titolo di deposito Controparte_3
cauzionale, pari ad Euro 4.400,00. b) In via alternativa: - dichiarare ex art. 1606 c.c. la cessazione, l'inefficacia o, comunque la risoluzione del contratto di locazione stipulato da con .- conseguentemente Parte_1 Controparte_3
condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento, nei confronti di Parte_1 [...]
della somma di Euro 147.600,00 (oltre IVA) o nella misura maggiore o minore, CP
che risulterà equa e/o di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile oggetto del contratto di locazione;
- condannare, in via solidale tra loro, in persona del l.r.p.t. e la Parte_1
, al pagamento nei confronti di della Controparte_3 CP
somma pari ad Euro 1.800,00 mensili o nella misura maggiore o minore che risulterà equa e/o di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile oggetto di locazione, per il periodo intercorrente dalla data di proposizione della domanda e fino all'effettivo rilascio dell'immobile stesso c) In via subordinata alle domande alternative di cui ai punti a) e b )- accertare e dichiarare ex art. 1606 c.c. il subentro di nel contratto di locazione stipulato da Eurotek CP
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 con la , avente ad oggetto l'immobile sito in Pt_1 Controparte_3
Viale Somalia nn. 87 – 89, a far data dalla proposizione della domanda con tutto ciò che ne consegue per i canoni di locazione non ancora maturati;
- conseguentemente condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento nei confronti di Parte_1 [...]
della somma pari ad euro 147.600,00 nella misura maggiore o minore, che CP
risulterà equa e/ o di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile- d) In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che senza giusta causa, si è Parte_1 arricchita ai danni della e, per l'effetto, condannarla ex art. 2041 c.c. al CP
pagamento della somma di Euro 129.600,00 (oltre IVA) o nella misura, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione;
- e) In ogni caso:- condannare in persona del l.r.p.t., alla restituzione dell'immobile Parte_1
oggetto del contratto di compravendita dichiarato nullo;
- condannare in solido tra loro le parti convenute alla refusione delle spese, compensi, competenze ed onorari oltre accessori e spese generali del presente giudizio>>.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega:
- Sentenza n. 20658/2016 del 07.11.2016, emessa a definizione del giudizio recante n.r.g. 43488/2013, dichiara la nullità, per mancanza di causa, del contratto di compravendita del 29.12.2010, sottoscritto da (venditrice) CP
e (acquirente), per l'immobile in Roma, Viale Somalia 87/89. Parte_1
- In virtù di detto contratto di acquisto, l'acquirente ha concesso in locazione,
l'immobile, alla ditta Luigia Boutique, per contratto in data 29.10.2011, a decorrere dal 01.10.2011.
- Alla pronuncia di nullità del contratto di vendita del bene, consegue l'obbligo, per l'acquirente, di restituire l'immobile oggetto di vendita e consegue il subentro, della con effetti retroattivi, nel contratto di locazione. CP
- è legittimata a incassare non solo il canone di locazione, ma anche il CP
deposito cauzionale;
dunque, ha diritto al pagamento dei canoni corrisposti, dalla conduttrice, ad , in esecuzione del citato contratto di locazione, a Pt_1
far data da novembre 2011 e sino alla proposizione della domanda (per un importo complessivo di euro 129.600,00, oltre IVA), nonché al trasferimento del deposito cauzionale corrisposto, dalla conduttrice, pari ad euro 4.400,00.
