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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 778/24 Oggi 22 gennaio 2025 alle ore 12,48, spontaneamente ed in anticipo rispetto all'orario fissato, innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, sono comparsi l'Avv. Daniela La Spisa, per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, per l' i quali precisano le conclusioni e discutono CP_1
la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'avv. La Spisa si rimette alla nota spese depositata insistendo per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., mentre l'avv. Autieri sul punto si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,15 alle ore 13,26 per causa R.G. 1061/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 17,52 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,53
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p.. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 778 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente in [...], in proprio e quale legale Controparte_2 rappresentante della con sede in Siena, elettivamente domiciliato in Controparte_3
Siena via Montanini 28, presso lo studio dell'avvocato Daniela La Spisa dalla quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2, Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso ordinanza di ingiunzione n. OI-000500123 protocollo n.
.7500.11/06/2024.0116880 ritualmente notificato il ricorrente, in proprio e nella sua qualità, ha CP_1 convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir CP_1 accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare e/o pregiudiziale: - disporre la sospensione dell'atto impugnato per quanto di competenza per i motivi tutti esposti nel presente ricorso, inaudita altera parte, per
l'entità dell'importo azionato rispetto alle proprie possibilità di far fronte e che, se posto in esecuzione, determinerebbe un grave ed irreparabile pregiudizio all'opponente ferma e ribadita dell'esistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora;
in via principale in diritto e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza della violazione addebitata all'opponente e per
l'effetto annullare l'opposta ingiunzione;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento per avvenuta decadenza dalla tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 legge n. 689/1981 e per l'effetto annullare l'opposta ingiunzione;
3) in subordine, accertare e dichiarare estinta l'opposta obbligazione di pagamento per intervenuta prescrizione ex art. 28 legge n. 689/1981 e per l'effetto annullare l'opposta ingiunzione;
4) in ulteriore e gradato subordine, rimodulare le eventuali sanzioni ritenute da applicare riportando le stesse a termini di giustizia ex art. 11 legge 689/1981. Con vittoria di spese e competenze di lite distratte ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà. In ogni caso , con la condanna della ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 22 gennaio 2025
è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il ricorrente, in proprio e nella sua qualità, ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000500123 protocollo n. .7500.11/06/2024.0116880 lamentando l'intervenuta decadenza per CP_1 violazione del termine ex art. 14 L. 689/89, l'intervenuta prescrizione per il decorso di oltre 5 anni dalle omissioni contributive contestate e riferite al periodo da febbraio a novembre 2019, nonchè la sproporzione della sanzione applicata, chiedendo in denegata ipotesi la rideterminazione in misura congrua e proporzionata.
Si è costituito l' contestando gli assunti avversari rilevando l'inapplicabilità alla CP_1 fattispecie della norma di cui all'art. 14 L. 689/89, a fronte della legge speciale che regola la materia oggetto di causa, e, comunque, che detto termine non era decorso, al momento della contestazione effettuata nel dicembre 2021, a fronte dell'omissione contributiva che riguardava il periodo dal febbraio al novembre 2019, in quanto il dies a quem andava individuato in quello del completamento delle indagini necessarie per ricostruire e rilevare l'illecito, che ha assunto essersi compiuto a ridosso della notifica dell'atto di accertamento, prot. .7500.11/11/2021.0218040 CP_1 notificato fra il novembre ed il dicembre del 2021. Ha, poi, rilevato che la quantificazione della sanzione era stata effettuata secondo i criteri di cui all'art. 23 D.L. 48/23, insistendo per la reiezione del ricorso.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita decadenza ex art. 14 l. 689/81
Va evidenziato come siano circostanze di fatto NON contestate ex art. 115 c.p.c. in primis le omissioni contributive relative al periodo dal febbraio al novembre 2019 ed in secondo luogo, ma non meno rilevante, che gli accertamenti, che hanno portato alla contestazione di cui all'atto di accertamento, prot. .7500.11/11/2021.0218040 notificato fra il 29 novembre ed il 6 dicembre CP_1 del 2021 (come da documentazione versata in atti, doc. 1 e 2 parte resistente, e non contestata nella valenza probatoria dalla parte ricorrente), siano terminati in prossimità di detta notifica, circostanza questa affermata a pag. 5 della comparsa, con ciò solo escludendo la violazione del detto termine per quanto segue. La norma di cui all'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […]” Nel caso di specie, l'atto di accertamento inerente alle omissioni contributive per l'annualità per il periodo da febbraio a novembre del 2019 è stato adottato a novembre del 2021 e notificato fra il 29 novembre 2021 ed il 6 dicembre 2021.
Al fine di verificare se, in concreto, sia riscontrabile la tardività della contestazione lamentata dal ricorrente, pare opportuno prendere le mosse da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, si è osservato che la norma invocata dal ricorrente non predetermina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Si è aggiunto, poi, che spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla
PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903; Cass. civ., sez.
