TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2504/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2504/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 23 giugno 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. ANGELUCCI DAVIDE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
non ha partecipato alla discussione con conclusionali e memorie
Per l'avv. LA TORRE MASSIMO RODOLFO ha partecipato Controparte_1 con conclusionali e memorie
.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti ( parte Iccrea
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2504/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI Parte_1 P.IVA_1 DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PECORECCIA TORRE ANGELA 94 00132 ROMApresso il difensore avv. ANGELUCCI DAVIDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA TORRE Controparte_1 P.IVA_2 MASSIMO RODOLFO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE 44 00193 ROMApresso il difensore avv. LA TORRE MASSIMO RODOLFO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo, previo Parte_1 accertamento tecnico preventivo, per accertare se è possibile accedere in sicurezza all'edificio, di dichiarare il diritto della ricorrente di entrare in possesso dei propri beni collocati all'interno dell'opificio industriale ubicato nel comune di Sant'Egidio alla vibrata ove l'impresa ha i suoi beni mobili e le attrezzature;
e condannare la a pagare circa 100 Mila euro. Aveva acquistato tali CP_1 beni dal fallimento Ottavi prefabbricati srl pronti al ritiro che non poté avvenire per crollo parziale dell'opificio. Per il ritardo con cui è entrata in possesso dei beni, tuttora perdurante, ritiene responsabile la società di leasing cui l'opificio è stato retrocesso dal fallimento. Non ha potuto onorare impegni presi, per cui chiede il risarcimento del danno. La a sua volta chiede lo CP_1 sgombero immediato dell'immobile, per cui la società ha avuto 44 giorni di tempo, prima che una nevicata ne facesse crollare parzialmente soffitto e controsoffitto. Effettuata prova per testi, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. Nelle more del pagina 2 di 3 giudizio l'attore ha rilasciato l'immobile nelle mani della curatela del fallimento Parte_1
Ottavi Prefabbricati, la quale lo ha consegnato alla banca proprietaria.
Ha concluso chiedendo la condanna di per illegittima occupazione, dal 5 dicembre Parte_1
2016 , ed in subordine il concorso di colpa di ove vi siano danni da riconoscere Parte_1 all'attrice. Il 27 febbraio 2021 la ha potuto liberare l'immobile; la domanda per risarcimento Pt_1 del danno è stata respinta dal Tribunale di Roma con sentenza 2752/2023, resasi medio tempore definitiva ( o meglio qui non è contestato che lo sia ). Quindi la domanda in via principale, esattamente configurata come la presente, è stata respinta a Roma, con valenza di giudicato. Venendo al merito, la domanda di occupazione illegittima ad opera di Va accolta;
Pt_1
l'occupazione essendosi di fatto protratta dal 5 dicembre 2016 al 27 febbraio 2021; che nelle more Pa
utilizzasse l'immobile è stato accertato mediante testimonianza del Curatore, dott. che Per_1 ha visto persone all'interno del capannone e un citofono con la dicitura Tcs Srl, il che denota che in tutto il periodo la stessa ditta abbia utilizzato il capannone;
impedendo poi la tempestiva riconsegna non sgombrando tempestivamente l'immobile stesso, pur avendone perso la disponibilità dal 2019. Pertanto, a tale titolo, l'attrice va condannata a pagare a la somma di euro 408.750,00, ovvero CP_1 dalla scadenza del termine ultimo per ritirare il materiale impartito dal Curatore all'attrice fino all'effettivo sgombro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la continenza, quanto all'azione proposta da contro , con Pt_1 Controparte_1
L'identica azione sul punto effettuata e radicata dall'attrice a Roma, ivi rubricata con rg 76976/17 e definita con sentenza 2752/23; per cui non dispone alcun termine per la riassunzione davanti al primo giudice;
ed in accoglimento della riconvenzionale condanna l'attrice a pagare alla convenuta euro 408.750,00, oltre interessi, in misura legale, dal 27 febbraio 2021 al saldo effettivo. Pa Condanna alle spese di lite, che liquida per compensi in euro 5.916 ( atp) e Parte_1
22457 ( ordinario ); sempre oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate, e rimborso forfetario 15%.