Con comparsa depositata il 29.01.2018, si costituisce resiste alla Controparte_1 domanda e rassegna le seguenti conclusioni:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 altera parte ai sensi dell'art.669 sexies c.p.c. ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, (i) DISPORRE il sequestro liberatorio della somma di €
10.800,00, che l'odierna ricorrente si dichiara pronta a mettere a disposizione della ovvero della nonché di tutti gli ulteriori canoni che saranno Parte_1 CP
dovuti sino alla definizione del giudizio di merito, (ii) STABILIRE contestualmente le
forme e le modalità di custodia di tali importi;
(iii) INDIVIDUARE il soggetto che risulterà titolare del diritto di riscuotere i canoni di locazione offerti dalla IG.ra
; IN VIA PREGIUDIZIALE: disporre la sospensione necessaria del Controparte_3
presente giudizio sino alla definizione di quello pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Roma al numero di RG 513/2017, per le ragioni esposte in parte narrativa;
NEL
MERITO: rigettare le domande di cui ai punti b), c) ed e) dell'atto di citazione, relative rispettivamente alla domanda di accertamento della estinzione del contratto di locazione con richiesta di rilascio dell'immobile e di condanna della IG.ra CP_3 al ristoro del danno da illegittima occupazione ovvero alla restituzione dell'immobile, in quanto infondate in fatto e diritto secondo le ragioni espresse in parte narrativa;
IN
VIA RICONVENZIONALE: soltanto nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice dovesse ritenere fondate le domande di cui ai punti b), ed e) dell'atto di citazione, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della IG.ra ad Controparte_3 ottenere, con riferimento al contratto di locazione per cui è causa, l'indennità di cui all'art.34 della Legge n.392/1978 e per l'effetto CONDANNARE la al CP pagamento, in favore della IG.ra , della somma di € 32.400,00 Controparte_3
ovvero di quella ritenuta di giustizia, sulla base delle ragioni espresse in parte narrativa;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE MA IN VIA GRADATA: soltanto nella non creduta ipotesi in cui il Giudice, ritenute fondate le domande di cui ai punti
b), ed e) dell'atto di citazione, dovesse negare l'esistenza del diritto della IG.ra
a percepire i canoni di cui all'art.34 della Legge n.392/1978, ACCERTARE CP_3
E DICHIARARE che si è arricchita senza giusta causa e per l'effetto CP
CONDANNARE ai sensi dell'art.2041 cod. civ., la stessa al pagamento nei CP confronti della IG.ra della somma di € 32.400,00 ovvero di quella Controparte_3
ritenuta di giustizia, e ciò sulla base delle ragioni espresse in parte narrativa. con vittoria delle spese di lite”.
La , che nella incertezza del soggetto legittimato a incassare i canoni di CP_3
locazione, chiede ( e ottiene) di sottoporre, a sequestro liberatorio, le somme dovute a titolo di canone di locazione dell'immobile oggetto di causa nonché la sospensione del r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 giudizio fino alla definizione del giudizio di appello n. r.g. 513/2017; non si oppone alle domande sub a) e sub d) proposte da parte attrice;
si oppone all'accoglimento alle restanti domande proposte dall' in via riconvenzionale;
propone domanda di CP
accertamento del proprio diritto a ottenere il pagamento di una indennità da perdita di avviamento, di cui all'art.34 della legge n.392/1978, con condanna di al CP
pagamento della somma di euro 32.400,00, determinato in funzione della previsione di un canone mensile di euro 1.800,00, ragguagliato al periodo di diciotto mesi.
Ordinanza in data 24.02.2018 autorizza il sequestro liberatorio delle somme accantonate dalla ricorrente per il pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto di locazione.
All'udienza del 15.03.2018 è dichiarata la contumacia di e disposto il Pt_1 mutamento del rito con l'assegnazione del termine per il deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.
Con comparsa del 19.09.2018 si costituisce in giudizio chiedendo la Pt_1
sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di appello del procedimento n. R.G. 513/2017 proposto dalla stessa avverso la sentenza n.
20658/2016. Sostiene che la predetta sentenza rientrerebbe nel novero delle sentenze di mero accertamento e dunque priva del carattere esecutivo, in difetto di passaggio in giudicato (pendente l'appello).
All'esito dell'udienza del 19.09.2018 viene rigettata la richiesta di sospensione.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) 1) ai sensi dell'art. 1606 del codice civile, dichiara il subentro della CP nel contratto di locazione stipulato da con l'impresa Parte_1 Controparte_3
ed avente ad oggetto l'immobile ad uso commerciale sito in Roma
[...]
viale Somalia n. 87 e n. 89, censito al catasto del Comune di Roma al foglio 616,
particella 159, subalterno 501, con effetti retroattivi a decorrere dalla data di inizio della locazione, ovverosia da 1° ottobre 2011;2) ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, condanna la alla restituzione, nei confronti di dei canoni Parte_1 CP di locazione ad essa corrisposti da fino al luglio Controparte_3
2020, quantificati in euro 129.600, oltre IVA e interessi legali decorrenti da ogni singola mensilità all'effettivo soddisfo;
3) condanna la alla restituzione, in Parte_1
favore della della somma ad essa corrisposta da CP Controparte_3
a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro 4.400;5) dispone lo svincolo, in
[...] favore di degli importi versati da , in qualità di titolare CP Controparte_3 della ditta individuale Luigia Boutique, in virtù dell'ordinanza del 24 febbraio 2018, sul
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 libretto vincolato di deposito n. 105168991, aperto in data 20 marzo 2018 dalla stessa presso la Banca Unicredit, Agenzia di Roma Palazzo di Giustizia, via Lepanto n. 4;5) compensa integralmente tra e le spese del presente CP Parte_2
giudizio, compresa la fase cautelare;
6) condanna al pagamento, in favore Parte_1
di delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 4.200, oltre IVA, CP
cpa e 15% per spese generali>>.
