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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6093 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29399/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. VI IA Presidente
dott. AR EF Giudice Relatore
dott. Edmondo Tota Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29399/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI GOZZI elettivamente
[...] C.F._4
domiciliati presso lo studio del difensore in Vicenza, CONTRA' S. STEFANO, 15 36100;
- parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EP AR, elettivamente domiciliata in Milano, in VIA BIGLI, 19 20122 presso il predetto difensore;
- parte convenuta pagina 1 di 10 Oggetto: domanda risarcimento per violazione l. 287/1990.
CONCLUSIONI
Conclusioni nell'interesse degli attori:
“PREVIE la non accettazione del contraddittorio su nuove e/o modificate domande di parte avversaria la revoca dell'ordinanza
istruttoria del 29.9.2021 e l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla Memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. nonché della
documentazione dimessa con Memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. COME SEGUE IN VIA PREGIUDIZIALE E
DI RITO Accertarsi e dichiararsi i vizi della procura alle liti avversaria di così come Controparte_1
censurati negli scritti di causa (da ultimo, cfr. Memoria ex art. 183 co. VI nr. 3 c.p.c. in data 14.6.2021 e deduzioni a
Verbale di udienza del 28.9.2021) e mai sanati, e, pertanto, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o nullità delle difese avversarie tutte di IN VIA PRELIMINARE E DI RITO. Nel caso in cui Controparte_1
l'azione giudiziale relativa alla nullità di fideiussione per violazione della normativa antitrust fosse ritenuta materia di cui all'art.
5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010, disporsi l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, impregiudicati i diritti di cui al
presente atto. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO 1 Accertarsi e dichiararsi la nullità integrale e l'inefficacia delle
fideiussioni stipulate con “ e/o ora Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
, rispettivamente: 1 in data 11.06.1996 e ss. modifiche, da parte di e;
2 in
[...] Parte_1 Parte_2
data 12.6.1996 e ss. modifiche, da parte di 3 in data 8.09.1998 e ss. modifiche, da parte di Parte_3 Pt_4
; in data 31.10.2007 e ss. modifiche, da parte di in data 5.11.2007 e ss. modifiche, da parte di
[...] Parte_3
e . SI già “ Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
e/o “ a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni patiti: - a euro
[...] Controparte_2 Parte_3
526.583,00; - a , euro 226.583,00; - a euro 526.583,00; - a , Parte_4 Parte_1 Parte_2
euro 526.583,00; oppure la maggiore o minore somma che codesto ill.mo Tribunale reputerà equo liquidare, il tutto, comunque,
oltre a rivalutazione ed interessi. IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO Accertarsi e dichiararsi la nullità
parziale e l'inefficacia parziale delle fideiussioni stipulate con “ e/o “ ora Controparte_2 Controparte_3
“ , rispettivamente: in data 11.06.1996 e ss. modifiche, da parte di e Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 10 ; in data 12.6.1996 e ss. modifiche, da parte di in data 8.09.1998 e ss. modifiche, Parte_2 Parte_3
da parte di;
in data 31.10.2007 e ss. modifiche, da parte di in data 5.11.2007 e ss. Parte_4 Parte_3
modifiche, da parte di e . SI “ già Parte_1 Parte_2 Controparte_1
“ e/o “ a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni patiti: - a Controparte_3 Controparte_2 Pt_3
euro 620.000,00; - a , euro 320.000,00. - a euro 620.000,00; - a
[...] Parte_4 Parte_1 [...]
, euro 620.000,00; oppure la maggiore o minore somma che codesto ill.mo Tribunale reputerà equo liquidare, il Parte_2
tutto, comunque, oltre a rivalutazione ed interessi. IN OGNI CASO Spese, competenze professionali e rimborso spese al 15%
completamente rifusi.”
Conclusioni nell'interesse della convenuta:
“Voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni avversa domanda, così giudicare: In via principale: respingere la domanda attrice in
quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
In via subordinata: dichiarare al più la nullità degli
articoli 2, 6 e 8 della fideiussione, cosiddetta “Modello ABI”, che risultino eventualmente pedissequamente riportate all'interno
dei testi contrattuali per cui è causa, mantenendo validi ed efficaci i contratti di garanzia nel loro residuale complesso;
In ogni
caso: respingere le domande di risarcimento formulate da parte attrice per le ragioni illustrate in narrativa e, segnatamente, in
quanto prive di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
Per l'effetto: condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite e
dei compensi tabellari. Il tutto con ogni più ampia riserva istruttoria ed argomentativa e, fin da ora, richiesta di assegnazione dei
termini di cui all'art. 183 c.p.c.”
