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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 153/2023, estensore dott. Sommariva, discussa all'udienza collegiale del 27/2/2025, promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, (C.F. ), eredi di con il patrocinio Parte_3 C.F._3 Persona_1 dell'avv. BONANNI EZIO, elettivamente domiciliati in VIA CRESCENZIO (ANG. PIAZZA CAVOUR), ROMA, presso il difensore APPELLANTI CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato di Controparte_1 P.IVA_1 Milano, elettivamente domiciliato in Via Freguglia, 1 Milano, presso il difensore
, (C.F. ) - CONTUMACE Controparte_2 P.IVA_1 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano - Sez. lavoro, reiectis contrariis, in accoglimento del gravame, dichiarare la nullità, ovvero illegittimità della sentenza impugnata (Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 153/2023 pubblicata in data 02.05.2023 con cui è stato definito il giudizio n.
1804/2020 RG, non notificata), e per gli effetti, volere:
- In via istruttoria: ammettere tutti i mezzi di prova, come articolati nel ricorso di primo grado, e reiterati con il presente gravame, tra i quali la CTU tecnico ambientale, ex art. 445 c.p.c., chiamata a chiarimenti del CTU medico legale, alla luce del contenuto dell'appello, con riferimento ai motivi di gravame, ovvero la sua rinnovazione, e con l'ammissione della prova testimoniale, giusta Cassazione, Sezione Lavoro, 1392/2009, e ogni altro mezzo di prova articolato nel ricorso introduttivo del giudizio, ed ex artt. 421 e 437 c.p.c.; nel merito: previa declaratoria di nullità, ovvero illegittimità della sentenza impugnata, in accoglimento del gravame e riforma della sentenza del Tribunale di Monza, n. 153/2023 pubblicata in data 02.05.2023 con cui è stato definito il giudizio n. 1804/2020 RG, non notificata (doc. 1), con accoglimento delle domande tutte, come formulate nel pagina 1 di 6 ricorso introduttivo del giudizio, e già in sede amministrativa, che si intendono qui integralmente riportate, reiterate e riscritte, condannare il appellato a riconoscere al Sig. lo status di vittima CP_1 Persona_1 del dovere, ovvero di equiparato a vittima del dovere, in relazione all'art. 1, co. 563, L. 266/05, ovvero all'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, e/o art. 20, L.183/10, e Cassazione, Sez. lavoro, Ord., (data ud.
03/11/2020) 19/01/2021, n. 823, ed ex multis (come da ricorso di primo grado), e per gli effetti con erogazione in favore delle parti appellanti della speciale elargizione pro quota, e poi, singolarmente, dello speciale assegno vitalizio mensile, dell'assegno vitalizio mensile e ai sensi dell'art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n. 244, della doppia annualità di pensione, comunque con erogazione di tali prestazioni dalla data della morte (23.01.2020), e quindi costituire tali prestazioni ed erogare anche tutti i ratei arretrati, medio tempore maturati, oltre all'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, come da sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 434/2021, e ogni altra spettanza, di cui allo “Specchio Riassuntivo” (doc. 10 del doc. 2) e su tutte le somme dovute riconoscere gli interessi legali, e in ogni caso accogliere tutte le domande di cui in primo grado, che si intendono per ivi riscritte e riportate.
- e condannare, altresì, il , in persona del p.t., all'aggiornamento della Controparte_2 CP_3 graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig. , nella Persona_1 sua qualità di vittima del dovere, con accoglimento di tutte le domande di cui al ricorso di I°.
- in ordine agli orfani non a carico, si reiterano tutte le richieste già formulate, con particolare riferimento a quanto riportato nel capo II del presente atto di appello e nel capo III.e e comunque con disapplicazione, ovvero rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'U.E., ai sensi dell'art. 267 TFUE, e/o sospensione del giudizio e rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, per i profili e le eccezioni già mosse (v. capo I delle osservazioni in diritto, pag. 99 del doc. 2), e conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), che in questa sede si reiterano.
- accogliere le domande tutte così come già formulate in sede amministrativa, e con il ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), atti che si intendono completamente riportati e riscritti alle presenti conclusioni, e riforma anche del capo e della parte del dispositivo di condanna alle spese di CTU di primo grado, con ripetizione delle somme eventualmente versate nelle more.
Nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, si chiede la compensazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c.”
