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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2215/2024
Udienza del 26/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2215/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Migliaccio
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: invalidità civile - revisione - giudizio di
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2215/2024
merito a seguito di A.T.P.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23/08/2024, , Parte_2 all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G.
n. 2793/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dalla
Dott.ssa (depositata il 05/06/2024), ha Persona_1 introdotto il giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, assumendo di essere invalido al 100%.
1.1. Il ricorrente evidenzia, infatti, di essere già stato dichiarato invalido civile al 100% dal 17/10/2022 e che in data
15/09/2023 veniva convocato a visita di revisione (posizione n.
6040969000028).
La Commissione medica preposta, nella citata seduta del
15/09/2023, lo riconosceva invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, attribuendogli, più precisamente, un grado di invalidità pari al 75% con decorrenza dal 15/09/2023.
1.2. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., parzialmente discostandosi dal parere espresso in sede di revisione dalla
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del
Centro Medico Legale della sede di Catanzaro, concludeva CP_1 che le infermità da cui è affetto il ricorrente determinano una riduzione della capacità al lavoro nella misura dell'80% (anziché del 75%) con decorrenza dalla data di verifica del 15/09/2023, disponendone la revisione a ottobre 2026.
1.3. Il ricorrente lamenta l'erroneità della C.T.U. espletata in fase di A.T.P. in quanto, a suo dire, non avrebbe «minimamente
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tenuto conto o valutato sufficientemente la gravità della patologia che affligge lo stesso: “semioma testicolare dx classico stadio IA, in soggetto con varicocele di 1 grado e prostato epiditimite a sx, linfedema arto inferiore destro”».
In particolare, il C.T.U., erroneamente - a dire del ricorrente - non avrebbe tenuto conto del fatto che il semioma testicolare è un tumore maligno che determina una invalidità pari al 100%.
Tale patologia, per sua natura irreversibile ed, anzi, in evoluzione progressivo-degenerativo, ridurrebbe, senza possibilità di dubbio, la capacità lavorativa del ricorrente in misura pari al
100%.
1.4. Il ricorrente ha quindi chiesto che venga disposto il rinnovo della C.T.U.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1 improponibilità e/o improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. Il ricorso, che si pone ai limiti dell'ammissibilità, è infondato e deve essere rigettato.
4. Invero, il C.T.U. nominato in fase di A.T.P. ha precisato che, allo stato attuale, il ricorrente è “soggetto sottoposto a orchiectomia sx per seminoma classico in follow up in assenza di recidiva” e che lo stesso “effettua periodici controlli clinici e accertamenti come da protocollo relativo”. Ha poi aggiunto che
“il soggetto è in buone condizioni generali di nutrizione, normorientato, vigile, deambulazione valida” (pag. 5 della relazione di C.T.U.).
Il Perito dell'Ufficio ha poi chiarito che, in applicazione delle
Tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, “considerando la stadiazione del seminoma classico stadio IA, in assenza di metastasi e sottoposto ad intervento chirurgico, allo stato attuale, in follow up, in assenza di recidiva è equo valutare un'invalidità del 75%” (pag. 5 della relazione di C.T.U.). Ha poi
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riportato il codice 9323 delle Tabelle di cui al D.M. cit. che, per le
“NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE
COMPROMISSIONE FUNZIONALE”, attribuisce una invalidità in misura fissa del 70%.
Ha quindi attribuito per la prostatite e per il varicocele una invalidità percentuale del 20% (codice 6204).
Il C.T.U. ha infine ritenuto, applicando il calcolo riduzionistico, che, complessivamente, le infermità da cui il ricorrente è affetto determinano una riduzione della capacità al lavoro nella misura dell'80%, rassegnando le seguenti conclusioni medico-legali:
«In base alla documentazione sanitaria esaminata, all'esame clinico descritto e agli accertamenti specialistici, si valuta che
è affetto da Parte_2
“Esiti di orchiectomia (2022) per seminoma testicolare dx classico (stadio IA), in follow-up in soggetto con varicocele di I grado e prostato-epididimite a sx.
