TRIB
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/02/2024, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del G.O.P . Dott.ssa Vittoria Sechi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1086/2019 .
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Della Rinascita n. 54, c.f. elettivamente domiciliato ai fini del C.F._1
presente procedimento in Sassari, P.zza Emiciclo Garibaldi n. 24, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Giuseppe Mele, c.f. , che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in calce all'atto di citazione ,
ATTORE
CONTRO
, nata a Polignano a [...] il [...], Codice Controparte_1
fiscale , , nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
29.12.1955, Codice fiscale , C.F._4 Controparte_3
, nata a [...] il [...], Codice fiscale ,
[...] C.F._5
tutti elettivamente domiciliati in Sassari Via Principessa Iolanda n. 23, nello studio dell'Avv. Roberto Dessanti che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 5 CONVENUTI
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da udienza di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 22.03.2019 il conveniva in giudizio i Parte_1
sigg. e al fine di Controparte_1 CP_3 Controparte_2
essere dichiarato proprietario per usucapione di una porzione di mq 20,25 facente parte del più ampio lotto di terreno sito in Usini Via Della Rinascita, 42 distinto in catasto al
F. 20, mapp. 455, subb. 1, 2 e 3 di proprietà dei convenuti.
L'attore asseriva infatti di aver posseduto in modo pacifico, continuo di aver realizzato sul terreno in questione un forno per la verniciatura delle carrozzerie utilizzato nell'ambito della propria attività di carrozziere.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando la pretesa attorea, non sussistendo nel caso di specie le condizioni previste dal codice per l'usucapione ordinaria di un immobile
La causa è stata istruita con, prove testimoniali e produzioni documentali ed è stata trattenuta a decisione, e rimessa successivamente in istruttoria e tenuta in decisione senza termini all'udienza del 21.12.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Il sig. , nel convenire in giudizio gli odierni convenuti ha chiesto il Parte_1
riconoscimento in suo favore della prescrizione acquisitiva relativa all'immobile sito nel
Comune di Usini e precisamente “ della porzione di terreno sita in Usini, via Della
Rinascita n. 42, di mq. 20,25;. Il terreno de quo è sito all'interno di un più ampio lotto distinto in NCEU al fg. 20, mapp. 455, subb. 1, 2 e 3 di proprietà dei signori
[...]
e “ Controparte_2 Controparte_1 CP_3
pagina 2 di 5 Si rileva che ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, ricordando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante:
Cass. Civ. Sez. n. 11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione come: l'esatta identificazione del bene
(intestazione formale;
dati catastali;
ubicazione; dimensione;
confini); la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa;
situazione nella quale il possessore conserva la possibilità di esperire quando lo voglia atti di signoria); il modo pacifico e la pubblicità (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi); la non equivocità (per la quale il possesso deve essere esercitato in modo né dubbio né incerto;
dunque deve essere idoneo a non generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà), devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita rigorosa prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. (per il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti, che ne costituiscono il fondamento”), tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass.
Civ. n. 21873/2018; Cass. Civ. n. 23849/2018).
pagina 3 di 5 Dunque, colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, corpus e animus (cfr. Cass. Civ. n.
9325/2011; Cass. Civ. n. 20508/2019) .
La verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare, rilevando che - al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, necessaria per usucapire un bene - non risultano sufficienti atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Ebbene, nel caso di specie non è dato comprendere quale sia la porzione immobiliare che parte attrice intende usucapire, posto che viene genericamente indicata.
Si evidenzia che all'esito dell'audizione i testimoni escussi, dedotti dall'attore, non hanno fornito elementi che consentissero in maniera precisa e puntuale l'individuazione del bene di causa;
ne hanno esattamente saputo descrivere la porzione di terreno oggetto di usucapione;
appare, pertanto, evidente in primis la genericità della pretesa attorea in primo luogo con riferimento alla esatta indicazione della porzione di terreno che si assume aver posseduto.
La porzione di cortile è stata infatti individuata in maniera del tutto insufficiente ricorrendo alla semplice indicazione approssimativa della estensione omettendo ogni altra indicazione relativamente ai confini e comunque all'esatto contesto nel quale detta porzione si collocherebbe.
Neppure è stato dimostrato che l'attore abbia mai esercitato con il bene una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
pagina 4 di 5 Ragioni per le quali la domanda non può trovare accoglimento,
Concludendo in assenza di prova puntuale in ordine al possesso da parte e alla luce dei comportamenti sopra esposti la domanda proposta da deve essere Parte_1
rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
convenuta, che si liquidano in € 2.552.00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sassari, 15.02.2024
Il Giudice Onorario dott. Vittoria Sechi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del G.O.P . Dott.ssa Vittoria Sechi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1086/2019 .