Per parte appellata : “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano: Controparte_1
Nel Merito rigettare integralmente il ricorso in appello e confermare in toto le statuizioni rese dal Giudice di prime cure;
conseguentemente, condannare alle spese ed onorari di lite, che , fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi avuto riguardo al valore della controversia;
In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso in appello, disporre la compensazione tra tutte le provvidenze percepite in ragione del medesimo titolo giuridico, nonchè la compensazione delle spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 153/2023 il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso degli eredi (moglie e due figli non a carico) di deceduto il 23/1/2020 per mesotelioma pleurico, con cui hanno richiesto Persona_1 il riconoscimento dello status di vittima del dovere del loro congiunto, per essere il mesotelioma dipendente da causa di servizio per esposizione all'amianto durante il servizio di leva (effettuato dal 7/10/1973 al 26/11/1974) con condanna del al riconoscimento dell'equo Controparte_1 indennizzo, di entrambi i convenuti al pagamento di tutte le prestazioni previdenziali dovute CP_4 (speciale elargizione, speciale assegno vitalizio, assegno vitalizio di € 500), nonché con condanna all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 dpr 234/06. pagina 2 di 6 Veniva esperita CTU medico legale, la quale concludeva che non sussistesse la prova che durante il breve periodo del servizio di leva Fierro fosse stato esposto a concentrazioni di amianto tali, per tempi, frequenza e quantitativi, da configurare, con elevata probabilità, una causa o una concausa del mesotelioma pleurico diagnosticatogli nel 2017, mentre tale patologia è riconducibile – con elevato grado di probabilità – alla certa e significativa esposizione a polveri di amianto successivamente al servizio militare (già riconosciuta da che ha corrisposto la rendita diretta e alla vedova per malattia CP_5 professionale). Il CTU ha altresì evidenziato che, atteso il lungo lasso temporale intercorso, una CTU tecnico ambientale non varrebbe a superare le lacune evidenziate, tenuto conto dell'anamnesi fisiologia e ambientale è risultato che era stato fumatore abituale per circa 50 anni, che per anni ha abitato a poca distanza Per_1 dalla ditta presso cui aveva lavorato lastre in fibrocemento, in una palazzina che si affacciava sul cortile della ditta dove era presente una ventola che scaricava sul terreno polveri bianche e che il tetto di detta ditta era in amianto e si trovava a pochi metri dai balconi della abitazione. Mentre l'esposizione all'amianto durante la vita lavorativa è certa, non è risultato che le attività svolte durante l'anno di leva (consistite durante il CAR presso la Caserma Giannettino di RA in esercitazioni con fucile tipo Garand e mitragliatrice MG 45/49, anche su mezzi corrazzati e successivamente nella adibizione, come guardarobiere, al magazzino distribuzione del vestiario con compito di provvedere alla pulizia, all'ordine del capannone e alla sistemazione degli scatoloni, e una tantum all'imbiancatura di alcuni locali, ed, infine, negli ultimi tre mesi di servizio al piantonamento senza armi davanti al portone della a Roma) fossero tali da configurare fattori di CP_6 specifico e qualificato rischio di esposizione. In particolare, del tutto generico e limitatissimo per tempo Contr di esposizione è il rischio derivante dal traffico veicolare così come quello durante il nelle esercitazioni a bordo di mezzi corrazzati, tenuto conto che seppur la copertura frenante, le pastiglie e i dischi dei freni erano in amianto, tuttavia, non risulta che fosse addetto alla sostituzione dei freni. Per_1 Neppure assumono rilievo le relazioni medico legali (riferite a giudizi di altri soldati di leva) prodotti dalla difesa del ricorrente, in quanto concernenti ruoli e attività non svolte da . Per_1 Il Tribunale, quindi, ha concluso che difetta la prova che durante il servizio di leva possa essere Per_1 stato esposto a concentrazioni di amianto tali da configurare con elevata probabilità una causa o concausa del mesotelioma pleurico, mentre alla luce di quanto riscontrato da tale patologia è riconducibile, CP_5 con elevato grado di probabilità, alla certa e significativa esposizione durante la vita lavorativa successiva al congedo. Infine, ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dai convenuti. CP_4
Hanno proposto appello e con plurimi motivi. Parte_1 Parte_2 Parte_3
In sintesi, si contestano le conclusioni della CTU (che non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle osservazioni del CTP e dei compiti concreti a cui era addetto il soldato ), la mancata ammissione Per_1 delle prove orali che avrebbero consentito di dimostrare la concreta consistenza delle mansioni svolte durante il servizio di leva, il mancato espletamento della CTU tecnico ambientale. Gli appellanti lamentano che il Giudice non ha tenuto conto della legge scientifica di copertura, secondo cui anche una minima esposizione più risalente nel tempo è idonea ad ingenerare la malattia. Inoltre, il Tribunale non ha considerato la critica mossa alla CTU all'udienza del 19/4/2023 (prima ud. successiva al deposito dell'elaborato) per non aver applicato il corretto algoritmo nel calcolo dei livelli espositivi. Ancora, la CTU sorvola sull'allegato utilizzo di pezze e guanti di amianto durante l'addestramento. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 6453/2017 ha sancito il carattere scientifico dell'accertamento ex post e la necessaria ammissione della CTU tecnico ambientale, anche ai sensi dell'art. 445 c.p.c., pertanto la sentenza appellata è incorsa in palese violazione di legge, nell'omettere tale accertamento, che ha inficiato anche la consulenza espletata.
