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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11838/2024 r.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Susanna Paola Arena del Foro C.F._2
di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle condizioni Parte_1 Parte_2
concordate dai ricorrenti e riportate nel ricorso e nel verbale dell'odierna udienza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento della domanda”.
Il Tribunale,
1 rilevato che e con ricorso depositato il 7 ottobre 2024, Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate;
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 25 febbraio 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni ivi previste e riportate a verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a PO (Taranto) il 4 settembre 1995 e che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: , nata a [...] il [...], nata a [...] il Per_1 Per_2
15 maggio 2000 e , nato a [...] il [...]; Per_3
ritenuto che, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi il 26 settembre 2016, nel procedimento di separazione personale definito con il decreto di omologa del
Tribunale di Bologna del 20 ottobre 2016;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 25 febbraio 2025, è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale
2 dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“7) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale il signor
[...]
promette di cedere e trasferire alla GN , che promette di Pt_2 Parte_1
accettare ed acquistare la propria quota di comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), del seguente immobile: porzione di fabbricato in Comune di Budrio (BO), Via Casetti
Veronesi n. 3 costituita da un appartamento posto al piano terra e primo con annessa area cortiliva di pertinenza esclusiva;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Budrio come segue:
- Foglio 46, Particella 61 Sub. 11 graffato con Sub. 8, cat. A/3, cl. 3, vani 7, superficie catastale 167 mq, rendita euro 704,96.
In confine con ragioni Soverini, ragione Margesco, ragioni Mandrioli, salvo altri.
Sull'immobile di cui sopra, grava il mutuo acceso in data 11/05/2007 presso la
[...]
Filiale di Baricella con importo residuo al 11.02.2025 di € 104.393,55. CP_1
La IG.ra si è fatta integralmente carico del pagamento del mutuo in forza Pt_1
dell'accordo di separazione con rinnovo quindi, da parte della stessa, dell'accollo delle spese sostenute per il suddetto mutuo.
Il mutuo è garantito dall'ipoteca iscritta il 22/05/2007 all'Agenzia delle Entrate di
Bologna al Registro Particolare 7652 Registro Generale 32345 per l'importo totale di
€ 312.360,00.
Preme rilevare però che, nonostante le parti si siano attivate per liberare il IG.
[...]
dell'impegno mutuatario nei confronti dell'Istituto bancario, quest'ultimo non Pt_2
è intenzionato ad intestare il contratto di mutuo solo alla IG.ra , (che Parte_1
nel frattempo, a causa di problematiche di salute, ha visto ridotto il proprio supporto economico, passando da un full time ad un part time), neppure facendo subentrare il compagno della IG.ra con la stessa convivente, nel contratto di mutuo stesso. Pt_1
3 Alla luce di ciò e volendo le parti, comunque, procedere con il trasferimento immobiliare, come già si erano accordati in sede di separazione, le stesse si impegnano conseguentemente: la IG.ra ad accollarsi, come fatto dal momento della Pt_1
separazione ad oggi, il pagamento mensile delle rate di mutuo, con l'onere, altresì, della stessa a rimborsare al IG. , solo dopo il trasferimento Parte_2
immobiliare, quelle somme afferenti l'eventuale mancato pagamento delle rate del mutuo e la cui relativa richiesta di recupero dovesse provenire dall'Istituto bancario nei confronti di quest'ultimo.
Le parti, in ogni caso, si impegnano a continuare a valutare la possibilità futura di liberare il IG. dalla cointestazione del mutuo e quest'ultimo non si Parte_2
opporrà ed anzi collaborerà con la IG.ra , laddove la stessa dovesse Parte_1
rivolgersi ad altro istituto bancario, per una eventuale surroga del mutuo, al fine di rendere la rata mensile più sostenibile.
La parte promittente venditrice si impegna a premunirsi di tutti i documenti necessari per procedere con il rogito notarile, così come di fatto si era già impegnata in sede di separazione. Tra i documenti si menziona il rilascio del certificato di attestazione energetica in mancanza del quale la cessione non potrà aver luogo.
Si precisa che laddove non dovesse farsi corso, entro il termine di seguito indicato, al trasferimento suddetto, il IG. sarà chiamato a sopportare, comunque, nel Pt_2
frattempo, tutte le spese straordinarie gravanti sull'immobile, unica proprietà immobiliare delle parti, nella misura del 50%.
Le quote di comproprietà del bene in oggetto sono pervenute alla Parte promittente la cessione per acquisto con atto del notaio Dott. in data 11/05/2007 Persona_4
repertorio n. 24.735, raccolta n. 6.505, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna, il 21/05/2007 al n. 4285 serie 1T e trascritto a Bologna il 22/05/2007 al n. RG 32344 e n. RP 17349.