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, , ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno convenuto in giudizio (già
[...] Parte_5 Controparte_1 [...]
già chiedendo di accertare la nullità totale o parziale delle Controparte_3 Controparte_2
fideiussioni dagli stessi prestate tra l'08/09/1998 e il 05/11/2007 a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società (già , di cui erano soci, e condannarsi la convenuta al CP_4 Controparte_5
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. pagina 3 di 10 2- Espongono gli attori che: - , e erano soci Parte_1 Parte_3 Parte_6
della società poi divenuta attiva nel settore dei reinvestimenti di Controparte_5 CP_4
capannoni industriali;
- in data 11/06/1996 e stipulavano un Parte_1 Parte_2
contratto di fideiussione omnibus con l'istituto di credito a garanzia delle obbligazioni Controparte_2
contratte dalla società sino alla concorrenza dell'importo di 400.000.000,00 lire;
Controparte_5
- in data 08/09/1998, concedeva allo stesso istituto di credito una ulteriore fideiussione a Parte_4
garanzia delle obbligazioni della società e sino alla concorrenza dell'importo di Controparte_5
400.000.000 lire;
- successivamente, concedeva fideiussione omnibus a garanzia delle Parte_3
obbligazioni della società e sino all'importo di € 300.000,00, rinnovando la Controparte_5
precedente fideiussione del 12/06/1996; - quindi, il 05/11/2007 e Parte_1 Parte_2
concedevano una ulteriore fideiussione omnibus a garanzia della situazione debitoria dell'impresa
[...]
e sino alla concorrenza di € 300.000,00. Controparte_5
Dedotta la competenza della sezione specializzata in materia di imprese, gli attori hanno lamentato, in via principale, la nullità integrale delle fideiussioni in quanto contenenti le previsioni di cui alle clausole 2, 6 e 8
del modello predisposto dall'ABI, dichiarate contrarie all'art. 2 comma 2, lett. a) della l. 287/1990 con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005. In via subordinata, gli attori hanno dedotto la nullità parziale ex art. 1419, comma 1, c.c., in relazione alle sole clausole conformi al modello ABI sanzionato.
In considerazione della illiceità della condotta dell'istituto di credito, gli attori hanno chiesto condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in ragione della nullità delle clausole inserite nei contratti di fideiussione inter partes, da liquidarsi, quanto al danno patrimoniale,
nell'importo sino alla concorrenza del quale si erano impegnati a garantire le obbligazioni della società
debitrice, e, quanto al danno non patrimoniale, in € 20.000,00 ciascuno.
3- Costituitosi in giudizio, l'istituto di credito ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
declaratoria della nullità – totale o parziale – delle fideiussioni oltre che della domanda di risarcimento del pagina 4 di 10 danno, esponendo che le fideiussioni erano state concesse a garanzia del credito chirografario derivante dalla scopertura del conto corrente di corrispondenza n. 12338, pari ad € 52.389,59, oltre interessi. Riferisce la banca che, in data 04/05/2017, veniva comunicato alla società il passaggio a sofferenza dello CP_4
scoperto di conto corrente e, in pari data, veniva data comunicazione del recesso dal rapporto di conto corrente anche ai fideiussori;
quindi, il 31/07/2017, la società veniva invitata al rientro;
dopo CP_4
qualche mese, la debitrice veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza del 13/10/2017 (n.
92/2017 reg. fall.).
Ciò posto, la convenuta ha contestato la fondatezza della tesi della nullità integrale dei contratti di fideiussione riproduttivi delle clausole (2, 6 e 8) del formulario predisposto dall'ABI; sotto altro profilo, la parte ha evidenziato il carattere “arbitrario” delle domande risarcitorie formulate dagli attori.