pagina 3 di 6 Fin dal ricorso introduttivo del giudizio è stata allegata una esposizione superiore a 3.054,27 ff/ll, l'utilizzo di pezze e guanti di amianto durante l'addestramento, senza che i abbiano contestato CP_4 tali circostanze, mentre la Ctu e poi la sentenza hanno obliterato tali elementi. Inoltre, il Tribunale ha mancato di pronunciarsi circa le contestazioni mosse all'elaborato peritale. Altra doglianza concerne il fatto che a rilevare è l'esposizione, a prescindere dalle mansioni svolte, e comunque, l'attività di vigilanza (piantone) comporta un rischio specifico, In sintesi, la sentenza viola il principio del giudizio secondo la legge scientifica, viola l'obbligo di motivazione perché non fa riferimento alle difese e critiche alla CTU dedotte a verbale, è viziata non avendo il primo giudice ammesso la prova testimoniale e la CTU ambientale. Infine, hanno richiamato le argomentazioni di cui al ricorso di primo grado relative al diritto degli orfani non a carico fiscalmente, insistendo per la disapplicazione della normativa che li esclude dalle provvidenze richieste o per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, o sospensione del giudizio per rinvio alla Corte Costituzionale. La pronuncia di legittimità SSUU n. 22753/2022 ha affermato che i soggetti che hanno diritto alle prestazioni per cui è causa sono da individuarsi in base all'art. 6 L. 466/80, che esclude i figli in caso di sopravvivenza del coniuge. Secondo la tesi dei ricorrenti, tale norma si applica solo alla speciale elargizione e non definisce la categoria di vittima del dovere e le prestazioni di assegno vitalizio, assegno speciale, ecc. sono state introdotte successivamente al 1980, non richiamano tale norma e non distinguono tra orfani a carico o meno.
Si è costituito il solo , difendendo la sentenza. Controparte_1
Espletata istruttoria orale, all'udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * Se è vero che la sentenza di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta, deve essere confermata, è pur vero che la motivazione del provvedimento gravato deve essere emendata.
Ed infatti, va ricordato che anche nella materia in esame trova applicazione la regola contenuta negli artt. 40 e 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Nel caso di specie, il primo giudice ha dato atto che era stato tabagista e che aveva svolto, per Per_1 diversi anni, mansioni lavorative che avevano comportato esposizione qualificata all'amianto.
Tuttavia, a fronte della avvenuta allegazione di una qualificata esposizione ad amianto anche durante il servizio di leva, ad avviso del Collegio il primo giudice avrebbe dovuto innanzitutto verificare – data la contestazione tempestivamente e puntualmente operata in merito dal costituito – se detta CP_1 esposizione qualificata vi fosse effettivamente stata e – solo in caso affermativo- avrebbe dovuto verificare, con l'ausilio di CTU, se l'esposizione qualificata durante il servizio di leva abbia avuto, secondo il criterio del più probabile che non, efficienza causale o concausale nel determinare l'insorgenza del mesotelioma.
Nel caso di specie, invece, il primo giudice ha attribuito valenza causale esclusiva alla esposizione di origine lavorativa in modo apodittico, senza una adeguata e convincente motivazione in ordine alle ragioni per cui non è stata ritenuta necessaria l'indagine istruttoria circa l'esistenza di altri periodi di pagina 4 di 6 esposizione ad amianto e circa la loro potenziale efficienza causale.
Disposta in tale prospettiva l'istruttoria orale richiesta dalla difesa di , va tuttavia rilevato che gli Per_1 esiti dell'accertamento così condotto non hanno confermato le allegazioni di parte appellante.
In primo luogo, va evidenziato che, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, la circostanza dell'avvenuta esposizione ad amianto durante il servizio di leva era stata contestata, nel corso del primo grado di giudizio, dal costituito, così come contestate erano state le circostanze in fatto riferite CP_1 dai congiunti di circa gli incarichi svolti durante il servizio militare e le dotazioni utilizzate. Il Per_1
Ministero ha infatti tempestivamente sottolineato che durante il servizio di leva era stato addetto Per_1 come guardarobiere al magazzino vestiario (cfr. in particolare pagine 20 e ss. della memoria difensiva primo grado) e che in ragione di detto incarico era da escludersi l'impiego nelle attività descritte nel ricorso di primo grado.