4 L'immobile verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e con tutti i patti e le condizioni contenuti e richiamati nello stesso rogito notaio . Persona_4
Le quote in oggetto vengono considerate con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
8) La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità
e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario iscritta per la somma euro 312.360,00 in data 22/05/2007 presso l'Agenzia del Territorio di Bologna, al n RG. 32345 n. R.P. 7652 a favore della
Controparte_1
9) Le Parti si impegnano a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo.
10) La Parte promittente la cessione dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
11) La Parte promittente la cessione si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo.
12) Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza.
13) Le parti si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento definitivo dell'immobile entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli
5 effetti civili del matrimonio.
14) I IGnori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_2 Parte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data
21 febbraio 2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo il presente trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”; rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 22 ottobre
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale
(v. la relazione datata 13 febbraio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso congiuntamente dai ricorrenti, e la mancanza di richieste merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4 settembre
1995 a PO (Taranto) da nata a [...] il 16 aprile Parte_1
1969 e nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di PO al n. 10, parte II, serie A, anno 1995;
6 B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PO di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi regoleranno i rapporti con i propri figli, autonomamente, essendo tutti ormai maggiorenni. Il figlio vive ancora con la madre mentre la figlia Per_3 Per_2
convive con il padre, la più grande, invece, vive ormai da anni da sola ed è Per_1
economicamente indipendente.
2) Il signor si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento in Parte_2
favore del figlio sino all'indipendenza economica dello stesso, versando alla Per_3
IG.ra , la somma mensile complessiva di € 330,00, da corrispondersi Parte_1
entro il giorno quindici (15) di ogni mese, sul conto corrente intestato alla medesima e sulle coordinate già note alle parti, somma questa soggetta a rivalutazione ISTAT avendo come data di riferimento quella della comparizione delle parti in Tribunale. Si precisa che il IG. non sarà più tenuto a corrispondere alcun contributo Parte_2
a titolo di mantenimento per la figlia ormai maggiorenne ed Persona_5
economicamente indipendente come di fatto già non lo corrisponde per la figlia con lui convivente ed anche lei economicamente indipendente. Per_2
Le parti si sono accordate affinché le spese straordinarie sostenute dalla IG.ra Pt_1
per l'immobile e spettanti anche al IG. in ragione del suo 50%, ma non versate Pt_2
dal momento della separazione ad oggi, saranno compensate con le spese notarili che quest'ultimo dovrà sopportare per il trasferimento del 50% dell'immobile coniugale di sua proprietà, come meglio si specificherà nel proseguo, con rinuncia delle parti a qualsiasi ulteriore e successiva pretesa futura in merito a quanto sopra.
3) Ciascun genitore sarà obbligato a rimborsare all'altro, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute per il figlio , così individuate, a titolo Per_3
esemplificativo: previa concertazione ed a fronte dell'esibizione della documentazione
7 di spesa: le spese mediche (spese non coperte dal SSN, quelle per visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici e correttivi in genere), spese per l'istruzione e la formazione (rette di scuole private, rette universitarie, ripetizioni, corsi di lingua straniera, doposcuola e centri estivi, viaggi di istruzione anche se organizzati dalla scuola, gite, attività integrative), sportive, ludico ricreative (compresa la relativa attrezzatura, vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria scooter o automobile, attività sportive, corsi di altro genere); inoltre, le seguenti spese che non necessitano di concertazione ma dovranno essere rimborsate a fronte della sola esibizione della relativa documentazione di spesa: spese mediche
(spese coperte dal SSN, visite specialistiche o farmaci prescritti dal pediatra o medico di base, spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista), le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico (a titolo esemplificativo, libri, materiale scolastico, cassa scolastica). Per ogni questione non espressamente prevista le parti dichiarano di rifarsi al Protocollo stilato dal
Tribunale di Bologna.
In ogni caso, per tutto quanto sopra, con diritto del genitore che avrà sostenuto le spese per intero di chiedere all'altro il rimborso della quota anticipata e con corrispondente impegno, del genitore tenuto a rimborsarle, di provvedervi indicativamente nel termine di 20 giorni dalla esibizione giustificativa della spesa.
In ogni caso, laddove si tratti di spese già preventivate e/o predeterminate le parti si impegnano a versare direttamente la quota di propria spettanza senza procedere così con compensazioni o rimborsi.