Pregresso linfedema arto inferiore dx”.
Per tali infermità per quanto descritto, stante la documentazione sanitaria esaminata e agli accertamenti specialistici in atti, è equo valutare che per le infermità, di cui è affetto è Invalido Civile con riduzione Parte_2 permanente della capacità al lavoro nella misura del 80%, dalla data di verifica su atti del 15/09/2023.
Revisione ottobre 2026».
5. Orbene, il ricorrente non si è affatto confrontato con la puntuale motivazione esposta dal C.T.U. e l'iter logico- matematico seguito ai fini della determinazione della percentuale di invalidità complessiva, ma si è limitato a sostenere, sic et simpliciter, che la patologia che lo affligge comporterebbe una invalidità pari al 100%, così sostanziandosi la censura al suo operato in un mero dissenso diagnostico che è del tutto inidoneo ai fini della rinnovazione della C.T.U., apparendo la richiesta in
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tal senso avanzata meramente esplorativa.
5.1. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente conferma dell'accertamento sanitario compiuto dal
C.T.U. nominato nella fase di A.T.P.
6. Il ricorrente deve essere dichiarato esentato dal pagamento delle spese di lite essendovi in atti dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (art. 42, comma 11, del decreto- legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003).
Da ciò consegue che le spese della C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno CP_1 ora gravare, nei rapporti tra le parti, definitivamente a carico dell' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso promosso da e, per Parte_2
l'effetto, conferma integralmente l'accertamento del requisito sanitario nella misura operata dal C.T.U. in sede di A.T.P. (grado di invalidità pari all'80% con decorrenza dal 15/09/2023; revisione a ottobre 2026);
- dichiara il ricorrente esentato dal pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, dispone che le spese di C.T.U. della fase di A.T.P., nella misura già liquidata con separato decreto emesso dal G.o.p., vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 26/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2215/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Migliaccio
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: invalidità civile - revisione - giudizio di
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2215/2024
merito a seguito di A.T.P.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23/08/2024, , Parte_2 all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G.
n. 2793/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dalla
Dott.ssa (depositata il 05/06/2024), ha Persona_1 introdotto il giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, assumendo di essere invalido al 100%.
1.1. Il ricorrente evidenzia, infatti, di essere già stato dichiarato invalido civile al 100% dal 17/10/2022 e che in data
15/09/2023 veniva convocato a visita di revisione (posizione n.
6040969000028).
La Commissione medica preposta, nella citata seduta del
15/09/2023, lo riconosceva invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, attribuendogli, più precisamente, un grado di invalidità pari al 75% con decorrenza dal 15/09/2023.
1.2. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., parzialmente discostandosi dal parere espresso in sede di revisione dalla
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del
Centro Medico Legale della sede di Catanzaro, concludeva CP_1 che le infermità da cui è affetto il ricorrente determinano una riduzione della capacità al lavoro nella misura dell'80% (anziché del 75%) con decorrenza dalla data di verifica del 15/09/2023, disponendone la revisione a ottobre 2026.
1.3. Il ricorrente lamenta l'erroneità della C.T.U. espletata in fase di A.T.P. in quanto, a suo dire, non avrebbe «minimamente
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2215/2024
tenuto conto o valutato sufficientemente la gravità della patologia che affligge lo stesso: “semioma testicolare dx classico stadio IA, in soggetto con varicocele di 1 grado e prostato epiditimite a sx, linfedema arto inferiore destro”».
In particolare, il C.T.U., erroneamente - a dire del ricorrente - non avrebbe tenuto conto del fatto che il semioma testicolare è un tumore maligno che determina una invalidità pari al 100%.
Tale patologia, per sua natura irreversibile ed, anzi, in evoluzione progressivo-degenerativo, ridurrebbe, senza possibilità di dubbio, la capacità lavorativa del ricorrente in misura pari al
100%.