4- Nel termine assegnato per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli attori hanno
Contr eccepito la nullità della procura alle liti conferita al difensore di da tale contestando la Persona_1
titolarità dei relativi poteri. Tale censura deve ritenersi superata alla luce dei documenti prodotti dall'istituto di credito con la seconda memoria istruttoria, idonei a provare la sussistenza del potere di conferire procura alle liti in capo al dipendente in ragione del suo inquadramento all'interno della banca. Con la Persona_1
stessa memoria, in replica alle difese della convenuta, gli attori hanno precisato di non aver inteso azionare la tutela consumeristica, non contestando la mancanza dei relativi presupposti attesa la qualità di soci di tutti i fideiussori. Sotto altro profilo, i fideiussori hanno contestato l'idoneità delle diffide stragiudiziali inviate dalla banca ad impedire l'operatività della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Con la stessa memoria gli attori hanno chiesto, in via istruttoria, “nella denegata non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere non provata
Contr l'applicazione uniforme – da parte di già già delle clausole ABI Controparte_3 Controparte_2
2003 dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia nel 2005”, di ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. “di tutte le
fideiussioni bancarie (eventualmente privando i documenti dei dati sensibili) che il medesimo Istituto bancario ha stipulato con
pagina 5 di 10 tutti i propri clienti dal 1996 (anno relativo alla prima fideiussione) (cfr. doc. 2 fasc. attore) sino al 2007 (data dell'ultima
fideiussione) (cfr. doc. 5 fasc. attore)”.
5.- La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la rimessione al collegio di ogni determinazione anche in relazione alla necessità di eventuale attività istruttoria. A seguito di alcuni rinvii di udienza, mutato nel frattempo il giudice istruttore, all'udienza del 29/04/2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6- Così ripercorsi i fatti di causa, la domanda degli attori non merita di essere accolta per le ragioni.
6.1- Dalla documentazione prodotta dagli attori risulta che, in data 12/06/1996, ha Parte_3
concesso una prima fideiussione a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti bancari intrattenuti con la società sino alla concorrenza dell'importo di lire 400.000.000; Controparte_5
successivamente, analoga fideiussione è stata concessa in data 11/06/1996 da e Parte_1 [...]
; in data 08/09/1998 ha prestato garanzia fideiussoria in favore della stessa Parte_2 Parte_5
società e sino alla concorrenza dell'importo di € 400.000.000 (successivamente confermata con lettera dell'08/03/2013); con fideiussione del 30/10/2007, l'importo della fideiussione concessa da Parte_3
il 12/06/1996 è stata elevata sino ad € 300.000,00; con distinta lettera di fideiussione del 05/11/2007
[...]
anche e hanno elevato l'importo della garanzia dell'11/06/1996 sino Parte_1 Parte_2
ad € 300.000,00.
6.2- Giova rilevare che tutte le fideiussioni in esame contengono, oltre a previsioni che riproducono, sebbene con alcune modifiche, il contenuto delle clausole 2, 6 e 8 del formulario predisposto dall'ABI nel 2003, la previsione secondo cui: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole a per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7). La clausola n. 8, oltre alla pattuizione della c.d. sopravvivenza della garanzia personale, contiene la seguente dichiarazione: “dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi prestata è pagina 6 di 10 astratta ed autonoma e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale Prendo/iamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
6.3- Ritiene il Collegio che le clausole richiamate consentano di qualificare le obbligazioni contratte dagli attori come contratti autonomi di garanzia in quanto idonee ad elidere il rapporto di accessorietà rispetto alla prestazione principale. Le clausole in esame escludono, da un lato, la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.; dall'altro, e di conseguenza,
precludono al debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, laddove la normale accessorietà della garanzia fideiussoria comporta per il garante l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore ai sensi dell'art. 1952, comma 2 c.c. (Cass. 25914/2019; Cass. Sez.Un. 3947/2010; Cass., 31/07/2015, n. 16213; Cass.,
14/06/2016, n. 12152; Cass., 28/3/2017, n. 7883; Cass., 11/12/2018, n. 31956).
Dalla qualificazione delle fideiussioni per cui è causa come contratti autonomi di garanzia deriva che la domanda svolta dagli attori non possa basarsi sull'accertamento svolto dalla Banca d'Italia con provvedimento 55/2005, riguardante le fideiussioni omnibus redatte sulla base del formulario predisposto dall'ABI, ma debba essere qualificata come accertamento c.d. stand alone. Ne deriva che la sussistenza di una pratica concordata ex art. 2 l. 287/1990, in relazione a tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale, debba essere provata dall'attore.
Nel caso di specie, gli attori hanno omesso qualsiasi puntuale allegazione;
inoltre, i mezzi di prova articolati sono inidonei ed inconferenti rispetto alle circostanze da provare atteso che si limitano a chiedere allo stesso istituto di credito convenuto l'esibizione dei modelli dallo istituto utilizzati per la stipulazione di contratti di pagina 7 di 10 fideiussione omnibus. Le circostanze che tale istanza è volta a provare sono tuttavia inidonee a comprovare la sussistenza di una pratica anticoncorrenziale per la cui sussistenza è richiesto, quanto meno, il coinvolgimento di più operatori.