I testi esaminati non hanno poi fornito riscontro alle allegazioni in fatto di cui al ricorso di primo grado.
In particolare, non è stata possibile l'audizione di alcun commilitone del sig. , in quanto il teste Per_1
è risultato deceduto. La Corte ha anche autorizzato parte appellante ad integrare la lista testi, ma Tes_1 il nuovo teste, sig. cognato del sig. , ha riferito di non essere a conoscenza dei fatti di Tes_2 Tes_3 causa non essendo mai stato suo commilitone ed avendo svolto il servizio di leva presso caserme di Milano e Torino. Quanto agli altri tre testi escussi, medico legale, ha riferito in termini aspecifici su quali fossero Tes_4 le condizioni delle caserme di RA e Roma, e delle prassi e le direttive di addestramento dei militari di leva nel periodo di leva del sig. , ma ciò senza avere conoscenza diretta di quest'ultimo né del Per_1 gruppo di soldati di leva cui l'appellante era inserito, senza nulla poter indicare circa l'effettivo utilizzo da parte di delle pezze di amianto o delle coperte durante il soggiorno presso la caserma Per_1
Giannettino e fortemente ridimensionando la possibile esposizione all'amianto durante la permanenza nella caserma adibita a dormitorio. CP_6
Parimenti il teste , già dipendente di nulla ha potuto riferire per conoscenza Tes_5 CP_8 diretta del sig. , del periodo di leva oggetto di causa o delle caserme di RA e Roma (viste solo Per_1 in fotografie, peraltro di molto successive al periodo di leva del sig. ), limitandosi a riportare Per_1 genericamente delle prassi relative alle esercitazioni dei militari di leva all'epoca. Egli ha poi ridimensionato l'uso di armi da parte dei soldati, così come la loro modalità di utilizzo;
ha confermato che il soldato, addetto al magazzino vestiario non svolgeva mansioni implicanti l'uso delle suddette armi, se non in fase di addestramento ed occasionalmente nel seguito.
Analogamente, il teste nulla ha potuto riferire per conoscenza diretta, non essendosi Tes_6 neppure mai recato nelle due caserme di RA e Roma.
Né giova a fornire riscontro alle allegazioni di parte appellante l'esame della relazione di parte prodotta agli atti e della documentazione ad essa allegata.
Trattasi infatti di documentazione che esamina e valuta non l'attività concretamente svolta dal congiunto degli appellanti durante il servizio di leva, ma che formula pareri concernenti l'attività del reparto cui era all'epoca addetto senza tuttavia fornire elementi di conoscenza specificamente riferibili ad Per_1 esso (ed anzi, esponendo pareri e giudizi basati su circostanze di fatto che, con riguardo alla specifica posizione di non hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata). Per_1
In simile contesto, il Collegio ha reputato superfluo la rinnovazione della CTU per lo svolgimento di una pagina 5 di 6 indagine peritale circa l'eziogenesi del mesotelioma di cui era affetto, difettando l'acquisizione in Per_1 giudizio della prova certa di elementi di fatto sintomatici di una esposizione qualificata ad amianto nel periodo di interesse, e comunque di elementi di fatto sufficientemente specifici e circostanziati per eseguire una indagine tecnica che potesse pervenire ad esiti reputati attendibili.
Vero è infatti che, nella materia oggetto di giudizio, la prova del nesso di causa può essere anche fondata su ragionamenti deduttivi probabilistici, ma essa deve comunque legata a fattori causali certi, identificati, positivi, secondo lo schema dell'argomento presuntivo che deve essere tale da poter dimostrare un fattore espositivo idoneo a causare l'evento anche in termini concorsuali.
Tuttavia, soprattutto ove- come nel caso di specie- vi siano altri specifici fattori causali potenzialmente esclusivi (quale l'esposizione ad amianto di natura lavorativa, reputata idonea da a qualificare il CP_5 mesotelioma come malattia professionale), l'indagine circa il nesso di causa non può fondarsi ed essere condotta su elementi di fatto generici, e non relativi alla specifica posizione dell'individuo interessato.
Per queste ragioni, assorbita ogni altra questione, la sentenza gravata – pur emendata nella motivazione- deve essere confermata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico degli appellanti in solido, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto, così correggendolo, che per mero errore materiale nell'ultima riga del dispositivo è stata indicata la data del 25/1/2024, anziché quella corretta del 27/2/2025 (indicata nell'epigrafe di detto dispositivo).
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_2 Pt_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
[...]
115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 153/2023 del Tribunale di Monza.
