Art. 2113. Servizio civile per tossicodipendenti ammessi a programmi di recupero 1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, e' nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva puo', su propria richiesta da presentare alla competente autorita' militare, e su parere conforme della direzione della comunita' terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attivita' volontaria per in periodo pari alla durata del servizio militare. 2. Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale e' valido a tutti gli effetti come servizio militare. 3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita' terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorita' militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva. 4. Le autorita' militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso le comunita' terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato. 5. Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale, l'autorita' militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 6
- 1. Riflessioni in ordine al c.d. ius variandiAvv. Arianna Tornaghi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La lettera della norma Per analizzare lo ius variandi e le modifiche intervenute in ordine a tale potere datoriale, si ritiene, anzitutto, necessario partire dalla lettera della norma, ossia l'art. 2103 c.c., novellato nel 2015 dal D. Lvo n. 81 del 15 giugno 2015, articolo 3, attuativo del c.d. Jobs Act. La precedente versione dell'art. 2103 c.c., vale a dire quella dell'impianto del codice civile del 1942, come modificata dall'articolo 13 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), era la seguente: “Mansioni del lavoratore: Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 79
- 1. Trib. Firenze, sentenza 25/09/2025, n. 1125Provvedimento: N. R.G. 2661/2025 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2661/2025 tra Parte_1 RICORRENTE e Controparte_1 RESISTENTE e CP_2 INTERVENIENTE ADESIVO Oggi 25 settembre 2025 ad ore 10,32 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. CRIFO' SABRINA Per Controparte_1 l'avv. D'ANIELLO FRANCESCO e l'avv. SOZZI FRANCESCO Per CP_2 l'avv. CRIFO' SABRINA in sostituzione dell'avv. MASSIMO DI BELLO L'avv. Sozzi contesta quanto ex adverso proposto ed eccepito; eccepisce l'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente per carenza di interesse ad agire, in quanto l'interveniente adesivo dipendente deve essre titolare di un …Leggi di più...
- intervento adesivo dipendente·
- art. 429 c.p.c.·
- inammissibilità intervento·
- amministratore di fatto·
- spese processuali·
- reciproche concessioni·
- art. 2113 c.c.·
- transazione·
- sospensione provvisoria esecuzione·
- opposizione a decreto ingiuntivo