6.4- Sotto altro profilo occorre rilevare che, anche a voler qualificare i contratti stipulati dagli attori come fideiussioni omnibus e ritenere che i contratti in oggetto rientrino nel perimetro dell'accertamento del provvedimento dell'Autorità, i contratti di fideiussione stipulati “a valle” dell'intesa sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 sono parzialmente nulli in relazione alle sole previsioni riproduttive le clausole dello schema ABI sanzionate, potendo la nullità di tali clausole estendersi all'intero contratto in base al meccanismo di cui all'art. 1419 c.c. laddove risulti che i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza le tre clausole in commento (Cass. Sez. Un. 41994/2021).
Peraltro, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI all'intero negozio costituisce “evenienza di ben difficile riscontro”, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l'effetto di alleggerirne la posizione;
cosicché non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se interessato all'erogazione del finanziamento, avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle (per lui più onerose). Sotto altro aspetto, anche l'imprenditore bancario ha interesse a mantenere la garanzia personale del fideiussore senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe l'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. Nel caso di specie, i fideiussori erano tutti soci della società debitrice, pertanto interessati alla erogazione dei finanziamenti da parte dell'istituto di credito.
6.5- Ricondotte le conseguenze dell'illecito antitrust dedotto (e non provato) dagli attori alla nullità parziale delle fideiussioni in relazione alle sole clausole che riproducono le disposizioni del formulario ABI sanzionate,
si osserva che, in linea di principio, la concreta ricaduta della nullità di tali clausole sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, rileva anche sotto il profilo dell'interesse ad agire quale pagina 8 di 10 condizione dell'azione. Ritiene il collegio che per le ragioni che immediatamente si espongono difetti un interesse attuale e concreto degli attori a far valere l'eventuale nullità delle clausole in esame, non avendo gli stessi allegato la sussistenza di una effettiva ricaduta pratica dell'eventuale declaratoria di nullità della clausola sulla permanenza dell'obbligazione fideiussoria.
6.6.- Nel caso di specie, infatti, i contratti di fideiussione sottoscritti dagli attori prevedono l'obbligo del fideiussore di corrispondere alla Banca quanto dovutole dal debitore principale a “semplice richiesta scritta”
(art. 7 delle fideiussioni in atti). Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. comporta che, in presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, il rinvio all'art. 1957 c.c., che trova applicazione in ragione della pretesa nullità della clausola derogatoria (clausola n. 6),
debba essere limitato al termine semestrale entro cui deve essere inviata la richiesta di pagamento e non anche alla forma;
cosicché il termine di decadenza possa ritenersi rispettato con una mera richiesta stragiudiziale
(Cass. 5179/2025; Cass. 660/2025; Cass. 22346/2017).
6.7- Sotto altro profilo, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di estinzione della fideiussione, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c. (in ipotesi applicabile per effetto della caducazione della clausola che ne prevede la deroga), ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che la pretesa estinzione per decorso del termine semestrale di decadenze previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass. 30383/2024; Cass.
n. 8023/2024).
6.7- Ebbene, nel presente giudizio, non solo gli attori si sono limitati a dedurre (in via subordinata) la nullità
parziale delle fideiussioni, senza formulare tempestivamente eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; ma ove ritualmente proposta l'eccezione sarebbe stata comunque infondata atteso che dalla documentazione prodotta dalla convenuta con la comparsa di costituzione e con la seconda memoria istruttoria risulta che la banca ha comunicato alla debitrice garantita la revoca delle concessioni ed il passaggio a sofferenza dei rapporti di conto corrente con raccomandata del 04/05/2017 (doc. 11 fascicolo convenuta); con successiva pagina 9 di 10 raccomandata del 07/08/2017, la banca ha intimato alla società il pagamento dello scoperto del CP_4
conto corrente (doc. 12 fascicolo convenuta); il 31 luglio 2017, con raccomandate spedite il 07/08/2017, la banca ha costituito in mora anche i fideiussori per il pagamento dello stesso importo (doc. 13 fascicolo convenuta). Le diffide stragiudiziali al pagamento sono state quindi inviate sia alla debitrice garantita che ai fideiussori nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
6.8- I rilievi svolti consentono di rigettare le ulteriori domande risarcitorie proposte dagli attori.
