Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1968, n. 686
CASS
Sentenza 4 marzo 1968

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Per il combinato disposto degli artt. 1845 e 1334 cod.civ.,il recesso della banca dal contratto di apertura di credito,come atto unilaterale, deve essere portato a conoscenza della persona, e cioe dall'accreditato, cui esso e,quale dichiarazione di volonta produttiva di effetti giuridici, destinato. ( V. 13-60).*

Nel contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, il conto corrente ha funzione accessoria e strumentale rispetto al contratto di apertura di credito. La banca non puo essere privata del fondamentale diritto di revoca immediata per giusta causa del fido concesso solo perche l'utilizzazione di questo avvenga in conto corrente.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1968, n. 686
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 686
    Data del deposito : 4 marzo 1968

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