Queste, le ragioni della decisione.
- Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 20658 del 7 novembre 2016, resa a definizione del giudizio recante n.r.g. 43488/2013, accerta e dichiara la nullità del contratto di compravendita del 29.12.2010, concluso tra CP
(venditrice) e (acquirente) e avente ad oggetto l'immobile in Parte_1
Roma, viale Somalia 87 e 89, per difetto di causa ( “il trasferimento della proprietà dell'immobile dalla alla è stato fin dall'inizio CP Parte_1 pensato ed attuato come un trasferimento senza alcun corrispettivo”).
- La sentenza, impugnata dalla , è oggetto del giudizio iscritto al n.r.g. Pt_1
513/2017 dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma.
- Ai sensi dell'art. 282 c.p.c. la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, sicché essa, sia pur non in via definitiva, produce interamente i suoi effetti tipici, senza alcuna selezione interna per cui distinguere tra pronuncia di condanna, costitutiva o di mero accertamento.
- Deve darsi atto della esistenza di diverso orientamento, sostenuto anche da alcune pronunce di legittimità “per cui l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 282 c.p.c. andrebbe ristretto alle sole sentenze di condanna;
tuttavia, si ritiene di aderire all'orientamento fedele alla lettera normativa, che non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 29 luglio 2011, n. 16737; Tribunale di Ivrea, 5 febbraio 2004,
Tribunale di Torino 30 giugno 2003)”, tuttavia, nel concreto, “non viene in rilievo in via diretta l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n.
20658/2006, bensì la sua influenza sulla situazione sostanziale da essa regolata, ancorché non in via definitiva”.
- La” sentenza di status, seppur non passata in giudicato, può fungere da fondamento di una pronuncia su domande consequenziali, in quanto “Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica (…) l'autorità
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata” (Cass. civ., sez. unite, sentenza 19 giugno 2012, n. 10027)”.
- Stante la nullità del contratto di compravendita, e per la naturale retroattività della nullità contrattuale, va dichiarato, ai sensi dell'art. 1606 del Codice civile, il subentro della nel contratto di locazione commerciale stipulato da CP con l'impresa , dalla data di Parte_1 CP_3 Controparte_3
inizio della locazione (01.10.2011).
- Ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, viene condannata a Parte_1
restituire ad i canoni di locazione corrisposti da CP Controparte_3
fino al luglio 2020 (euro 129.600), oltre IVA ed interessi
[...] legali decorrenti da ogni singola mensilità all'effettivo soddisfo;
non è dovuta la rivalutazione monetaria, in difetto di prova del pregiudizio da parte del creditore
- deve trasferire a la somma ricevuta da Parte_1 CP [...]
a titolo di deposito cauzionale (euro 4.400). Controparte_3
- Resta assorbita la valutazione delle ulteriori domande alternative subordinate della ricorrente e della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da
. Controparte_3
- Si dispone lo svincolo in favore di degli importi versati sul libretto CP vincolato all'ordine del Tribunale aperto dalla conduttrice presso la Banca
Unicredit Agenzia di Roma Palazzo di Giustizia.
- Le spese di lite tra la ricorrente e sono compensate, in difetto Controparte_3
di una sostanziale soccombenza tra le due parti;
tra la ricorrente e a Pt_1
seguono la soccombenza.
[...]
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< in via preliminare e cautelare disporre ex art. 351 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 11379 del 04.08.2020 sussistendo nel caso di specie i gravi e fondati motivi richiesti dall'art.
283 c.p.c.; in via principale nel merito in accoglimento dell'appello promosso dalla
per i motivi sub. I, in riforma delle statuizioni della sentenza Trib. Civ. Parte_1
Roma n. 11379/2020 richiamate al motivo sub. I, accertare e dichiarare che la Sentenza
Trib. Civ. Roma n. 20685 del 07.11.2016, resa nel procedimento r.g. 43488/2013, non è ancora passata in giudicato e per l'effetto accertare e dichiarare che la non CP
ha diritto di subentrare nel contratto di locazione sottoscritto tra la e Pt_1 CP_3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 ordinando all' di restituire tutte le somme ricevute da Luigia CP_3 CP
Boutique oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di onorari e spese oltre IVA, CPA
e spese generali del doppio grado di giudizio il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario>>.
Con comparsa depositata in data 08.10.2021, n.q. resiste Controparte_1 all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni.
<< IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare l'impugnazione proposta da Pt_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa,
[...]
confermando integralmente la sentenza n.11379 del 4 agosto 2020 resa dal Tribunale
Civile di Roma;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio>>.