Condanna gli appellanti in solido a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_2 Pt_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
[...] 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 25/01/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 153/2023, estensore dott. Sommariva, discussa all'udienza collegiale del 27/2/2025, promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, (C.F. ), eredi di con il patrocinio Parte_3 C.F._3 Persona_1 dell'avv. BONANNI EZIO, elettivamente domiciliati in VIA CRESCENZIO (ANG. PIAZZA CAVOUR), ROMA, presso il difensore APPELLANTI CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato di Controparte_1 P.IVA_1 Milano, elettivamente domiciliato in Via Freguglia, 1 Milano, presso il difensore
, (C.F. ) - CONTUMACE Controparte_2 P.IVA_1 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano - Sez. lavoro, reiectis contrariis, in accoglimento del gravame, dichiarare la nullità, ovvero illegittimità della sentenza impugnata (Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 153/2023 pubblicata in data 02.05.2023 con cui è stato definito il giudizio n.
1804/2020 RG, non notificata), e per gli effetti, volere:
- In via istruttoria: ammettere tutti i mezzi di prova, come articolati nel ricorso di primo grado, e reiterati con il presente gravame, tra i quali la CTU tecnico ambientale, ex art. 445 c.p.c., chiamata a chiarimenti del CTU medico legale, alla luce del contenuto dell'appello, con riferimento ai motivi di gravame, ovvero la sua rinnovazione, e con l'ammissione della prova testimoniale, giusta Cassazione, Sezione Lavoro, 1392/2009, e ogni altro mezzo di prova articolato nel ricorso introduttivo del giudizio, ed ex artt. 421 e 437 c.p.c.; nel merito: previa declaratoria di nullità, ovvero illegittimità della sentenza impugnata, in accoglimento del gravame e riforma della sentenza del Tribunale di Monza, n. 153/2023 pubblicata in data 02.05.2023 con cui è stato definito il giudizio n. 1804/2020 RG, non notificata (doc. 1), con accoglimento delle domande tutte, come formulate nel pagina 1 di 6 ricorso introduttivo del giudizio, e già in sede amministrativa, che si intendono qui integralmente riportate, reiterate e riscritte, condannare il appellato a riconoscere al Sig. lo status di vittima CP_1 Persona_1 del dovere, ovvero di equiparato a vittima del dovere, in relazione all'art. 1, co. 563, L. 266/05, ovvero all'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, e/o art. 20, L.183/10, e Cassazione, Sez. lavoro, Ord., (data ud.
03/11/2020) 19/01/2021, n. 823, ed ex multis (come da ricorso di primo grado), e per gli effetti con erogazione in favore delle parti appellanti della speciale elargizione pro quota, e poi, singolarmente, dello speciale assegno vitalizio mensile, dell'assegno vitalizio mensile e ai sensi dell'art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n. 244, della doppia annualità di pensione, comunque con erogazione di tali prestazioni dalla data della morte (23.01.2020), e quindi costituire tali prestazioni ed erogare anche tutti i ratei arretrati, medio tempore maturati, oltre all'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, come da sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 434/2021, e ogni altra spettanza, di cui allo “Specchio Riassuntivo” (doc. 10 del doc. 2) e su tutte le somme dovute riconoscere gli interessi legali, e in ogni caso accogliere tutte le domande di cui in primo grado, che si intendono per ivi riscritte e riportate.
- e condannare, altresì, il , in persona del p.t., all'aggiornamento della Controparte_2 CP_3 graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig. , nella Persona_1 sua qualità di vittima del dovere, con accoglimento di tutte le domande di cui al ricorso di I°.
- in ordine agli orfani non a carico, si reiterano tutte le richieste già formulate, con particolare riferimento a quanto riportato nel capo II del presente atto di appello e nel capo III.e e comunque con disapplicazione, ovvero rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'U.E., ai sensi dell'art. 267 TFUE, e/o sospensione del giudizio e rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, per i profili e le eccezioni già mosse (v. capo I delle osservazioni in diritto, pag. 99 del doc. 2), e conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), che in questa sede si reiterano.
- accogliere le domande tutte così come già formulate in sede amministrativa, e con il ricorso introduttivo del giudizio (doc. 2), atti che si intendono completamente riportati e riscritti alle presenti conclusioni, e riforma anche del capo e della parte del dispositivo di condanna alle spese di CTU di primo grado, con ripetizione delle somme eventualmente versate nelle more.
Nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, si chiede la compensazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c.”
