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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 19725/2023 vertente tra:
nato in [...] il [...], (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Lorenzo Trucco e gennaro Santoro come da delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di espulsione del 5.6.2023 del Prefetto della Provincia di Cuneo notificato in data 11.10.2023
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 9.11.2023 nato in [...] il [...], (C.F. Parte_1
) ha impugnato il provvedimento di espulsione del 5.6.2023 del Prefetto della C.F._1 Provincia di Cuneo notificato in data 11.10.2023, chiedendone al Tribunale l'annullamento. A sostegno delle proprie ragioni, per quanto di rilievo, il ricorrente ha allegato: di essere in
Italia dal 2003 e di aver regolarizzato il proprio soggiorno nel 2011 per motivi familiari essendo padre della minore nata a [...] il [...] cittadina italiana;
che in Italia vivono anche la Persona_1 sorella e il fratello entrambi titolari di permesso di soggiorno UE lungo soggiornanti;
di essere perfettamente inserito nel tessuto socio-lavorativo nazionale;
di aver a lungo convissuto con la madre della figlia minore e la figlia stessa;
di aver sottoscritto con la ex compagna in data 6.2.2023 un verbale di affidamento condiviso della figlia minore;
di aver già avanzato sia istanza di permesso si soggiorno per motivi di lavoro autonomo sia domanda di permesso per soggiornanti di lungo periodo
UE ex art. 9 T.U.I.; che entrambe le domande sono state respinte in sede amministrativa e che pende domanda giudiziale di impugnazione innanzi al giudice amministrativo;
di essere stato attinto, in conseguenza dei provvedimenti di rigetto predetti, dal decreto di espulsione in questa sede oggetto di impugnazione;
di essere stato trattenuto dall'11.10.2023 e fino all'8.11.2023 presso il CPR di Roma
- Ponte Galeria;
di aver nelle more presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale, rigettata in sede amministrativa con provvedimento notificatogli il 26.10.2023; di aver presentato ricorso avvero il detto diniego e di aver ottenuto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato in data 7.11.2023. Non si è costituita in giudizio l'amministrazione e, verificata la regolarità delle notificazioni di legge, ne è stata dichiarata la contumacia a verbale di udienza in atti. All'udienza che precede il ricorrente ha chiesto un termine per produrre documentazione ulteriore a sostegno della domanda e ha concluso come da ricorso. Allo spirare del termine assegnato a verbale per il deposito di documenti, la causa è stata rimessa in decisione.
Preliminarmente è da rilevarsi che nella specie la competenza è del giudice ordinario in quanto è pendente sia un procedimento che ha ad oggetto l'unità familiare (v. doc. 8 allegato al ricorso avente ad oggetto istanza di rilascio della carta di soggiorno come familiare di cittadina UE ex art. 10 d.lgs. 30/07 ovvero, in via subordinata, del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/98), sia ricorso giudiziale per riconoscimento della protezione internazionale (doc. 15 allegato al ricorso). Il regime giuridico dell'espulsione dello straniero conosce alcuni limiti derivanti dal diritto internazionale, dal diritto dell'U.E., nonché dalla Costituzione e tra essi vi è la tutela del diritto alla vita privata e familiare. In particolare, come più volte ribadito anche dalla Corte di legittimità, in tema di opposizione a decreto di espulsione, i criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, T.U.I. relativi alla necessità di tenere conto dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (sul punto v. ex multis: Cass. n. 35653/2022; Cass. 15843/2023). Ne consegue, che il giudice dell'opposizione al decreto di espulsione, in adempimento all'obbligo di cooperazione istruttoria, deve esaminare e pronunciarsi anche sull'eventualmente allegata sussistenza dei divieti sanciti dall'art. 19, commi 1 e 1.1., T.U.I.: pertanto, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (così v.: Cass. 21716/2022; Cass. 8724/2023; Cass. 15843/2023). Una simile interpretazione si pone in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dal medesimo art. 8, che non prevede gradazioni o gerarchie
(v. Cass. 19815/2022). La giurisprudenza europea interpreta dunque l'art. 8 CEDU in modo ampio riconoscendo la sua rilevanza alla luce di una molteplicità di parametri quali il radicamento familiare, l'inserimento sociale e culturale, i vincoli economici, la durata del soggiorno (così anche Cass. sez. un. 24413/2021). Poste queste coordinate in diritto, si rileva che nella specie il ricorrente ha allegato e documentato: di essere padre di una minore cittadina italiana nata in [...] nel 2011 (doc. 1 allegato al ricorso); di aver sottoscritto con la ex compagna, madre della figlia minore, un verbale di affidamento condiviso (doc. 2 allegato al ricorso) dal quale emerge che il ricorrente è tenuto a versare per il mantenimento della figlia la somma di euro 500,00 mensili e si impegna a trascorrere con la figlia due fine settimana al mese ed un pomeriggio a settimana;
di provvedere regolarmente all'adempimento dell'obbligo di mantenimento (doc. 4 allegato al ricorso). E' evidente che il superiore interesse della minore, quale principio fondamentale, sarebbe nella specie compromesso in ipotesi di allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, ciò in quanto la minore verrebbe non solo privata del sostegno economico, ma anche e prima di tutto della presenza del figura genitoriale paterna. L'unità familiare, nonché lo svolgimento del ruolo genitoriale, vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili, con la conseguenza che, dopo tanti anni di permanenza sul territorio nazionale italiano (in particolare da circa venti anni), un eventuale rimpatrio del richiedente comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal predetto art. 8 CEDU.