7- In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio sono poste a carico degli attori. Per la liquidazione dei compensi occorre fare riferimento ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da , ; , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Parte_5 Controparte_1
2) condanna gli attori a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio che si liquidano in 5.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10/07/2025
Il Giudice relatore il Presidente
AR EF VI IA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. VI IA Presidente
dott. AR EF Giudice Relatore
dott. Edmondo Tota Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29399/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI GOZZI elettivamente
[...] C.F._4
domiciliati presso lo studio del difensore in Vicenza, CONTRA' S. STEFANO, 15 36100;
- parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
EP AR, elettivamente domiciliata in Milano, in VIA BIGLI, 19 20122 presso il predetto difensore;
- parte convenuta pagina 1 di 10 Oggetto: domanda risarcimento per violazione l. 287/1990.
CONCLUSIONI
Conclusioni nell'interesse degli attori:
“PREVIE la non accettazione del contraddittorio su nuove e/o modificate domande di parte avversaria la revoca dell'ordinanza
istruttoria del 29.9.2021 e l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla Memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. nonché della
documentazione dimessa con Memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. COME SEGUE IN VIA PREGIUDIZIALE E
DI RITO Accertarsi e dichiararsi i vizi della procura alle liti avversaria di così come Controparte_1
censurati negli scritti di causa (da ultimo, cfr. Memoria ex art. 183 co. VI nr. 3 c.p.c. in data 14.6.2021 e deduzioni a
Verbale di udienza del 28.9.2021) e mai sanati, e, pertanto, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o nullità delle difese avversarie tutte di IN VIA PRELIMINARE E DI RITO. Nel caso in cui Controparte_1
l'azione giudiziale relativa alla nullità di fideiussione per violazione della normativa antitrust fosse ritenuta materia di cui all'art.
5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010, disporsi l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, impregiudicati i diritti di cui al
presente atto. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO 1 Accertarsi e dichiararsi la nullità integrale e l'inefficacia delle
fideiussioni stipulate con “ e/o ora Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
, rispettivamente: 1 in data 11.06.1996 e ss. modifiche, da parte di e;
2 in
[...] Parte_1 Parte_2
data 12.6.1996 e ss. modifiche, da parte di 3 in data 8.09.1998 e ss. modifiche, da parte di Parte_3 Pt_4
; in data 31.10.2007 e ss. modifiche, da parte di in data 5.11.2007 e ss. modifiche, da parte di
[...] Parte_3
e . SI già “ Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
e/o “ a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni patiti: - a euro
[...] Controparte_2 Parte_3
526.583,00; - a , euro 226.583,00; - a euro 526.583,00; - a , Parte_4 Parte_1 Parte_2
euro 526.583,00; oppure la maggiore o minore somma che codesto ill.mo Tribunale reputerà equo liquidare, il tutto, comunque,
oltre a rivalutazione ed interessi. IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO Accertarsi e dichiararsi la nullità
parziale e l'inefficacia parziale delle fideiussioni stipulate con “ e/o “ ora Controparte_2 Controparte_3
“ , rispettivamente: in data 11.06.1996 e ss. modifiche, da parte di e Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 10 ; in data 12.6.1996 e ss. modifiche, da parte di in data 8.09.1998 e ss. modifiche, Parte_2 Parte_3
da parte di;
in data 31.10.2007 e ss. modifiche, da parte di in data 5.11.2007 e ss. Parte_4 Parte_3
modifiche, da parte di e . SI “ già Parte_1 Parte_2 Controparte_1
“ e/o “ a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni patiti: - a Controparte_3 Controparte_2 Pt_3
euro 620.000,00; - a , euro 320.000,00. - a euro 620.000,00; - a
[...] Parte_4 Parte_1 [...]
, euro 620.000,00; oppure la maggiore o minore somma che codesto ill.mo Tribunale reputerà equo liquidare, il Parte_2
tutto, comunque, oltre a rivalutazione ed interessi. IN OGNI CASO Spese, competenze professionali e rimborso spese al 15%
completamente rifusi.”
Conclusioni nell'interesse della convenuta:
“Voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni avversa domanda, così giudicare: In via principale: respingere la domanda attrice in
quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
In via subordinata: dichiarare al più la nullità degli
articoli 2, 6 e 8 della fideiussione, cosiddetta “Modello ABI”, che risultino eventualmente pedissequamente riportate all'interno
dei testi contrattuali per cui è causa, mantenendo validi ed efficaci i contratti di garanzia nel loro residuale complesso;
In ogni
caso: respingere le domande di risarcimento formulate da parte attrice per le ragioni illustrate in narrativa e, segnatamente, in
quanto prive di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale;
Per l'effetto: condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite e
dei compensi tabellari. Il tutto con ogni più ampia riserva istruttoria ed argomentativa e, fin da ora, richiesta di assegnazione dei
termini di cui all'art. 183 c.p.c.”