Per parte appellata : “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano: Controparte_1
Nel Merito rigettare integralmente il ricorso in appello e confermare in toto le statuizioni rese dal Giudice di prime cure;
conseguentemente, condannare alle spese ed onorari di lite, che , fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi avuto riguardo al valore della controversia;
In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso in appello, disporre la compensazione tra tutte le provvidenze percepite in ragione del medesimo titolo giuridico, nonchè la compensazione delle spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 153/2023 il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso degli eredi (moglie e due figli non a carico) di deceduto il 23/1/2020 per mesotelioma pleurico, con cui hanno richiesto Persona_1 il riconoscimento dello status di vittima del dovere del loro congiunto, per essere il mesotelioma dipendente da causa di servizio per esposizione all'amianto durante il servizio di leva (effettuato dal 7/10/1973 al 26/11/1974) con condanna del al riconoscimento dell'equo Controparte_1 indennizzo, di entrambi i convenuti al pagamento di tutte le prestazioni previdenziali dovute CP_4 (speciale elargizione, speciale assegno vitalizio, assegno vitalizio di € 500), nonché con condanna all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 dpr 234/06. pagina 2 di 6 Veniva esperita CTU medico legale, la quale concludeva che non sussistesse la prova che durante il breve periodo del servizio di leva Fierro fosse stato esposto a concentrazioni di amianto tali, per tempi, frequenza e quantitativi, da configurare, con elevata probabilità, una causa o una concausa del mesotelioma pleurico diagnosticatogli nel 2017, mentre tale patologia è riconducibile – con elevato grado di probabilità – alla certa e significativa esposizione a polveri di amianto successivamente al servizio militare (già riconosciuta da che ha corrisposto la rendita diretta e alla vedova per malattia CP_5 professionale). Il CTU ha altresì evidenziato che, atteso il lungo lasso temporale intercorso, una CTU tecnico ambientale non varrebbe a superare le lacune evidenziate, tenuto conto dell'anamnesi fisiologia e ambientale è risultato che era stato fumatore abituale per circa 50 anni, che per anni ha abitato a poca distanza Per_1 dalla ditta presso cui aveva lavorato lastre in fibrocemento, in una palazzina che si affacciava sul cortile della ditta dove era presente una ventola che scaricava sul terreno polveri bianche e che il tetto di detta ditta era in amianto e si trovava a pochi metri dai balconi della abitazione. Mentre l'esposizione all'amianto durante la vita lavorativa è certa, non è risultato che le attività svolte durante l'anno di leva (consistite durante il CAR presso la Caserma Giannettino di RA in esercitazioni con fucile tipo Garand e mitragliatrice MG 45/49, anche su mezzi corrazzati e successivamente nella adibizione, come guardarobiere, al magazzino distribuzione del vestiario con compito di provvedere alla pulizia, all'ordine del capannone e alla sistemazione degli scatoloni, e una tantum all'imbiancatura di alcuni locali, ed, infine, negli ultimi tre mesi di servizio al piantonamento senza armi davanti al portone della a Roma) fossero tali da configurare fattori di CP_6 specifico e qualificato rischio di esposizione. In particolare, del tutto generico e limitatissimo per tempo Contr di esposizione è il rischio derivante dal traffico veicolare così come quello durante il nelle esercitazioni a bordo di mezzi corrazzati, tenuto conto che seppur la copertura frenante, le pastiglie e i dischi dei freni erano in amianto, tuttavia, non risulta che fosse addetto alla sostituzione dei freni. Per_1 Neppure assumono rilievo le relazioni medico legali (riferite a giudizi di altri soldati di leva) prodotti dalla difesa del ricorrente, in quanto concernenti ruoli e attività non svolte da . Per_1 Il Tribunale, quindi, ha concluso che difetta la prova che durante il servizio di leva possa essere Per_1 stato esposto a concentrazioni di amianto tali da configurare con elevata probabilità una causa o concausa del mesotelioma pleurico, mentre alla luce di quanto riscontrato da tale patologia è riconducibile, CP_5 con elevato grado di probabilità, alla certa e significativa esposizione durante la vita lavorativa successiva al congedo. Infine, ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dai convenuti. CP_4
Hanno proposto appello e con plurimi motivi. Parte_1 Parte_2 Parte_3
In sintesi, si contestano le conclusioni della CTU (che non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle osservazioni del CTP e dei compiti concreti a cui era addetto il soldato ), la mancata ammissione Per_1 delle prove orali che avrebbero consentito di dimostrare la concreta consistenza delle mansioni svolte durante il servizio di leva, il mancato espletamento della CTU tecnico ambientale. Gli appellanti lamentano che il Giudice non ha tenuto conto della legge scientifica di copertura, secondo cui anche una minima esposizione più risalente nel tempo è idonea ad ingenerare la malattia. Inoltre, il Tribunale non ha considerato la critica mossa alla CTU all'udienza del 19/4/2023 (prima ud. successiva al deposito dell'elaborato) per non aver applicato il corretto algoritmo nel calcolo dei livelli espositivi. Ancora, la CTU sorvola sull'allegato utilizzo di pezze e guanti di amianto durante l'addestramento. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 6453/2017 ha sancito il carattere scientifico dell'accertamento ex post e la necessaria ammissione della CTU tecnico ambientale, anche ai sensi dell'art. 445 c.p.c., pertanto la sentenza appellata è incorsa in palese violazione di legge, nell'omettere tale accertamento, che ha inficiato anche la consulenza espletata.