A ciò si deve inoltre aggiungere che il ricorrente è titolare di un'azienda privata a far data dal
2003 che realizza un fatturato medio annuale di euro 120.000,00 (v. conto economico doc. 6 allegato al ricorso) e il suo rimpatrio nel Paese di origine comporterebbe per il ricorrente la perdita della sua fonte di reddito e l'impossibilità di provvedere al sostegno economico della figlia minore. Tutto ciò posto, quanto al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente posto alla base del provvedimento di espulsione oggetto del presente giudizio, in diritto si rileva che la presenza di precedenti penali integra solo uno degli indici da tenere in considerazione per l'accertamento della pericolosità sociale del cittadino straniero: i precedenti penali non possono esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il giudice, “per verificare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose (…), non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale” (così Cass. 20692/2019). Ancora, i Giudici di legittimità hanno anche precisato che, laddove vengano in rilievo ragioni afferenti all'unità familiare, “deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti” (v. Cass. 7842/2021). Nella specie, sul punto, si evidenzia come l'unico fatto di reato temporalmente recente ascritto al ricorrente è oggetto di un provvedimento di condanna del Tribunale di Asti del 2021 non definitivo perché appellato. Detta circostanza non può che essere recessiva alla luce del forte radicamento che il ricorrente ha provato di avere in Italia e, soprattutto, della necessità di salvaguardare l'unità familiare ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 CEDU come sopra ritenuto. Tanto si ritiene sufficiente all'accoglimento del ricorso. Irrilevante ogni ulteriore allegazione e/o eccezione e/o produzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di legge, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
PQM
- accoglie il ricorso ed annulla il decreto di espulsione del 5.6.2023 del Prefetto della Provincia di Cuneo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 in favore di nato in [...] il [...], (C.F. ) che si Parte_1 C.F._1 liquidano in complessivi euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 4.12.2024
Il Giudice
Monica Mastrandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 19725/2023 vertente tra:
nato in [...] il [...], (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Lorenzo Trucco e gennaro Santoro come da delega in atti ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di espulsione del 5.6.2023 del Prefetto della Provincia di Cuneo notificato in data 11.10.2023
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 9.11.2023 nato in [...] il [...], (C.F. Parte_1
) ha impugnato il provvedimento di espulsione del 5.6.2023 del Prefetto della C.F._1 Provincia di Cuneo notificato in data 11.10.2023, chiedendone al Tribunale l'annullamento. A sostegno delle proprie ragioni, per quanto di rilievo, il ricorrente ha allegato: di essere in
Italia dal 2003 e di aver regolarizzato il proprio soggiorno nel 2011 per motivi familiari essendo padre della minore nata a [...] il [...] cittadina italiana;
che in Italia vivono anche la Persona_1 sorella e il fratello entrambi titolari di permesso di soggiorno UE lungo soggiornanti;
di essere perfettamente inserito nel tessuto socio-lavorativo nazionale;
di aver a lungo convissuto con la madre della figlia minore e la figlia stessa;
di aver sottoscritto con la ex compagna in data 6.2.2023 un verbale di affidamento condiviso della figlia minore;
di aver già avanzato sia istanza di permesso si soggiorno per motivi di lavoro autonomo sia domanda di permesso per soggiornanti di lungo periodo
UE ex art. 9 T.U.I.; che entrambe le domande sono state respinte in sede amministrativa e che pende domanda giudiziale di impugnazione innanzi al giudice amministrativo;
di essere stato attinto, in conseguenza dei provvedimenti di rigetto predetti, dal decreto di espulsione in questa sede oggetto di impugnazione;
di essere stato trattenuto dall'11.10.2023 e fino all'8.11.2023 presso il CPR di Roma
- Ponte Galeria;
di aver nelle more presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale, rigettata in sede amministrativa con provvedimento notificatogli il 26.10.2023; di aver presentato ricorso avvero il detto diniego e di aver ottenuto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato in data 7.11.2023. Non si è costituita in giudizio l'amministrazione e, verificata la regolarità delle notificazioni di legge, ne è stata dichiarata la contumacia a verbale di udienza in atti. All'udienza che precede il ricorrente ha chiesto un termine per produrre documentazione ulteriore a sostegno della domanda e ha concluso come da ricorso. Allo spirare del termine assegnato a verbale per il deposito di documenti, la causa è stata rimessa in decisione.