L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n. 14678; nonché, ex plurimis, in tempi più remoti ma in termini ancora condivisibili Cass. civ., sez. L, 2 febbraio 1999, n. 865).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo, alla luce dei seguenti rilievi.
Innanzitutto, occorre tenere in considerazione il fatto che, allorché ci si riferisce alla contestazione ed all'accertamento che l'ente dovrebbe tempestivamente effettuare, ciò che rileva non è la mera apprensione del fatto materiale, per così dire, “grezzo”, e genericamente percepito/percepibile dalla PA al momento della trasmissione della relativa documentazione da parte dell'autore della violazione o della acquisizione aliunde di tale documentazione, bensì un fatto qualificato, il cui inquadramento quale illecito del tipo poi contestato richiede una elaborazione ed
'aggregazione' dei dati raccolti al fine di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie da contestare. Dunque, nella vicenda che ci occupa, non possono ritenersi sufficienti i riferimenti temporali che il ricorrente prospetta, riferendosi alle date nelle quali l'importo dovuto dal contribuente diviene percettibile da parte dell'Istituto previdenziale. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare tale mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti del ricorrente.
In specie, la violazione per cui è causa inerenti ad omissioni relative al periodo dal febbraio a novembre del 2019, è stata oggetto di contestazione nel dicembre del 2021, a circa due anni dall'ultima omissione (novembre 2019) e con tutte le problematiche Covid-19 nel 2020. Si tratta, pertanto, di un arco temporale ragionevole, alla luce di tutto quanto osservato sin qui, ma soprattutto alla luce della circostanza NON contestata e dedotta a pag. 5 della comparsa di costituzione che gli accertamenti che hanno condotto alla notifica dell'atto di accertamento, prodromico all'ordinanza qui impugnata, si sono conclusi in prossimità del novembre 2021, con ciò solo dimostrando che la notifica de qua è avvenuta nei 90 gg. dall'accertamento. Ad abundantiam, si consideri che, come richiesto dall'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, incombe sulla parte opponente che contesti la legittimità della sanzione l'onere di allegare e provare le circostanze che rendano incongrue, ingiustificate e colposamente tardive le contestazioni effettuate dall'Amministrazione. Nel caso che ci occupa, tuttavia, parte ricorrente, al di là della prospettazione del superamento del termine di 90 giorni a decorrere dalle date nelle quali CP_ l' avrebbe avuto percettibilità degli importi omessi, non ha allegato alcuna circostanza dalla quale desumersi la colposa tardività addebitabile all'ente convenuto o un'incongruità dei tempi impiegati per la contestazione tale da rendere irragionevole e dunque illegittima la sanzione irrogata.
Tanto basta per respingere il motivo di doglianza in esame.
Sulla eccepita prescrizione
La notifica dell'atto prodromico effettuata fra il 29 novembre ed il 6 dicembre del 2021 ha validamente interrotto il decorso della prescrizione che è ripresa a decorrere al 6 dicembre 2021, con la conseguenza che la notifica dell'atto qui impugnato effettuata in data 24.06.2024 risulta tempestiva non essendo maturata alcuna prescrizione.
Anche in parte qual il ricorso è infondato e deve essere disatteso e respinto
Sulle censure in punto di violazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni irrogate
L'art. 11 della legge n. 689 del 1981 prevede che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. A fronte delle doglianze di parte ricorrente, che censura le ordinanze-ingiunzione opposte per aver fatto cattiva applicazione dei criteri di cui alla norma citata questo giudice è chiamato a vagliare l'adeguatezza degli importi CP_ irrogati da a titolo di sanzione per le violazioni commesse dal ricorrente, alla luce del principio di proporzionalità della sanzione al fatto illecito realizzato, di cui occorrerà valutare la gravità, anche alla lume della condotta susseguente alla commissione dell'illecito e alle circostanze inerenti alla persona dell'agente. Premesso ciò va evidenziato che l'omissione contributiva contestata ammontava ad €. 2.380,00 il criterio indicato dalla norma di cui all'art. 23 D.L. 48/23 prevede che la sanzione debba essere quantificata da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, quindi, nel caso di specie nel minimo pari ad €. 3.570,00, l'ingiunzione per cui è giudizio ha comminato una sanzione pari ad
€. 3.296,15 ne consegue ictu oculi l'assoluta congruità della stessa.
Il ricorso è infondato e deve essere disatteso e respinto.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente effettuata che non ha visto istruttoria e neppure il deposito di note conclusive autorizzate, giustificando la liquidazione ai minimi per la fase decisoria, quindi, in complessivi €. 1.276,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri se dovuti da pagarsi a carico del ricorrente ed in favore dell' CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando: 1) Rigetta il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto conferma integralmente l'atto impugnato con condanna del ricorrente al pagamento delle somme ivi ingiunte;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.276,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 22/01/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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