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, , ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno convenuto in giudizio (già
[...] Parte_5 Controparte_1 [...]
già chiedendo di accertare la nullità totale o parziale delle Controparte_3 Controparte_2
fideiussioni dagli stessi prestate tra l'08/09/1998 e il 05/11/2007 a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società (già , di cui erano soci, e condannarsi la convenuta al CP_4 Controparte_5
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. pagina 3 di 10 2- Espongono gli attori che: - , e erano soci Parte_1 Parte_3 Parte_6
della società poi divenuta attiva nel settore dei reinvestimenti di Controparte_5 CP_4
capannoni industriali;
- in data 11/06/1996 e stipulavano un Parte_1 Parte_2
contratto di fideiussione omnibus con l'istituto di credito a garanzia delle obbligazioni Controparte_2
contratte dalla società sino alla concorrenza dell'importo di 400.000.000,00 lire;
Controparte_5
- in data 08/09/1998, concedeva allo stesso istituto di credito una ulteriore fideiussione a Parte_4
garanzia delle obbligazioni della società e sino alla concorrenza dell'importo di Controparte_5
400.000.000 lire;
- successivamente, concedeva fideiussione omnibus a garanzia delle Parte_3
obbligazioni della società e sino all'importo di € 300.000,00, rinnovando la Controparte_5
precedente fideiussione del 12/06/1996; - quindi, il 05/11/2007 e Parte_1 Parte_2
concedevano una ulteriore fideiussione omnibus a garanzia della situazione debitoria dell'impresa
[...]
e sino alla concorrenza di € 300.000,00. Controparte_5
Dedotta la competenza della sezione specializzata in materia di imprese, gli attori hanno lamentato, in via principale, la nullità integrale delle fideiussioni in quanto contenenti le previsioni di cui alle clausole 2, 6 e 8
del modello predisposto dall'ABI, dichiarate contrarie all'art. 2 comma 2, lett. a) della l. 287/1990 con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005. In via subordinata, gli attori hanno dedotto la nullità parziale ex art. 1419, comma 1, c.c., in relazione alle sole clausole conformi al modello ABI sanzionato.
In considerazione della illiceità della condotta dell'istituto di credito, gli attori hanno chiesto condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in ragione della nullità delle clausole inserite nei contratti di fideiussione inter partes, da liquidarsi, quanto al danno patrimoniale,
nell'importo sino alla concorrenza del quale si erano impegnati a garantire le obbligazioni della società
debitrice, e, quanto al danno non patrimoniale, in € 20.000,00 ciascuno.
3- Costituitosi in giudizio, l'istituto di credito ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
declaratoria della nullità – totale o parziale – delle fideiussioni oltre che della domanda di risarcimento del pagina 4 di 10 danno, esponendo che le fideiussioni erano state concesse a garanzia del credito chirografario derivante dalla scopertura del conto corrente di corrispondenza n. 12338, pari ad € 52.389,59, oltre interessi. Riferisce la banca che, in data 04/05/2017, veniva comunicato alla società il passaggio a sofferenza dello CP_4
scoperto di conto corrente e, in pari data, veniva data comunicazione del recesso dal rapporto di conto corrente anche ai fideiussori;
quindi, il 31/07/2017, la società veniva invitata al rientro;
dopo CP_4
qualche mese, la debitrice veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza del 13/10/2017 (n.
92/2017 reg. fall.).
Ciò posto, la convenuta ha contestato la fondatezza della tesi della nullità integrale dei contratti di fideiussione riproduttivi delle clausole (2, 6 e 8) del formulario predisposto dall'ABI; sotto altro profilo, la parte ha evidenziato il carattere “arbitrario” delle domande risarcitorie formulate dagli attori.