pagina 3 di 6 Fin dal ricorso introduttivo del giudizio è stata allegata una esposizione superiore a 3.054,27 ff/ll, l'utilizzo di pezze e guanti di amianto durante l'addestramento, senza che i abbiano contestato CP_4 tali circostanze, mentre la Ctu e poi la sentenza hanno obliterato tali elementi. Inoltre, il Tribunale ha mancato di pronunciarsi circa le contestazioni mosse all'elaborato peritale. Altra doglianza concerne il fatto che a rilevare è l'esposizione, a prescindere dalle mansioni svolte, e comunque, l'attività di vigilanza (piantone) comporta un rischio specifico, In sintesi, la sentenza viola il principio del giudizio secondo la legge scientifica, viola l'obbligo di motivazione perché non fa riferimento alle difese e critiche alla CTU dedotte a verbale, è viziata non avendo il primo giudice ammesso la prova testimoniale e la CTU ambientale. Infine, hanno richiamato le argomentazioni di cui al ricorso di primo grado relative al diritto degli orfani non a carico fiscalmente, insistendo per la disapplicazione della normativa che li esclude dalle provvidenze richieste o per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, o sospensione del giudizio per rinvio alla Corte Costituzionale. La pronuncia di legittimità SSUU n. 22753/2022 ha affermato che i soggetti che hanno diritto alle prestazioni per cui è causa sono da individuarsi in base all'art. 6 L. 466/80, che esclude i figli in caso di sopravvivenza del coniuge. Secondo la tesi dei ricorrenti, tale norma si applica solo alla speciale elargizione e non definisce la categoria di vittima del dovere e le prestazioni di assegno vitalizio, assegno speciale, ecc. sono state introdotte successivamente al 1980, non richiamano tale norma e non distinguono tra orfani a carico o meno.
Si è costituito il solo , difendendo la sentenza. Controparte_1
Espletata istruttoria orale, all'udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * Se è vero che la sentenza di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta, deve essere confermata, è pur vero che la motivazione del provvedimento gravato deve essere emendata.
Ed infatti, va ricordato che anche nella materia in esame trova applicazione la regola contenuta negli artt. 40 e 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Nel caso di specie, il primo giudice ha dato atto che era stato tabagista e che aveva svolto, per Per_1 diversi anni, mansioni lavorative che avevano comportato esposizione qualificata all'amianto.
Tuttavia, a fronte della avvenuta allegazione di una qualificata esposizione ad amianto anche durante il servizio di leva, ad avviso del Collegio il primo giudice avrebbe dovuto innanzitutto verificare – data la contestazione tempestivamente e puntualmente operata in merito dal costituito – se detta CP_1 esposizione qualificata vi fosse effettivamente stata e – solo in caso affermativo- avrebbe dovuto verificare, con l'ausilio di CTU, se l'esposizione qualificata durante il servizio di leva abbia avuto, secondo il criterio del più probabile che non, efficienza causale o concausale nel determinare l'insorgenza del mesotelioma.
Nel caso di specie, invece, il primo giudice ha attribuito valenza causale esclusiva alla esposizione di origine lavorativa in modo apodittico, senza una adeguata e convincente motivazione in ordine alle ragioni per cui non è stata ritenuta necessaria l'indagine istruttoria circa l'esistenza di altri periodi di pagina 4 di 6 esposizione ad amianto e circa la loro potenziale efficienza causale.
Disposta in tale prospettiva l'istruttoria orale richiesta dalla difesa di , va tuttavia rilevato che gli Per_1 esiti dell'accertamento così condotto non hanno confermato le allegazioni di parte appellante.
In primo luogo, va evidenziato che, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, la circostanza dell'avvenuta esposizione ad amianto durante il servizio di leva era stata contestata, nel corso del primo grado di giudizio, dal costituito, così come contestate erano state le circostanze in fatto riferite CP_1 dai congiunti di circa gli incarichi svolti durante il servizio militare e le dotazioni utilizzate. Il Per_1
Ministero ha infatti tempestivamente sottolineato che durante il servizio di leva era stato addetto Per_1 come guardarobiere al magazzino vestiario (cfr. in particolare pagine 20 e ss. della memoria difensiva primo grado) e che in ragione di detto incarico era da escludersi l'impiego nelle attività descritte nel ricorso di primo grado.