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Della Rinascita n. 54, c.f. elettivamente domiciliato ai fini del C.F._1
presente procedimento in Sassari, P.zza Emiciclo Garibaldi n. 24, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Giuseppe Mele, c.f. , che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in calce all'atto di citazione ,
ATTORE
CONTRO
, nata a Polignano a [...] il [...], Codice Controparte_1
fiscale , , nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
29.12.1955, Codice fiscale , C.F._4 Controparte_3
, nata a [...] il [...], Codice fiscale ,
[...] C.F._5
tutti elettivamente domiciliati in Sassari Via Principessa Iolanda n. 23, nello studio dell'Avv. Roberto Dessanti che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 5 CONVENUTI
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da udienza di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 22.03.2019 il conveniva in giudizio i Parte_1
sigg. e al fine di Controparte_1 CP_3 Controparte_2
essere dichiarato proprietario per usucapione di una porzione di mq 20,25 facente parte del più ampio lotto di terreno sito in Usini Via Della Rinascita, 42 distinto in catasto al
F. 20, mapp. 455, subb. 1, 2 e 3 di proprietà dei convenuti.
L'attore asseriva infatti di aver posseduto in modo pacifico, continuo di aver realizzato sul terreno in questione un forno per la verniciatura delle carrozzerie utilizzato nell'ambito della propria attività di carrozziere.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando la pretesa attorea, non sussistendo nel caso di specie le condizioni previste dal codice per l'usucapione ordinaria di un immobile
La causa è stata istruita con, prove testimoniali e produzioni documentali ed è stata trattenuta a decisione, e rimessa successivamente in istruttoria e tenuta in decisione senza termini all'udienza del 21.12.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Il sig. , nel convenire in giudizio gli odierni convenuti ha chiesto il Parte_1
riconoscimento in suo favore della prescrizione acquisitiva relativa all'immobile sito nel
Comune di Usini e precisamente “ della porzione di terreno sita in Usini, via Della
Rinascita n. 42, di mq. 20,25;. Il terreno de quo è sito all'interno di un più ampio lotto distinto in NCEU al fg. 20, mapp. 455, subb. 1, 2 e 3 di proprietà dei signori
[...]
e “ Controparte_2 Controparte_1 CP_3
pagina 2 di 5 Si rileva che ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, ricordando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante:
Cass. Civ. Sez. n. 11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione come: l'esatta identificazione del bene
(intestazione formale;
dati catastali;
ubicazione; dimensione;
confini); la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa;
situazione nella quale il possessore conserva la possibilità di esperire quando lo voglia atti di signoria); il modo pacifico e la pubblicità (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi); la non equivocità (per la quale il possesso deve essere esercitato in modo né dubbio né incerto;
dunque deve essere idoneo a non generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà), devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita rigorosa prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. (per il quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti, che ne costituiscono il fondamento”), tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass.
Civ. n. 21873/2018; Cass. Civ. n. 23849/2018).
pagina 3 di 5 Dunque, colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, corpus e animus (cfr. Cass. Civ. n.
9325/2011; Cass. Civ. n. 20508/2019) .
La verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare, rilevando che - al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, necessaria per usucapire un bene - non risultano sufficienti atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Ebbene, nel caso di specie non è dato comprendere quale sia la porzione immobiliare che parte attrice intende usucapire, posto che viene genericamente indicata.
Si evidenzia che all'esito dell'audizione i testimoni escussi, dedotti dall'attore, non hanno fornito elementi che consentissero in maniera precisa e puntuale l'individuazione del bene di causa;
ne hanno esattamente saputo descrivere la porzione di terreno oggetto di usucapione;
appare, pertanto, evidente in primis la genericità della pretesa attorea in primo luogo con riferimento alla esatta indicazione della porzione di terreno che si assume aver posseduto.
La porzione di cortile è stata infatti individuata in maniera del tutto insufficiente ricorrendo alla semplice indicazione approssimativa della estensione omettendo ogni altra indicazione relativamente ai confini e comunque all'esatto contesto nel quale detta porzione si collocherebbe.
Neppure è stato dimostrato che l'attore abbia mai esercitato con il bene una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
pagina 4 di 5 Ragioni per le quali la domanda non può trovare accoglimento,
Concludendo in assenza di prova puntuale in ordine al possesso da parte e alla luce dei comportamenti sopra esposti la domanda proposta da deve essere Parte_1
rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
convenuta, che si liquidano in € 2.552.00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sassari, 15.02.2024
Il Giudice Onorario dott. Vittoria Sechi
pagina 5 di 5