4- Nel termine assegnato per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli attori hanno
Contr eccepito la nullità della procura alle liti conferita al difensore di da tale contestando la Persona_1
titolarità dei relativi poteri. Tale censura deve ritenersi superata alla luce dei documenti prodotti dall'istituto di credito con la seconda memoria istruttoria, idonei a provare la sussistenza del potere di conferire procura alle liti in capo al dipendente in ragione del suo inquadramento all'interno della banca. Con la Persona_1
stessa memoria, in replica alle difese della convenuta, gli attori hanno precisato di non aver inteso azionare la tutela consumeristica, non contestando la mancanza dei relativi presupposti attesa la qualità di soci di tutti i fideiussori. Sotto altro profilo, i fideiussori hanno contestato l'idoneità delle diffide stragiudiziali inviate dalla banca ad impedire l'operatività della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Con la stessa memoria gli attori hanno chiesto, in via istruttoria, “nella denegata non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere non provata
Contr l'applicazione uniforme – da parte di già già delle clausole ABI Controparte_3 Controparte_2
2003 dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia nel 2005”, di ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. “di tutte le
fideiussioni bancarie (eventualmente privando i documenti dei dati sensibili) che il medesimo Istituto bancario ha stipulato con
pagina 5 di 10 tutti i propri clienti dal 1996 (anno relativo alla prima fideiussione) (cfr. doc. 2 fasc. attore) sino al 2007 (data dell'ultima
fideiussione) (cfr. doc. 5 fasc. attore)”.
5.- La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la rimessione al collegio di ogni determinazione anche in relazione alla necessità di eventuale attività istruttoria. A seguito di alcuni rinvii di udienza, mutato nel frattempo il giudice istruttore, all'udienza del 29/04/2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6- Così ripercorsi i fatti di causa, la domanda degli attori non merita di essere accolta per le ragioni.
6.1- Dalla documentazione prodotta dagli attori risulta che, in data 12/06/1996, ha Parte_3
concesso una prima fideiussione a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti bancari intrattenuti con la società sino alla concorrenza dell'importo di lire 400.000.000; Controparte_5
successivamente, analoga fideiussione è stata concessa in data 11/06/1996 da e Parte_1 [...]
; in data 08/09/1998 ha prestato garanzia fideiussoria in favore della stessa Parte_2 Parte_5
società e sino alla concorrenza dell'importo di € 400.000.000 (successivamente confermata con lettera dell'08/03/2013); con fideiussione del 30/10/2007, l'importo della fideiussione concessa da Parte_3
il 12/06/1996 è stata elevata sino ad € 300.000,00; con distinta lettera di fideiussione del 05/11/2007
[...]
anche e hanno elevato l'importo della garanzia dell'11/06/1996 sino Parte_1 Parte_2
ad € 300.000,00.
6.2- Giova rilevare che tutte le fideiussioni in esame contengono, oltre a previsioni che riproducono, sebbene con alcune modifiche, il contenuto delle clausole 2, 6 e 8 del formulario predisposto dall'ABI nel 2003, la previsione secondo cui: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole a per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7). La clausola n. 8, oltre alla pattuizione della c.d. sopravvivenza della garanzia personale, contiene la seguente dichiarazione: “dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi prestata è pagina 6 di 10 astratta ed autonoma e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale Prendo/iamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
6.3- Ritiene il Collegio che le clausole richiamate consentano di qualificare le obbligazioni contratte dagli attori come contratti autonomi di garanzia in quanto idonee ad elidere il rapporto di accessorietà rispetto alla prestazione principale. Le clausole in esame escludono, da un lato, la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.; dall'altro, e di conseguenza,
precludono al debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, laddove la normale accessorietà della garanzia fideiussoria comporta per il garante l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore ai sensi dell'art. 1952, comma 2 c.c. (Cass. 25914/2019; Cass. Sez.Un. 3947/2010; Cass., 31/07/2015, n. 16213; Cass.,
14/06/2016, n. 12152; Cass., 28/3/2017, n. 7883; Cass., 11/12/2018, n. 31956).
Dalla qualificazione delle fideiussioni per cui è causa come contratti autonomi di garanzia deriva che la domanda svolta dagli attori non possa basarsi sull'accertamento svolto dalla Banca d'Italia con provvedimento 55/2005, riguardante le fideiussioni omnibus redatte sulla base del formulario predisposto dall'ABI, ma debba essere qualificata come accertamento c.d. stand alone. Ne deriva che la sussistenza di una pratica concordata ex art. 2 l. 287/1990, in relazione a tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale, debba essere provata dall'attore.
Nel caso di specie, gli attori hanno omesso qualsiasi puntuale allegazione;
inoltre, i mezzi di prova articolati sono inidonei ed inconferenti rispetto alle circostanze da provare atteso che si limitano a chiedere allo stesso istituto di credito convenuto l'esibizione dei modelli dallo istituto utilizzati per la stipulazione di contratti di pagina 7 di 10 fideiussione omnibus. Le circostanze che tale istanza è volta a provare sono tuttavia inidonee a comprovare la sussistenza di una pratica anticoncorrenziale per la cui sussistenza è richiesto, quanto meno, il coinvolgimento di più operatori.