Teramo 23 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2504/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 23 giugno 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. ANGELUCCI DAVIDE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
non ha partecipato alla discussione con conclusionali e memorie
Per l'avv. LA TORRE MASSIMO RODOLFO ha partecipato Controparte_1 con conclusionali e memorie
.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti ( parte Iccrea
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2504/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI Parte_1 P.IVA_1 DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PECORECCIA TORRE ANGELA 94 00132 ROMApresso il difensore avv. ANGELUCCI DAVIDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA TORRE Controparte_1 P.IVA_2 MASSIMO RODOLFO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE 44 00193 ROMApresso il difensore avv. LA TORRE MASSIMO RODOLFO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo, previo Parte_1 accertamento tecnico preventivo, per accertare se è possibile accedere in sicurezza all'edificio, di dichiarare il diritto della ricorrente di entrare in possesso dei propri beni collocati all'interno dell'opificio industriale ubicato nel comune di Sant'Egidio alla vibrata ove l'impresa ha i suoi beni mobili e le attrezzature;
e condannare la a pagare circa 100 Mila euro. Aveva acquistato tali CP_1 beni dal fallimento Ottavi prefabbricati srl pronti al ritiro che non poté avvenire per crollo parziale dell'opificio. Per il ritardo con cui è entrata in possesso dei beni, tuttora perdurante, ritiene responsabile la società di leasing cui l'opificio è stato retrocesso dal fallimento. Non ha potuto onorare impegni presi, per cui chiede il risarcimento del danno. La a sua volta chiede lo CP_1 sgombero immediato dell'immobile, per cui la società ha avuto 44 giorni di tempo, prima che una nevicata ne facesse crollare parzialmente soffitto e controsoffitto. Effettuata prova per testi, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. Nelle more del pagina 2 di 3 giudizio l'attore ha rilasciato l'immobile nelle mani della curatela del fallimento Parte_1
Ottavi Prefabbricati, la quale lo ha consegnato alla banca proprietaria.
Ha concluso chiedendo la condanna di per illegittima occupazione, dal 5 dicembre Parte_1
2016 , ed in subordine il concorso di colpa di ove vi siano danni da riconoscere Parte_1 all'attrice. Il 27 febbraio 2021 la ha potuto liberare l'immobile; la domanda per risarcimento Pt_1 del danno è stata respinta dal Tribunale di Roma con sentenza 2752/2023, resasi medio tempore definitiva ( o meglio qui non è contestato che lo sia ). Quindi la domanda in via principale, esattamente configurata come la presente, è stata respinta a Roma, con valenza di giudicato. Venendo al merito, la domanda di occupazione illegittima ad opera di Va accolta;
Pt_1
l'occupazione essendosi di fatto protratta dal 5 dicembre 2016 al 27 febbraio 2021; che nelle more Pa
utilizzasse l'immobile è stato accertato mediante testimonianza del Curatore, dott. che Per_1 ha visto persone all'interno del capannone e un citofono con la dicitura Tcs Srl, il che denota che in tutto il periodo la stessa ditta abbia utilizzato il capannone;
impedendo poi la tempestiva riconsegna non sgombrando tempestivamente l'immobile stesso, pur avendone perso la disponibilità dal 2019. Pertanto, a tale titolo, l'attrice va condannata a pagare a la somma di euro 408.750,00, ovvero CP_1 dalla scadenza del termine ultimo per ritirare il materiale impartito dal Curatore all'attrice fino all'effettivo sgombro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la continenza, quanto all'azione proposta da contro , con Pt_1 Controparte_1
L'identica azione sul punto effettuata e radicata dall'attrice a Roma, ivi rubricata con rg 76976/17 e definita con sentenza 2752/23; per cui non dispone alcun termine per la riassunzione davanti al primo giudice;
ed in accoglimento della riconvenzionale condanna l'attrice a pagare alla convenuta euro 408.750,00, oltre interessi, in misura legale, dal 27 febbraio 2021 al saldo effettivo. Pa Condanna alle spese di lite, che liquida per compensi in euro 5.916 ( atp) e Parte_1
22457 ( ordinario ); sempre oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate, e rimborso forfetario 15%.
Teramo 23 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3