I testi esaminati non hanno poi fornito riscontro alle allegazioni in fatto di cui al ricorso di primo grado.
In particolare, non è stata possibile l'audizione di alcun commilitone del sig. , in quanto il teste Per_1
è risultato deceduto. La Corte ha anche autorizzato parte appellante ad integrare la lista testi, ma Tes_1 il nuovo teste, sig. cognato del sig. , ha riferito di non essere a conoscenza dei fatti di Tes_2 Tes_3 causa non essendo mai stato suo commilitone ed avendo svolto il servizio di leva presso caserme di Milano e Torino. Quanto agli altri tre testi escussi, medico legale, ha riferito in termini aspecifici su quali fossero Tes_4 le condizioni delle caserme di RA e Roma, e delle prassi e le direttive di addestramento dei militari di leva nel periodo di leva del sig. , ma ciò senza avere conoscenza diretta di quest'ultimo né del Per_1 gruppo di soldati di leva cui l'appellante era inserito, senza nulla poter indicare circa l'effettivo utilizzo da parte di delle pezze di amianto o delle coperte durante il soggiorno presso la caserma Per_1
Giannettino e fortemente ridimensionando la possibile esposizione all'amianto durante la permanenza nella caserma adibita a dormitorio. CP_6
Parimenti il teste , già dipendente di nulla ha potuto riferire per conoscenza Tes_5 CP_8 diretta del sig. , del periodo di leva oggetto di causa o delle caserme di RA e Roma (viste solo Per_1 in fotografie, peraltro di molto successive al periodo di leva del sig. ), limitandosi a riportare Per_1 genericamente delle prassi relative alle esercitazioni dei militari di leva all'epoca. Egli ha poi ridimensionato l'uso di armi da parte dei soldati, così come la loro modalità di utilizzo;
ha confermato che il soldato, addetto al magazzino vestiario non svolgeva mansioni implicanti l'uso delle suddette armi, se non in fase di addestramento ed occasionalmente nel seguito.
Analogamente, il teste nulla ha potuto riferire per conoscenza diretta, non essendosi Tes_6 neppure mai recato nelle due caserme di RA e Roma.
Né giova a fornire riscontro alle allegazioni di parte appellante l'esame della relazione di parte prodotta agli atti e della documentazione ad essa allegata.
Trattasi infatti di documentazione che esamina e valuta non l'attività concretamente svolta dal congiunto degli appellanti durante il servizio di leva, ma che formula pareri concernenti l'attività del reparto cui era all'epoca addetto senza tuttavia fornire elementi di conoscenza specificamente riferibili ad Per_1 esso (ed anzi, esponendo pareri e giudizi basati su circostanze di fatto che, con riguardo alla specifica posizione di non hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata). Per_1
In simile contesto, il Collegio ha reputato superfluo la rinnovazione della CTU per lo svolgimento di una pagina 5 di 6 indagine peritale circa l'eziogenesi del mesotelioma di cui era affetto, difettando l'acquisizione in Per_1 giudizio della prova certa di elementi di fatto sintomatici di una esposizione qualificata ad amianto nel periodo di interesse, e comunque di elementi di fatto sufficientemente specifici e circostanziati per eseguire una indagine tecnica che potesse pervenire ad esiti reputati attendibili.
Vero è infatti che, nella materia oggetto di giudizio, la prova del nesso di causa può essere anche fondata su ragionamenti deduttivi probabilistici, ma essa deve comunque legata a fattori causali certi, identificati, positivi, secondo lo schema dell'argomento presuntivo che deve essere tale da poter dimostrare un fattore espositivo idoneo a causare l'evento anche in termini concorsuali.
Tuttavia, soprattutto ove- come nel caso di specie- vi siano altri specifici fattori causali potenzialmente esclusivi (quale l'esposizione ad amianto di natura lavorativa, reputata idonea da a qualificare il CP_5 mesotelioma come malattia professionale), l'indagine circa il nesso di causa non può fondarsi ed essere condotta su elementi di fatto generici, e non relativi alla specifica posizione dell'individuo interessato.
Per queste ragioni, assorbita ogni altra questione, la sentenza gravata – pur emendata nella motivazione- deve essere confermata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico degli appellanti in solido, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto, così correggendolo, che per mero errore materiale nell'ultima riga del dispositivo è stata indicata la data del 25/1/2024, anziché quella corretta del 27/2/2025 (indicata nell'epigrafe di detto dispositivo).
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_2 Pt_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
[...]
115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 153/2023 del Tribunale di Monza.
Condanna gli appellanti in solido a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_2 Pt_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
[...] 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 25/01/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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