1.4. Il ricorrente ha quindi chiesto che venga disposto il rinnovo della C.T.U.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1 improponibilità e/o improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. Il ricorso, che si pone ai limiti dell'ammissibilità, è infondato e deve essere rigettato.
4. Invero, il C.T.U. nominato in fase di A.T.P. ha precisato che, allo stato attuale, il ricorrente è “soggetto sottoposto a orchiectomia sx per seminoma classico in follow up in assenza di recidiva” e che lo stesso “effettua periodici controlli clinici e accertamenti come da protocollo relativo”. Ha poi aggiunto che
“il soggetto è in buone condizioni generali di nutrizione, normorientato, vigile, deambulazione valida” (pag. 5 della relazione di C.T.U.).
Il Perito dell'Ufficio ha poi chiarito che, in applicazione delle
Tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, “considerando la stadiazione del seminoma classico stadio IA, in assenza di metastasi e sottoposto ad intervento chirurgico, allo stato attuale, in follow up, in assenza di recidiva è equo valutare un'invalidità del 75%” (pag. 5 della relazione di C.T.U.). Ha poi
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 2215/2024
riportato il codice 9323 delle Tabelle di cui al D.M. cit. che, per le
“NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE
COMPROMISSIONE FUNZIONALE”, attribuisce una invalidità in misura fissa del 70%.
Ha quindi attribuito per la prostatite e per il varicocele una invalidità percentuale del 20% (codice 6204).
Il C.T.U. ha infine ritenuto, applicando il calcolo riduzionistico, che, complessivamente, le infermità da cui il ricorrente è affetto determinano una riduzione della capacità al lavoro nella misura dell'80%, rassegnando le seguenti conclusioni medico-legali:
«In base alla documentazione sanitaria esaminata, all'esame clinico descritto e agli accertamenti specialistici, si valuta che
è affetto da Parte_2
“Esiti di orchiectomia (2022) per seminoma testicolare dx classico (stadio IA), in follow-up in soggetto con varicocele di I grado e prostato-epididimite a sx.
Pregresso linfedema arto inferiore dx”.
Per tali infermità per quanto descritto, stante la documentazione sanitaria esaminata e agli accertamenti specialistici in atti, è equo valutare che per le infermità, di cui è affetto è Invalido Civile con riduzione Parte_2 permanente della capacità al lavoro nella misura del 80%, dalla data di verifica su atti del 15/09/2023.
Revisione ottobre 2026».
5. Orbene, il ricorrente non si è affatto confrontato con la puntuale motivazione esposta dal C.T.U. e l'iter logico- matematico seguito ai fini della determinazione della percentuale di invalidità complessiva, ma si è limitato a sostenere, sic et simpliciter, che la patologia che lo affligge comporterebbe una invalidità pari al 100%, così sostanziandosi la censura al suo operato in un mero dissenso diagnostico che è del tutto inidoneo ai fini della rinnovazione della C.T.U., apparendo la richiesta in
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 2215/2024
tal senso avanzata meramente esplorativa.
5.1. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente conferma dell'accertamento sanitario compiuto dal
C.T.U. nominato nella fase di A.T.P.
6. Il ricorrente deve essere dichiarato esentato dal pagamento delle spese di lite essendovi in atti dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (art. 42, comma 11, del decreto- legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003).
Da ciò consegue che le spese della C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno CP_1 ora gravare, nei rapporti tra le parti, definitivamente a carico dell' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso promosso da e, per Parte_2
l'effetto, conferma integralmente l'accertamento del requisito sanitario nella misura operata dal C.T.U. in sede di A.T.P. (grado di invalidità pari all'80% con decorrenza dal 15/09/2023; revisione a ottobre 2026);
- dichiara il ricorrente esentato dal pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, dispone che le spese di C.T.U. della fase di A.T.P., nella misura già liquidata con separato decreto emesso dal G.o.p., vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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