6.4- Sotto altro profilo occorre rilevare che, anche a voler qualificare i contratti stipulati dagli attori come fideiussioni omnibus e ritenere che i contratti in oggetto rientrino nel perimetro dell'accertamento del provvedimento dell'Autorità, i contratti di fideiussione stipulati “a valle” dell'intesa sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 sono parzialmente nulli in relazione alle sole previsioni riproduttive le clausole dello schema ABI sanzionate, potendo la nullità di tali clausole estendersi all'intero contratto in base al meccanismo di cui all'art. 1419 c.c. laddove risulti che i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza le tre clausole in commento (Cass. Sez. Un. 41994/2021).
Peraltro, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI all'intero negozio costituisce “evenienza di ben difficile riscontro”, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l'effetto di alleggerirne la posizione;
cosicché non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se interessato all'erogazione del finanziamento, avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle (per lui più onerose). Sotto altro aspetto, anche l'imprenditore bancario ha interesse a mantenere la garanzia personale del fideiussore senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe l'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. Nel caso di specie, i fideiussori erano tutti soci della società debitrice, pertanto interessati alla erogazione dei finanziamenti da parte dell'istituto di credito.
6.5- Ricondotte le conseguenze dell'illecito antitrust dedotto (e non provato) dagli attori alla nullità parziale delle fideiussioni in relazione alle sole clausole che riproducono le disposizioni del formulario ABI sanzionate,
si osserva che, in linea di principio, la concreta ricaduta della nullità di tali clausole sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, rileva anche sotto il profilo dell'interesse ad agire quale pagina 8 di 10 condizione dell'azione. Ritiene il collegio che per le ragioni che immediatamente si espongono difetti un interesse attuale e concreto degli attori a far valere l'eventuale nullità delle clausole in esame, non avendo gli stessi allegato la sussistenza di una effettiva ricaduta pratica dell'eventuale declaratoria di nullità della clausola sulla permanenza dell'obbligazione fideiussoria.
6.6.- Nel caso di specie, infatti, i contratti di fideiussione sottoscritti dagli attori prevedono l'obbligo del fideiussore di corrispondere alla Banca quanto dovutole dal debitore principale a “semplice richiesta scritta”
(art. 7 delle fideiussioni in atti). Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. comporta che, in presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, il rinvio all'art. 1957 c.c., che trova applicazione in ragione della pretesa nullità della clausola derogatoria (clausola n. 6),
debba essere limitato al termine semestrale entro cui deve essere inviata la richiesta di pagamento e non anche alla forma;
cosicché il termine di decadenza possa ritenersi rispettato con una mera richiesta stragiudiziale
(Cass. 5179/2025; Cass. 660/2025; Cass. 22346/2017).
6.7- Sotto altro profilo, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di estinzione della fideiussione, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c. (in ipotesi applicabile per effetto della caducazione della clausola che ne prevede la deroga), ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che la pretesa estinzione per decorso del termine semestrale di decadenze previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass. 30383/2024; Cass.
n. 8023/2024).
6.7- Ebbene, nel presente giudizio, non solo gli attori si sono limitati a dedurre (in via subordinata) la nullità
parziale delle fideiussioni, senza formulare tempestivamente eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; ma ove ritualmente proposta l'eccezione sarebbe stata comunque infondata atteso che dalla documentazione prodotta dalla convenuta con la comparsa di costituzione e con la seconda memoria istruttoria risulta che la banca ha comunicato alla debitrice garantita la revoca delle concessioni ed il passaggio a sofferenza dei rapporti di conto corrente con raccomandata del 04/05/2017 (doc. 11 fascicolo convenuta); con successiva pagina 9 di 10 raccomandata del 07/08/2017, la banca ha intimato alla società il pagamento dello scoperto del CP_4
conto corrente (doc. 12 fascicolo convenuta); il 31 luglio 2017, con raccomandate spedite il 07/08/2017, la banca ha costituito in mora anche i fideiussori per il pagamento dello stesso importo (doc. 13 fascicolo convenuta). Le diffide stragiudiziali al pagamento sono state quindi inviate sia alla debitrice garantita che ai fideiussori nel termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
6.8- I rilievi svolti consentono di rigettare le ulteriori domande risarcitorie proposte dagli attori.
7- In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio sono poste a carico degli attori. Per la liquidazione dei compensi occorre fare riferimento ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da , ; , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Parte_5 Controparte_1
2) condanna gli attori a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio che si liquidano in 5.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10/07/2025
Il Giudice relatore il Presidente
AR EF VI IA
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