4) L'assegno familiare per il figlio sarà percepito dalla IG.ra , Per_3 Parte_1
con rinnovo alla rinuncia sul punto da parte del IG. , già espressa in Parte_2
sede di separazione.
5) Le detrazioni fiscali saranno ripartite come per legge.
8 6) Le parti, tenuto conto dei rispettivi redditi e condizioni patrimoniali, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta economica a titolo di contribuzione al mantenimento e di regolare, proprio in ragione di ciò, come sopra specificato, il mantenimento nei confronti del figlio non ancora economicamente Per_3
indipendente. Gli stessi dichiarano inoltre di essere titolari dei conti correnti di cui agli allegati prodotti. Ad integrazione e definizione del regolamento dei reciproci rapporti economici, i ricorrenti dichiarano di aver già raggiunto, inoltre, un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali, quale elemento essenziale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e convengono il seguente impegno al trasferimento immobiliare.
Preliminare di trasferimento immobiliare
7) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale il signor
[...]
promette di cedere e trasferire alla GN , che promette di Pt_2 Parte_1
accettare ed acquistare la propria quota di comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), del seguente immobile: porzione di fabbricato in Comune di Budrio (BO), Via Casetti
Veronesi n. 3 costituita da un appartamento posto al piano terra e primo con annessa area cortiliva di pertinenza esclusiva;
il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Budrio come segue:
- Foglio 46, Particella 61 Sub. 11 graffato con Sub. 8, cat. A/3, cl. 3, vani 7, superficie catastale 167 mq, rendita euro 704,96.
In confine con ragioni Soverini, ragione Margesco, ragioni Mandrioli, salvo altri.
Sull'immobile di cui sopra, grava il mutuo acceso in data 11/05/2007 presso la
[...]
Filiale di Baricella con importo residuo al 11.02.2025 di € 104.393,55. CP_1
La IG.ra si è fatta integralmente carico del pagamento del mutuo in forza Pt_1
dell'accordo di separazione con rinnovo quindi, da parte della stessa, dell'accollo delle spese sostenute per il suddetto mutuo.
9 Il mutuo è garantito dall'ipoteca iscritta il 22/05/2007 all'Agenzia delle Entrate di
Bologna al Registro Particolare 7652 Registro Generale 32345 per l'importo totale di
€ 312.360,00.
Preme rilevare però che, nonostante le parti si siano attivate per liberare il IG.
[...]
dell'impegno mutuatario nei confronti dell'Istituto bancario, quest'ultimo non Pt_2
è intenzionato ad intestare il contratto di mutuo solo alla IG.ra , (che Parte_1
nel frattempo, a causa di problematiche di salute, ha visto ridotto il proprio supporto economico, passando da un full time ad un part time), neppure facendo subentrare il compagno della IG.ra con la stessa convivente, nel contratto di mutuo stesso. Pt_1
Alla luce di ciò e volendo le parti, comunque, procedere con il trasferimento immobiliare, come già si erano accordati in sede di separazione, le stesse si impegnano conseguentemente: la IG.ra ad accollarsi, come fatto dal momento della Pt_1
separazione ad oggi, il pagamento mensile delle rate di mutuo, con l'onere, altresì, della stessa a rimborsare al IG. , solo dopo il trasferimento Parte_2
immobiliare, quelle somme afferenti l'eventuale mancato pagamento delle rate del mutuo e la cui relativa richiesta di recupero dovesse provenire dall'Istituto bancario nei confronti di quest'ultimo.
Le parti, in ogni caso, si impegnano a continuare a valutare la possibilità futura di liberare il IG. dalla cointestazione del mutuo e quest'ultimo non si Parte_2
opporrà ed anzi collaborerà con la IG.ra , laddove la stessa dovesse Parte_1
rivolgersi ad altro istituto bancario, per una eventuale surroga del mutuo, al fine di rendere la rata mensile più sostenibile.
La parte promittente venditrice si impegna a premunirsi di tutti i documenti necessari per procedere con il rogito notarile, così come di fatto si era già impegnata in sede di separazione. Tra i documenti si menziona il rilascio del certificato di attestazione energetica in mancanza del quale la cessione non potrà aver luogo.
10 Si precisa che laddove non dovesse farsi corso, entro il termine di seguito indicato, al trasferimento suddetto, il IG. sarà chiamato a sopportare, comunque, nel Pt_2
frattempo, tutte le spese straordinarie gravanti sull'immobile, unica proprietà immobiliare delle parti, nella misura del 50%”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza”.
“Le parti si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento definitivo dell'immobile entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 25 febbraio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
25 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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