Preliminarmente è da rilevarsi che nella specie la competenza è del giudice ordinario in quanto è pendente sia un procedimento che ha ad oggetto l'unità familiare (v. doc. 8 allegato al ricorso avente ad oggetto istanza di rilascio della carta di soggiorno come familiare di cittadina UE ex art. 10 d.lgs. 30/07 ovvero, in via subordinata, del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/98), sia ricorso giudiziale per riconoscimento della protezione internazionale (doc. 15 allegato al ricorso). Il regime giuridico dell'espulsione dello straniero conosce alcuni limiti derivanti dal diritto internazionale, dal diritto dell'U.E., nonché dalla Costituzione e tra essi vi è la tutela del diritto alla vita privata e familiare. In particolare, come più volte ribadito anche dalla Corte di legittimità, in tema di opposizione a decreto di espulsione, i criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, T.U.I. relativi alla necessità di tenere conto dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (sul punto v. ex multis: Cass. n. 35653/2022; Cass. 15843/2023). Ne consegue, che il giudice dell'opposizione al decreto di espulsione, in adempimento all'obbligo di cooperazione istruttoria, deve esaminare e pronunciarsi anche sull'eventualmente allegata sussistenza dei divieti sanciti dall'art. 19, commi 1 e 1.1., T.U.I.: pertanto, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (così v.: Cass. 21716/2022; Cass. 8724/2023; Cass. 15843/2023). Una simile interpretazione si pone in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dal medesimo art. 8, che non prevede gradazioni o gerarchie
(v. Cass. 19815/2022). La giurisprudenza europea interpreta dunque l'art. 8 CEDU in modo ampio riconoscendo la sua rilevanza alla luce di una molteplicità di parametri quali il radicamento familiare, l'inserimento sociale e culturale, i vincoli economici, la durata del soggiorno (così anche Cass. sez. un. 24413/2021). Poste queste coordinate in diritto, si rileva che nella specie il ricorrente ha allegato e documentato: di essere padre di una minore cittadina italiana nata in [...] nel 2011 (doc. 1 allegato al ricorso); di aver sottoscritto con la ex compagna, madre della figlia minore, un verbale di affidamento condiviso (doc. 2 allegato al ricorso) dal quale emerge che il ricorrente è tenuto a versare per il mantenimento della figlia la somma di euro 500,00 mensili e si impegna a trascorrere con la figlia due fine settimana al mese ed un pomeriggio a settimana;
di provvedere regolarmente all'adempimento dell'obbligo di mantenimento (doc. 4 allegato al ricorso). E' evidente che il superiore interesse della minore, quale principio fondamentale, sarebbe nella specie compromesso in ipotesi di allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, ciò in quanto la minore verrebbe non solo privata del sostegno economico, ma anche e prima di tutto della presenza del figura genitoriale paterna. L'unità familiare, nonché lo svolgimento del ruolo genitoriale, vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili, con la conseguenza che, dopo tanti anni di permanenza sul territorio nazionale italiano (in particolare da circa venti anni), un eventuale rimpatrio del richiedente comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal predetto art. 8 CEDU.
A ciò si deve inoltre aggiungere che il ricorrente è titolare di un'azienda privata a far data dal
2003 che realizza un fatturato medio annuale di euro 120.000,00 (v. conto economico doc. 6 allegato al ricorso) e il suo rimpatrio nel Paese di origine comporterebbe per il ricorrente la perdita della sua fonte di reddito e l'impossibilità di provvedere al sostegno economico della figlia minore. Tutto ciò posto, quanto al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente posto alla base del provvedimento di espulsione oggetto del presente giudizio, in diritto si rileva che la presenza di precedenti penali integra solo uno degli indici da tenere in considerazione per l'accertamento della pericolosità sociale del cittadino straniero: i precedenti penali non possono esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il giudice, “per verificare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose (…), non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale” (così Cass. 20692/2019). Ancora, i Giudici di legittimità hanno anche precisato che, laddove vengano in rilievo ragioni afferenti all'unità familiare, “deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti” (v. Cass. 7842/2021). Nella specie, sul punto, si evidenzia come l'unico fatto di reato temporalmente recente ascritto al ricorrente è oggetto di un provvedimento di condanna del Tribunale di Asti del 2021 non definitivo perché appellato. Detta circostanza non può che essere recessiva alla luce del forte radicamento che il ricorrente ha provato di avere in Italia e, soprattutto, della necessità di salvaguardare l'unità familiare ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 CEDU come sopra ritenuto. Tanto si ritiene sufficiente all'accoglimento del ricorso. Irrilevante ogni ulteriore allegazione e/o eccezione e/o produzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di legge, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
PQM
- accoglie il ricorso ed annulla il decreto di espulsione del 5.6.2023 del Prefetto della Provincia di Cuneo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 in favore di nato in [...] il [...], (C.F. ) che si Parte_1 C.F._1 liquidano in complessivi euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 4.12.2024
Il Giudice
Monica Mastrandrea