Sentenza 4 marzo 1968
Massime • 2
Per il combinato disposto degli artt. 1845 e 1334 cod.civ.,il recesso della banca dal contratto di apertura di credito,come atto unilaterale, deve essere portato a conoscenza della persona, e cioe dall'accreditato, cui esso e,quale dichiarazione di volonta produttiva di effetti giuridici, destinato. ( V. 13-60).*
Nel contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, il conto corrente ha funzione accessoria e strumentale rispetto al contratto di apertura di credito. La banca non puo essere privata del fondamentale diritto di revoca immediata per giusta causa del fido concesso solo perche l'utilizzazione di questo avvenga in conto corrente.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1968, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1968 |
Testo completo
Per il combinato disposto degli artt. 1845 e 1334 cod.civ.,il recesso della banca dal contratto di apertura di credito,come atto unilaterale, deve essere portato a conoscenza della persona, e cioe dall'accreditato, cui esso e,quale dichiarazione di volonta produttiva di effetti giuridici, destinato. ( V. 13-60).*