Con comparsa depositata in data 12.10.2021, resiste all'impugnazione e CP
rassegna le seguenti conclusioni:
l'inammissibilità dell'appello proposto da - in via principale, rigettare Parte_1
l'appello proposto da perché infondato e, per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 11379/2020 (RG 72364/2017); - in ogni caso, rigettare qualsiasi domanda proposta da - infine, accertare e dichiarare, Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la responsabilità aggravata della appellante e, Parte_1 per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni nei confronti della Con CP
vittoria di competenze ed onorari oltre spese generali anche per il precedente grado di giudizio, maggiorate di IVA e Cpa come per legge in via istruttoria con espressa riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione>>.
Con un unico motivo di appello, rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt.
112 e 282 c.p.c. Omessa ed erronea motivazione”, censura la decisione nella Pt_1
parte in cui riconosce, alla sentenza n. 20658/2016, efficacia esecutiva, in ciò erroneamente interpretando l'art. 282 c.p.c. come riferibile a qualsivoglia tipo di sentenza, laddove è riferibile esclusivamente alle sentenze di condanna, tra cui non rientra la sentenza n. 20658/2016, avverso la quale pende appello (Rg. 513/2017).
Sostiene l'appellante che il primo giudice “ contraddice” le premesse del proprio ragionamento nella parte in cui a pag. 6 e 7 ritiene che “in questa sede la ricorrente non utilizza la predetta sentenza come titolo esecutivo, ma come base per veicolare una serie di azioni consequenziali alla pronuncia di nullità del contratto di compravendita, ovverosia, in via principale, il subentro nel contratto di locazione del predetto immobile stipulato tra e e il pagamento dei canoni e della Parte_1 Controparte_3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 cauzione già incamerati da società” e a sostegno della propria decisione richiama una inconferente sentenza in tema di filiazione.
Preliminarmente viene disattesa la richiesta di concessione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.: il giudizio, pur introdotto con atto di citazione, a seguito della ordinanza in data 14.10.2021 che ha mutato il rito da ordinario a speciale locatizio, è deciso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. e dell'art. 437 c.p.c.
L'appello non ha pregio.
Salvi i casi, non ricorrenti nella fattispecie concreta, in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282
c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Cass. n. 8885 del 29/03/2023).
Nella ipotesi ricorrente nel concreto, il giudizio non è soggetto a sospensione necessaria, ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione
(motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata)
oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione.
Il primo giudice ha diffusamente motivato la scelta di aderire a tale principio di diritto, condiviso in questa sede, evidenziando, rispetto alla sentenza già in precedenza emessa e gravata di appello, la scelta di dar seguito all'accertamento contenuto in detta sentenza.
Le censure dell'appellante non si pongono in maniera critica rispetto ai punti di motivazione contenuti nella sentenza, concretizzando una mera riproposizione delle stesse difese svolte in primo grado e disattese, motivatamente, in sentenza.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Per altro verso, l'appellante non introdotto argomenti che possano sostenere l'adozione di una scelta, tra quelle possibili evidenziate, diversa da quella adottata in sentenza e confermata in questa sede.
Tali considerazioni sono assorbenti.
Giova un ulteriore rilievo: la sentenza di primo grado dà atto della pendenza del giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma che dichiara, nel 2016, la nullità del contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile locato con il contratto del subentro nel quale si discute in questa sede e l'appellante non chiarisce lo stato attuale di detta controversia e dunque non allega e certo non prova, che l'accertamento di primo grado considerato dal primo giudice del nostro giudizio sia stato oggetto di pronuncia di riforma. Per contro, con le note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la odierna udienza, l'avv. Speziale, per allega e CP
documenta che il gravame è stato respinto.
La domanda di per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è CP
fondata, difettando di specificità e prova.
La favorevole valutazione della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla quale pure deve darsi atto del fatto che reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni che nel concreto difetta che nel concreto difetta in mancanza di una adeguata indicazione di profili di danno che non possano ritenersi adeguatamente compensati dalla regolamentazione delle spese di lite.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche,
correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, che pure non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, impone il necessario accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel concreto, la pur ritenuta infondatezza della domanda, di per sé non è sufficiente all'accoglimento della domanda in esame non configurando, tout- court, prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria.
Spese del grado.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017; Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022)
Le spese, dunque, seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00; compensi minimi, in ragione dell'attività di difesa svolta in relazione ad un unico motivo di appello proposto;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1 nei confronti di e avverso la sentenza, resa tra le parti,
[...] CP Controparte_1
dal Tribunale Ordinario di Roma n. 11379/2020, il 04.08.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 72364/2017, introdotto da nei confronti di CP Pt_1
e , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_1
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante a rifondere alle due parti appellate, le spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in euro 7.052,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%),
IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 16.04.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12